CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 381 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3
), in proprio e quali eredi di , C.F._3 Parte_4
elettivamente domiciliati a Cagliari, presso gli avv.ti Rodolfo Meloni e Federi- co Meloni, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti, ricorrenti in riassunzione contro
(p.i. ), in persona del legale am- Controparte_1 P.IVA_1
ministratore pro tempore, con sede a Cagliari, convenuta in riassunzione-contumace
La causa è decisa sulle seguenti pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contra- riis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata e previa revoca del de- creto ingiuntivo opposto:
A) IN VIA PRINCIPALE: in riforma, per quanto di ragione, della sentenza an. 2096/20 RG 11361/2015 E 272/2017 – del Tribunale Ordinario di Cagliari, pubblicata il 12 ottobre 2020, e in accoglimento dell'interposto appello, con- trariis rejectis:
1) Dichiarare essersi verificato l'acquisto per usucapione in favore di
[...]
(nato a [...] il [...]) e deceduto in Selargius il Persona_1
07.09.2015) e, per esso, dei suoi eredi legittimi (C.F. Parte_1
), (C.F. ) CodiceFiscale_4 Parte_2 CodiceFiscale_5
e ( C.F. ), quanto a questi Parte_3 CodiceFiscale_6
ultimi in comunione pro indiviso , della piena ed esclusiva proprietà del bene immobile, sito in Villasimius (CA), costituente parte della lottizzazione “Cala
Caterina” piano terra, composto da due camere da letto, soggiorno con angolo cottura e bagno , nonché del giardino privato, tutto per una superficie catastale complessiva di mq 60 (escluse aree scoperte mq 52 circa), distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Villasimius (CA) al foglio 30, particella 1279 subal- terno 2, categoria a/2 Classe 6, consistenza vani 4, rendita euro 278,89;
B) IN VIA DI SUBORDINE, ammettere la prova per interrogatorio formale e testi dedotta in primo e così trascritta nell'atto di appello:
“Interrogatorio formale: al legale rappresentante della società convenuta, sui seguenti capi, da intendersi preceduti dalle parole “ vero che…”
pagina 2 di 17 1) Il signor , padre degli odierni attori, dal luglio del 1992 al Parte_4
07.09.2015, data in cui è deceduto, ha posseduto ed usato uti dominus, in via esclusiva ed in modo pacifico, indisturbato ed ininterrotto l'intero immobile
,sito in Villasimius (CA), costituente parte della lottizzazione “Cala Caterina” piano terra, composto da due camere da letto, soggiorno con angolo cottura e bagno nonché giardino privato, tutto per una superficie catastale complessiva di mq 60 (escluse aree scoperte mq 52 circa), distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Villasimius (CA) al foglio 30, particella 1279 , subalterno 2, cate- goria a/2 Classe 6, consistenza vani 4, rendita euro 278,89; (mostrarsi al confi- dente e ai testi i documenti 6 e 7).
2) L'immobile oggetto di causa ed appartenente agli odierni attori è sito in Vil- lasimius (CA), contraddistinto con il n. 5 costituente parte della lottizzazione
“Cala Caterina” piano terra, ed è composto da due camere da letto, soggiorno con angolo cottura e bagno, nonché giardino privato, tutto per una superficie catastale complessiva di mq 60 (escluse aree scoperte mq 52 circa), distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Villasimius (CA) al foglio 30, particella
1279 , subalterno 2, categoria a/2 Classe 6, consistenza vani 4, rendita euro
278,89;mostrarsi al confidente e ai testi i documenti 6 e 7).
3) Il signor , ha occupato il bene oggetto di causa, sito in Persona_1
Villasimius, rappresentato nei documenti 6 e 7 che gli vengono mostrati dal lu- glio del 1992.
4) Lo stesso , padre degli odierni attori, fin dall'occupazione Persona_1
dell'anzidetto immobile – composto da due camere da letto, soggiorno con an- golo cottura e bagno nonché giardino privato, tutto per una superficie catastale pagina 3 di 17 complessiva di mq 60 (escluse aree scoperte mq 52 circa), sito in Villasimius, contraddistinto al n. 5 della lottizzazione S. Caterina -avvenuta nel luglio 1992, ha posto, all'eccesso del medesimo una serratura, le cui chiavi sono rimaste in suo esclusivo possesso, rendendolo così inaccessibile ad estranei;
5) Le predette chiavi di accesso all'immobile dal 7.9.2015 , data di accesso del
OR , sono poi passate nella piena ed esclusiva disponibi- Persona_1
lità dei figli, odierni attori, che hanno continuato ad occupare e disporre del be- ne, come legittimi proprietari, fino ad oggi;
6) Dal luglio 1992 ad oggi, il OR e gli odierni attori, che al primo so- Per_1
no succeduti mortis causa, hanno sempre fatto utilizzo del predetto immobile, in modo pieno ed esclusivo dimorandovi sia nei periodi estivi sia in quelli in- vernali;
7) Il signor , fino al 7.9.data del decesso e i suoi eredi, fino a Persona_1
oggi, hanno sostenuto integralmente ogni onere e spesa relativa al bene oggetto di causa;
8) Il signor , fino al 7.9.2025 e i suoi eredi, odierni attori, Persona_1
fino ad oggi, inoltre hanno regolarmente effettuato sullo stesso bene i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendone integralmente i costi, in particolare:
9) nel settembre 1993 il OR , ha provveduto a richiedere, Persona_1
l'allaccio dell'immobile al servizio Elettrico, Detto contratto di fornitura è an- cora in essere;
10) Lo stesso , fino al settembre 2015, e, successivamente, Persona_1
gli attori, fino ad oggi, hanno avuto, in via esclusiva, la disponibilità della pagina 4 di 17 chiave della serratura dell'alloggiamento del contatore dell'energia (mostrarsi documento 9 e 10).
