Art. 31
I prezzi dei noli di terza classe, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti per i viaggi di andata, dovranno riportare l'approvazione del Commissariato.
Non piu' tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio di ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al Commissariato. Questo provvedera' all'approvazione dei noli, udito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle piu' importanti citta' marittime italiane, tenuto conto delle informazioni degli ispettori d'emigrazione e delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana e quelle sul corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.
((Il vettore che non sia soddisfatto del nolo determinato dalla Direzione generale della emigrazione ha facolta' di ricorrere ad una Commissione speciale cosi' costituita di volta in volta: presidente, un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal Primo presidente della Corte medesima; membri: un esperto in materia di emigrazione, non appartenente alla Amministrazione dello Stato, scelto dal Primo presidente della Corte di cassazione entro una terna di nomi proposta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; un componente del Consiglio superiore della marina mercantile che non sia rappresentante degli armatori, designate dal Presidente del Consiglio stesso. Due funzionari di grado non inferiore al 6°, uno della Direzione generale dell'emigrazione ed uno del Ministero della marina mercantile interverranno nella Commissione come esperti senza diritto di voto. Fungeranno da segretari un funzionario del Ministero della marina mercantile ed uno della Direzione generale dell'emigrazione di grado non superiore al 9°))
Il reclamo dovra' essere presentato dall'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della notizia di determinazione del nolo.
La Commissione fara' la sua proposta motivata al Ministro per gli affari esteri che decidera' in modo definitivo.
Di regola, la determinazione dei noli si fara' ogni quattro mesi, cioe': il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre d'ogni anno, e avra' vigore per tutto il quadrimestre. Si potra', pero', quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del Commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno, anche, dentro il quadrimestre determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.
I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel piu' breve tempo possibile.
Il Commissariato notifichera' i prezzi dei noli cosi' determinati ai Comitati mandamentali e comunali, agli Istituti privati di assistenza e agli uffici di collocamento registrati, e notifichera' loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, potranno essere indirizzati gli emigranti per mezzo degli ispettori d'emigrazione.
Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti, sara' ritirata la patente; ne' potra' essergli riconcessa che per deliberazione del ministro degli affari esteri.
Il vettore non potra' elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che gia' sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel biglietto d'imbarco od equivalenti scritture.
Volendo ridurre il prezzo gia' annunziato o contrattato, la riduzione dovra' essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.
Il regolamento conterra' le norme per disciplinare i prezzi dei noli di terza classe per i viaggi di ritorno dei passeggeri italiani che rimpatriano su pisoscafi' inscritti in patente di vettore o muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20.