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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2201/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.05.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalla parte costituita, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2201 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017
e promossa
DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce Parte_1 Parte_2 all'atto introduttivo del giudizio promosso innanzi al Tribunale Regionale Delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma, dall'avv. Linda A. Di Francesco, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Silvi alla via Del Popolo n. 15
Attori
CONTRO
Controparte_1
Convenuta contumace
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
***
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 696bis c.p.c. depositato in data 3.04.2007 davanti al Tribunale di Teramo – sezione distaccata di Atri e chiedevano che venisse disposta una Parte_1 Parte_2
CTU al fine di accertare i danni subiti all'immobile di loro proprietà sito in Silvi, Contrada San
Silvestre n. 56, distinto al NCEU al foglio 13, part. 7 a causa della rottura della condotta idrica di proprietà dell' (r.g. n. 207/2007) Controparte_2
A seguito della conclusione di tale procedimento, e Parte_1 Parte_2 proponevano ricorso ex art. 702bis c.p.c. davanti al Tribunale di Teramo – sezione distaccata di Atri chiedendo la condanna dell' al risarcimento dei Controparte_2 danni, procedimento che si concludeva con la declaratoria di incompetenza resa in data 28.04.2011 in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche della circoscrizione di L'Aquila. pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato il 12.02.2013 e presentavano Parte_1 Parte_2 analoga domanda risarcitoria al Tribunale regionale delle acque pubbliche – sede di L'Aquila (r.g.
n. 11/2013) il quale con sentenza n. 11/2017 dichiarava la propria incompetenza in favore del
Tribunale ordinario. In particolare il Tribunale regionale delle acque pubbliche non sollevata conflitto di competenza ritenendo il giudizio non una riassunzione del precedente giudizio svolto davanti al Tribunale di Teramo bensì un giudizio ex novo, essendo decorsi due anni tra la definizione del giudizio ex art. 702bis c.p.c. e la proposizione dell'azione davanti al Tribunale delle acque pubbliche.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato e riassumevano Parte_1 Parte_2 ex art. 50 c.p.c. il giudizio davanti all'intestato Tribunale convenendo in giudizio la società
[...] affinché venisse condannata al risarcimento dei danni Controparte_2 come sopra descritti.
La società nonostante la regolarità della notifica Controparte_2 dell'atto introduttivo, non si costituiva nel presente giudizio e veniva dichiarata contumace.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e acquisizione del procedimento ex art. 606bis c.p.c. svoltosi davanti al Tribunale di Atri (r.g. 207/2007) perveniva allo scrivente
Magistrato in data 26.11.2020 e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. come disposto con provvedimento del 5.05.2025, regolarmente comunicato alla parte costituita, nel quale era già stato concesso termine fino a 15 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive.
4. Preliminarmente deve essere precisato che la presente controversia rientra nella competenza del
Tribunale delle acque pubbliche ex art. art. 140 lett. e) r.d. 1775/33, ai sensi del quale i Tribunali
Regionali delle Acque sono competenti in relazione alle «controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n.
523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774».
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione tale disposizione deve essere interpretata nel senso che “sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle
Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta” (cfr. Cass. civ., sez. U., 29 agosto 2024, n. 23332) deponendo per tale esito interpretativo le seguenti argomentazioni.
In primo luogo sul piano dell'interpretazione letterale dall'art. 140 cit. si ricava che affinché sorga la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è necessario un nesso di causa tra "l'opera eseguita" dalla pubblica amministrazione ed il danno, dovendosi – a tal fine – fare applicazione degli ordinari principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione al nesso di causalità materiale, ossia in applicazione della teoria condizionalistica (per cui occorre stabilire cosa sarebbe accaduto se l'opera idraulica non fosse esistita) temperata dal limite della cd. "imprevedibilità oggettiva" e da quello dello scopo della norma violata (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 3 aprile 2024, n. 8778). In quest'ottica “se è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di
"causalità materiale" è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di "danno pagina 2 di 8 dipendente da opere eseguite dalla p.a.": e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso”, così rientrandovi “tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza” oltre ai
“danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c”
(cfr. Cass. civ., sez. U., n. 23332/2024 cit.).
In secondo luogo, facendo riferimento all'evoluzione legislativa in materia, inizialmente il d.lgs. lgt. n. 1664/1916 attribuiva al Tribunale delle Acque la competenza a decidere sulla domanda risarcitoria solo in caso di connessione della stessa con una delle ipotesi di cui alle lett. a-f: «a) delle controversie intorno alla demanialità delle acque sorgenti, fluenti e lacuali (...); b) delle controversie circa i limiti dei corsi e bacini, loro alveo e sponde;
c) di qualunque controversia anche fra privati, in ordine alle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche;
d) dei ricorsi attualmente devoluti alla cognizione della quinta sezione del Consiglio di Stato, in virtù dell'articolo 23, nn. 6 e 18, del Testo Unico 17 agosto 1907 n. 638, delle leggi sul Consiglio di
Stato, in quanto riguardino acque pubbliche;
e) dei ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere,
o per violazioni di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione, in materia di acque pubbliche;
f) di tutte le azioni per il risarcimento di danni connesse con le questioni sopra elencate, o dipendenti da alcuni dei provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 124 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato F».