11) Nello stesso periodo, settembre 1993, lo stesso OR , ha acquistato Per_1
tutti gli arredi del bene rendendolo idoneo all'uso di abitazione a cui è sempre stato destinato;
12) Ogni anno dal 1992 fino al 2015 (anno del suo decesso) il signor
[...]
ha provveduto, con cadenza annuale a smaltare infissi interni ed Persona_1
esterni e a tinteggiare i muri interni il bene;
13) Dopo il 2015 le medesime attività, riguardanti gli infissi e le pareti, sono state eseguite, con la stessa regolarità dagli odierni attori;
14) Nell'aprile del 2004 il signor ha fatto eseguire Persona_1
sull'immobile lavori di recupero strutturale in quanto si erano manifestate delle spaccature sui muri, dovute a piccoli cedimenti del bene;
15) Nel Maggio del 2006 il OR , ha pure realizzato un Persona_1
nuovo impianto elettrico per la illuminazione esterna in sostituzione del prece- dente ormai deteriorato per invecchiamento (mostrarsi doc. 11).
16) Nell'aprile del 2008 il OR ha poi realizzato anche Persona_1
un nuovo impianto idrico esterno in quanto il preesistente si era deteriorato per invecchiamento.
Sulle medesime circostanze di cui ai superiori capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11); 12), 13), 14), 15), e 16) da intendersi sempre precedenti dalle paro- le “vero che” si deduce pure prova testimoniale.
Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di cassazione, con distrazione a favore perché antistatari Avvocati Rodolfo Melo-
pagina 5 di 17 ni e FE Meloni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In proprio e quali eredi del padre , , e Parte_4 Parte_1 Pt_2
convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_3
e (proc. 11361/2015 R.G.), assumendo CP_2 Controparte_3
che il loro dante causa aveva posseduto, in via esclusiva, pacifica e ininterrotta, dal luglio 1992 sino al 7 settembre 2015, data del decesso, un immobile ubicato a n Villasimius (CA), costituente parte della lottizzazione Cala Caterina, com- posto da due camere da letto, soggiorno con angolo cottura, bagno e giardino privato, per una superficie catastale complessiva di mq 60, distinto al C.F. al foglio 30, particella 1279, subalterno 2.
Rappresentarono che loro genitore aveva installato una serratura all'ingresso, mantenuto la disponibilità esclusiva delle chiavi, sostenuto tutte le spese relative al bene, effettuato lavori di manutenzione ordinaria e straordina- ria.
Dopo la morte –precisarono gli attori- il possesso era continuato da parte lo- ro, godendo del bene in modo indisturbato per oltre vent'anni.
Nel resistere, i convenuti eccepirono di non essere mai stati proprietari né intestatari dell'immobile, sicché, con successivo atto di citazione, gli attori convennero in giudizio la quale effettiva proprietaria Controparte_1
del bene, la quale rimase contumace nel procedimento iscritto al n. 272/2017
R.G. che venne riunito al primo.
Con la sentenza n. 2096, pubblicata il 12 ottobre 2020, il Tribunale di Ca- gliari dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti degli CP_2
pagina 6 di 17 e rigettò la domanda nei confronti della , ritenendo, CP_3 Controparte_1
anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'attrice , che il Parte_3
rapporto instaurato tra e l'immobile fosse riconducibile a Parte_4
una detenzione, derivante da comodato o ospitalità, e che non fosse stata alle- gata né provata alcuna interversione del possesso.
2. Contro tale pronuncia i proposero appello, insistendo Per_1
sull'originaria natura possessoria del rapporto e sulla rilevanza delle prove ri- chieste.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 294, pubblicata il 4 ottobre
2023, rigettò l'impugnazione, confermando la qualificazione del rapporto come detenzione, non oggetto di interversione del possesso.
Questa Corte rigetto le prove orali dedotte dagli appellanti, ritenendole inammissibili o irrilevanti, dato il valore confessorio delle dichiarazioni rese da
. Parte_3
Contro la pronuncia d'appello gli eredi proposero ricorso per Cassa- Per_1
zione.
Con il primo motivo, i ricorrenti dedussero che, nel ritenere sostanzialmente inammissibile il loro appello, la Corte distrettuale avesse erroneamente applica- to gli artt. 342 e 345 c.p.c., in quanto l'aver ricevuto la consegna del bene in forza di contratto di vendita nullo per vizio di forma avrebbe consentito di con- figurare ab origine un possesso ad usucapionem, per cui non vi sarebbe stata necessità di dimostrare alcuna interversio possessionis.
Con il secondo motivo, i ricorrenti osservarono che la Corte di merito aveva omesso di decidere sul motivo di appello con cui era stato censurato il travisa-
pagina 7 di 17 mento, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero da . Pt_3 Parte_3
Con il terzo motivo di ricorso, i eccepirono che, dovendosi affermare Per_1
che con la vendita nulla per vizio di forma si era instaurato un vero e proprio rapporto possessorio con la res, la Corte di appello aveva errato nel ritenere che incombesse su loro la prova dell'interversione del possesso.
resistette. Controparte_1
Con l'ordinanza n. 21304, pubblicata il 30 luglio 2024, la Corte di Cassa- zione ritenne il primo motivo di ricorso inammissibile per la prima parte e, in- vece, fondato per la seconda, con assorbimento dei restanti motivi di impugna- zione.
In particolare, la Suprema Corte ritenne fondata la doglianza circa il fatto che la Corte di merito avesse errato nel ritenere che la disponibilità dell'immo- bile acquisita da per effetto della consegna delle chiavi da Parte_4
parte dell'amministratore della , in esecuzione di un contratto Controparte_1
di vendita nullo perché non formalizzato per iscritto ex art. 1350 c.c., fosse ri- conducibile a una mera detenzione e non fosse qualificabile come possesso, in contrasto con il consolidato insegnamento per cui, nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile nulla, perché realizzata in forma verbale, alla quale le par- ti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della res, l'accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione (pronunce richiamate dalla S.C.: Cass. 4 giugno 2013, n. 14115; 29 luglio 2004, n. 14395; 27 maggio
2010, n. 13003; ord. 9 aprile 2024, n. 9566 e ord. 5 novembre 2021, n. 32105).
