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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2492/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2492/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 2 dicembre
2025, avente per oggetto: Regolamentazione congiunta figli naturali
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Pagano e , nato a [...]_1 Parte_2
(SA) il 01.02.1991, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Lettera C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2025, e Parte_1 Parte_3 adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti il figlio (30.04.2023), nato dalla loro relazione sentimentale, in Per_1 seguito venuta a cessare, alle seguenti condizioni: “- il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative 1 R.V.G. 2492/2025
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- salvo diverso accordo, il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il CP_1 figlio tre pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00; il padre potrà, altresì, tenere con sè il figlio alternativamente (un fine settimana sì ed uno no) nel fine settimana il sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00 della domenica;
- in considerazione della tenera età del bambino, le parti stabiliscono che durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre ed il 31 o il 1° gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis, con le medesime modalità sopra descritte (ovvero dalle ore 08:00 alle ore 20:00) che tengono conto del preminente interesse del minore. Al compimento del terzo anno di età, per i compleanni ed onomastici dei genitori, per la festa della mamma o del papà, il bambino si tratterà col genitore festeggiato;
per il periodo delle vacanze estive, sempre dal compimento del terzo anno di età, il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, i quali dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
per il compleanno ed onomastico del bambino i genitori concordano che, se potranno lo trascorreranno insieme, altrimenti concorderanno di volta in volta tenuto anche conto del principio dell'alternanza; - il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma mensile di € 250,00 (euro ducentocinquanta/00), con rivalutazione secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno
05 di ogni mese a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate Postepay Evolution:
[...]; saranno a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate ed opportunamente documentate, nell'interesse del figlio minore;
in particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di
2 R.V.G. 2492/2025
mantenimento ordinariomensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- l'assegno unico sarà percepito dalla madre Sig.ra nella misura del 100% ed il padre vi presta sin da ora il consenso;
- i Parte_1 genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo
3 R.V.G. 2492/2025
dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto .”
All'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice delegato dal Collegio, sentite le parti ed i loro difensori, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento del figlio ed i conseguenti rapporti tra le parti siano regolati in Per_1 conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 03.12.2025.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2492/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 2 dicembre
2025, avente per oggetto: Regolamentazione congiunta figli naturali
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Pagano e , nato a [...]_1 Parte_2
(SA) il 01.02.1991, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Lettera C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2025, e Parte_1 Parte_3 adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti il figlio (30.04.2023), nato dalla loro relazione sentimentale, in Per_1 seguito venuta a cessare, alle seguenti condizioni: “- il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative 1 R.V.G. 2492/2025
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- salvo diverso accordo, il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il CP_1 figlio tre pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00; il padre potrà, altresì, tenere con sè il figlio alternativamente (un fine settimana sì ed uno no) nel fine settimana il sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00 della domenica;
- in considerazione della tenera età del bambino, le parti stabiliscono che durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre ed il 31 o il 1° gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis, con le medesime modalità sopra descritte (ovvero dalle ore 08:00 alle ore 20:00) che tengono conto del preminente interesse del minore. Al compimento del terzo anno di età, per i compleanni ed onomastici dei genitori, per la festa della mamma o del papà, il bambino si tratterà col genitore festeggiato;
per il periodo delle vacanze estive, sempre dal compimento del terzo anno di età, il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, i quali dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
per il compleanno ed onomastico del bambino i genitori concordano che, se potranno lo trascorreranno insieme, altrimenti concorderanno di volta in volta tenuto anche conto del principio dell'alternanza; - il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore la somma mensile di € 250,00 (euro ducentocinquanta/00), con rivalutazione secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno
05 di ogni mese a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate Postepay Evolution:
[...]; saranno a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate ed opportunamente documentate, nell'interesse del figlio minore;
in particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di
2 R.V.G. 2492/2025
mantenimento ordinariomensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- l'assegno unico sarà percepito dalla madre Sig.ra nella misura del 100% ed il padre vi presta sin da ora il consenso;
- i Parte_1 genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo
3 R.V.G. 2492/2025
dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto .”
All'udienza del 2 dicembre 2025, il Giudice delegato dal Collegio, sentite le parti ed i loro difensori, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento del figlio ed i conseguenti rapporti tra le parti siano regolati in Per_1 conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 03.12.2025.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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