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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 318] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...], cod.fisc. , con sede a Controparte_1 C.F._1
San Benedetto del Tronto (AP), in via Toscana n. 159, elett.te dom.ta ad Ascoli Piceno in C.so Mazzini n.177 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pasqualini che la rappresenta e difende in forza di procura speciale, cod.fisc. , pec fax 0736/091251 indirizzi per C.F._2 Email_1 ricevere le comunicazioni.
APPELLANTE
CONTRO
(cod. fisc.: ), nato a [...] il [...], ivi residente alla Fraz. Controparte_2 C.F._3
Garrano Basso, Strada Centrale s.n.c., elettivamente domiciliato in Teramo al C.so De Michetti n° 80 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Galassi (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._4 procura speciale (ai sensi di legge, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo P.E.C.:
. Email_2
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
Dott. , cod.fisc. con domicilio a Teramo in V.le Crucioli n.124 Controparte_3 C.F._5 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 2.11.2022 e in materia di responsabilità medica
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, su domanda di condannava la Controparte_2 [...] al pagamento dell'importo di € 11.498,47 (cui andava detratto l'importo di € 9.700,00 già Parte_1 corrisposta in fase stragiudiziale dalla convenuta costituita e dalla stessa imputato quanto a € 1.220,00 a titolo di esborsi per il CTP in sede stragiudiziale), oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo e spese legali a titolo di risarcimento del danno biologico subito (€ 8.050,81), invalidità temporanea (€ 1225) e personalizzazione (nella misura un di quinto del danno biologico) a seguito di intervento chirurgico e consistente in una deformazione della palpebra inferiore destra e nell'insorgenza, sulla stessa, di un rigonfiamento e di un'ampia cicatrice con una fastidiosa costante lacrimazione.
La sentenza precisava che “Pertanto, può affermarsi che il danno biologico [in senso stretto] sia stato interamente risarcito e le somme versate dallo al CTU restituite.” CP_2
Era rigettata quella nei confronti del . Controparte_3
Lo impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Parte_1
Si costituiva lo che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. CP_2
In ordine al , la sua citazione è consistita soltanto in una litis denuntiatio in difetto di doglianze nei CP_3 confronti del rigetto di cui si è detto.
1) Con il primo motivo di appello la casa di cura si duole del riconoscimento di un danno biologico temporaneo in difetto di elementi che avrebbero potuto giustificarlo: nella CTU in atte si legge: “Dalla documentazione sanitaria a nostra disposizione, non è possibile appurare che la condotta colposa dei sanitari abbia determinato un prolungamento dello stato inabilità parziale prevedibile per la tipologia di intervento subito dal ricorrente”.
2) La seconda censura aggredisce il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico (nella misura un di quinto) in difetto di un concreto pregiudizio subito nella vita di relazione e dell'agire quotidiano;
3) La terza attiene al regolamento delle spese che a fronte della significativa riduzione di quanto richiesto avrebbe dovuto essere compensate.
A) La prima censura è fondata.
Dalla lettura della consulenza in atti non si ricava una incapacità o una estrema difficoltà per la quantificazione di una inabilità ulteriormente prolungatasi o maggiormente atteggiatasi rispetto al normale andamento della convalescenza tipica di quell'intervento ma la impossibilità di individuare un danno in tal senso. Non si versa dunque in materia di quantificazione del danno ma nell'esclusione del danno stesso, circostanza che preclude una liquidazione equitativa poiché il potere del giudicante ha soltanto la funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini del suo preciso ammontare.
Ed invero, la liquidazione equitativa non ha valenza surrogatoria in ordine all'esistenza dello stesso e il nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass.
2022/8941; Cass. 2023/9744).
B) La seconda censura è fondata.
Per giurisprudenza costante: “Il risarcimento del danno può essere maggiorato in ragione della particolare e più grave incidenza che esso ha avuto, solo ove, per l'appunto, si siano verificate ripercussioni anomale particolari (Cass. 5865/ 2021). Non può invece riconoscersi la personalizzazione se la ripercussione prodotta dal fatto illecito rientra in ciò che normalmente accade, ossia in un pregiudizio che è conseguenza tipica di quel fatto. Da tale punto di vista, l'impossibilità di coltivare un passatempo, sia pure di durevole impegno, non è conseguenza anomala o straordinaria, è piuttosto una conseguenza tipica della invalidità permanente, e non può dare luogo ad un aumento del risarcimento.” (cfr. Cassazione civile sez. III -
26/11/2024, n. 30461).