Tale disposizione è stata modificata dall''art. 67, lettera (e), R.D.L.
9.10.1919 n. 2161, il quale ha attribuito alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche «le controversie per il risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 della legge 25 luglio 1904 n. 523, modificato con
l'art. 22 della legge 13 luglio 1911 n. 774», disposizione riprodotta dall'art. 140 lett. e) r.d. n.
1775/1933 citato.
Pertanto, come chiarito dalle Sezioni Unite, “mentre, dunque, nella norma del 1916 si affidavano ai Tribunali delle Acque le controversie risarcitorie "connesse" con le altre controversie precedentemente elencate, quel participio disparve nella legge del 1919. Questa soppressione fu voluta al fine di evitare interpretazioni che restringessero la competenza del nuovo organo giudiziario. Da ciò si desume che la competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tema di danni prescinde: a) sia dall'esistenza d'un previo provvedimento amministrativo;
b) sia dall'esistenza d'una condotta commissiva, invece che omissiva, della p.a.; c) sia dall'esistenza d'una "connessione" tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della p.a. Tutto quel che occorre, per radicare la competenza del Tribunale delle Acque, è che il danno sia stato causato dall'opera idraulica, e null'altro. Del resto, se attività istituzionale della p.a. è gestire e vigilare sulle opere idrauliche, il fatto stesso che una di queste opere abbia arrecato danno basta ad istituire un nesso tra l'attività della p.a. e la fonte del danno” (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 23332/2024 cit.). Infine, sul piano della ratio della legge, “la ratio dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 fu il troncare le questioni di riparto delle competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di pagina 3 di 8 risarcimento del danno causato da atti, fatti o provvedimenti della p.a.” (cfr. Cass. civ., sez. U., n.
23332/2024 cit.).
4.1. Nonostante ciò, nel caso di specie, non è possibile sollevare il conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. non potendo questo essere proposto oltre la prima udienza ex art. 183
c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 2 agosto 2018, n. 20445; Cass. civ., sez. 6, ordinanza 3 luglio 2018, n. 20488) con la conseguenza che occorre decidere nel merito la controversia.
5. Parte attrice ha, come sopraesposto, richiesto che l'intestato Tribunale accertasse la responsabilità esclusiva e/o concorsuale della società Controparte_2 in relazione ai danni derivanti dalla rottura della conduttura idrica all'immobile di loro
[...] proprietà sito in Silvi, Contrada San Silvestre n. 56, distinto al NCEU al foglio 13, part. 7 con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, in applicazione dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
6. In punto di diritto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto chiamato a rispondere dello stesso.
Nel concetto di “cosa” rientra, per opinione condivisa, qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, non essendo la pericolosità della cosa elemento costitutivo della fattispecie (cfr. Cass. civ., sez. 3, 20 luglio 2002, n. 10641; Cass. civ., sez.
6-3 ordinanza 20 ottobre
2015, n. 21212), ivi compresa – quindi – la tubatura dell'acqua potabile posizionata a monte del fabbricato in oggetto, come meglio identificata in atti.
Il “potere di custodia” è il potere effettivo che si esercita sulla res e che si sostanzia in tre elementi: i) il potere di controllo;
ii) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
iii) potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui è prodotto il danno. Ne deriva la sussistenza, nel caso di specie, del potere di custodia in capo ad in quanto ente gestore delle CP_2 Controparte_2 tubature in questione, qualifica e attività, queste, che d'altra parte non risultano essere state contestate né in sede di procedimento ex art. 696bis c.p.c. né davanti al Tribunale delle acque.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., poi, il danno dev'essere “cagionato” dalla cosa in custodia.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza – condivisa dall'intestato Tribunale - tale responsabilità ha natura oggettiva, prescindendo da qualsiasi connotato di colpa (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2482; Cass. civ., sez. III, ordinanza 01/02/2018, n. 2477; Cass. civ., sez. III, 16/02/2021, n. 4035), potendo essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ, sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32544).
Pertanto, in punto di riparto dell'onere probatorio il danneggiato deve provare il nesso di causalità materiale, ossia deve dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente affinché l'evento si verificasse (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 17
pagina 4 di 8 gennaio 2018, n. 1064) mentre grava sul custode l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che elide il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto del terzo e anche, trattandosi di illecito a cd. prevenzione bilaterale, dalla condotta dello stesso danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva del danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 22 giugno 2016, n. 12895).
