TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 6807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6807 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cammarota Parte_1 C.F._1
Federico, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli alla via San Pasquale n.
48, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
(c.f. ), n persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fazia Gianfranco e Gaetano Santucci de
Magistris, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali sito in Napoli alla via Francesco
Caracciolo n. 9 bis, elettivamente domicilia
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 23265/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 26.06.2020 e non notificata.
L'odierno appellante, parte attrice nel giudizio di primo grado innanzi al giudice di pace, deduceva che, in data 30.12.2015, alle ore 14:00 circa, in Napoli, alla via Santa Teresa degli Scalzi in direzione di marcia Capodimonte, all'altezza dell'incrocio con via Bernardo Celentano, in prossimità del civico n.126, mentre era alla guida del proprio motociclo AW, tg. CW68891,
veniva impattato da uno scooter Yamaha TMax, tg. CV90540. In particolare, affermava che lo scooter Yamaha, improvvisamente e repentinamente, provenendo dal senso opposto di marcia,
effettuava una manovra di inversione, collidendo con il motoveicolo attoreo che rovinava al suolo unitamente al conducente ed al trasportato. Per effetto dell'impatto, l'attore, unitamente al trasportato, riportavano lesioni refertate dal Pronto Soccorso ove sono giunti ed il motociclo riportava danni.
Censurava la gravata decisione per vizio di motivazione del giudice, sostenendo che i testi escussi avevano offerto elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro;
in subordine, chiedeva al giudice, qualora non ritenesse sufficiente la documentazione depositata ai fini dell'accoglimento del presente gravame, chiamare a chiarimenti i testi escussi di parte istante e di parte convenuta,
nonché disporre la comparizione personale delle parti.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria di responsabilità
del conducente del motociclo TMax, condannare, in solido la e Controparte_3 [...]
, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali per le lesioni riportate dall'appellante CP_2
e valutate in CTU pari a € 3.364,23 oppure in quell'altro importo maggiore o minore che il
Tribunale in funzione di Giudice di Appello vorrà liquidare;
condannare altresì l'appellata
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione Controparte_1
in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
compensare in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, le spese del doppio grado, data la non manifesta infondatezza della presente domanda.
1.1. Si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_3
della domanda ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva , benché ritualmente citata. Controparte_2
2. Acquisito il fascicolo di I grado, rinviata la causa per la decisione, subentrava questo giudice in data 15.07.2024, la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
all'esito della quale è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Occorre dare atto della mancanza delle produzioni di parte, non presenti nel fascicolo d'ufficio acquisito né prodotte dalle parti;
pertanto la decisione della causa avviene allo stato degli atti.
Va poi dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio, sebbene Controparte_2
ritualmente citata.
3.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16
novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis:Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n.
22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
3.3. Tanto premesso, l'appello è infondato.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare delle deposizioni testimoniali.
Diversamente, dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice. Correttamente, infatti, il giudice di primo grado, dopo avere riportato i tratti salienti delle deposizioni testimoniali, ha rilevato “…numerose lacune ed incongruenze..” tra la dinamica descritta in citazione e il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti di causa.
In particolare, il primo giudice così motivava: “ ..Il verbale redatto dai vigili urbani, intervenuti
nell'immediatezza riporta le dichiarazioni contrastanti dei due conducenti. Il conducente del
Tmax. Sig. dichiara che, mentre procedeva in direzione Capodimonte, all'altezza del Tes_1
civico 126 si era trovato lo scooter Tmax in posizione perpendicolare rispetto al senso di marcia
che si avviava nella mia stessa direzione…probabilmente stava facendo inversione di marcia. I
verbalizzanti rilevavano danni al parafango posteriore del Tmax e danni laterali alla AW
nonché sintomatologia dolorosa a e e concludevano il rapporto Parte_2 Parte_1
evidenziando le incongruenze delle dichiarazioni rese dai conducenti dei motocicli. In particolare,
in riferimento alla provenienza del Tmax. In realtà dalle testimonianze raccolte, dal verbale dei
vigili urbani e da quanto esposto in citazione dalla contraddittorietà e difformità di tutte le
dichiarazioni rese, non è chiara la dinamica del sinistro in quanto gli evidenti danni alla parte
posteriore del non possono ritenersi compatibili con un urto frontale a seguito di CP_4
un'inversione di marcia come descritta in citazione né di una immissione repentina in carreggiata,
come descritta dai testi di parte attrice, ma sono più versimili se riferiti ad un tamponamento
subito dal che può avere provocato la caduta al suolo del motociclo AW…………”. CP_4
Al fine di dare conto della condivisione del percorso logico-motivazionale del primo giudice,
occorre riportare sia le allegazioni contenute nell'atto di citazione sia le risultanze di causa.