Censurato come questa Corte, nella fattispecie all'esame, non [avesse] indi-
pagina 8 di 17 viduato un contratto di comodato (valido) ma solo un contratto di vendita nul- lo, la Cassazione ha stabilito che, per effetto della riconosciuta fondatezza, nei limiti sopra precisati, del primo motivo di ricorso, gli altri motivi restassero lo- gicamente assorbiti e che la sentenza dovesse essere cassata per nuovo esame sulla scorta dei citati principi da parte di questa Corte distrettuale.
3. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notifi- cato, , e hanno riassunto il giudizio pres- Parte_1 Pt_2 Parte_3
so questa Corte, chiedendo la declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapio- ne dell'immobile.
In particolare, i ricorrenti in riassunzione hanno reiterato le contestazioni:
- sulla errata qualificazione del rapporto tra e Parte_4
l'immobile come detenzione precaria (comodato/ospitalità);
- sul travisamento delle dichiarazioni rese da;
Parte_3
- sulla mancata ammissione delle prove orali, ritenute decisive per dimo- strare il possesso esclusivo dell'immobile per oltre vent'anni, non es- sendo necessario provare l'interversione del possesso;
- sul fatto che non spettasse loro provare l'interversione, bensì alla resi- stente dimostrare l'originaria detenzione.
è rimasta contumace nel presente giudizio. Controparte_1
Istruita con interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
e prova per testi, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni
[...]
trascritte.
* * *
4. Muovendo dal dictum per cui nell'ipotesi di compravendita di un bene pagina 9 di 17 immobile (nulla perché realizzata in forma verbale, alla quale le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della res) l'accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione, deve ritenersi che, nel ricevere la disponibilità dell'immobile della lottizzazione Cala Caterina a Villasimius da parte dell'amministratore della , in esecuzione di un asseri- Controparte_1
to accordo verbale volto al trasferimento della proprietà, mai formalizzato per iscritto, quale compenso per l'attività di ingegnere da egli svolta per la società, il dante causa dei ricorrenti avesse conseguito il possesso del bene per cui è causa.
Tanto premesso, deve ritenersi che la domanda dei sia fondata e deb- Per_1
ba essere accolta.
Le circostanze indicate dai ricorrenti, infatti, devono ritenersi specificamen- te dimostrate in considerazione del contenuto dell'attività istruttoria svolta.
In particolare, deve ritenersi dimostrato che avesse posse- Parte_4
duto ininterrottamente l'immobile in contestazione, utilizzandolo come propria abitazione (estiva) senza opposizione alcuna da parte della convenuta e che i figli gli siano succeduti in siffatta posizione, maturando l'acquisto per usuca- pione.
La prova della fondatezza della pretesa degli attori si trae dalle risultanze della documentazione in atti, delle prove testimoniali e dalle mancate risposte all'interrogatorio formale dedotto nei confronti della convenuta.
A quest'ultimo proposito, deve osservarsi come l'art. 232 c.p.c. non ricolle- ghi alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della ficta confessio.
pagina 10 di 17 Esso dà, però, facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (quelli indicati nella domanda subordinata istruttoria so- pra trascritta), imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro ele- mento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò a evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi (per un'applicazione del principio, Cass., ord.
27 dicembre 2021, n. 41643).
Nella fattispecie, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale hanno trovato conferma nei ricordi dei testi escussi, sicché deve ritenersi che Parte_5
sola prima e i figli poi abbiano posseduto animo domini l'immobile per un tempo utile ai fini della usucapione.
All'udienza del 25 settembre 2025, i testi escussi hanno reso dichiarazioni che hanno confermato l'uso esclusivo del bene di causa e l'esecuzione di lavori di manutenzione da parte dei : Per_1
• ha dichiarato: “Capo 4) Conosco la famiglia Testimone_1 CP_4
la dagli anni '90. È vero, con la precisazione che non ho mai conosciu- to , ma certamente dai primi anni '90 la famiglia fre- Parte_4
quentava la lottizzazione Cala Caterina in cui io ho un'abitazione tanto
Per_ che mio figlio frequentava e . Mio fi- Parte_2 Persona_3
glio e al tempo erano alle medie. In spiaggia incontravo spesso Pt_2
, mamma di . Capo 5). È vero, non ricordo la data Persona_4 Pt_2
di morte del , ma risale certamente a diversi anni fa, la famiglia Per_1
pagina 11 di 17 ha continuato a frequentare la lottizzazione. Non ho mai avuto accesso
Per_ alla casa in questione, ma l'ho sempre vista da fuori, mio figlio , invece, l'ha sempre frequentata”;
• ha dichiarato: “Capo 4) Conosco la fa- Testimone_2
miglia dalla metà degli anni '90. Io e la mia famiglia eravamo Per_1
amici della famiglia di . Conosco l'abitazione che ho Parte_4
anche frequentato e lo stesso mi aveva detto di esserne proprie- Per_1
tario. Capo 6) Ho contatti anche con e con Parte_2 Parte_3
ed è capitato che mi abbiano parlato della casa di Cala Caterina, nelle occasioni in cui mi è stato detto come è stata divisa l'eredità. Capo 9),
10), 12) e 13) Nulla so, però posso precisare che più o meno negli anni
'90 fece intervenire l'operaio per pulire dalle radici Parte_4
degli alberi vicini le tubazioni che correvano nel giardino, io stessa ho assistito alle operazioni. Capo 14) Non so rispondere, anche se ho ri- cordo delle spaccature dei muri. Capo 15) e 16) Nulla so, anche se pos- so dire che mi è capitato spesso di notare differenze dell'immobile ri- spetto ai periodi precedenti”;
• ha dichiarato “Capo 4) Conosco la famiglia Tes_3 Per_1
dall'estate del 1993. Ho ricordo della presenza di nella Persona_3
lottizzazione Cala Caterina, nella quale la mia famiglia ha una casa.