6.1. Dagli esiti dalla CTU svolta nel procedimento r.g. 207/2007 acquisita nel presente giudizio – condivisa dall'intestato Tribunale in quanto immune da vizi logici – è emerso che:
- l'immobile di proprietà degli odierni attori si trova in uno stato di dissesto, il quale “è sostanzialmente originato da abbassamenti diversificati dai terreni di fondazione e dall'interazione dei terreni con la struttura che danno luogo a deformazioni dell'edificio” (in particolare,
“l'andamento delle lesioni/fessurazioni rilevate su tramezzi, tamponamenti e pavimentazioni dà evidenza di un fenomeno di traslazione composta da traslazione verticale ed orizzontale di tutta la struttura dell'edificio e da lieve rotazione della porzione Sud/Est dell'edificio rispetto alla restante porzione”, vd. pag. 10);
- il terreno della zona in questione è costituito principalmente da limi argillosi con lenti di sabbia, con aumento percentuale della frazione argillosa con l'aumentare della profondità, con conseguente
“tendenza al rigonfiamento in presenza di acqua e alla perdita di volume in condizioni di siccità”
(vd. pag. 11);
- nel corso degli anni si sono avute diverse rotture delle tubature della rete idrica di acqua potabile presente a monte dell'immobile in oggetto e, in particolare: i) nel 1999 la società ha, in CP_2 accordo con il effettuato le riparazioni delle condotte idriche e realizzato una Controparte_3 trincea di drenaggio a monte dell'edificio, estesa per una lunghezza pari a tutto il perimetro della recinzione lato Ovest dell'edificio, spinta ad una profondità di circa 2 metri dal piano di campagna
(vd. pag. 5-6); ii) nel corso della CTU sono state effettuate ulteriori verifiche che hanno condotto all'accertamento di alcuni punti di rottura nelle tubature, successivamente sottoposti ad interventi di riparazione da parte della predetta società (vd. pag. 12-14);
- vi è un “collegamento di causa-effetto tra la presenza di perdite dalle reti idriche e l'innalzamento del livello piezometrico” (vd. pag. 16) di talché la “naturale presenza di acque nei terreni oggetto di indagine” risulta “incrementata in maniera evidente dal contributo dovuto al verificarsi di rotture delle condotte della rete idrica (vd. pag. 19);
- sebbene non sussista una vera e propria falda, i danni riportati dall'immobile di proprietà degli attori, sono determinati dalla presenza di un fenomeno di accumulo nei terreni – per loro natura scarsamente permeabili – di acque provenienti sia da infiltrazioni delle precipitazioni atmosferiche e da ruscellamento sia dalla rottura delle condotte di distribuzione delle acque potabili, con la precisazione che la trincea drenante realizzata nel 1999 ha “contribuito ad amplificare il fenomeno di dissesto in quanto” nonostante abbia risolto il fenomeno dell'allagamento all'interno dell'immobile di proprietà dei sig.ri , “ha creato una variazione delle normali condizioni di Parte_3
pagina 5 di 8 deflusso delle acque sotterranee, con conseguente incremento della velocità di essiccamento dei terreni di fondazione in assenza di acqua” (vd. pag. 20-21).
Alla luce di tale esito istruttorio deve, pertanto, ritenersi che le perdite della conduttura idrica sono condizione necessaria e sufficiente dei danni riscontrati nell'immobile di proprietà degli odierni attori in quanto, in assenza di esse, non si sarebbe verificato quell'innalzamento del livello delle acque sotterranee di infiltrazione e quell'amplificazione dei naturali fenomeni di rigonfiamento ed essiccamento tipici dei terreni della tipologia interessata, ossia non si sarebbe verificato il danno con le modalità e l'entità effettivamente riscontrati.
7. Quanto ai danni risarcibili, il CTU ha chiarito che è necessario porre in essere:
- interventi di consolidamento della struttura al fine di conferire alla stessa un maggior grado di stabilità in presenza di fenomeno di infiltrazione di acqua nei terreni, consistenti – in via alternativa
– nell'inserimento di sottofondazioni profonde (cd. micropalificazioni) ovvero nell'iniezione di malte speciali nei terreni di fondazione (vd. pag. 22-24), per un ammontare totale di € 74.215,287 esclusa IVA (vd. pag. 32);
- interventi di riparazione/ripristino, i quali riportano la sicurezza dell'edificio al livello precedente al danno ovvero al decadimento, come descritti a pag. 24-25, per un ammontare di € 132.778,829 esclusa IVA (vd. pag. 132),
a cui deve aggiungersi l'importo di € 50,00 a titolo di oneri urbanistici (vd. pag. 31) e il compenso per la direzione dei lavori (vd. pag. 28-30)
7.1. Ritiene il Tribunale che – poiché la ratio dell'art. 2043 c.c. (di cui l'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi speciale) è di tutelare il danneggiato con la conseguenza che la responsabilità civile ha una generale e prioritaria funzione riparativo-compensativa, perseguendo lo scopo, secondo la teoria della cd. indifferenza, di porre il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui lo stesso si sarebbe trovato senza il fatto illecito (cfr. Cass. civ., sez. U, 22 luglio 2015, n. 15350; Cass. civ., sez. U., 5 luglio 2017, n. 16601) – sono risarcibili solo i danni che sono conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, ossia quei danni che sono riconducibili al fatto illecito secondo principi di “regolarità causale” in applicazione del criterio dell'“id quod plerunque accidit” (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15274, Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003).
