Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA opposizione a decreto ingiuntivo;
eccezione di
In nome del Popolo italiano pagamento.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1518/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Saverio Verna) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Lorena Locchi) Controparte_1
- opposta–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
13.5.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il 24.12.2024, per Parte_1
ottenere la revoca del decreto n. 355 del 9.9.2024, mediante il quale questo le ha CP_2
ingiunto di pagare l'importo di € 10.123,87, asseritamente spettante a titolo di
“…accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività, riposi annui, spettanti ai lavoratori
dipendenti di imprese edili che debbono provvedere al versamento entro il 25° giorno del mese
successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce…” con riferimento al periodo novembre 2023-marzo 2024. L'opposizione è basata sull'assunto secondo cui la avrebbe chiesto per due volte il pagamento degli importi da corrispondere CP_1
per le mensilità di novembre e dicembre 2023, come dimostrato dal fatto che , Pt_1
nel corso del mese di gennaio 2024, avrebbe versato all'opposta le somme di € 3.634,90
il 3.1.2024 e di € 10.000,00 il 4.1.2024.
della pretesa avanzata in sede monitoria e chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. per abuso del processo. Ha dedotto che l'opponente le ha inviato le denunce nominative dei lavoratori occupati sino a marzo 2024 ed ha corrisposto quanto dovuto “…solo fino al mese ottobre 2023 e a parte del mese di novembre
2023. Nell'estratto contributivo (all. 1 del fascicolo monitorio) e nel sollecito-messa in mora del
28.05.2024 (all. 11 del fascicolo monitorio) inviato via PEC in pari data all'impresa opponente,
vengono dettagliatamente precisati il quantum dovuto e i mesi di riferimento, ovvero euro
10.123,87 a fronte del periodo novembre 2023 (in parte) – marzo 2024….” ed ha precisato che i bonifici effettuati a gennaio 2024 erano destinati ad estinguere debiti pregressi,
confermando che non risulta versato alcun importo per il periodo dicembre 2023-
marzo 2024 né per il residuo del mese di novembre 2023.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Non esiste alcuna contestazione sui fatti costitutivi del diritto vantato dalla CP_1
per il periodo corrente da novembre 2023 a marzo 2024 (e del resto la quantificazione del credito si basa sulle denunce inviate dalla società opponente), fondandosi l'atto di opposizione unicamente sull'allegazione di due pagamenti e cioè due fatti estintivi del diritto medesimo. L'esistenza dei due pagamenti (€ 3.634,90 bonifico del 3.1.2024 ed €
10.000,00, bonifico del 4.1.2024) è circostanza incontroversa tra le parti, oltre che documentata in atti, ma l'opposta ha
contro
-eccepito che detti pagamenti devono essere imputati a copertura di crediti anteriori. Detta eccezione è fondata per quanto concerne il primo pagamento, visto che è stata la stessa opponente ad avere indicato, ai sensi del primo comma dell'art. 1193 c.c. (cfr il bonifico in atti), che la somma di €
3.634,90 doveva essere imputata all'estinzione dei crediti vantati dalla per CP_1
settembre e ottobre 2023, sicché non può avere alcuna efficacia estintiva dei crediti azionati per novembre 2023-marzo 2024 oggetto della lite, ma lo è anche per il secondo.
Invero, la ha prodotto un prospetto (doc. 4 fasc. opposta) da cui emerge CP_1
che il totale dei versamenti ricevuti dall'opponente è pari ad € 16.932,49 ed è stato attribuito all'esposizione debitoria del periodo febbraio-novembre 2023. Non essendo stato formulato alcuno specifico rilievo sull'esattezza dei dati e sulla correttezza di
22 questa operazione di imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. (le obiezioni mosse dall'opponente all'udienza del 13.5.2025 sulla natura dell'atto e sulla sua efficacia probatoria sono irrilevanti in mancanza di contestazione specifica dei fatti rappresentati) se ne evince che i pagamenti effettuati da , compresi quelli di Pt_1
gennaio, erano sufficienti ad estinguere i crediti vantati dalla sino al mese di CP_1
novembre 2023 (in parte), in modo simmetrico a quanto risultante già con la diffida inviata mediante messaggio di posta certificata del 28.5.2024 con allegato conteggio redatto in pari data (all. 11 fase monitoria).
Alla luce delle considerazioni precedenti, l'opposizione e infondata e va respinta, con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. La liquidazione delle spese della presente fase viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il
D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia e dell'impegno professionale richiesto dalla medesima (scaglione compreso da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Da ultimo, la richiesta dell'opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96,
terzo comma, c.p.c. va respinta, visto che la decisione è stata adottata sulla base dell'incrocio delle allegazioni delle parti alla luce del principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova tipico del processo del lavoro e del principio di non contestazione e ciò non è sufficiente, in mancanza della positiva ricostruzione completa dei rapporti dare/avere fra le parti, a fare emergere la mala fede dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto opposto;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 1.900,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e
Cap come per legge.
Perugia, lì 13.5.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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