Dall'estate successiva ho stretto amicizia con e e Per_3 Parte_2
ho iniziato anche a frequentare la loro abitazione. Conoscevo anche il padre, anche se ovviamente con lui non avevo particolari rapporti. Ri- cordo anche com'era fatta la casa e posso confermare la descrizione
pagina 12 di 17 del Capo 4). Capo 5) Posso confermare il contenuto del capo perché per me quella è sempre stata solo la casa di e . Conosco Per_3 Pt_2
anche che ha sei/sette anni meno di , ma con la Parte_3 Pt_2
quale non ho mai avuto una frequentazione. Capi 9), 10), 12), 13), 14),
15) e 16) Non ho ricordo specifico degli interventi ma dato che trascor- revo diverso tempo a casa ho ricordo del fatto che si parlasse Per_1
degli interventi di manutenzione richiesti dall'abitazione, in particolare ricordo che la mamma di e si lamentava dei costi de- Per_3 Pt_2
terminati anche dagli interventi dei vicini. In particolare ricordo anche un particolare problema fognario”.
In definitiva, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle mancate risposte della resistente si ricavano indizi significativi circa la sussistenza di un possesso con- tinuato, pacifico, pubblico e con animus domini da parte della famiglia Per_1
sull'immobile per cui è causa:
a. continuità e durata del possesso o ha riferito di conoscere la famiglia dai pri- Testimone_1 Per_1
mi anni '90 e di averne visto i componenti frequentare stabil- mente la lottizzazione, circostanza confermata anche da Tes_3
che colloca la frequentazione nella estate del 1993;
[...]
o ha aggiunto di aver conosciuto la fami- Testimone_2
glia dalla metà degli anni '90 e di aver frequentato l'abitazione, dichiarando che le aveva manifestato di es- Parte_4
serne proprietario.
Queste dichiarazioni attestano un radicato rapporto materiale con il pagina 13 di 17 bene protratto per oltre vent'anni, senza indicazioni di interruzioni.
b. pubblicità e pacificità del possesso
• i testi hanno descritto una frequentazione notoria, nel senso che la famiglia era conosciuta dai vicini e dagli altri proprieta- Per_1
ri della lottizzazione, con rapporti di amicizia e frequentazioni reciproche;
• non emergono contestazioni o opposizioni da parte di terzi né episodi di turbativa, il che depone per la pacificità del possesso.
c. animus domini e atti di gestione materiale
• ha riferito che le aveva Testimone_2 Parte_4
detto di esserne proprietario e che aveva fatto intervenire
l'operaio per pulire dalle radici degli alberi le tubazioni nel giardino, alla presenza della teste;
• ha confermato di aver sentito parlare di interventi di Tes_3
manutenzione richiesti dall'abitazione e di problemi fognari, con lamentele per i costi sostenuti dalla madre dei ricorrenti.
Tali condotte (manutenzione, gestione impianti, cura del giardino) sono atti tipici del proprietario, idonei a manifestare l'animus domi- ni.
d. prosecuzione del possesso da parte degli eredi
• dichiara che la famiglia ha continuato a frequenta- Testimone_1
re la lottizzazione anche dopo la morte del padre e Tes_3
ha confermato che per lui quella è sempre stata solo la casa di
e . Per_3 Pt_2
pagina 14 di 17 Ciò evidenzia la successione nel possesso da parte dei figli, senza soluzione di continuità
In conclusione, considerato il possesso esclusivo del bene di causa esercitato inizialmente da e proseguito dai figli per il tempo previsto Parte_4
dalla legge, deve ritenersi verificato l'acquisto dell'immobile per usucapione in loro favore, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
5. Le spese dei vari gradi di giudizio seguono la soccombenza.
La convenuta in riassunzione, pertanto, deve essere condannata alla rifusio- ne delle spese di lite dei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione e di rinvio secondo le attuali tariffe (in conformità all'insegnamento di Cass., 13 luglio 2021, n. 19989).
Sullo scaglione euro 52.001-260.000,00, determinato ai sensi dell'art. 15, primo comma, c.p.c. sulla base della rendita del fabbricato risultante dalla visu- ra catastale prodotta dai ricorrenti in primo grado (doc. 4), i compensi sono li- quidati:
- ai valori minimi (tenuto conto della non rilevante complessità delle que- stioni giuridiche e di fatto trattate) per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e di decisione, con le maggiorazioni spettanti per il nume- ro delle parti aventi la medesima posizione processuale, per il giudi- zio di primo grado;
- ai valori minimi (per le indicate ragioni) per le fasi studio, introduttiva e di decisione, con la citata maggiorazione, per il giudizio di appello e per quello di legittimità;
- ai valori minimi (per le indicate ragioni) per le fasi studio, introduttiva,
pagina 15 di 17 istruttoria e di decisione, con la citata maggiorazione, per il presente giudizio di rinvio.
Deve essere disposta la distrazione delle spese di lite del presente giudizio a favore dell'avv. Rodolfo Meloni e dell'avv. FE Meloni, che hanno di- chiarato di essere antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. accerta l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di Pt_6
vide , e ciascuno per la Per_1 Parte_2 Parte_3
propria quota, del diritto di proprietà sull'immobile ubicato a Villa- simius (CA), costituente parte della lottizzazione Cala Caterina, di- stinto al Catasto Fabbricati del Comune di Villasimius al foglio 30, particella 1279, subalterno 2, categoria A/2, classe 6, consistenza vani 4, rendita euro 278,89;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in:
- euro 7.052,00 per compensi, euro 2.961,84, per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.m. 55/2014, ed euro
759,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a, per il giudizio di primo grado;
- euro 4.997,00 per compensi, euro 2.098,74, per la citata maggio- razione, ed euro 1.138,50 per spese esenti, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di appello;
pagina 16 di 17 - euro 3.828,0 per compensi, euro 1.607,80, per la citata maggio- razione, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- euro 7.160,00 per compensi, euro 3.007,20 per la citata maggio- razione, ed euro 759,00 per spese esenti, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., con distrazione delle spese di lite a favore dell'avv. Rodolfo Meloni e dell'avv. FE Meloni, per il presente giudizio di rinvio.