Nella fattispecie l'elaborato peritale ha considerato il pregiudizio estetico nella valutazione complessiva del danno biologico, non ha rilevato significativi elementi psicopatologici maggiori, ha considerato la fastidiosa lacrimazione nel mentre l'incidenza sull'attività sportiva mattutina è una conseguenza tipica dell'invalidità permanente.
C) Il terzo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento delle prime due censura che richiedono la rimodulazione del regolamento delle spese.
Quanto all'esito dell'impugnazione l'eliminazione delle voci attinenti alla temporanea e alla personalizzazione comporta che l'unico danno subito è stato integralmente risarcito stragiudizialmente, sicchè – in riforma dell'impugnata sentenza la domanda iniziale dovrà essere disattesa.
Ne consegue l restituzione di quanto ottenuto sulla scorta della sentenza di primo grado dall'appellato oltre interessi dal pagamento al rimborso
Ne dovrebbe conseguire una valutazione complessiva della vicenda processuale ai fini della liquidazione delle spese, fatto è che l'appellante ha chiesto la compensazione per quelle del primo grado: ne consegue che le spese del secondo grado seguono la soccombenza dell'appellato da valutarsi sull'entità dei risarcimenti negati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...] Controparte_2
- Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda dello;
Controparte_2
- Condanna l'appellato alla restituzione di quanto ottenuto dalla sulla scorta della sentenza di Parte_1 primo grado vale a dire la somma di euro 1.798,47, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo nonché quelli dal pagamento alla restituzione;
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado disponendo la restituzione del 50%: a) della somma di euro 1.200,00 corrisposta quale pagamento delle spese di Ctu in fase di Accertamento tecnico preventivo;
b) della somma di 1.800,00, oltre rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap, se dovute oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione;
- Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del secondo grado che determina in €
2.915, il tutto oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Ancona li 03.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 318] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...], cod.fisc. , con sede a Controparte_1 C.F._1
San Benedetto del Tronto (AP), in via Toscana n. 159, elett.te dom.ta ad Ascoli Piceno in C.so Mazzini n.177 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pasqualini che la rappresenta e difende in forza di procura speciale, cod.fisc. , pec fax 0736/091251 indirizzi per C.F._2 Email_1 ricevere le comunicazioni.
APPELLANTE
CONTRO
(cod. fisc.: ), nato a [...] il [...], ivi residente alla Fraz. Controparte_2 C.F._3
Garrano Basso, Strada Centrale s.n.c., elettivamente domiciliato in Teramo al C.so De Michetti n° 80 presso lo studio dell'Avv. Eugenio Galassi (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._4 procura speciale (ai sensi di legge, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo P.E.C.:
. Email_2
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
Dott. , cod.fisc. con domicilio a Teramo in V.le Crucioli n.124 Controparte_3 C.F._5 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 2.11.2022 e in materia di responsabilità medica
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, su domanda di condannava la Controparte_2 [...] al pagamento dell'importo di € 11.498,47 (cui andava detratto l'importo di € 9.700,00 già Parte_1 corrisposta in fase stragiudiziale dalla convenuta costituita e dalla stessa imputato quanto a € 1.220,00 a titolo di esborsi per il CTP in sede stragiudiziale), oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo e spese legali a titolo di risarcimento del danno biologico subito (€ 8.050,81), invalidità temporanea (€ 1225) e personalizzazione (nella misura un di quinto del danno biologico) a seguito di intervento chirurgico e consistente in una deformazione della palpebra inferiore destra e nell'insorgenza, sulla stessa, di un rigonfiamento e di un'ampia cicatrice con una fastidiosa costante lacrimazione.
La sentenza precisava che “Pertanto, può affermarsi che il danno biologico [in senso stretto] sia stato interamente risarcito e le somme versate dallo al CTU restituite.” CP_2
Era rigettata quella nei confronti del . Controparte_3
Lo impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Parte_1
Si costituiva lo che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. CP_2
In ordine al , la sua citazione è consistita soltanto in una litis denuntiatio in difetto di doglianze nei CP_3 confronti del rigetto di cui si è detto.
