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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 176/2023 R.G.L.
promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. ti MARCO LAMBERTI e Parte_1
NICOLO' ANTONIO LAMBERTI;
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
BRA, via Cavour 14 per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Direttore regionale pro tempore del Piemonte rappresentato CP_1
e difeso dalle avv.te ELIA PAGLIARULO e MARIA GRAZIA CARRETTA (per procura generale alle liti notaio in data 7.2.2023 ; ed elettivamente domiciliato in Per_1
TORINO CORSO GALILEO FERRARIS 1 presso l'avvocatura regionale CP_1
APPELLATO
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.4.2023
Per l'appellato : come da memoria depositata il 31.5.2023
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 80/23 il tribunale di Cuneo dichiarava prescritto il diritto di Parte_1
alla rendita per malattia professionale e lo condannava a rimborsare le
[...]
spese.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma.
Resiste l . CP_1
Con ordinanza 27 giugno 2023 il collegio ha disposto ctu medico legale al fine di accertare la riconducibilità eziologica della malattia lamentata dall'appellante all'attività lavorativa dallo stesso svolta.
All'udienza del 17 ottobre 2023, fissata per la discussione della causa, il difensore dell'appellante ha depositato querela di falso avverso la perizia redatta dal ctu dott.
ed il collegio, ritenuta la rilevanza della ctu non potendo Persona_2 il giudizio essere definito altrimenti, ha sospeso il procedimento fin visto l'esito del giudizio di falso.
Con ricorso ex art. 297 cpc ha riassunto il procedimento dando atto Parte_1 dell'estinzione giudizio di falso in data 6 dicembre 2024 ex art. 309 cpc.
All'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Il tribunale, ritenuto che la documentazione in atti dimostrasse la sussistenza e la conoscenza della patologia lombare almeno a partire dal 2011 , ha dichiarato l'estinzione del diritto alla rendita essendo inutilmente decorso il termine triennale di cui all'art. 112 T.U. 1124/1965.
L'appellante censura la sentenza in punto prescrizione deducendo di aver avuto piena conoscenza della correlazione tra la patologia ed il lavoro solo con l'accesso
2 del 4 febbraio 2021 presso lo studio del prof. il quale concluse per la Persona_3 sicura esistenza di un nesso tra le patologie e l'attività lavorativa.
L'appello in punto prescrizione è fondato.
Ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del T.U. , “Se la malattia non determina CP_1
astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico”.
Detta norma e l'art. 112 TU (che, al primo comma prevede che: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”), sono state interessate però da alcune pronunce della Corte Cost.
(sentenza n. 116/1969 e sentenza n. 206/1988) che hanno affermato l'incostituzionalità delle norme perché ponendo una presunzione legale assoluta
(iuris et de iure) di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico potevano provocare (contro la loro stessa ratio protettiva) un pregiudizio per il soggetto da tutelare.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dopo le sentenze della Corte
Cost. il presupposto per la decorrenza della prescrizione (ovvero la conoscenza della natura professionale della malattia in una soglia indennizzabile), è stato ricondotto dalla presunzione assoluta alle presunzioni semplici recuperando valore alla domanda amministrativa ed alla relativa certificazione, anche se non più in chiave di presunzione assoluta, ma appunto sul terreno degli artt. 2727 e 2729 c.c. (v. Cass.
17656/20, che richiama i principi formulati da Cass. 5090/01): “Il punto di partenza della prescrizione è così rimasto, pur sempre, la manifestazione della malattia;
ma tale momento non sarebbe più determinato sulla base di una presunzione legale assoluta, ma andrebbe individuato sulla base della conoscenza soggettiva dell'interessato da provarsi anche aliunde, attraverso fatti esterni costituenti presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti (e sempre che si riferiscano al soggetto interessato). E tali non sono per la giurisprudenza quelle presunzioni che si basano non già su un fatto noto, ma su un fatto la cui esistenza viene ricavata,
3 attraverso ulteriori presunzioni, da un giudizio di sola probabilità o addirittura di mera possibilità (praesumptio de praesumpto). (…) Pertanto, a seguito delle indicate sentenze della Corte Cost., la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art.
112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi certi, esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa (Cass. ord. n. 2842 del 06/02/2018)”
(Cass. 17656/20 cit.).
Applicando i principi formulati dalla S.C. al caso in esame, ritiene la Corte che la conoscenza dell'eziologia professionale sia stata acquisita all'esito della visita del prof. il 4 febbraio 2021. Per_3
Nel merito la domanda è infondata.
Il ctu ha infatti concluso l'elaborato peritale ritenendo che “ gli elementi a disposizione non consentono di affermare che la patologia di cui è attualmente affetto il periziato sia da correlare etiologicamente con l'attività svolta presso la
[...]
perché preesistente” precisando altresì che “ la prima manifestazione CP_2 clinica di cui si ha traccia nella documentazione sanitaria risale a novembre 2011 “.
Peraltro lo stesso appellante ha riconosciuto la preesistenza della patologia in occasione della visita al medico competente dell'azienda del 4 aprile 2011 .
Mancando la prova del nesso causale tra attività lavorativa e patologia denunciata la domanda di rendita deve quindi essere respinta.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza lamentando la mancata applicazione dell'art. 152 disp att. Cpc nel regolamento delle spese di lite.
La censura è fondata.
L'appellante ha infatti depositato l'istanza di esenzione e la relativa documentazione fiscale ( doc. 11 e 12), dimostrando di essere titolare di un reddito imponibile IRPEF
4 inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76 e 77 TU spese di giustizia.
In parziale accoglimento dell'appello l'appellante deve essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'esito del giudizio impone la compensazione delle spese del grado.
Le spese di ctu liquidate on separato decreto devono essere poste a carico dell CP_3 ai sensi dell'art. 152 disp att. Cpc.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento dell'appello esonera l'appellante dal pagamento delle spese del primo grado;
Compensa le spese del grado;
Pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso all'udienza del 15 maggio 2025
La Presidente
Dott.ssa Clotilde Fierro
Così deciso all'udienza del 26/05/2025.
La presidente
Clotilde Fierro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 176/2023 R.G.L.
promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. ti MARCO LAMBERTI e Parte_1
NICOLO' ANTONIO LAMBERTI;
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
BRA, via Cavour 14 per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Direttore regionale pro tempore del Piemonte rappresentato CP_1
e difeso dalle avv.te ELIA PAGLIARULO e MARIA GRAZIA CARRETTA (per procura generale alle liti notaio in data 7.2.2023 ; ed elettivamente domiciliato in Per_1
TORINO CORSO GALILEO FERRARIS 1 presso l'avvocatura regionale CP_1
APPELLATO
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.4.2023
Per l'appellato : come da memoria depositata il 31.5.2023
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 80/23 il tribunale di Cuneo dichiarava prescritto il diritto di Parte_1
alla rendita per malattia professionale e lo condannava a rimborsare le
[...]
spese.
Avverso detta sentenza propone appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma.
Resiste l . CP_1
Con ordinanza 27 giugno 2023 il collegio ha disposto ctu medico legale al fine di accertare la riconducibilità eziologica della malattia lamentata dall'appellante all'attività lavorativa dallo stesso svolta.
All'udienza del 17 ottobre 2023, fissata per la discussione della causa, il difensore dell'appellante ha depositato querela di falso avverso la perizia redatta dal ctu dott.
ed il collegio, ritenuta la rilevanza della ctu non potendo Persona_2 il giudizio essere definito altrimenti, ha sospeso il procedimento fin visto l'esito del giudizio di falso.
Con ricorso ex art. 297 cpc ha riassunto il procedimento dando atto Parte_1 dell'estinzione giudizio di falso in data 6 dicembre 2024 ex art. 309 cpc.
All'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Il tribunale, ritenuto che la documentazione in atti dimostrasse la sussistenza e la conoscenza della patologia lombare almeno a partire dal 2011 , ha dichiarato l'estinzione del diritto alla rendita essendo inutilmente decorso il termine triennale di cui all'art. 112 T.U. 1124/1965.