Cagliari, 9 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 381 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3
), in proprio e quali eredi di , C.F._3 Parte_4
elettivamente domiciliati a Cagliari, presso gli avv.ti Rodolfo Meloni e Federi- co Meloni, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti, ricorrenti in riassunzione contro
(p.i. ), in persona del legale am- Controparte_1 P.IVA_1
ministratore pro tempore, con sede a Cagliari, convenuta in riassunzione-contumace
La causa è decisa sulle seguenti pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: voglia la Corte d'Appello di Cagliari, contra- riis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata e previa revoca del de- creto ingiuntivo opposto:
A) IN VIA PRINCIPALE: in riforma, per quanto di ragione, della sentenza an. 2096/20 RG 11361/2015 E 272/2017 – del Tribunale Ordinario di Cagliari, pubblicata il 12 ottobre 2020, e in accoglimento dell'interposto appello, con- trariis rejectis:
1) Dichiarare essersi verificato l'acquisto per usucapione in favore di
[...]
(nato a [...] il [...]) e deceduto in Selargius il Persona_1
07.09.2015) e, per esso, dei suoi eredi legittimi (C.F. Parte_1
), (C.F. ) CodiceFiscale_4 Parte_2 CodiceFiscale_5
e ( C.F. ), quanto a questi Parte_3 CodiceFiscale_6
ultimi in comunione pro indiviso , della piena ed esclusiva proprietà del bene immobile, sito in Villasimius (CA), costituente parte della lottizzazione “Cala
Caterina” piano terra, composto da due camere da letto, soggiorno con angolo cottura e bagno , nonché del giardino privato, tutto per una superficie catastale complessiva di mq 60 (escluse aree scoperte mq 52 circa), distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Villasimius (CA) al foglio 30, particella 1279 subal- terno 2, categoria a/2 Classe 6, consistenza vani 4, rendita euro 278,89;
B) IN VIA DI SUBORDINE, ammettere la prova per interrogatorio formale e testi dedotta in primo e così trascritta nell'atto di appello:
“Interrogatorio formale: al legale rappresentante della società convenuta, sui seguenti capi, da intendersi preceduti dalle parole “ vero che…”
pagina 2 di 17 1) Il signor , padre degli odierni attori, dal luglio del 1992 al Parte_4
07.09.2015, data in cui è deceduto, ha posseduto ed usato uti dominus, in via esclusiva ed in modo pacifico, indisturbato ed ininterrotto l'intero immobile
,sito in Villasimius (CA), costituente parte della lottizzazione “Cala Caterina” piano terra, composto da due camere da letto, soggiorno con angolo cottura e bagno nonché giardino privato, tutto per una superficie catastale complessiva di mq 60 (escluse aree scoperte mq 52 circa), distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Villasimius (CA) al foglio 30, particella 1279 , subalterno 2, cate- goria a/2 Classe 6, consistenza vani 4, rendita euro 278,89; (mostrarsi al confi- dente e ai testi i documenti 6 e 7).
2) L'immobile oggetto di causa ed appartenente agli odierni attori è sito in Vil- lasimius (CA), contraddistinto con il n. 5 costituente parte della lottizzazione
“Cala Caterina” piano terra, ed è composto da due camere da letto, soggiorno con angolo cottura e bagno, nonché giardino privato, tutto per una superficie catastale complessiva di mq 60 (escluse aree scoperte mq 52 circa), distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Villasimius (CA) al foglio 30, particella
1279 , subalterno 2, categoria a/2 Classe 6, consistenza vani 4, rendita euro
278,89;mostrarsi al confidente e ai testi i documenti 6 e 7).
3) Il signor , ha occupato il bene oggetto di causa, sito in Persona_1
Villasimius, rappresentato nei documenti 6 e 7 che gli vengono mostrati dal lu- glio del 1992.
4) Lo stesso , padre degli odierni attori, fin dall'occupazione Persona_1
dell'anzidetto immobile – composto da due camere da letto, soggiorno con an- golo cottura e bagno nonché giardino privato, tutto per una superficie catastale pagina 3 di 17 complessiva di mq 60 (escluse aree scoperte mq 52 circa), sito in Villasimius, contraddistinto al n. 5 della lottizzazione S. Caterina -avvenuta nel luglio 1992, ha posto, all'eccesso del medesimo una serratura, le cui chiavi sono rimaste in suo esclusivo possesso, rendendolo così inaccessibile ad estranei;
5) Le predette chiavi di accesso all'immobile dal 7.9.2015 , data di accesso del
OR , sono poi passate nella piena ed esclusiva disponibi- Persona_1
lità dei figli, odierni attori, che hanno continuato ad occupare e disporre del be- ne, come legittimi proprietari, fino ad oggi;
6) Dal luglio 1992 ad oggi, il OR e gli odierni attori, che al primo so- Per_1
no succeduti mortis causa, hanno sempre fatto utilizzo del predetto immobile, in modo pieno ed esclusivo dimorandovi sia nei periodi estivi sia in quelli in- vernali;
7) Il signor , fino al 7.9.data del decesso e i suoi eredi, fino a Persona_1
oggi, hanno sostenuto integralmente ogni onere e spesa relativa al bene oggetto di causa;
8) Il signor , fino al 7.9.2025 e i suoi eredi, odierni attori, Persona_1
fino ad oggi, inoltre hanno regolarmente effettuato sullo stesso bene i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendone integralmente i costi, in particolare:
9) nel settembre 1993 il OR , ha provveduto a richiedere, Persona_1
l'allaccio dell'immobile al servizio Elettrico, Detto contratto di fornitura è an- cora in essere;
10) Lo stesso , fino al settembre 2015, e, successivamente, Persona_1
gli attori, fino ad oggi, hanno avuto, in via esclusiva, la disponibilità della pagina 4 di 17 chiave della serratura dell'alloggiamento del contatore dell'energia (mostrarsi documento 9 e 10).
