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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 882 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosanna Milazzo e
, CF/p.iva Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2
Parti resistenti, rappresentate e difese ex art. 417-bis cpc. e
, CF/p.iva e Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante Terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Altre ipotesi all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di essere stata assunta “nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, Area A, con la qualifica di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2018, quale vincitrice di concorso per soli titoli”;
- di aver svolto la medesima attività, prima dell'immissione in ruolo, in forza di contratti a termine meglio indicati in ricorso;
- che questo ufficio, con sentenza del 2013, le ha riconosciuto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, e che la CdA di Palermo, in ordine al profilo in questione, ha confermato la decisione, che è quindi passata in giudicato;
- che, in forza del detto pronunciamento, l' odierno resistente le ha CP_1 riconosciuto, con decreto di ricostruzione di carriera prot. 770 del 10/7/2018, l'anzianità maturata fino all'immissione in ruolo, ossia, un periodo di anni 9, mesi 9 e giorni 11.
1 Dolendosi della violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato di cui alla clausola 4 par. 1 della Dir. 1999/70 CE, ha chiesto il riconoscimento integrale del servizio espletato prima dell'immissione in ruolo, con condanna del all'inquadramento nella corretta fascia di anzianità di cui al CCNL CP_4
a far data dall'immissione in ruolo, e al pagamento delle differenze retributive maturate e dei relativi contributi.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che CP_4 questo ufficio si è già pronunciato, con sent. n. 162/13, sulla ricostruzione di carriera della parte ricorrente.
Disposta la chiamata in causa dell' lo stesso si è costituito in giudizio aderendo CP_3 alla domanda di parte ricorrente.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che, oggetto del presente giudizio, è solo il periodo successivo al 22.7.2013, essendo il periodo anteriore coperto da giudicato (sentenza di questo ufficio n. 1672/13).
La disciplina nazionale che regolamenta i limiti entro i quali può essere riconosciuto il servizio pre-ruolo è racchiusa, per gli ATA, nell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994. Tale disposizione afferma che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”. Detta previsione, nella misura in cui consente di riconoscere solo parzialmente l'anzianità maturata dai lavoratori prima dell'immissione in ruolo, introduce una evidente disparità di trattamento fra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato “comparabile”.
Sul punto va ricordato l'orientamento adottato dalla Corte di Cassazione nel decidere una vicenda affine (Cass. 22558/16), che però riguardava il personale docente, ha affermato quanto segue:
“La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che:
2 a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).”
La Corte ha pure chiarito che “la mancanza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare l'esaminata disparità di trattamento ricorre soltanto quando il docente a tempo determinato abbia operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità, e di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico: soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale docente assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. Lo stesso non accade, invece, quando il docente a tempo determinato sia stato assunto soltanto per pochi giorni e con rilevante soluzione di continuità tra una assunzione e l'altra. I principi qui affermati valgono, dunque, soltanto con riferimento alle supplenze annuali o alle supplenze a queste equiparate.”
In sostanza, il riconoscimento solo parziale del servizio svolto prima dell'immissione in ruolo non appare conforme al diritto comunitario.
3 Ci si deve chiedere a questo punto se, per il personale ATA, tale conclusione debba dirsi superata dal recente arresto della Corte di Giustizia (sent. Motter del 20.9.2018), col quale si è affermato che, con riferimento al personale docente, l'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui attribuisce un valore limitato al servizio pre-ruolo espletato, non contrasta con l'ordinamento comunitario. In detta sentenza la Corte di Giustizia ritiene di ravvisare una “ragione oggettiva” del diverso trattamento dei docenti non di ruolo, in quanto “l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il Governo italiano [e la Corte di riflesso] ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato”. Inoltre, sempre con riferimento al personale docente, la Corte si è preoccupata di non dare luogo a discriminazioni “alla rovescia”, ossia, volte a favorire il personale a tempo determinato. Infatti, posto che l'art. 489 co. 1° del citato decreto legislativo (interpretato così come stabilito dall'art. 11 co. 4° L. 124/99) prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, se vi fosse un riconoscimento integrale (e non solo frazionato) del servizio pre-ruolo, i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità.
Ebbene: con riferimento al personale ATA sembra che non vi è il rischio di una discriminazione “alla rovescia” e, parallelamente, appare difficile ravvisare le
“ragioni oggettive” enucleate dalla Corte con riferimento ai docenti. Sotto il primo profilo, infatti, va detto che al personale ATA non si applica la citata disposizione di cui all'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, (in forza del quale, stante l'interpretazione di cui all'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Dunque, non si potrebbe mai verificare una discriminazione “alla rovescia”. Per quanto riguarda il secondo aspetto, poi, la professionalità del personale ATA non sembra essere influenzata (come avviene invece per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui viene espletata l'attività, quindi, l'esperienza accumulata prima dell'immissione in ruolo non appare avere minore peso rispetto a quella maturata dal personale di ruolo.
