Art. 2.
Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 , e' ridotta, fino al 31 dicembre 1973, al 2,40 per cento.
Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 , e' ridotta, fino al 31 dicembre 1973, al 2,40 per cento.