Ed invero, nell'atto di citazione, parte attrice ha allegato: “…in prossimità del civico 126….lo
scooter Yamaha Tmax di proprietà della convenuta….improvvisamente e repentinamente
provenendo dal senso opposto di marcia effettuava una manovra di inversione collidendo il
veicolo attoreo..che rovinava al suolo sul lato destro…e riportando danni alla parte laterale
destra..”.
I testi di parte attrice ha reso le seguenti dichiarazioni.
: “ADR Ho assistito ad un incidente stradale avvenuto a Napoli in via Santa Testimone_2 Teresa degli Scalzi in data 30 dicembre 2015 alle ore 14 circa. ADR Dichiaro di non essere
parente delle parti in causa e del sig. ADR io mi trovano in via Santa Teresa in quanto Parte_1
dovevo andare a pranzo fuori con un amico, sig. . Ci trovavamo dinanzi al Persona_1
tabaccaio vicino al distributore IP quando vedevo un TMAX di colore scuro, uscire a forte velocità
da un vicolo di fianco alla nostra posizione e si immetteva nella corsia apposita dove viaggiava
una AW con direzione Capodimonte. ADR Ricordo che la AW aveva un'andatura
moderata, mentre il TMAX a forte velocità gli tagliava la strada. ADR Ricordo che la AW,
trovandosi all'improvviso il TMAX dinanzi non riusciva a frenare urtando la targa del e CP_4
cadendo insieme al conducente ed al trasportato sul dato destro. Ricordo che il TMAX non cadeva
e si fermava poco più avanti. Ricordo che i due ragazzi sulla AW si ferivano gli arti inferiori
destri, lamentava il conducente dolore alla gamba destra. Preciso che in seguito arrivava un
carabiniere che chiamava i vigili urbani, i quali chiamarono l'autombulanza. Arrivarono due
autombulanze uno caricava il ragazzo che conduceva la AW, sig. che andava Parte_1
all'ospedale dei mentre l'altro, il trasportato, andava al ADR So queste Per_2 Per_3
cose, in quanto il ragazzo aveva chiamato i genitori che andarono dopo poco e quando le
autombulanze partirono versi i rispettivi ospedali io scambiai il mio numero di telefono con i
genitori del ADR Ricordo che la motocicletta riportava danni alla parte laterale destra. Parte_1
ADR Ricordo che il conducente del TMAX era un ragazzo”.
“ADR Ho assistito ad un incidente stradale in data 30 dicembre 2015, più o Persona_1
meno verso le due del pomeriggio, in Napoli, alla via Santa Teresa degli Scalzi, tra la pompa di
benzina e il tabaccaio. ADR Ricordo che ero lì con per andare a pranzo Testimone_2
insieme……….. ADR Uscito dal tabaccaio ho assistito ad un incidente tra un TMAX scuro e la
AW. Il TMAX proveniva dal vicolo posto di fronte alla tabaccheria e la pompa di benzina
dinanzi ai quali ero posizionato. ADR Preciso che il TMAX scuro si immetteva nella carreggiata
a velocità sostenuta superando l'incrocio senza guardare e senza fermarsi all'incrocio stesso,
immettendosi nella corsia in direzione Capodimonte. ADR La AW cercando di evitare
l'impatto frenava ma perdeva l'equilibrio, dopo aver urtato la targa del ADR Ricordo che CP_4 la AW è caduta al suolo unitamente al conducente che poi conoscevo essere Parte_1
ed il trasportato. ADR Preciso che entrambi indossavano il casco di protezione. ADR Caduti al
suolo sul lato destro i due ragazzi e mi riferisco soprattutto al conducente che lamentava Parte_1
forti dolori al lato destro del corpo, soprattutto all'arto inferiore. …………….ADR Ricordo che la
moto AW si graffiava tutto il lato destro saltarono i pedali, lo specchietto. ADR Preciso che
il TMAX proveniva da un vicolo posto di fronte alla tabaccheria tagliando la strada alla AW
nel tentativo di immettersi repentinamente nella corsia con direzione Capodimonte. Non so nulla
sulle assicurazioni dei veicoli coinvolti”.