Nel caso di specie, pertanto, è risarcibile il solo danno consistente nei costi per la realizzazione degli interventi di riparazione/ripristino della situazione dell'immobile, non potendosi imputare a parte convenuta i costi necessari per il consolidamento dell'area, trattandosi di intervento aggiuntivo diretto a prevenire futuri danni e, in quanto tale, non risarcibile in ragione della domanda risarcitoria formulata dalla parte. In altri termini, sarebbe stato - in ipotesi - possibile condannare parte convenuta all'esecuzione delle opere di consolidamento (ovvero al pagamento dei costi necessari) solo qualora parte attrice avesse formulato una domanda in tal senso.
Pertanto, il risarcimento del danno comprende:
- € 132.778,829 Iva esclusa per la realizzazione degli interventi di riparazione/ripristino descritti a pag. 24-25 della CTU e nell'allegato computo metrico, per un totale – compresa Iva – di €
161.990,17
- € 50,00 a titolo di oneri urbanistici (vd. pag. 31 della CTU);
pagina 6 di 8 - € 7.467,35 per la direzione dei lavori, dovendo escludersi quanto dovuto per le opere di consolidamento (vd. pag. 28-30 della CTU), per un totale di € 169.507,52. 7.2. Su tale ammontare di danno deve essere effettuata un'ulteriore decurtazione in conseguenza del fatto che - come riscontrato dal CTU – il danno subito dagli attori è riconducibile non solo alle rotture della tubatura idrica ma anche alle caratteristiche naturali dei terreni e dalle infiltrazioni in essi determinate delle precipitazioni atmosferiche e dai ruscellamenti.
Nella CTU si legge, infatti, che non sussiste una responsabilità esclusiva della società CP_2
“bensì una responsabilità parziale, legata alla circostanza per cui la presenza di perdite della rete idrica ha causato un incremento delle portate di infiltrazione di acque nei terreni con conseguente innalzamento dei livelli piezometrici ed amplificazione del fenomeno di rigonfiamento ed essiccamento dei terreni con conseguente cedimento degli stessi” (vd. pag. 26-27 della CTU) potendo – in applicazione dei dati relativi all'andamento temporale dei livelli piezometrici delle acque sotterranee come accertati nel corso della CTU – ascriversi alla società convenuta una percentuale di responsabilità del 30%.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente – condiviso dall'intestato Tribunale – in caso di concorso tra cause umani e cause naturali l'elemento naturale non può avere alcuna efficacia eziologica salvo il caso – insussistente nel caso di specie - in cui si tratti di un elemento che da solo
è in grado di determinare l'evento (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3893). Invero, in assenza di un'espressa previsione legislativa idonea a configurare una “responsabilità proporzionale” (atteso che le uniche disposizioni che nel codice civile – art. 1227 c.c. e art. 2055
c.c. si occupano del concorso di cause configurano esclusivamente il concorso di cause umane e, peraltro, per l'art. 2055 cod. civ. la ripartizione di responsabilità ha valenza meramente interna in sede di azione di regresso e non anche valenza esterna, in quanto ciascuno dei danneggianti risponde per l'intero nei confronti del danneggiato), trova applicazione il principio causale puro del c.d. all or nothing.
Ciò non significa, però, che il fattore causale concorrente sia completamente irrilevante dovendo essere preso in esame dal giudice nella fase di determinazione del danno conseguenza in applicazione di criteri di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
Ne deriva che parte convenuta deve essere condannata al pagamento di € 50.852,26.
7.3. Sul totale del danno così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del danno (dovendo, considerata la tipologia di danno, in assenza di data certa circa il momento di verificazione dello stesso, prendersi come riferimento la prima lettera di messa in mora diretta alla società convenuta risultante in atti datata 11.04.2002) della somma espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento morte fino alla data della presente sentenza.
pagina 7 di 8 Da tale data, giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente, senza che sia necessario – in assenza di specifiche deduzioni della parte in ordine al mutamento dello stato dei luoghi – disporre un'ulteriore CTU.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di CP_2
Esse si liquidano, per il procedimento ex art. 696bis c.p.c. (r.g. 207/2007), in applicazione del tariffario forense del 2004, in € 3.375,00 mentre per il presente procedimento, in applicazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (tenuto conto del decisum), alla natura delle questioni giuridiche e fattuali e al pregio dell'attività difensiva svolta in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta in quanto liquidata in relazione al procedimento ex art. 696bis c.p.c. non essendo stata svolta nel presente giudizio ulteriore attività istruttoria - ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
8.1. Le spese di CTU, come liquidate nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. con decreto del
23.10.2009, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1 ogni contraria domanda e eccezione respinta e/o assorbita, così
[...] dispone:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_2 al pagamento in favore di e della
[...] Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 50.852,26 oltre interessi come indicati al par.
