Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 24/02/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00886/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gorini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via della Commenda 35;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data 17.5.24 dalla Prefettura di -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di emersione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa LV AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
- il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, d.l. n. 34/2020;
- con ordinanza n. -OMISSIS- il Tar ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento, ai fini di un motivato riesame;
- con nota depositata in data 26 maggio 2025 la Prefettura ha dato atto che il riesame si è concluso positivamente con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e con la richiesta di emissione del permesso di soggiorno in favore del ricorrente;
- anche il difensore del ricorrente ha confermato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- nondimeno, per la natura e la peculiarità della controversia, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD SO, Presidente
LV AN, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV AN | RI AD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.