4 Si deve quindi ritenere che il principio elaborato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20.9.2018 (caso Motter) non possa trovare applicazione con riferimento al personale ATA. Conseguentemente, la diversità di trattamento sopra evidenziata, prevista dall'art. 569 del D.lgs. n. 297/94, non può dirsi giustificata. Del resto, anche con riferimento al personale docente, la Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare un criterio diverso da quello adottato dalla Corte di Giustizia: con sent. n. 31149/2019 (punto 7) la Corte ha chiarito che è onere del giudice di merito verificare che sussistano “tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere innanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato italiano per giustificare la disparità di trattamento”. Peraltro, ai fini di ravvisare i “motivi oggettivi” del diverso trattamento, nel punto n. 8 del detto pronunciamento la Corte nazionale ha ritenuto (in parte discostandosi da quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia nella sent. Motter) non sussistenti o quantomeno non decisive le differenze quantitative/qualitative fra la prestazione lavorativa resa prima dell'assunzione definitiva e quella erogata dopo l'immissione in ruolo, né la Corte nazionale ha reputato rilevante la circostanza che dette prestazioni siano state rese senza il previo superamento di una prova concorsuale. Piuttosto, secondo la Corte di Cassazione (punto n. 9.1) il profilo veramente determinante è rappresentato dalla durata della prestazione effettivamente resa dal lavoratore prima dell'assunzione. Giova riportare l'espressione impiegata dalla Corte: “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”. Il successivo punto 9.2 fornisce ulteriori chiarimenti “Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi [da intendersi come luglio e agosto], in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a
5 tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”. Nel punto 9.3 la Corte conclude il ragionamento: “Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.lgs. n. 297/94, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione”. In altri termini, se avuto riguardo al personale docente (per il quale la Corte di Giustizia Europea aveva ravvisato la non incompatibilità, con il principio di non discriminazione, della disposizione che consentiva di considerare solo parzialmente il servizio pre-ruolo espletato) la Corte di Cassazione ha reputato di dover comunque applicare un criterio imperniato sul riconoscimento del servizio pre-ruolo per la effettiva durata del medesimo, a maggior ragione si deve ritenere che ciò valga per il personale ATA, per il quale la Corte di Giustizia non si è pronunciata espressamente e per il quale si pone (mutatis mutandis) il medesimo problema riscontrato dalla S.C. per gli insegnanti.
Il ricorso merita quinti accoglimento, relativamente al solo periodo successivo al pronunciamento di questo ufficio del 20138 (sent. 162/13), ossia, al periodo dal 1.1.2013 sino alla data di immissione in ruolo.
Le spese di lite, nel rapporto fra il convenuto e la ricorrente, vanno CP_1 compensate nella misura del 50%, tenuto conto del fatto che in ricorso la domanda non viene riferita esclusivamente al periodo anzidetto. La quota residua va posta a carico dell'Amministrazione resistente per la regola della soccombenza. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione del giudizio. Viene applicata una maggiorazione del 15% in ragione del carattere ingiustificato del rifiuto della proposta transattiva da parte del resistente. CP_1
Cont Nei rapporti fra il e l' invece, le spese vanno compensate. CP_3
PQM
- Condanna il resistente a procedere al riconoscimento CP_1 dell'integrale anzianità di servizio maturata dal ricorrente, dal 22.7.2013 fino all'immissione in ruolo, nonché al pagamento delle correlate differenze retributive maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Cont
- Condanna il al versamento dei contributi consequenziali;
- Compensa nella misura del 50%, nei rapporti fra la parte ricorrente il
resistente, le spese di lite sostenute dalla prima, e pone a carico CP_1
6 del secondo la quota residua, che liquida in complessivi € 2.750,00 oltre iva CPA e spese generali, con distrazione;
- Compensa le spese di lite nei rapporti fra l' e il resistente. CP_3 CP_1
Trapani, 28.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosanna Milazzo e
, CF/p.iva Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2
Parti resistenti, rappresentate e difese ex art. 417-bis cpc. e
, CF/p.iva e Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante Terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Altre ipotesi all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di essere stata assunta “nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, Area A, con la qualifica di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2018, quale vincitrice di concorso per soli titoli”;
- di aver svolto la medesima attività, prima dell'immissione in ruolo, in forza di contratti a termine meglio indicati in ricorso;
- che questo ufficio, con sentenza del 2013, le ha riconosciuto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, e che la CdA di Palermo, in ordine al profilo in questione, ha confermato la decisione, che è quindi passata in giudicato;
- che, in forza del detto pronunciamento, l' odierno resistente le ha CP_1 riconosciuto, con decreto di ricostruzione di carriera prot. 770 del 10/7/2018, l'anzianità maturata fino all'immissione in ruolo, ossia, un periodo di anni 9, mesi 9 e giorni 11.
