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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00090/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto del funzionario amministrativo contabile dell'ufficio -OMISSIS- - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-, con cui è stata disposta a carico del ricorrente la revisione della patente di guida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato che con ordinanza n.-OMISSIS-questa Sezione ha rinviato la trattazione del ricorso al fine di conoscere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione proposta dalla Sezione -OMISSIS- sospendendo nelle more gli atti impugnati;
Considerato che il giudizio di costituzionalità di cui sopra è tuttora pendente;
Ritenuto di rinviare ulteriormente la trattazione del ricorso all’esame al fine di conoscere la pronuncia della Corte costituzionale;
Ritenuto di confermare nelle more la sospensione degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima) rinvia la trattazione della causa alla camera di consiglio del 20 ottobre 2021 e sospende nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.