11) Nello stesso periodo, settembre 1993, lo stesso OR , ha acquistato Per_1
tutti gli arredi del bene rendendolo idoneo all'uso di abitazione a cui è sempre stato destinato;
12) Ogni anno dal 1992 fino al 2015 (anno del suo decesso) il signor
[...]
ha provveduto, con cadenza annuale a smaltare infissi interni ed Persona_1
esterni e a tinteggiare i muri interni il bene;
13) Dopo il 2015 le medesime attività, riguardanti gli infissi e le pareti, sono state eseguite, con la stessa regolarità dagli odierni attori;
14) Nell'aprile del 2004 il signor ha fatto eseguire Persona_1
sull'immobile lavori di recupero strutturale in quanto si erano manifestate delle spaccature sui muri, dovute a piccoli cedimenti del bene;
15) Nel Maggio del 2006 il OR , ha pure realizzato un Persona_1
nuovo impianto elettrico per la illuminazione esterna in sostituzione del prece- dente ormai deteriorato per invecchiamento (mostrarsi doc. 11).
16) Nell'aprile del 2008 il OR ha poi realizzato anche Persona_1
un nuovo impianto idrico esterno in quanto il preesistente si era deteriorato per invecchiamento.
Sulle medesime circostanze di cui ai superiori capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11); 12), 13), 14), 15), e 16) da intendersi sempre precedenti dalle paro- le “vero che” si deduce pure prova testimoniale.
Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di cassazione, con distrazione a favore perché antistatari Avvocati Rodolfo Melo-
pagina 5 di 17 ni e FE Meloni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In proprio e quali eredi del padre , , e Parte_4 Parte_1 Pt_2
convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_3
e (proc. 11361/2015 R.G.), assumendo CP_2 Controparte_3
che il loro dante causa aveva posseduto, in via esclusiva, pacifica e ininterrotta, dal luglio 1992 sino al 7 settembre 2015, data del decesso, un immobile ubicato a n Villasimius (CA), costituente parte della lottizzazione Cala Caterina, com- posto da due camere da letto, soggiorno con angolo cottura, bagno e giardino privato, per una superficie catastale complessiva di mq 60, distinto al C.F. al foglio 30, particella 1279, subalterno 2.
Rappresentarono che loro genitore aveva installato una serratura all'ingresso, mantenuto la disponibilità esclusiva delle chiavi, sostenuto tutte le spese relative al bene, effettuato lavori di manutenzione ordinaria e straordina- ria.
Dopo la morte –precisarono gli attori- il possesso era continuato da parte lo- ro, godendo del bene in modo indisturbato per oltre vent'anni.
Nel resistere, i convenuti eccepirono di non essere mai stati proprietari né intestatari dell'immobile, sicché, con successivo atto di citazione, gli attori convennero in giudizio la quale effettiva proprietaria Controparte_1
del bene, la quale rimase contumace nel procedimento iscritto al n. 272/2017
R.G. che venne riunito al primo.
Con la sentenza n. 2096, pubblicata il 12 ottobre 2020, il Tribunale di Ca- gliari dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti degli CP_2
pagina 6 di 17 e rigettò la domanda nei confronti della , ritenendo, CP_3 Controparte_1
anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'attrice , che il Parte_3
rapporto instaurato tra e l'immobile fosse riconducibile a Parte_4
una detenzione, derivante da comodato o ospitalità, e che non fosse stata alle- gata né provata alcuna interversione del possesso.
2. Contro tale pronuncia i proposero appello, insistendo Per_1
sull'originaria natura possessoria del rapporto e sulla rilevanza delle prove ri- chieste.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 294, pubblicata il 4 ottobre
2023, rigettò l'impugnazione, confermando la qualificazione del rapporto come detenzione, non oggetto di interversione del possesso.
Questa Corte rigetto le prove orali dedotte dagli appellanti, ritenendole inammissibili o irrilevanti, dato il valore confessorio delle dichiarazioni rese da
. Parte_3
Contro la pronuncia d'appello gli eredi proposero ricorso per Cassa- Per_1
zione.
Con il primo motivo, i ricorrenti dedussero che, nel ritenere sostanzialmente inammissibile il loro appello, la Corte distrettuale avesse erroneamente applica- to gli artt. 342 e 345 c.p.c., in quanto l'aver ricevuto la consegna del bene in forza di contratto di vendita nullo per vizio di forma avrebbe consentito di con- figurare ab origine un possesso ad usucapionem, per cui non vi sarebbe stata necessità di dimostrare alcuna interversio possessionis.
Con il secondo motivo, i ricorrenti osservarono che la Corte di merito aveva omesso di decidere sul motivo di appello con cui era stato censurato il travisa-
pagina 7 di 17 mento, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero da . Pt_3 Parte_3
Con il terzo motivo di ricorso, i eccepirono che, dovendosi affermare Per_1
che con la vendita nulla per vizio di forma si era instaurato un vero e proprio rapporto possessorio con la res, la Corte di appello aveva errato nel ritenere che incombesse su loro la prova dell'interversione del possesso.
resistette. Controparte_1
Con l'ordinanza n. 21304, pubblicata il 30 luglio 2024, la Corte di Cassa- zione ritenne il primo motivo di ricorso inammissibile per la prima parte e, in- vece, fondato per la seconda, con assorbimento dei restanti motivi di impugna- zione.
In particolare, la Suprema Corte ritenne fondata la doglianza circa il fatto che la Corte di merito avesse errato nel ritenere che la disponibilità dell'immo- bile acquisita da per effetto della consegna delle chiavi da Parte_4
parte dell'amministratore della , in esecuzione di un contratto Controparte_1
di vendita nullo perché non formalizzato per iscritto ex art. 1350 c.c., fosse ri- conducibile a una mera detenzione e non fosse qualificabile come possesso, in contrasto con il consolidato insegnamento per cui, nell'ipotesi di compravendita di un bene immobile nulla, perché realizzata in forma verbale, alla quale le par- ti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della res, l'accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione (pronunce richiamate dalla S.C.: Cass. 4 giugno 2013, n. 14115; 29 luglio 2004, n. 14395; 27 maggio
2010, n. 13003; ord. 9 aprile 2024, n. 9566 e ord. 5 novembre 2021, n. 32105).
Censurato come questa Corte, nella fattispecie all'esame, non [avesse] indi-
pagina 8 di 17 viduato un contratto di comodato (valido) ma solo un contratto di vendita nul- lo, la Cassazione ha stabilito che, per effetto della riconosciuta fondatezza, nei limiti sopra precisati, del primo motivo di ricorso, gli altri motivi restassero lo- gicamente assorbiti e che la sentenza dovesse essere cassata per nuovo esame sulla scorta dei citati principi da parte di questa Corte distrettuale.
3. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notifi- cato, , e hanno riassunto il giudizio pres- Parte_1 Pt_2 Parte_3
so questa Corte, chiedendo la declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapio- ne dell'immobile.
In particolare, i ricorrenti in riassunzione hanno reiterato le contestazioni:
- sulla errata qualificazione del rapporto tra e Parte_4
l'immobile come detenzione precaria (comodato/ospitalità);
- sul travisamento delle dichiarazioni rese da;
Parte_3
- sulla mancata ammissione delle prove orali, ritenute decisive per dimo- strare il possesso esclusivo dell'immobile per oltre vent'anni, non es- sendo necessario provare l'interversione del possesso;
- sul fatto che non spettasse loro provare l'interversione, bensì alla resi- stente dimostrare l'originaria detenzione.
è rimasta contumace nel presente giudizio. Controparte_1
Istruita con interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
e prova per testi, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni
[...]
trascritte.
* * *
4. Muovendo dal dictum per cui nell'ipotesi di compravendita di un bene pagina 9 di 17 immobile (nulla perché realizzata in forma verbale, alla quale le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della res) l'accipiens viene a trovarsi in una situazione di possesso e non di detenzione, deve ritenersi che, nel ricevere la disponibilità dell'immobile della lottizzazione Cala Caterina a Villasimius da parte dell'amministratore della , in esecuzione di un asseri- Controparte_1
to accordo verbale volto al trasferimento della proprietà, mai formalizzato per iscritto, quale compenso per l'attività di ingegnere da egli svolta per la società, il dante causa dei ricorrenti avesse conseguito il possesso del bene per cui è causa.
Tanto premesso, deve ritenersi che la domanda dei sia fondata e deb- Per_1
ba essere accolta.
Le circostanze indicate dai ricorrenti, infatti, devono ritenersi specificamen- te dimostrate in considerazione del contenuto dell'attività istruttoria svolta.
In particolare, deve ritenersi dimostrato che avesse posse- Parte_4
duto ininterrottamente l'immobile in contestazione, utilizzandolo come propria abitazione (estiva) senza opposizione alcuna da parte della convenuta e che i figli gli siano succeduti in siffatta posizione, maturando l'acquisto per usuca- pione.
La prova della fondatezza della pretesa degli attori si trae dalle risultanze della documentazione in atti, delle prove testimoniali e dalle mancate risposte all'interrogatorio formale dedotto nei confronti della convenuta.
A quest'ultimo proposito, deve osservarsi come l'art. 232 c.p.c. non ricolle- ghi alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della ficta confessio.
pagina 10 di 17 Esso dà, però, facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (quelli indicati nella domanda subordinata istruttoria so- pra trascritta), imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro ele- mento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò a evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi (per un'applicazione del principio, Cass., ord.
27 dicembre 2021, n. 41643).
Nella fattispecie, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale hanno trovato conferma nei ricordi dei testi escussi, sicché deve ritenersi che Parte_5
sola prima e i figli poi abbiano posseduto animo domini l'immobile per un tempo utile ai fini della usucapione.
All'udienza del 25 settembre 2025, i testi escussi hanno reso dichiarazioni che hanno confermato l'uso esclusivo del bene di causa e l'esecuzione di lavori di manutenzione da parte dei : Per_1
• ha dichiarato: “Capo 4) Conosco la famiglia Testimone_1 CP_4
la dagli anni '90. È vero, con la precisazione che non ho mai conosciu- to , ma certamente dai primi anni '90 la famiglia fre- Parte_4
quentava la lottizzazione Cala Caterina in cui io ho un'abitazione tanto
Per_ che mio figlio frequentava e . Mio fi- Parte_2 Persona_3
glio e al tempo erano alle medie. In spiaggia incontravo spesso Pt_2
, mamma di . Capo 5). È vero, non ricordo la data Persona_4 Pt_2
di morte del , ma risale certamente a diversi anni fa, la famiglia Per_1
pagina 11 di 17 ha continuato a frequentare la lottizzazione. Non ho mai avuto accesso
Per_ alla casa in questione, ma l'ho sempre vista da fuori, mio figlio , invece, l'ha sempre frequentata”;
• ha dichiarato: “Capo 4) Conosco la fa- Testimone_2
miglia dalla metà degli anni '90. Io e la mia famiglia eravamo Per_1
amici della famiglia di . Conosco l'abitazione che ho Parte_4
anche frequentato e lo stesso mi aveva detto di esserne proprie- Per_1
tario. Capo 6) Ho contatti anche con e con Parte_2 Parte_3
ed è capitato che mi abbiano parlato della casa di Cala Caterina, nelle occasioni in cui mi è stato detto come è stata divisa l'eredità. Capo 9),
10), 12) e 13) Nulla so, però posso precisare che più o meno negli anni
'90 fece intervenire l'operaio per pulire dalle radici Parte_4
degli alberi vicini le tubazioni che correvano nel giardino, io stessa ho assistito alle operazioni. Capo 14) Non so rispondere, anche se ho ri- cordo delle spaccature dei muri. Capo 15) e 16) Nulla so, anche se pos- so dire che mi è capitato spesso di notare differenze dell'immobile ri- spetto ai periodi precedenti”;
• ha dichiarato “Capo 4) Conosco la famiglia Tes_3 Per_1
dall'estate del 1993. Ho ricordo della presenza di nella Persona_3
lottizzazione Cala Caterina, nella quale la mia famiglia ha una casa.