1 Dolendosi della violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato di cui alla clausola 4 par. 1 della Dir. 1999/70 CE, ha chiesto il riconoscimento integrale del servizio espletato prima dell'immissione in ruolo, con condanna del all'inquadramento nella corretta fascia di anzianità di cui al CCNL CP_4
a far data dall'immissione in ruolo, e al pagamento delle differenze retributive maturate e dei relativi contributi.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che CP_4 questo ufficio si è già pronunciato, con sent. n. 162/13, sulla ricostruzione di carriera della parte ricorrente.
Disposta la chiamata in causa dell' lo stesso si è costituito in giudizio aderendo CP_3 alla domanda di parte ricorrente.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va detto che, oggetto del presente giudizio, è solo il periodo successivo al 22.7.2013, essendo il periodo anteriore coperto da giudicato (sentenza di questo ufficio n. 1672/13).
La disciplina nazionale che regolamenta i limiti entro i quali può essere riconosciuto il servizio pre-ruolo è racchiusa, per gli ATA, nell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994. Tale disposizione afferma che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”. Detta previsione, nella misura in cui consente di riconoscere solo parzialmente l'anzianità maturata dai lavoratori prima dell'immissione in ruolo, introduce una evidente disparità di trattamento fra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato “comparabile”.
Sul punto va ricordato l'orientamento adottato dalla Corte di Cassazione nel decidere una vicenda affine (Cass. 22558/16), che però riguardava il personale docente, ha affermato quanto segue:
“La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che:
2 a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).”
La Corte ha pure chiarito che “la mancanza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare l'esaminata disparità di trattamento ricorre soltanto quando il docente a tempo determinato abbia operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità, e di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico: soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale docente assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. Lo stesso non accade, invece, quando il docente a tempo determinato sia stato assunto soltanto per pochi giorni e con rilevante soluzione di continuità tra una assunzione e l'altra. I principi qui affermati valgono, dunque, soltanto con riferimento alle supplenze annuali o alle supplenze a queste equiparate.”
In sostanza, il riconoscimento solo parziale del servizio svolto prima dell'immissione in ruolo non appare conforme al diritto comunitario.
3 Ci si deve chiedere a questo punto se, per il personale ATA, tale conclusione debba dirsi superata dal recente arresto della Corte di Giustizia (sent. Motter del 20.9.2018), col quale si è affermato che, con riferimento al personale docente, l'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui attribuisce un valore limitato al servizio pre-ruolo espletato, non contrasta con l'ordinamento comunitario. In detta sentenza la Corte di Giustizia ritiene di ravvisare una “ragione oggettiva” del diverso trattamento dei docenti non di ruolo, in quanto “l'esperienza dei docenti a tempo determinato non può essere interamente comparata a quella dei loro colleghi che sono dipendenti pubblici di ruolo assunti tramite concorso. Contrariamente a questi ultimi, i docenti a tempo determinato sarebbero spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e a insegnare svariate materie. Inoltre, essi sarebbero soggetti a un sistema di computo del tempo effettuato che differisce da quello applicabile ai dipendenti pubblici di ruolo. Alla luce di tali differenze, sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo, e al fine di evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti pubblici assunti mediante concorso, il Governo italiano [e la Corte di riflesso] ritiene giustificato applicare un coefficiente di riduzione al momento di computare l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato”. Inoltre, sempre con riferimento al personale docente, la Corte si è preoccupata di non dare luogo a discriminazioni “alla rovescia”, ossia, volte a favorire il personale a tempo determinato. Infatti, posto che l'art. 489 co. 1° del citato decreto legislativo (interpretato così come stabilito dall'art. 11 co. 4° L. 124/99) prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, se vi fosse un riconoscimento integrale (e non solo frazionato) del servizio pre-ruolo, i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità.