7.3. della motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore di parte attrice che si liquidano, per il procedimento ex art. 696bis c.p.c. in € 178,00 per anticipazioni ed € 3.375,00 per onorario oltre accessori di legge e, per il presente procedimento, in
€ che si liquidano in € 6.713,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
Teramo, il 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.05.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalla parte costituita, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2201 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017
e promossa
DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in calce Parte_1 Parte_2 all'atto introduttivo del giudizio promosso innanzi al Tribunale Regionale Delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma, dall'avv. Linda A. Di Francesco, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Silvi alla via Del Popolo n. 15
Attori
CONTRO
Controparte_1
Convenuta contumace
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
***
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 696bis c.p.c. depositato in data 3.04.2007 davanti al Tribunale di Teramo – sezione distaccata di Atri e chiedevano che venisse disposta una Parte_1 Parte_2
CTU al fine di accertare i danni subiti all'immobile di loro proprietà sito in Silvi, Contrada San
Silvestre n. 56, distinto al NCEU al foglio 13, part. 7 a causa della rottura della condotta idrica di proprietà dell' (r.g. n. 207/2007) Controparte_2
A seguito della conclusione di tale procedimento, e Parte_1 Parte_2 proponevano ricorso ex art. 702bis c.p.c. davanti al Tribunale di Teramo – sezione distaccata di Atri chiedendo la condanna dell' al risarcimento dei Controparte_2 danni, procedimento che si concludeva con la declaratoria di incompetenza resa in data 28.04.2011 in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche della circoscrizione di L'Aquila. pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato il 12.02.2013 e presentavano Parte_1 Parte_2 analoga domanda risarcitoria al Tribunale regionale delle acque pubbliche – sede di L'Aquila (r.g.
n. 11/2013) il quale con sentenza n. 11/2017 dichiarava la propria incompetenza in favore del
Tribunale ordinario. In particolare il Tribunale regionale delle acque pubbliche non sollevata conflitto di competenza ritenendo il giudizio non una riassunzione del precedente giudizio svolto davanti al Tribunale di Teramo bensì un giudizio ex novo, essendo decorsi due anni tra la definizione del giudizio ex art. 702bis c.p.c. e la proposizione dell'azione davanti al Tribunale delle acque pubbliche.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato e riassumevano Parte_1 Parte_2 ex art. 50 c.p.c. il giudizio davanti all'intestato Tribunale convenendo in giudizio la società
[...] affinché venisse condannata al risarcimento dei danni Controparte_2 come sopra descritti.
La società nonostante la regolarità della notifica Controparte_2 dell'atto introduttivo, non si costituiva nel presente giudizio e veniva dichiarata contumace.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e acquisizione del procedimento ex art. 606bis c.p.c. svoltosi davanti al Tribunale di Atri (r.g. 207/2007) perveniva allo scrivente
Magistrato in data 26.11.2020 e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. come disposto con provvedimento del 5.05.2025, regolarmente comunicato alla parte costituita, nel quale era già stato concesso termine fino a 15 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive.
4. Preliminarmente deve essere precisato che la presente controversia rientra nella competenza del
Tribunale delle acque pubbliche ex art. art. 140 lett. e) r.d. 1775/33, ai sensi del quale i Tribunali
Regionali delle Acque sono competenti in relazione alle «controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n.
523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774».
Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione tale disposizione deve essere interpretata nel senso che “sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle
Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta” (cfr. Cass. civ., sez. U., 29 agosto 2024, n. 23332) deponendo per tale esito interpretativo le seguenti argomentazioni.
In primo luogo sul piano dell'interpretazione letterale dall'art. 140 cit. si ricava che affinché sorga la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è necessario un nesso di causa tra "l'opera eseguita" dalla pubblica amministrazione ed il danno, dovendosi – a tal fine – fare applicazione degli ordinari principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione al nesso di causalità materiale, ossia in applicazione della teoria condizionalistica (per cui occorre stabilire cosa sarebbe accaduto se l'opera idraulica non fosse esistita) temperata dal limite della cd. "imprevedibilità oggettiva" e da quello dello scopo della norma violata (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 3 aprile 2024, n. 8778). In quest'ottica “se è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di
"causalità materiale" è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di "danno pagina 2 di 8 dipendente da opere eseguite dalla p.a.": e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso”, così rientrandovi “tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza” oltre ai
“danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c”
(cfr. Cass. civ., sez. U., n. 23332/2024 cit.).
In secondo luogo, facendo riferimento all'evoluzione legislativa in materia, inizialmente il d.lgs. lgt. n. 1664/1916 attribuiva al Tribunale delle Acque la competenza a decidere sulla domanda risarcitoria solo in caso di connessione della stessa con una delle ipotesi di cui alle lett. a-f: «a) delle controversie intorno alla demanialità delle acque sorgenti, fluenti e lacuali (...); b) delle controversie circa i limiti dei corsi e bacini, loro alveo e sponde;
c) di qualunque controversia anche fra privati, in ordine alle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche;
d) dei ricorsi attualmente devoluti alla cognizione della quinta sezione del Consiglio di Stato, in virtù dell'articolo 23, nn. 6 e 18, del Testo Unico 17 agosto 1907 n. 638, delle leggi sul Consiglio di
Stato, in quanto riguardino acque pubbliche;
e) dei ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere,
o per violazioni di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione, in materia di acque pubbliche;
f) di tutte le azioni per il risarcimento di danni connesse con le questioni sopra elencate, o dipendenti da alcuni dei provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 124 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato F».
