Articolo 9 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 dicembre 1983
Art. 9.
Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268 , non impegnate entro l'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate per la realizzazione degli altri interventi previsti dai titoli I e II della legge medesima.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
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