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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10158/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Sabino Fabio De Meo,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Maria Centrone, nella qualità di Comandante del Servizio di
Polizia Metropolitana,
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato l'11.9.2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. 143, 144, 145 e 146, datate 3 luglio 2023
e notificate tra l'11 ed il 13 luglio 2023, con cui il Dirigente della Sezione Contenzioso
Ambientale della - a seguito dei sopralluoghi di Controparte_1 Parte_2
effettuati nel 2019 presso i Comuni di Gravina in , Alberobello, e Gioia del Pt_2 CP_1
Colle - ha ingiunto alla ricorrente il pagamento complessivo di euro 24.193,40, quale sanzione per la violazione dei limiti allo scarico degli impianti di depurazione.
pagina 1 di 4 In particolare, la ricorrente ha chiesto di annullare le ordinanze opposte o, in subordine, ridurre l'importo ingiunto, sulla base dei seguenti motivi: CP_
- nullità delle ordinanze opposte per difetto di competenza della Controparte_1 sia sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 135 D. lgs. n. 152/2006 sia sulla scorta
[...]
di quanto previsto successivamente dalla L. n. 32/2022 a decorrere dalla CP_2
sua entrata in vigore (1.1.2023);
- illegittimità delle ordinanze opposte per assenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 3
L. n. 689/1981 (dolo o colpa del trasgressore);
- non assoggettabilità della ricorrente alle sanzioni ai sensi dell'art. 4 L. n. 689/1981, avendo agito nell'esercizio di un dovere.
Con decreto depositato il 24.9.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione del
24.4.2024, differita d'ufficio al 30.10.2024, giusta decreto depositato il 7.4.2024.
La si è costituita il 13.4.2024, contestando le avverse Controparte_1 difese e pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 19.2.2025 le parti hanno discusso la causa.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
Il primo motivo di opposizione, con cui si lamenta la nullità delle ordinanze opposte per incompetenza della a seguito dell'entrata in vigore della Legge Controparte_1
n. 32/2022, è fondato, con valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi. CP_2
Infatti, va rilevato che:
- la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva: “In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”;
- con la Legge regionale n. 17/2000 all'art. 28 lett. h) la , nel disciplinare il CP_2
conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, ha
CP_ espressamente attribuito tra i compiti delegati alle OV (e quindi anche alla
Metropolitana di Bari) “l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa e quantitativa delle acque”;
pagina 2 di 4 - la suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla
[...]
non era venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, Controparte_1 rappresentato dal D. lgs. n. 152/2006; esso, invero, all'art. 135, se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha espressamente “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n.
396/2022);
- con l'entrata in vigore dall'1.1.2023 della L. n. 32/2022 è stata sottratta CP_2
tale delega alle CE (ora ), riconoscendo pertanto il potere Controparte_1
sanzionatorio in materia ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L. R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio
2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle CE [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando tuttavia la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
Orbene, poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons.
Stato n. 472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico- funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in
pagina 3 di 4 tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato, Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694;
Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252; Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)”], ne consegue che, in assenza di previsione di un regime transitorio eventualmente applicabile e sebbene sulla base di atti di accertamento legittimamente eseguiti dalla sulla scorta della legislazione anteriore, al Controparte_1 momento della pronuncia delle ordinanze oggetto di opposizione l'ente competente all'emissione delle stesse era unicamente la non essendo la CP_2 [...]
più titolare di alcun potere sanzionatorio a partire dall'1.1.2023. CP_1
Pertanto, in accoglimento del ricorso, le ordinanze opposte vanno annullate.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
(tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in considerazione del valore della domanda;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, tenuto conto della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze n. 143/2023, n. 144/2023, n.
145/2023 e n. 146/2023 emesse dalla Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in Parte_1
euro 264,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.2.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_3
Marialessandra Nacucchi.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10158/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Sabino Fabio De Meo,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Maria Centrone, nella qualità di Comandante del Servizio di
Polizia Metropolitana,
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato l'11.9.2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. 143, 144, 145 e 146, datate 3 luglio 2023
e notificate tra l'11 ed il 13 luglio 2023, con cui il Dirigente della Sezione Contenzioso
Ambientale della - a seguito dei sopralluoghi di Controparte_1 Parte_2
effettuati nel 2019 presso i Comuni di Gravina in , Alberobello, e Gioia del Pt_2 CP_1
Colle - ha ingiunto alla ricorrente il pagamento complessivo di euro 24.193,40, quale sanzione per la violazione dei limiti allo scarico degli impianti di depurazione.
pagina 1 di 4 In particolare, la ricorrente ha chiesto di annullare le ordinanze opposte o, in subordine, ridurre l'importo ingiunto, sulla base dei seguenti motivi: CP_
- nullità delle ordinanze opposte per difetto di competenza della Controparte_1 sia sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 135 D. lgs. n. 152/2006 sia sulla scorta
[...]
di quanto previsto successivamente dalla L. n. 32/2022 a decorrere dalla CP_2
sua entrata in vigore (1.1.2023);
- illegittimità delle ordinanze opposte per assenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 3
L. n. 689/1981 (dolo o colpa del trasgressore);
- non assoggettabilità della ricorrente alle sanzioni ai sensi dell'art. 4 L. n. 689/1981, avendo agito nell'esercizio di un dovere.
Con decreto depositato il 24.9.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione del
24.4.2024, differita d'ufficio al 30.10.2024, giusta decreto depositato il 7.4.2024.
La si è costituita il 13.4.2024, contestando le avverse Controparte_1 difese e pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 19.2.2025 le parti hanno discusso la causa.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito delle questioni, va osservato quanto segue.
Il primo motivo di opposizione, con cui si lamenta la nullità delle ordinanze opposte per incompetenza della a seguito dell'entrata in vigore della Legge Controparte_1
n. 32/2022, è fondato, con valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi. CP_2
Infatti, va rilevato che:
- la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva: “In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”;
- con la Legge regionale n. 17/2000 all'art. 28 lett. h) la , nel disciplinare il CP_2
conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, ha
CP_ espressamente attribuito tra i compiti delegati alle OV (e quindi anche alla
Metropolitana di Bari) “l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa e quantitativa delle acque”;
pagina 2 di 4 - la suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla
[...]
non era venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, Controparte_1 rappresentato dal D. lgs. n. 152/2006; esso, invero, all'art. 135, se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha espressamente “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n.
396/2022);
- con l'entrata in vigore dall'1.1.2023 della L. n. 32/2022 è stata sottratta CP_2
tale delega alle CE (ora ), riconoscendo pertanto il potere Controparte_1
sanzionatorio in materia ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L. R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio
2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle CE [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando tuttavia la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
Orbene, poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons.
Stato n. 472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico- funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in
pagina 3 di 4 tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato, Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694;
Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252; Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)”], ne consegue che, in assenza di previsione di un regime transitorio eventualmente applicabile e sebbene sulla base di atti di accertamento legittimamente eseguiti dalla sulla scorta della legislazione anteriore, al Controparte_1 momento della pronuncia delle ordinanze oggetto di opposizione l'ente competente all'emissione delle stesse era unicamente la non essendo la CP_2 [...]
più titolare di alcun potere sanzionatorio a partire dall'1.1.2023. CP_1
Pertanto, in accoglimento del ricorso, le ordinanze opposte vanno annullate.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.
(tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in considerazione del valore della domanda;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, tenuto conto della ridotta attività difensiva).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze n. 143/2023, n. 144/2023, n.
145/2023 e n. 146/2023 emesse dalla Controparte_1
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in Parte_1
euro 264,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.2.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_3
Marialessandra Nacucchi.
pagina 4 di 4