Ebbene: con riferimento al personale ATA sembra che non vi è il rischio di una discriminazione “alla rovescia” e, parallelamente, appare difficile ravvisare le
“ragioni oggettive” enucleate dalla Corte con riferimento ai docenti. Sotto il primo profilo, infatti, va detto che al personale ATA non si applica la citata disposizione di cui all'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, (in forza del quale, stante l'interpretazione di cui all'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Dunque, non si potrebbe mai verificare una discriminazione “alla rovescia”. Per quanto riguarda il secondo aspetto, poi, la professionalità del personale ATA non sembra essere influenzata (come avviene invece per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui viene espletata l'attività, quindi, l'esperienza accumulata prima dell'immissione in ruolo non appare avere minore peso rispetto a quella maturata dal personale di ruolo.
4 Si deve quindi ritenere che il principio elaborato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20.9.2018 (caso Motter) non possa trovare applicazione con riferimento al personale ATA. Conseguentemente, la diversità di trattamento sopra evidenziata, prevista dall'art. 569 del D.lgs. n. 297/94, non può dirsi giustificata. Del resto, anche con riferimento al personale docente, la Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare un criterio diverso da quello adottato dalla Corte di Giustizia: con sent. n. 31149/2019 (punto 7) la Corte ha chiarito che è onere del giudice di merito verificare che sussistano “tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere innanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato italiano per giustificare la disparità di trattamento”. Peraltro, ai fini di ravvisare i “motivi oggettivi” del diverso trattamento, nel punto n. 8 del detto pronunciamento la Corte nazionale ha ritenuto (in parte discostandosi da quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia nella sent. Motter) non sussistenti o quantomeno non decisive le differenze quantitative/qualitative fra la prestazione lavorativa resa prima dell'assunzione definitiva e quella erogata dopo l'immissione in ruolo, né la Corte nazionale ha reputato rilevante la circostanza che dette prestazioni siano state rese senza il previo superamento di una prova concorsuale. Piuttosto, secondo la Corte di Cassazione (punto n. 9.1) il profilo veramente determinante è rappresentato dalla durata della prestazione effettivamente resa dal lavoratore prima dell'assunzione. Giova riportare l'espressione impiegata dalla Corte: “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”. Il successivo punto 9.2 fornisce ulteriori chiarimenti “Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi [da intendersi come luglio e agosto], in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a
5 tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”. Nel punto 9.3 la Corte conclude il ragionamento: “Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.lgs. n. 297/94, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione”. In altri termini, se avuto riguardo al personale docente (per il quale la Corte di Giustizia Europea aveva ravvisato la non incompatibilità, con il principio di non discriminazione, della disposizione che consentiva di considerare solo parzialmente il servizio pre-ruolo espletato) la Corte di Cassazione ha reputato di dover comunque applicare un criterio imperniato sul riconoscimento del servizio pre-ruolo per la effettiva durata del medesimo, a maggior ragione si deve ritenere che ciò valga per il personale ATA, per il quale la Corte di Giustizia non si è pronunciata espressamente e per il quale si pone (mutatis mutandis) il medesimo problema riscontrato dalla S.C. per gli insegnanti.
Il ricorso merita quinti accoglimento, relativamente al solo periodo successivo al pronunciamento di questo ufficio del 20138 (sent. 162/13), ossia, al periodo dal 1.1.2013 sino alla data di immissione in ruolo.
Le spese di lite, nel rapporto fra il convenuto e la ricorrente, vanno CP_1 compensate nella misura del 50%, tenuto conto del fatto che in ricorso la domanda non viene riferita esclusivamente al periodo anzidetto. La quota residua va posta a carico dell'Amministrazione resistente per la regola della soccombenza. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione del giudizio. Viene applicata una maggiorazione del 15% in ragione del carattere ingiustificato del rifiuto della proposta transattiva da parte del resistente. CP_1
Cont Nei rapporti fra il e l' invece, le spese vanno compensate. CP_3
PQM
- Condanna il resistente a procedere al riconoscimento CP_1 dell'integrale anzianità di servizio maturata dal ricorrente, dal 22.7.2013 fino all'immissione in ruolo, nonché al pagamento delle correlate differenze retributive maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Cont
- Condanna il al versamento dei contributi consequenziali;
- Compensa nella misura del 50%, nei rapporti fra la parte ricorrente il
resistente, le spese di lite sostenute dalla prima, e pone a carico CP_1
6 del secondo la quota residua, che liquida in complessivi € 2.750,00 oltre iva CPA e spese generali, con distrazione;
- Compensa le spese di lite nei rapporti fra l' e il resistente. CP_3 CP_1
Trapani, 28.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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