Tale disposizione è stata modificata dall''art. 67, lettera (e), R.D.L.
9.10.1919 n. 2161, il quale ha attribuito alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche «le controversie per il risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 della legge 25 luglio 1904 n. 523, modificato con
l'art. 22 della legge 13 luglio 1911 n. 774», disposizione riprodotta dall'art. 140 lett. e) r.d. n.
1775/1933 citato.
Pertanto, come chiarito dalle Sezioni Unite, “mentre, dunque, nella norma del 1916 si affidavano ai Tribunali delle Acque le controversie risarcitorie "connesse" con le altre controversie precedentemente elencate, quel participio disparve nella legge del 1919. Questa soppressione fu voluta al fine di evitare interpretazioni che restringessero la competenza del nuovo organo giudiziario. Da ciò si desume che la competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tema di danni prescinde: a) sia dall'esistenza d'un previo provvedimento amministrativo;
b) sia dall'esistenza d'una condotta commissiva, invece che omissiva, della p.a.; c) sia dall'esistenza d'una "connessione" tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della p.a. Tutto quel che occorre, per radicare la competenza del Tribunale delle Acque, è che il danno sia stato causato dall'opera idraulica, e null'altro. Del resto, se attività istituzionale della p.a. è gestire e vigilare sulle opere idrauliche, il fatto stesso che una di queste opere abbia arrecato danno basta ad istituire un nesso tra l'attività della p.a. e la fonte del danno” (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 23332/2024 cit.). Infine, sul piano della ratio della legge, “la ratio dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 fu il troncare le questioni di riparto delle competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di pagina 3 di 8 risarcimento del danno causato da atti, fatti o provvedimenti della p.a.” (cfr. Cass. civ., sez. U., n.
23332/2024 cit.).
4.1. Nonostante ciò, nel caso di specie, non è possibile sollevare il conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. non potendo questo essere proposto oltre la prima udienza ex art. 183
c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 2 agosto 2018, n. 20445; Cass. civ., sez. 6, ordinanza 3 luglio 2018, n. 20488) con la conseguenza che occorre decidere nel merito la controversia.
5. Parte attrice ha, come sopraesposto, richiesto che l'intestato Tribunale accertasse la responsabilità esclusiva e/o concorsuale della società Controparte_2 in relazione ai danni derivanti dalla rottura della conduttura idrica all'immobile di loro
[...] proprietà sito in Silvi, Contrada San Silvestre n. 56, distinto al NCEU al foglio 13, part. 7 con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, in applicazione dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
6. In punto di diritto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto chiamato a rispondere dello stesso.
Nel concetto di “cosa” rientra, per opinione condivisa, qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, non essendo la pericolosità della cosa elemento costitutivo della fattispecie (cfr. Cass. civ., sez. 3, 20 luglio 2002, n. 10641; Cass. civ., sez.
6-3 ordinanza 20 ottobre
2015, n. 21212), ivi compresa – quindi – la tubatura dell'acqua potabile posizionata a monte del fabbricato in oggetto, come meglio identificata in atti.
Il “potere di custodia” è il potere effettivo che si esercita sulla res e che si sostanzia in tre elementi: i) il potere di controllo;
ii) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
iii) potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui è prodotto il danno. Ne deriva la sussistenza, nel caso di specie, del potere di custodia in capo ad in quanto ente gestore delle CP_2 Controparte_2 tubature in questione, qualifica e attività, queste, che d'altra parte non risultano essere state contestate né in sede di procedimento ex art. 696bis c.p.c. né davanti al Tribunale delle acque.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., poi, il danno dev'essere “cagionato” dalla cosa in custodia.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza – condivisa dall'intestato Tribunale - tale responsabilità ha natura oggettiva, prescindendo da qualsiasi connotato di colpa (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2482; Cass. civ., sez. III, ordinanza 01/02/2018, n. 2477; Cass. civ., sez. III, 16/02/2021, n. 4035), potendo essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ, sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32544).
Pertanto, in punto di riparto dell'onere probatorio il danneggiato deve provare il nesso di causalità materiale, ossia deve dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente affinché l'evento si verificasse (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 17
pagina 4 di 8 gennaio 2018, n. 1064) mentre grava sul custode l'onere di provare la sussistenza del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che elide il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto del terzo e anche, trattandosi di illecito a cd. prevenzione bilaterale, dalla condotta dello stesso danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva del danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 22 giugno 2016, n. 12895).