Dall'estate successiva ho stretto amicizia con e e Per_3 Parte_2
ho iniziato anche a frequentare la loro abitazione. Conoscevo anche il padre, anche se ovviamente con lui non avevo particolari rapporti. Ri- cordo anche com'era fatta la casa e posso confermare la descrizione
pagina 12 di 17 del Capo 4). Capo 5) Posso confermare il contenuto del capo perché per me quella è sempre stata solo la casa di e . Conosco Per_3 Pt_2
anche che ha sei/sette anni meno di , ma con la Parte_3 Pt_2
quale non ho mai avuto una frequentazione. Capi 9), 10), 12), 13), 14),
15) e 16) Non ho ricordo specifico degli interventi ma dato che trascor- revo diverso tempo a casa ho ricordo del fatto che si parlasse Per_1
degli interventi di manutenzione richiesti dall'abitazione, in particolare ricordo che la mamma di e si lamentava dei costi de- Per_3 Pt_2
terminati anche dagli interventi dei vicini. In particolare ricordo anche un particolare problema fognario”.
In definitiva, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle mancate risposte della resistente si ricavano indizi significativi circa la sussistenza di un possesso con- tinuato, pacifico, pubblico e con animus domini da parte della famiglia Per_1
sull'immobile per cui è causa:
a. continuità e durata del possesso o ha riferito di conoscere la famiglia dai pri- Testimone_1 Per_1
mi anni '90 e di averne visto i componenti frequentare stabil- mente la lottizzazione, circostanza confermata anche da Tes_3
che colloca la frequentazione nella estate del 1993;
[...]
o ha aggiunto di aver conosciuto la fami- Testimone_2
glia dalla metà degli anni '90 e di aver frequentato l'abitazione, dichiarando che le aveva manifestato di es- Parte_4
serne proprietario.
Queste dichiarazioni attestano un radicato rapporto materiale con il pagina 13 di 17 bene protratto per oltre vent'anni, senza indicazioni di interruzioni.
b. pubblicità e pacificità del possesso
• i testi hanno descritto una frequentazione notoria, nel senso che la famiglia era conosciuta dai vicini e dagli altri proprieta- Per_1
ri della lottizzazione, con rapporti di amicizia e frequentazioni reciproche;
• non emergono contestazioni o opposizioni da parte di terzi né episodi di turbativa, il che depone per la pacificità del possesso.
c. animus domini e atti di gestione materiale
• ha riferito che le aveva Testimone_2 Parte_4
detto di esserne proprietario e che aveva fatto intervenire
l'operaio per pulire dalle radici degli alberi le tubazioni nel giardino, alla presenza della teste;
• ha confermato di aver sentito parlare di interventi di Tes_3
manutenzione richiesti dall'abitazione e di problemi fognari, con lamentele per i costi sostenuti dalla madre dei ricorrenti.
Tali condotte (manutenzione, gestione impianti, cura del giardino) sono atti tipici del proprietario, idonei a manifestare l'animus domi- ni.
d. prosecuzione del possesso da parte degli eredi
• dichiara che la famiglia ha continuato a frequenta- Testimone_1
re la lottizzazione anche dopo la morte del padre e Tes_3
ha confermato che per lui quella è sempre stata solo la casa di
e . Per_3 Pt_2
pagina 14 di 17 Ciò evidenzia la successione nel possesso da parte dei figli, senza soluzione di continuità
In conclusione, considerato il possesso esclusivo del bene di causa esercitato inizialmente da e proseguito dai figli per il tempo previsto Parte_4
dalla legge, deve ritenersi verificato l'acquisto dell'immobile per usucapione in loro favore, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
5. Le spese dei vari gradi di giudizio seguono la soccombenza.
La convenuta in riassunzione, pertanto, deve essere condannata alla rifusio- ne delle spese di lite dei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione e di rinvio secondo le attuali tariffe (in conformità all'insegnamento di Cass., 13 luglio 2021, n. 19989).
Sullo scaglione euro 52.001-260.000,00, determinato ai sensi dell'art. 15, primo comma, c.p.c. sulla base della rendita del fabbricato risultante dalla visu- ra catastale prodotta dai ricorrenti in primo grado (doc. 4), i compensi sono li- quidati:
- ai valori minimi (tenuto conto della non rilevante complessità delle que- stioni giuridiche e di fatto trattate) per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e di decisione, con le maggiorazioni spettanti per il nume- ro delle parti aventi la medesima posizione processuale, per il giudi- zio di primo grado;
- ai valori minimi (per le indicate ragioni) per le fasi studio, introduttiva e di decisione, con la citata maggiorazione, per il giudizio di appello e per quello di legittimità;
- ai valori minimi (per le indicate ragioni) per le fasi studio, introduttiva,
pagina 15 di 17 istruttoria e di decisione, con la citata maggiorazione, per il presente giudizio di rinvio.
Deve essere disposta la distrazione delle spese di lite del presente giudizio a favore dell'avv. Rodolfo Meloni e dell'avv. FE Meloni, che hanno di- chiarato di essere antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. accerta l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di Pt_6
vide , e ciascuno per la Per_1 Parte_2 Parte_3
propria quota, del diritto di proprietà sull'immobile ubicato a Villa- simius (CA), costituente parte della lottizzazione Cala Caterina, di- stinto al Catasto Fabbricati del Comune di Villasimius al foglio 30, particella 1279, subalterno 2, categoria A/2, classe 6, consistenza vani 4, rendita euro 278,89;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in:
- euro 7.052,00 per compensi, euro 2.961,84, per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.m. 55/2014, ed euro
759,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a, per il giudizio di primo grado;
- euro 4.997,00 per compensi, euro 2.098,74, per la citata maggio- razione, ed euro 1.138,50 per spese esenti, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a. per il giudizio di appello;
pagina 16 di 17 - euro 3.828,0 per compensi, euro 1.607,80, per la citata maggio- razione, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- euro 7.160,00 per compensi, euro 3.007,20 per la citata maggio- razione, ed euro 759,00 per spese esenti, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., con distrazione delle spese di lite a favore dell'avv. Rodolfo Meloni e dell'avv. FE Meloni, per il presente giudizio di rinvio.
Cagliari, 9 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17