Il teste di parte convenuta, , ha dichiarato: “ADR Sono operario, in data 30.12.2015 Testimone_3
verso le ore 14 stavo rifornendo il mio scooter alla pompa di benzina IP che si trova in via Santa
Teresa degli Scalzi a Napoli, quando ho visto arrivare una motocicletta AW ad alta velocità
con direzione Capodimonte quando ha urtato un TMAX di colore scuro. ADR Ricordo che i
ragazzi sul AW erano due e sono caduti, mentre il riportava danni al parafango CP_4
posteriore. Il ragazzo che conduceva il è andato a soccorrere i due ragazzi, sono arrivati CP_4
sul posto anche i vigili urbani e a loro volta hanno chiamo due autombulanze, una per ogni
ragazzo. Io che stavo lì ho dato i miei dati ai rispettivi ragazzi nel caso servisse la mia
testimonianza. I due ragazzi della AW si sono lesionati, ma anche il conducente del CP_4
riportava dolori alla schiena. Preciso che il TMAX non cadeva ed il suo conducente metteva lo
scooter sul cavalletto successivamente all'impatto. Ricordo che si scambiarono i dati i conducenti
e che l'assicurazione del era HDI, mente quella del AW era la . Preciso che il CP_4 CP_3
traffico era regolare”.
Orbene, correttamente il primo giudice ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro,
considerando, da un lato, il contrasto emergente dalle deposizioni in ordine alla velocità del CP_4
e l'incompatibilità dei danni alla parte posteriore di tale motoveicolo sia con la dinamica descritta in citazione -urto frontale a seguito di un'inversione di marcia- sia con la dinamica descritta dai testi di parte attrice -immissione repentina in carreggiata.
Dunque, va condivisa la mancata prova della dinamica del sinistro, con onere incombente in capo all'attore ai sensi dell'art.2697 c.c., l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese del presente grado, non sussistendo alcuna delle ragioni che ai sensi dell'art.92 cpc consentono la compensazione delle spese di lite, seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e in ragione della contumacia di Controparte_2
quest'ultima.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 26262/2020 rgac avente ad oggetto appello, avverso la sentenza n. 23265/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, pubblicata in data 26.06.2020, proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, nonché di , così provvede: Controparte_3 Controparte_2
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e;
Controparte_2
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 27.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cammarota Parte_1 C.F._1
Federico, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli alla via San Pasquale n.
48, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
(c.f. ), n persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fazia Gianfranco e Gaetano Santucci de
Magistris, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali sito in Napoli alla via Francesco
Caracciolo n. 9 bis, elettivamente domicilia
APPELLATA
NONCHÉ
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 23265/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 26.06.2020 e non notificata.
L'odierno appellante, parte attrice nel giudizio di primo grado innanzi al giudice di pace, deduceva che, in data 30.12.2015, alle ore 14:00 circa, in Napoli, alla via Santa Teresa degli Scalzi in direzione di marcia Capodimonte, all'altezza dell'incrocio con via Bernardo Celentano, in prossimità del civico n.126, mentre era alla guida del proprio motociclo AW, tg. CW68891,
veniva impattato da uno scooter Yamaha TMax, tg. CV90540. In particolare, affermava che lo scooter Yamaha, improvvisamente e repentinamente, provenendo dal senso opposto di marcia,
effettuava una manovra di inversione, collidendo con il motoveicolo attoreo che rovinava al suolo unitamente al conducente ed al trasportato. Per effetto dell'impatto, l'attore, unitamente al trasportato, riportavano lesioni refertate dal Pronto Soccorso ove sono giunti ed il motociclo riportava danni.
Censurava la gravata decisione per vizio di motivazione del giudice, sostenendo che i testi escussi avevano offerto elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro;
in subordine, chiedeva al giudice, qualora non ritenesse sufficiente la documentazione depositata ai fini dell'accoglimento del presente gravame, chiamare a chiarimenti i testi escussi di parte istante e di parte convenuta,
nonché disporre la comparizione personale delle parti.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria di responsabilità
del conducente del motociclo TMax, condannare, in solido la e Controparte_3 [...]
, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali per le lesioni riportate dall'appellante CP_2
e valutate in CTU pari a € 3.364,23 oppure in quell'altro importo maggiore o minore che il
Tribunale in funzione di Giudice di Appello vorrà liquidare;
condannare altresì l'appellata
[...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione Controparte_1
in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
compensare in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, le spese del doppio grado, data la non manifesta infondatezza della presente domanda.