6.1. Dagli esiti dalla CTU svolta nel procedimento r.g. 207/2007 acquisita nel presente giudizio – condivisa dall'intestato Tribunale in quanto immune da vizi logici – è emerso che:
- l'immobile di proprietà degli odierni attori si trova in uno stato di dissesto, il quale “è sostanzialmente originato da abbassamenti diversificati dai terreni di fondazione e dall'interazione dei terreni con la struttura che danno luogo a deformazioni dell'edificio” (in particolare,
“l'andamento delle lesioni/fessurazioni rilevate su tramezzi, tamponamenti e pavimentazioni dà evidenza di un fenomeno di traslazione composta da traslazione verticale ed orizzontale di tutta la struttura dell'edificio e da lieve rotazione della porzione Sud/Est dell'edificio rispetto alla restante porzione”, vd. pag. 10);
- il terreno della zona in questione è costituito principalmente da limi argillosi con lenti di sabbia, con aumento percentuale della frazione argillosa con l'aumentare della profondità, con conseguente
“tendenza al rigonfiamento in presenza di acqua e alla perdita di volume in condizioni di siccità”
(vd. pag. 11);
- nel corso degli anni si sono avute diverse rotture delle tubature della rete idrica di acqua potabile presente a monte dell'immobile in oggetto e, in particolare: i) nel 1999 la società ha, in CP_2 accordo con il effettuato le riparazioni delle condotte idriche e realizzato una Controparte_3 trincea di drenaggio a monte dell'edificio, estesa per una lunghezza pari a tutto il perimetro della recinzione lato Ovest dell'edificio, spinta ad una profondità di circa 2 metri dal piano di campagna
(vd. pag. 5-6); ii) nel corso della CTU sono state effettuate ulteriori verifiche che hanno condotto all'accertamento di alcuni punti di rottura nelle tubature, successivamente sottoposti ad interventi di riparazione da parte della predetta società (vd. pag. 12-14);
- vi è un “collegamento di causa-effetto tra la presenza di perdite dalle reti idriche e l'innalzamento del livello piezometrico” (vd. pag. 16) di talché la “naturale presenza di acque nei terreni oggetto di indagine” risulta “incrementata in maniera evidente dal contributo dovuto al verificarsi di rotture delle condotte della rete idrica (vd. pag. 19);
- sebbene non sussista una vera e propria falda, i danni riportati dall'immobile di proprietà degli attori, sono determinati dalla presenza di un fenomeno di accumulo nei terreni – per loro natura scarsamente permeabili – di acque provenienti sia da infiltrazioni delle precipitazioni atmosferiche e da ruscellamento sia dalla rottura delle condotte di distribuzione delle acque potabili, con la precisazione che la trincea drenante realizzata nel 1999 ha “contribuito ad amplificare il fenomeno di dissesto in quanto” nonostante abbia risolto il fenomeno dell'allagamento all'interno dell'immobile di proprietà dei sig.ri , “ha creato una variazione delle normali condizioni di Parte_3
pagina 5 di 8 deflusso delle acque sotterranee, con conseguente incremento della velocità di essiccamento dei terreni di fondazione in assenza di acqua” (vd. pag. 20-21).
Alla luce di tale esito istruttorio deve, pertanto, ritenersi che le perdite della conduttura idrica sono condizione necessaria e sufficiente dei danni riscontrati nell'immobile di proprietà degli odierni attori in quanto, in assenza di esse, non si sarebbe verificato quell'innalzamento del livello delle acque sotterranee di infiltrazione e quell'amplificazione dei naturali fenomeni di rigonfiamento ed essiccamento tipici dei terreni della tipologia interessata, ossia non si sarebbe verificato il danno con le modalità e l'entità effettivamente riscontrati.
7. Quanto ai danni risarcibili, il CTU ha chiarito che è necessario porre in essere:
- interventi di consolidamento della struttura al fine di conferire alla stessa un maggior grado di stabilità in presenza di fenomeno di infiltrazione di acqua nei terreni, consistenti – in via alternativa
– nell'inserimento di sottofondazioni profonde (cd. micropalificazioni) ovvero nell'iniezione di malte speciali nei terreni di fondazione (vd. pag. 22-24), per un ammontare totale di € 74.215,287 esclusa IVA (vd. pag. 32);
- interventi di riparazione/ripristino, i quali riportano la sicurezza dell'edificio al livello precedente al danno ovvero al decadimento, come descritti a pag. 24-25, per un ammontare di € 132.778,829 esclusa IVA (vd. pag. 132),
a cui deve aggiungersi l'importo di € 50,00 a titolo di oneri urbanistici (vd. pag. 31) e il compenso per la direzione dei lavori (vd. pag. 28-30)
7.1. Ritiene il Tribunale che – poiché la ratio dell'art. 2043 c.c. (di cui l'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi speciale) è di tutelare il danneggiato con la conseguenza che la responsabilità civile ha una generale e prioritaria funzione riparativo-compensativa, perseguendo lo scopo, secondo la teoria della cd. indifferenza, di porre il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui lo stesso si sarebbe trovato senza il fatto illecito (cfr. Cass. civ., sez. U, 22 luglio 2015, n. 15350; Cass. civ., sez. U., 5 luglio 2017, n. 16601) – sono risarcibili solo i danni che sono conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, ossia quei danni che sono riconducibili al fatto illecito secondo principi di “regolarità causale” in applicazione del criterio dell'“id quod plerunque accidit” (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15274, Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003).
Nel caso di specie, pertanto, è risarcibile il solo danno consistente nei costi per la realizzazione degli interventi di riparazione/ripristino della situazione dell'immobile, non potendosi imputare a parte convenuta i costi necessari per il consolidamento dell'area, trattandosi di intervento aggiuntivo diretto a prevenire futuri danni e, in quanto tale, non risarcibile in ragione della domanda risarcitoria formulata dalla parte. In altri termini, sarebbe stato - in ipotesi - possibile condannare parte convenuta all'esecuzione delle opere di consolidamento (ovvero al pagamento dei costi necessari) solo qualora parte attrice avesse formulato una domanda in tal senso.
Pertanto, il risarcimento del danno comprende:
- € 132.778,829 Iva esclusa per la realizzazione degli interventi di riparazione/ripristino descritti a pag. 24-25 della CTU e nell'allegato computo metrico, per un totale – compresa Iva – di €
161.990,17
- € 50,00 a titolo di oneri urbanistici (vd. pag. 31 della CTU);
pagina 6 di 8 - € 7.467,35 per la direzione dei lavori, dovendo escludersi quanto dovuto per le opere di consolidamento (vd. pag. 28-30 della CTU), per un totale di € 169.507,52. 7.2. Su tale ammontare di danno deve essere effettuata un'ulteriore decurtazione in conseguenza del fatto che - come riscontrato dal CTU – il danno subito dagli attori è riconducibile non solo alle rotture della tubatura idrica ma anche alle caratteristiche naturali dei terreni e dalle infiltrazioni in essi determinate delle precipitazioni atmosferiche e dai ruscellamenti.
Nella CTU si legge, infatti, che non sussiste una responsabilità esclusiva della società CP_2
“bensì una responsabilità parziale, legata alla circostanza per cui la presenza di perdite della rete idrica ha causato un incremento delle portate di infiltrazione di acque nei terreni con conseguente innalzamento dei livelli piezometrici ed amplificazione del fenomeno di rigonfiamento ed essiccamento dei terreni con conseguente cedimento degli stessi” (vd. pag. 26-27 della CTU) potendo – in applicazione dei dati relativi all'andamento temporale dei livelli piezometrici delle acque sotterranee come accertati nel corso della CTU – ascriversi alla società convenuta una percentuale di responsabilità del 30%.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente – condiviso dall'intestato Tribunale – in caso di concorso tra cause umani e cause naturali l'elemento naturale non può avere alcuna efficacia eziologica salvo il caso – insussistente nel caso di specie - in cui si tratti di un elemento che da solo
è in grado di determinare l'evento (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3893). Invero, in assenza di un'espressa previsione legislativa idonea a configurare una “responsabilità proporzionale” (atteso che le uniche disposizioni che nel codice civile – art. 1227 c.c. e art. 2055
c.c. si occupano del concorso di cause configurano esclusivamente il concorso di cause umane e, peraltro, per l'art. 2055 cod. civ. la ripartizione di responsabilità ha valenza meramente interna in sede di azione di regresso e non anche valenza esterna, in quanto ciascuno dei danneggianti risponde per l'intero nei confronti del danneggiato), trova applicazione il principio causale puro del c.d. all or nothing.
Ciò non significa, però, che il fattore causale concorrente sia completamente irrilevante dovendo essere preso in esame dal giudice nella fase di determinazione del danno conseguenza in applicazione di criteri di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
Ne deriva che parte convenuta deve essere condannata al pagamento di € 50.852,26.
7.3. Sul totale del danno così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del danno (dovendo, considerata la tipologia di danno, in assenza di data certa circa il momento di verificazione dello stesso, prendersi come riferimento la prima lettera di messa in mora diretta alla società convenuta risultante in atti datata 11.04.2002) della somma espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento morte fino alla data della presente sentenza.
pagina 7 di 8 Da tale data, giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente, senza che sia necessario – in assenza di specifiche deduzioni della parte in ordine al mutamento dello stato dei luoghi – disporre un'ulteriore CTU.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di CP_2
Esse si liquidano, per il procedimento ex art. 696bis c.p.c. (r.g. 207/2007), in applicazione del tariffario forense del 2004, in € 3.375,00 mentre per il presente procedimento, in applicazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (tenuto conto del decisum), alla natura delle questioni giuridiche e fattuali e al pregio dell'attività difensiva svolta in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta in quanto liquidata in relazione al procedimento ex art. 696bis c.p.c. non essendo stata svolta nel presente giudizio ulteriore attività istruttoria - ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
8.1. Le spese di CTU, come liquidate nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. con decreto del
23.10.2009, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1 ogni contraria domanda e eccezione respinta e/o assorbita, così
[...] dispone:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_2 al pagamento in favore di e della
[...] Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 50.852,26 oltre interessi come indicati al par.
7.3. della motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore di parte attrice che si liquidano, per il procedimento ex art. 696bis c.p.c. in € 178,00 per anticipazioni ed € 3.375,00 per onorario oltre accessori di legge e, per il presente procedimento, in
€ che si liquidano in € 6.713,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
Teramo, il 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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