1) Con il primo motivo di appello la casa di cura si duole del riconoscimento di un danno biologico temporaneo in difetto di elementi che avrebbero potuto giustificarlo: nella CTU in atte si legge: “Dalla documentazione sanitaria a nostra disposizione, non è possibile appurare che la condotta colposa dei sanitari abbia determinato un prolungamento dello stato inabilità parziale prevedibile per la tipologia di intervento subito dal ricorrente”.
2) La seconda censura aggredisce il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico (nella misura un di quinto) in difetto di un concreto pregiudizio subito nella vita di relazione e dell'agire quotidiano;
3) La terza attiene al regolamento delle spese che a fronte della significativa riduzione di quanto richiesto avrebbe dovuto essere compensate.
A) La prima censura è fondata.
Dalla lettura della consulenza in atti non si ricava una incapacità o una estrema difficoltà per la quantificazione di una inabilità ulteriormente prolungatasi o maggiormente atteggiatasi rispetto al normale andamento della convalescenza tipica di quell'intervento ma la impossibilità di individuare un danno in tal senso. Non si versa dunque in materia di quantificazione del danno ma nell'esclusione del danno stesso, circostanza che preclude una liquidazione equitativa poiché il potere del giudicante ha soltanto la funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini del suo preciso ammontare.
Ed invero, la liquidazione equitativa non ha valenza surrogatoria in ordine all'esistenza dello stesso e il nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass.
2022/8941; Cass. 2023/9744).
B) La seconda censura è fondata.
Per giurisprudenza costante: “Il risarcimento del danno può essere maggiorato in ragione della particolare e più grave incidenza che esso ha avuto, solo ove, per l'appunto, si siano verificate ripercussioni anomale particolari (Cass. 5865/ 2021). Non può invece riconoscersi la personalizzazione se la ripercussione prodotta dal fatto illecito rientra in ciò che normalmente accade, ossia in un pregiudizio che è conseguenza tipica di quel fatto. Da tale punto di vista, l'impossibilità di coltivare un passatempo, sia pure di durevole impegno, non è conseguenza anomala o straordinaria, è piuttosto una conseguenza tipica della invalidità permanente, e non può dare luogo ad un aumento del risarcimento.” (cfr. Cassazione civile sez. III -
26/11/2024, n. 30461).
Nella fattispecie l'elaborato peritale ha considerato il pregiudizio estetico nella valutazione complessiva del danno biologico, non ha rilevato significativi elementi psicopatologici maggiori, ha considerato la fastidiosa lacrimazione nel mentre l'incidenza sull'attività sportiva mattutina è una conseguenza tipica dell'invalidità permanente.
C) Il terzo motivo di appello è assorbito dall'accoglimento delle prime due censura che richiedono la rimodulazione del regolamento delle spese.
Quanto all'esito dell'impugnazione l'eliminazione delle voci attinenti alla temporanea e alla personalizzazione comporta che l'unico danno subito è stato integralmente risarcito stragiudizialmente, sicchè – in riforma dell'impugnata sentenza la domanda iniziale dovrà essere disattesa.
Ne consegue l restituzione di quanto ottenuto sulla scorta della sentenza di primo grado dall'appellato oltre interessi dal pagamento al rimborso
Ne dovrebbe conseguire una valutazione complessiva della vicenda processuale ai fini della liquidazione delle spese, fatto è che l'appellante ha chiesto la compensazione per quelle del primo grado: ne consegue che le spese del secondo grado seguono la soccombenza dell'appellato da valutarsi sull'entità dei risarcimenti negati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...] Controparte_2
- Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda dello;
Controparte_2
- Condanna l'appellato alla restituzione di quanto ottenuto dalla sulla scorta della sentenza di Parte_1 primo grado vale a dire la somma di euro 1.798,47, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo nonché quelli dal pagamento alla restituzione;
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado disponendo la restituzione del 50%: a) della somma di euro 1.200,00 corrisposta quale pagamento delle spese di Ctu in fase di Accertamento tecnico preventivo;
b) della somma di 1.800,00, oltre rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap, se dovute oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione;
- Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del secondo grado che determina in €
2.915, il tutto oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Ancona li 03.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli