Ordinanza collegiale 8 giugno 2022
Sentenza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 31/01/2023, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 00053/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Irrera, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno- Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
del decreto di divieto di detenere armi emanato dal Prefetto di -OMISSIS- del 4 novembre 2019, -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Ufficio territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 490 del 2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Giuseppe La Greca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il provvedimento in epigrafe la Prefettura di -OMISSIS- ha decretato, a carico del ricorrente, il divieto di detenzione di armi e munizioni ravvisando nella condotta del medesimo un pericolo di abuso delle armi.
Il ricorrente – secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato – era stato, infatti, deferito in stato di libertà poiché rintracciato in fuga sulla pubblica via dopo aver minacciato persone con un coltellino, in stato di precarie condizioni psico-fisiche.
Con il ricorso in epigrafe, previa ricostruzione dei fatti da costui offerta, il ricorrente ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Violazione circolare ministeriale n. 557/B.9471.10100.2 datata 10 maggio 2003. Nessuna documentazione, anche medica, sussisterebbe in grado di dimostrare che il ricorrente si dedito all’uso di sostanze stupefacenti o alcool tale da far dubitare della sua affidabilità;
2) Violazione art. 39 r.d. n. 773 del 1931. Nessuna violazione del dovere di buona condotta, tale da giustificare l’impugnato provvedimento, sarebbe stata perpetrata dal ricorrente; né lo stesso sarebbe destinatario di condanne, restrizioni della libertà personale o ammonizioni di qualsivoglia tipo;
3) Violazione circolare ministeriale n. 557/B.9471.10100.2 datata 10 maggio 2003 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti. Il fatto cui fa riferimento il provvedimento sarebbe riconducibile agli avvenimenti verificatisi successivamente ad una colluttazione che avrebbe visto il ricorrente protagonista passivo senza possibilità di reagire. Il «coltellino» menzionato nel provvedimento non sarebbe stato impiegato in modo attivo. Le indicate precarie condizioni psico-fisiche si risolverebbero in uno stato di agitazione derivante dalla violenza che il ricorrente avrebbe subito;
4) Difetto di motivazione. Il provvedimento non spiegherebbe le ragioni per le quali dalla legittima detenzione delle armi da parte del ricorrente possano discendere pregiudizi per la collettività, stante, peraltro, la presenza di certificazione attestante la propria idoneità psico-fisica.
2.- Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno il quale (anche all’esito di apposita ordinanza istruttoria) ha depositato documenti.
3.- All’udienza pubblica del 7 dicembre 2022 il ricorso, su richiesta dei procuratori delle parti, è stato posto in decisione.
4.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
5.- La materia del rilascio del porto d'armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Il legislatore nella materia de qua affida all'Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto richiedente può dare.
E’ stato chiarito in giurisprudenza che la materia del rilascio del porto d'armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Il legislatore nella materia de qua affida all'Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, L. n. 110 del 1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l'autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse». Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che «dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».
Proprio in ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l'Amministrazione compie nell'adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l'assenza di un diritto assoluto al porto d'armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell'arma per attività di diporto o sportiva.
L'apprezzamento discrezionale rimesso all'Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d'armi. A tal fine, l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere «più probabile che non» il pericolo di abuso delle armi.
È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento della giursprudenza, secondo cui l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, laddove, nel prevedere che «il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne», considera sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Delineata in questi termini la natura latamente discrezionale dei provvedimenti de quibus, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell'intensità del sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell'Autorità prefettizia in ordine all'esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull'esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l'esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva - e non sanzionatoria - della misura in esame.
In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull'esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità.
6.- Ciò detto, alla luce di quanto fin qui esposto e dei fatti valorizzati dal provvedimento gravato, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dall'Amministrazione consenta di evidenziare elementi qualificati idonei ad accreditare il giudizio di inaffidabilità formulato dall'Autorità di pubblica sicurezza e ciò sia con riferimento alle condizioni psico-fisiche descritte nel verbale del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di -OMISSIS-, condizioni idonee a destare quanto meno un dubbio sull’affidabilità del ricorrente nel corretto uso delle armi dallo stesso legalmente detenute, sia con riferimento alla complessiva vicenda della colluttazione nella quale, al di là della specifica posizione, l’intervenuto impiego del coltellino, quantunque non attivo, costituisce elemento correttamente ritenuto rilevante nel giudizio della Prefettura.
7.- In tal senso, l’impugnato provvedimento resiste a tutte le censure prospettate rivelandosi, peraltro, assistito da congrua motivazione.
8.- Ne discende il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di giudizio avuto riguardo agli specifici profili della controversia.
9.- E’ definitivamente respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato per le ragioni evidenziate nel decreto dell’apposita Commissione costituita presso questo T.a.r.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.