1.1. Si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_3
della domanda ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ne chiedeva il rigetto con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva , benché ritualmente citata. Controparte_2
2. Acquisito il fascicolo di I grado, rinviata la causa per la decisione, subentrava questo giudice in data 15.07.2024, la causa veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
all'esito della quale è stata decisa ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Occorre dare atto della mancanza delle produzioni di parte, non presenti nel fascicolo d'ufficio acquisito né prodotte dalle parti;
pertanto la decisione della causa avviene allo stato degli atti.
Va poi dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio, sebbene Controparte_2
ritualmente citata.
3.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16
novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis:Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n.
22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
3.3. Tanto premesso, l'appello è infondato.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare delle deposizioni testimoniali.
Diversamente, dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice. Correttamente, infatti, il giudice di primo grado, dopo avere riportato i tratti salienti delle deposizioni testimoniali, ha rilevato “…numerose lacune ed incongruenze..” tra la dinamica descritta in citazione e il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti di causa.
In particolare, il primo giudice così motivava: “ ..Il verbale redatto dai vigili urbani, intervenuti
nell'immediatezza riporta le dichiarazioni contrastanti dei due conducenti. Il conducente del
Tmax. Sig. dichiara che, mentre procedeva in direzione Capodimonte, all'altezza del Tes_1
civico 126 si era trovato lo scooter Tmax in posizione perpendicolare rispetto al senso di marcia
che si avviava nella mia stessa direzione…probabilmente stava facendo inversione di marcia. I
verbalizzanti rilevavano danni al parafango posteriore del Tmax e danni laterali alla AW
nonché sintomatologia dolorosa a e e concludevano il rapporto Parte_2 Parte_1
evidenziando le incongruenze delle dichiarazioni rese dai conducenti dei motocicli. In particolare,
in riferimento alla provenienza del Tmax. In realtà dalle testimonianze raccolte, dal verbale dei
vigili urbani e da quanto esposto in citazione dalla contraddittorietà e difformità di tutte le
dichiarazioni rese, non è chiara la dinamica del sinistro in quanto gli evidenti danni alla parte
posteriore del non possono ritenersi compatibili con un urto frontale a seguito di CP_4
un'inversione di marcia come descritta in citazione né di una immissione repentina in carreggiata,
come descritta dai testi di parte attrice, ma sono più versimili se riferiti ad un tamponamento
subito dal che può avere provocato la caduta al suolo del motociclo AW…………”. CP_4
Al fine di dare conto della condivisione del percorso logico-motivazionale del primo giudice,
occorre riportare sia le allegazioni contenute nell'atto di citazione sia le risultanze di causa.
Ed invero, nell'atto di citazione, parte attrice ha allegato: “…in prossimità del civico 126….lo
scooter Yamaha Tmax di proprietà della convenuta….improvvisamente e repentinamente
provenendo dal senso opposto di marcia effettuava una manovra di inversione collidendo il
veicolo attoreo..che rovinava al suolo sul lato destro…e riportando danni alla parte laterale
destra..”.
I testi di parte attrice ha reso le seguenti dichiarazioni.
: “ADR Ho assistito ad un incidente stradale avvenuto a Napoli in via Santa Testimone_2 Teresa degli Scalzi in data 30 dicembre 2015 alle ore 14 circa. ADR Dichiaro di non essere
parente delle parti in causa e del sig. ADR io mi trovano in via Santa Teresa in quanto Parte_1
dovevo andare a pranzo fuori con un amico, sig. . Ci trovavamo dinanzi al Persona_1
tabaccaio vicino al distributore IP quando vedevo un TMAX di colore scuro, uscire a forte velocità
da un vicolo di fianco alla nostra posizione e si immetteva nella corsia apposita dove viaggiava
una AW con direzione Capodimonte. ADR Ricordo che la AW aveva un'andatura
moderata, mentre il TMAX a forte velocità gli tagliava la strada. ADR Ricordo che la AW,
trovandosi all'improvviso il TMAX dinanzi non riusciva a frenare urtando la targa del e CP_4
cadendo insieme al conducente ed al trasportato sul dato destro. Ricordo che il TMAX non cadeva
e si fermava poco più avanti. Ricordo che i due ragazzi sulla AW si ferivano gli arti inferiori
destri, lamentava il conducente dolore alla gamba destra. Preciso che in seguito arrivava un
carabiniere che chiamava i vigili urbani, i quali chiamarono l'autombulanza. Arrivarono due
autombulanze uno caricava il ragazzo che conduceva la AW, sig. che andava Parte_1
all'ospedale dei mentre l'altro, il trasportato, andava al ADR So queste Per_2 Per_3
cose, in quanto il ragazzo aveva chiamato i genitori che andarono dopo poco e quando le
autombulanze partirono versi i rispettivi ospedali io scambiai il mio numero di telefono con i
genitori del ADR Ricordo che la motocicletta riportava danni alla parte laterale destra. Parte_1
ADR Ricordo che il conducente del TMAX era un ragazzo”.