L'appellante censura la sentenza in punto prescrizione deducendo di aver avuto piena conoscenza della correlazione tra la patologia ed il lavoro solo con l'accesso
2 del 4 febbraio 2021 presso lo studio del prof. il quale concluse per la Persona_3 sicura esistenza di un nesso tra le patologie e l'attività lavorativa.
L'appello in punto prescrizione è fondato.
Ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del T.U. , “Se la malattia non determina CP_1
astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico”.
Detta norma e l'art. 112 TU (che, al primo comma prevede che: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”), sono state interessate però da alcune pronunce della Corte Cost.
(sentenza n. 116/1969 e sentenza n. 206/1988) che hanno affermato l'incostituzionalità delle norme perché ponendo una presunzione legale assoluta
(iuris et de iure) di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico potevano provocare (contro la loro stessa ratio protettiva) un pregiudizio per il soggetto da tutelare.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dopo le sentenze della Corte
Cost. il presupposto per la decorrenza della prescrizione (ovvero la conoscenza della natura professionale della malattia in una soglia indennizzabile), è stato ricondotto dalla presunzione assoluta alle presunzioni semplici recuperando valore alla domanda amministrativa ed alla relativa certificazione, anche se non più in chiave di presunzione assoluta, ma appunto sul terreno degli artt. 2727 e 2729 c.c. (v. Cass.
17656/20, che richiama i principi formulati da Cass. 5090/01): “Il punto di partenza della prescrizione è così rimasto, pur sempre, la manifestazione della malattia;
ma tale momento non sarebbe più determinato sulla base di una presunzione legale assoluta, ma andrebbe individuato sulla base della conoscenza soggettiva dell'interessato da provarsi anche aliunde, attraverso fatti esterni costituenti presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti (e sempre che si riferiscano al soggetto interessato). E tali non sono per la giurisprudenza quelle presunzioni che si basano non già su un fatto noto, ma su un fatto la cui esistenza viene ricavata,
3 attraverso ulteriori presunzioni, da un giudizio di sola probabilità o addirittura di mera possibilità (praesumptio de praesumpto). (…) Pertanto, a seguito delle indicate sentenze della Corte Cost., la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art.
112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi certi, esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa (Cass. ord. n. 2842 del 06/02/2018)”
(Cass. 17656/20 cit.).
Applicando i principi formulati dalla S.C. al caso in esame, ritiene la Corte che la conoscenza dell'eziologia professionale sia stata acquisita all'esito della visita del prof. il 4 febbraio 2021. Per_3
Nel merito la domanda è infondata.
Il ctu ha infatti concluso l'elaborato peritale ritenendo che “ gli elementi a disposizione non consentono di affermare che la patologia di cui è attualmente affetto il periziato sia da correlare etiologicamente con l'attività svolta presso la
[...]
perché preesistente” precisando altresì che “ la prima manifestazione CP_2 clinica di cui si ha traccia nella documentazione sanitaria risale a novembre 2011 “.
Peraltro lo stesso appellante ha riconosciuto la preesistenza della patologia in occasione della visita al medico competente dell'azienda del 4 aprile 2011 .
Mancando la prova del nesso causale tra attività lavorativa e patologia denunciata la domanda di rendita deve quindi essere respinta.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza lamentando la mancata applicazione dell'art. 152 disp att. Cpc nel regolamento delle spese di lite.
La censura è fondata.
L'appellante ha infatti depositato l'istanza di esenzione e la relativa documentazione fiscale ( doc. 11 e 12), dimostrando di essere titolare di un reddito imponibile IRPEF
4 inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76 e 77 TU spese di giustizia.
In parziale accoglimento dell'appello l'appellante deve essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'esito del giudizio impone la compensazione delle spese del grado.
Le spese di ctu liquidate on separato decreto devono essere poste a carico dell CP_3 ai sensi dell'art. 152 disp att. Cpc.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento dell'appello esonera l'appellante dal pagamento delle spese del primo grado;
Compensa le spese del grado;
Pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso all'udienza del 15 maggio 2025
La Presidente
Dott.ssa Clotilde Fierro
Così deciso all'udienza del 26/05/2025.
La presidente
Clotilde Fierro
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