“ADR Ho assistito ad un incidente stradale in data 30 dicembre 2015, più o Persona_1
meno verso le due del pomeriggio, in Napoli, alla via Santa Teresa degli Scalzi, tra la pompa di
benzina e il tabaccaio. ADR Ricordo che ero lì con per andare a pranzo Testimone_2
insieme……….. ADR Uscito dal tabaccaio ho assistito ad un incidente tra un TMAX scuro e la
AW. Il TMAX proveniva dal vicolo posto di fronte alla tabaccheria e la pompa di benzina
dinanzi ai quali ero posizionato. ADR Preciso che il TMAX scuro si immetteva nella carreggiata
a velocità sostenuta superando l'incrocio senza guardare e senza fermarsi all'incrocio stesso,
immettendosi nella corsia in direzione Capodimonte. ADR La AW cercando di evitare
l'impatto frenava ma perdeva l'equilibrio, dopo aver urtato la targa del ADR Ricordo che CP_4 la AW è caduta al suolo unitamente al conducente che poi conoscevo essere Parte_1
ed il trasportato. ADR Preciso che entrambi indossavano il casco di protezione. ADR Caduti al
suolo sul lato destro i due ragazzi e mi riferisco soprattutto al conducente che lamentava Parte_1
forti dolori al lato destro del corpo, soprattutto all'arto inferiore. …………….ADR Ricordo che la
moto AW si graffiava tutto il lato destro saltarono i pedali, lo specchietto. ADR Preciso che
il TMAX proveniva da un vicolo posto di fronte alla tabaccheria tagliando la strada alla AW
nel tentativo di immettersi repentinamente nella corsia con direzione Capodimonte. Non so nulla
sulle assicurazioni dei veicoli coinvolti”.
Il teste di parte convenuta, , ha dichiarato: “ADR Sono operario, in data 30.12.2015 Testimone_3
verso le ore 14 stavo rifornendo il mio scooter alla pompa di benzina IP che si trova in via Santa
Teresa degli Scalzi a Napoli, quando ho visto arrivare una motocicletta AW ad alta velocità
con direzione Capodimonte quando ha urtato un TMAX di colore scuro. ADR Ricordo che i
ragazzi sul AW erano due e sono caduti, mentre il riportava danni al parafango CP_4
posteriore. Il ragazzo che conduceva il è andato a soccorrere i due ragazzi, sono arrivati CP_4
sul posto anche i vigili urbani e a loro volta hanno chiamo due autombulanze, una per ogni
ragazzo. Io che stavo lì ho dato i miei dati ai rispettivi ragazzi nel caso servisse la mia
testimonianza. I due ragazzi della AW si sono lesionati, ma anche il conducente del CP_4
riportava dolori alla schiena. Preciso che il TMAX non cadeva ed il suo conducente metteva lo
scooter sul cavalletto successivamente all'impatto. Ricordo che si scambiarono i dati i conducenti
e che l'assicurazione del era HDI, mente quella del AW era la . Preciso che il CP_4 CP_3
traffico era regolare”.
Orbene, correttamente il primo giudice ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro,
considerando, da un lato, il contrasto emergente dalle deposizioni in ordine alla velocità del CP_4
e l'incompatibilità dei danni alla parte posteriore di tale motoveicolo sia con la dinamica descritta in citazione -urto frontale a seguito di un'inversione di marcia- sia con la dinamica descritta dai testi di parte attrice -immissione repentina in carreggiata.
Dunque, va condivisa la mancata prova della dinamica del sinistro, con onere incombente in capo all'attore ai sensi dell'art.2697 c.c., l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese del presente grado, non sussistendo alcuna delle ragioni che ai sensi dell'art.92 cpc consentono la compensazione delle spese di lite, seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e in ragione della contumacia di Controparte_2
quest'ultima.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 26262/2020 rgac avente ad oggetto appello, avverso la sentenza n. 23265/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, pubblicata in data 26.06.2020, proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, nonché di , così provvede: Controparte_3 Controparte_2
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e;
Controparte_2
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 27.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone