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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 29 dicembre 2017 al numero 11523 avente per oggetto una controversia in materia di accertamento di intervenuta usucapione
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione dell'8 maggio 2018, dall'avvocato Francesca Marmo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questa, sito in Salerno alla Via
Posidonia, n. 68;
ATTORI
E
in persona Controparte_1
del Parroco pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti
1 stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Fabio Moliterno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Salerno alla via Crispi n. 1/30
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rinnovato atto di citazione, notificato il 16 aprile 2018, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_3
” con sede in Pontecagnano Controparte_1
Faiano – ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Ministero
C dell'Interno del 29 novembre 1986 (d'ora innanzi peer brevità “
”) -, al fine di accertare l'acquisto a titolo originario per CP_1
usucapione del diritto di proprietà sugli immobili siti nel comune di
Pontecagnano Faiano, alla Via dei Navigatori in località “Magazzeno”,
identificati al foglio 13 del catasto e contrassegnati dalle particelle 591, sub. 2
e sub. 3, nonché su tutta l'area pertinenziale circostante.
A fondamento della pretesa, gli attori hanno esposto che: 1) _4
, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, aveva occupato sine
[...]
titulo un terreno di circa mille metri quadrati, sito in Pontecagnano Faiano
alla Via dei Navigatori, località Magazzeno, identificato al catasto dei terreni al foglio 13, particella 449, appartenente alla AR;
2) il predetto si era comportato quale proprietario dell'area, recintandola Parte_4
e costruendovi, a proprie spese, un'unità immobiliare ad uso abitativo composta da un piano terra e da un primo piano, identificata al foglio 13 del catasto degli immobili urbani e contrassegnata con la particella 591, sub. 3,
manifestando, pertanto, l'animus possidendi; 3) l'opera, realizzata abusivamente, era stata oggetto di condono edilizio ex legge 47 del 1985
2 (istanza presentata il 2 aprile 1986, prot. n. 6107, Reg. 971) e che erano stati corrisposti al Comune di Pontecagnano Faiano gli oneri previsti per legge;
4)
successivamente, la madre figlia di , RS Parte_4
aveva costruito, anch'ella a proprie spese, una seconda unità immobiliare ad uso abitativo, nella specie, un prefabbricato in legno, identificato anch'esso foglio 13 del catasto degli immobili urbani e contrassegnato con la particella
591, sub. 2, continuando a manifestare, indiscutibilmente, l'animus
possidendi della suindicata area;
5) in data 01 dicembre 1992,
[...]
aveva provveduto a depositare il tipo mappale presso il Comune Per_1
di Pontecagnano Faiano, attività propedeutica alla richiesta di accatastamento dei suddetti beni immobili, avvenuta, poi, il successivo 3 febbraio 1993; 6)
anche tale immobile era stato oggetto di condono ex legge 724 del 1994
(istanza presentata il 5 marzo 1995, prot. n. 5162) e che, ancora una volta,
erano stati corrisposti all'ente locale gli oneri previsti per legge;
7)
[...]
previa autorizzazione del aveva provveduto Per_1 CP_3
all'allacciamento delle unità immobiliari al sistema fognario, sopportandone i relativi costi;
8) unitamente alla genitrice, avevano sempre manifestato,
ininterrottamente, l'animus possidendi, pagando le imposte e sostenendo spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
9) nessuno aveva mai ostacolato o contestato l'esercizio del “possesso pieno dei beni e della corte
circostante alla famiglia ” né erano mai state trascritte domande Per_1
giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sul fondo e che,
pertanto, era sussistente “il diritto a vedersi regolarizzare il titolo di
proprietà a norma dell'art. 1158 c.c.”; 10) in data 30 marzo 2017 era stata attivata, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, d.lgs. 28 del 2010, la procedura di mediazione obbligatoria dinanzi alla Camera di commercio di Salerno,
3 conclusasi negativamente in data 21 giugno 2017; 11) l'usucapione dell'area di terreno appartenente alla aveva determinato, a sua volta, CP_1
l'inefficacia dell'acquisto per accessione ex art. 934 c.c., in capo all'ente, del diritto di proprietà sui manufatti, producendo, nella propria sfera giuridica, un effetto acquisitivo a titolo originario anche degli stessi, in ragione dell'applicazione della disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 1146 c.c.
Rinnovata la citazione, con comparsa di costituzione del 15 novembre 2018,
ha accettato il giudizio la , eccependo, in limine, la non integrità CP_1
del contraddittorio processuale e insistendo, quindi, per l'evocazione in giudizio degli ulteriori coeredi di , germani di Parte_4 [...]
Per_1
Ancora, la convenuta ha evidenziato l'assenza di prova circa l'accettazione dell'eredità di RS
Infine, la ha rappresentato l'infondatezza della domanda, in CP_1
ragione: 1) dell'assenza di un atto idoneo a rappresentare un'interversio
possessionis di , parte di un rapporto di locazione o di Parte_4
comodato gratuito;
2) della mancanza del requisito della continuità del possesso, avendo, sia che la Parte_4 RS
residenza in comuni diversi;
3) del riconoscimento, da parte dei “sig. ri
” (si legga l'ottava pagina della comparsa di costituzione e risposta), Per_1
del diritto di proprietà della AR, riconoscimento espresso, ad esempio,
nei rapporti con la pubblica amministrazione e che rappresenta un “atto
incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus”, interruttivo “del
termine utile per l'usucapione” (ancora, leggasi l'ottava pagina della comparsa di costituzione e risposta).
4 In via riconvenzionale, la convenuta ha esperito: 1) un'azione di rivendicazione, pretendendo il rilascio dell'area e l'eliminazione degli immobili abusivi costruiti sul terreno;
2) una domanda di risarcimento del danno “per l'abusiva detenzione del bene come trasformato”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con la prima e la seconda memoria del 6 giugno 2019 e del 5 luglio 2019, la parte convenuta ha evidenziato che: 1) l'immissione della famiglia nel godimento Per_1
dell'immobile aveva tratto fondamento nel perfezionamento di un contratto di locazione stipulato nell'anno 1973, avente durata novennale e rinnovabile automaticamente in mancanza di disdetta, non intervenuta;
2) le attività
rappresentate dagli attori, quali manifestazioni del possesso utile all'usucapione, erano state, invero, autorizzate dalla AR locatrice ed espressamente indicate nel testo contrattuale.
Dal canto loro, gli attori hanno ribadito la propria linea difensiva,
evidenziando l'irrilevanza dell'abusività dei manufatti edilizi ai fini dell'usucapione.
Svolta l'istruttoria orale, il processo è stato ritenuto maturo per la decisione e assegnato allo scrivente in data 6 luglio 2023.
La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., all'esito della quale il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, deve osservarsi come non colga nel segno l'eccezione afferente al difetto d'integrità del contraddittorio sollevata dalla difesa della convenuta.
Infatti, rappresenta principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di domanda di accertamento dell'usucapione, ricorre il litisconsorzio necessario unicamente ove la pluralità di soggetti si collochi
5 dal lato passivo, cioè ove siano più di uno i soggetti nei cui confronti è diretta la domanda (cosicché tutti costoro devono partecipare al processo), non anche nel caso in cui la pluralità si riscontri dal lato attivo. In tal caso, la domanda, ove accolta, conduce all'accertamento di un diritto di cui potranno giovarsi anche gli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio (Cass.
n. 35593 del 2023; Cass. n. 14522 del 2012; Cass. n. 20288 del 2008; Cass. n.
6163 del 2006).
Ancora, permanendo sul piano delle notazioni di carattere preliminare, può
certamente riconoscersi – sulla scorta di un accertamento incidentale che il
Tribunale è chiamato a svolgere (arg. da Cass. n. 11458 del 2022) – la qualità
di eredi di in capo agli odierni attori. RS
La domanda promossa, infatti, tesa a stimolare, tra l'altro, l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 1146, comma primo, c.c., appare idonea a suggerire l'accettazione tacita, avendo e Parte_1 Parte_3
RO posto in essere, in definitiva, un'attività certamente incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità. In altri termini, alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'invocazione, da parte degli attori, della regola della continuità del possesso tra il de cuius e l'erede,
nell'ottica della valorizzazione del trasferimento, sin dall'apertura della successione, del possesso asseritamente già esercitato dalla madre, ai fini dell'accertamento dell'usucapione, appare, evidentemente, una circostanza idonea a convincere dell'esistenza dell'animus accettandi (arg. Cass. n. 5967
del 2019).
Tanto puntualizzato, va rammentato che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro,
6 ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa,
quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass.
n. 18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005).
Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così
Cass. n. 75 del 2010).
Ora, l'operazione di ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti impone la composizione delle articolate deduzioni argomentative sviluppate negli scritti difensivi, ponendo pur sempre mente alle preclusioni correlate all'onere di allegazione.
Ponendosi lungo siffatta direttrice ricostruttiva, appare chiaro, innanzitutto,
che, in disparte le conclusioni rassegnate, gli attori hanno invocato l'accertamento dell'usucapione sia del terreno sito nel comune di
Pontecagnano Faiano, alla Via dei Navigatori in località “Magazzeno”,
identificato al foglio 13 del catasto, particella 449, già 7 [diversi sono i riferimenti al “suolo”, all'“area”, alla “res”, all'“appezzamento di terreno”
all'interno dell'atto di citazione in giudizio (si vedano la prima, la quarta e la quinta pagina)], sia degli immobili su di esso costruiti da Parte_4
7 (foglio 13 particella 591, sub. 3) e da (foglio 13, RS
particella 591, sub. 2).
A governo dell'indagine che ci impegna si pongono, allora, le coordinate ermeneutiche in tema di usucapione, fattispecie disciplinata dall'art. 1158
c.c., secondo cui “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di
godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
per venti anni”.
Ebbene, è noto che l'usucapione costituisce un effetto del possesso, definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento). La ratio
dell'istituto va rinvenuta, per un verso, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà, nel senso che, altrimenti, sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso, nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo, nell'interesse suo e della collettività, a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
8 2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
Al riguardo, va soggiunto che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. In particolare, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021,
che richiama Cass. n. 23849 del 2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del
2002), sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. n.
7894 del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App. Roma del
29 ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n. 4068
9 del 1975 e Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che
non”, essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
Sul piano della prova va anche evidenziato che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del
1972); b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione, per tutto lo statutum tempus.
10 Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n.
4436 del 1996, n. 4092 del 1992, n. 1300 del 1980).
Poste queste necessarie coordinate ermeneutiche, procedendo con ordine, va rilevato che, nel caso in esame, gli elementi raccolti nel corso del dibattito processuale non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'usucapione dell'area di terreno identificata al foglio 13 e contrassegnata dalla particella
591 (ente urbano), precedentemente contrassegnata dalla particella 449, già 7
[si veda la visura catastale storica allegata dalla parte attrice (dodicesimo allegato all'atto di citazione)].
Invero, unitamente alla seconda memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. la difesa della convenuta ha allegato la
11 copia del contratto perfezionato il 29 marzo 1973, mercé il quale la
AR ha concesso “in fitto” a , per una durata di “nove Parte_4
anni circa, e cioè dal 01 marzo 1973 al 31 dicembre 1981”, automaticamente rinnovabile per altri nove anni “se non disdetto da una delle parti”,
l'appezzamento di terreno de quo vertitur (viene indicata l'originaria particella catastale).
Orbene, in ragione del perfezionamento del contratto di affitto innanzi evocato (sussumibile entro la fattispecie contrattuale di cui all'art. 1615 e ss.
c.c., non avendo per oggetto il godimento di un “fondo rustico”, destinato,
cioè, alla produzione agricola), deve escludersi che , Parte_4
genitore e dante causa di (si rammenti che la qualità di RS
erede di quest'ultima non è stata specificamente contestata) – a sua volta dante causa degli odierni attori (si veda supra) - abbia conseguito il possesso dell'appezzamento di terreno identificato al foglio 13 del catasto terreni del comune di Pontecagnano Faiano. È noto, infatti, che il perfezionamento del contratto di affitto [circostanza emergente nitidamente dalla lettura del documento di cui la attrice non ha contestato la difformità rispetto all'originale, rispetto al quale, peraltro, non è stato neppure operato il disconoscimento espresso nei termini indicati dal secondo comma dell'art. 214, secondo comma, c.p.c. (“Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a
dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro
autore”)], attribuisce all'affittuario la detezione qualificata dell'immobile,
situazione che, come evidenziato, non può condurre all'acquisito del diritto di proprietà.
In linea generale, è appena il caso di osservare, sul punto, che l'art. 1140 c.c.
non definisce la detenzione, ma, nel secondo comma, stabilisce che si può
12 possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. È stato osservato che la contrapposizione tra possesso e detenzione si struttura sulla dicotomia tra diritti reali e diritti personali di godimento e che il possesso assume a riferimento situazioni di vantaggio tipizzate per legge, mentre – per la detenzione – manca un catalogo dei diritti personali di godimento che agevoli una precisa perimetrazione dell'istituto.
In letteratura si è scritto che la qualificazione stessa delle situazioni di fatto,
in termini di possesso o detenzione, appare sostanzialmente contrassegnata a livello concettuale da un'estrema relatività con riguardo alle singole figure di potere. In tale prospettiva, la detenzione mal si presta a una definizione generale, categorica e limitativa e tale considerazione rappresenta il precipitato logico del fatto che, mentre la legge tipizza i diritti reali a immagine dei quali si modellano le varie figure di possesso, ex
adverso nessun criterio giuridico di tipizzazione opera nell'area dei diritti personali di godimento e delle obbligazioni, cui corrisponde la detenzione.
La detenzione presuppone di norma un titolo costitutivo di un diritto personale di godimento, confermato dal secondo comma dell'art. 1141,
comma secondo, c.c. La centralità del titolo è, del resto, evidenziata dal fatto che il detentore può divenire possessore solo agendo oltre i limiti del titolo e in contrasto con la situazione di diritto, non quindi in virtù del semplice mutamento d'animo. Ciò porta a superare la tesi tradizionale che impernia sull'elemento dell'animus la differenza tra possesso e detenzione, secondo la quale si ha detenzione quanto manca l'animus di esercitare il diritto di proprietà o altro diritto reale sulla cosa.
Non sarebbe, dunque, concepibile una detenzione non titolata, sorretta solo dalla cd. laudatio possessoris.
13 Il detentore – si è inoltre affermato – non esercita un potere di fatto, bensì un potere basato di volta in volta su una situazione giuridica e, più precisamente,
in forza di un contratto oppure in adempimento di un obbligo. In ogni caso, si tratta di una fattispecie disciplinata dalla legge, di una situazione (non di fatto ma) di diritto. Se ne deduce che, se il possesso è res facti, la detenzione è
necessariamente una situazione di diritto.
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, va soggiunto che le detenzioni vengono distinte in non qualificate, se svolte nell'interesse altrui,
ossia in relazione all'adempimento di un obbligo verso terzi (ad es., il depositario o il mandatario) e qualificate, se svolte nell'interesse proprio
(come il conduttore o il comodatario) e caratterizzate dalla esistenza di qualificati ed autonomi poteri di utilizzazione del bene tendenzialmente connessi all'attribuzione di facoltà gestionali.
Ciò posto, è certamente vero che la detenzione qualificata discendente dal contratto di affitto ben può tramutarsi in possesso. In tale prospettiva,
gioverebbe al detentore che invochi l'usucapione dell'immobile concessogli in fitto la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis nei modi previsti dall'articolo 1141, comma secondo, c.c.
Orbene, l'interversione del possesso rappresenta una forma di acquisto a titolo originario del possesso, acquisto determinato dal mutamento del titolo a fondamento della disponibilità materiale della res per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione manifestata dal detentore nei confronti del possessore (analoga disposizione è contenuta nell'art. 1164 c.c., disciplinante i rapporti tra possesso di un diritto reale limitato e diritto di proprietà).
In altri termini, l'art. 1141 c.c. non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà, ma richiede,
14 per il mutamento del titolo, l'intervento di "una causa proveniente da un
terzo", per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità,
efficacia dell'atto medesimo, compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente (Cass. n. 11691 del 1990; Cass. n. 26228 del 2006)
oppure l'opposizione del detentore rivolta contro il proprietario/possessore,
opposizione che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e che consiste, in buona sostanza, nel rendere noto al possessore, in termini inequivoci, contestandone il diritto, l'intenzione di tenere la cosa come propria (Cass. n. 5419 del 2001).
Pertanto, ai fini dell'accertamento dell'interversione di cui al secondo comma dell'art. 1141 c.c., occorre l'allegazione e la prova della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem attraverso il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore (Cass. n. 7271 del 2003), non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene
(Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n. 21252 del 2007; Cass. n. 4701 del 1999;
Cass. n. 10289 del 2018). Si rammenti, ancora, che deve trattasi di una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, deve tradursi in atti di concreta opposizione all'esercizio del possesso, da parte dello stesso (Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 6237 del
2010; Cass. n. 2392 del 2009).
15 Premesse queste coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che gli attori hanno affidato la prova delle allegazioni svolte ai documenti prodotti e,
soprattutto, al mezzo istruttorio della testimonianza
Test
siffatta prova ben può costituire anche l'unico strumento per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione
(Cass. n. 7692 del 1999). Tuttavia, giova rammentare che, in generale, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (si veda Cass. n. 20997 del 2011). Del
resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico e impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (già Cass. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare - con indicazione della relativa data - sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (Cass. n. 9547 del 2009; Cass. n. 20997 del 2011).
Ancora, nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, risulta inoltre particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non
solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche
che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di
consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla
16 controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il
capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una
dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini
dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel
capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (vedasi
Cass. n. 20997 del 2011; in senso analogo, si confronti ancora Cass. n. 9547
del 2009).
Priva di rilievo, secondo la giurisprudenza unanime, deve essere considerata la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali
"ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato"
(senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (si confronti
Cass. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso,
consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta,
non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica,
e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi;
conforme Cass. n. 22720 del 2014).
Ora, deve osservarsi che il quarto capitolo di prova (“vero che la famiglia
ed, in particolare, la sig.ra e, a tutt'oggi i Per_1 RS
sigg.ri , la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Parte_2 Parte_3
sin dai primi anni 70 hanno goduto in modo esclusivo degli immobili siti nel
comune di Pontecagnano Faiano alla Via dei Navigatori loc. Magazzeno e di
tutta l'area circostante (corte) in modo pacifico, esclusivo, indisturbato e
continuato provvedendo alla manutenzione, riparazione utilizzazione e
17 pulizia degli stessi”) è costruito con l'evidente intento di ottenere valutazioni da parte dei testimoni e, peraltro, è caratterizzato da evidente genericità (si veda sul punto Cass. n. 1294 del 2018).
Interrogati su tale capitolo, i testimoni hanno fornito, chiaramente, un contributo dichiarativo del tutto irrilevante. Essi, infatti, hanno espresso valutazioni circa il godimento pacifico e indisturbato degli immobili [sul punto, è appena il caso di osservare che la prova testimoniale deve riguardare fatti obiettivi e specifici (Cass. n. 22254 del 2021), non potendo avere per oggetto il frutto di un'attività di giudizio e valutazione (Cass. n. 13693 del
2012), un convincimento soggettivo o un moto d'animo (Cass. n. 15802 del
2005)]. In ogni caso, l'allegazione di quelle attività che, almeno secondo le intenzioni degli attori, dovrebbero suggerire il possesso uti dominus
dell'immobile, scilicet la pulizia del terreno, la potatura di alberi, il pagamento degli oneri si rivelano inidonee allo scopo prefissato.
Profondendo un maggiore impegno esplicativo, deve segnalarsi che risulta affatto emerso, all'esito del dibattito processuale, che Parte_4
abbia trasformato la propria detenzione in possesso, dovendosi considerare,
sul punto, che le attività indicate nel libello introduttivo del giudizio (oggetto di prova testimoniale con precipuo riferimento alla posizione di
[...]
e dei figli) – prospettate quali espressioni di possesso uti Per_1
dominus – rappresentano, a un tempo, forme di esercizio delle facoltà di godimento attribuite all'affittuario dalla proprietaria concedente e atti di adempimento degli obblighi assunti attraverso l'assunzione del vincolo negoziale.
Ed invero, come puntualmente evidenziato dalla difesa della convenuta, il contratto di affitto (allegato alla seconda memoria) ha previsto che: 1)“il sig.
18 destinerà detta zona alla costruzione di una casetta con materiale Per_1
per prefabbricati, se glielo permetteranno le competenti autorità civili […];
s'impegna a tenere recintata la zona, sicchè non vi siano eventuali pericoli
per i terzi, nè possa essere occupata da estranei e non diventi un cosiddetto
luogo di appuntamento”; 2)“Il sig. si assume a completo carico gli Per_1
oneri di tasse e contributi che graveranno sulla zona che prende in fitto,
senza diritto di rimborso da parte del parroco”.
In tale prospettiva, deve ritenersi che le attività che, almeno secondo le intenzioni degli attori avrebbero dovuto esprimere l'esercizio di un potere di fatto sulla res – nella specie l'appezzamento di terreno descritto nel testo del contratto -, produttivo, col concorso dell'elemento temporale, dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà, si rivelano – si ripeta - inidonee allo scopo, in quanto pienamente rispondenti alla posizione negoziale assunta con la stipulazione del contratto di affitto e, per questo, sicuramente incapaci di integrare una cd. interversio possessionis. Più in dettaglio, può osservarsi che le attività di costruzione di un nuovo organismo edilizio e di recinzione del fondo – che costituiscono, almeno astrattamente, rilevanti dimostrazioni dell'esercizio del potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", in contrapposizione al possesso del titolare della cosa, come tali idonee a integrare gli estremi di un atto d'interversione es art. 1141, comma secondo,
c.c. (Cass. n. 1796 del 2022; Cass. n. 23458 del 2021, Cass. n. 1296 del 2010
e Cass. n. 1802 del 1995, quest'ultima con riferimento alla realizzazione da parte del detentore di una strada sul fondo) -, se lette al lume delle pattuizioni negoziali, appaiono prive di valenza ai fini che interessano la parte attrice,
rappresentando, piuttosto, forme di gestione e utilizzazione dell'area locata non solo legittime, ma, addirittura, imposte sul piano contrattuale [“Il signor
19 destinerà detta zona alla costruzione (..)”; e ancora: “Il signor Per_1
s'impegna a tenere recintata la zona (…)”]. Per_1
In altri termini, se, da un lato, è vero che l'edificazione su un terreno ricevuto in detenzione può certamente manifestare la volontà di comportarsi come proprietario, costituendo l'estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale [in tal senso si è già espressa la Corte di cassazione, affermando che la costruzione di un organismo edilizio nuovo, realizzato dal detentore di un terreno su propria iniziativa, senza il consenso, quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento di attività edificatorie sul fondo,
costituisce un comportamento suscettibile di manifestare pretese dominicali sul bene, trascendenti i limiti della detenzione, sia pur qualificata,
incompatibili con il possesso del titolare del diritto reale, come tali idonee ad integrare gli estremi di un atto d'interversione ai sensi dell'art. 1141 c.c.,
comma secondo (Cass. n. 27521 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010; Cass. n.
12968 del 2006)], dall'altro lato, è pure vero che la costruzione di un fabbricato da parte del conduttore, ove sia stata espressamente autorizzata dal proprietario del suolo – come nel caso di specie (si veda supra) - non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può,
conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione"
idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa in possesso (si confronti
Cass. n. 27584 del 2013).
Analogamente, nessuna rilevanza può essere annessa alla circostanza del pagamento di oneri, delle tasse e dei contributi afferenti alla disponibilità del bene da parte del detentore, non solo in quanto detto pagamento è, nel caso che ci impegna, imposto, in via contrattuale, al conduttore – al pari, dunque,
della recinzione e della costruzione -, ma anche perché “il sostenere spese per
20 tasse o manutenzione, in sé considerato, non integra gli estremi di un atto di
interversio possessionis ai sensi dell'art. 1141 c.c.” (così Cass. n. 21023 del
2016, in motiv. 2.1.).
È chiaro, poi, che gli eredi dell'affittuario, nei confronti del proprietario, non possono vantare, né potrebbero mai farlo, una situazione soggettiva attiva più
forte della detenzione qualificata spettante al conduttore (arg. da Cass. n.
24456 del 2011).
Ciò comporta che in qualità di erede di RS _4
– qualità non specificamente contestata dalla parte convenuta, ma
[...]
dalla stessa valorizzata e posta alla base della richiesta d'integrazione del contraddittorio (si veda la seconda pagina della comparsa di costituzione) -
avrebbe dovuto dimostrare il compimento di un atto di interversione ex art. 1141 c.c., nei termini consegnatici dall'elaborazione giurisprudenziale innanzi richiamata.
Avrebbe dovuto trattarsi, però, di un atto diverso rispetto alle forme di utilizzazione e gestione del terreno contrattualmente autorizzate o imposte all'affittuario, non apparendo utile, neppure per la posizione di RS
– come non lo era per il padre -, la prova della realizzazione delle
[...]
attività di cura, di recinzione e di edificazione sull'area concessa in godimento, pure richiesta nel corpo della seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. [sulla prova della pulitura e della cura dell'area si confronti il primo capitolo di prova:“1) vero che la “sig. ra
dal 1992 sino al 2012 si è occupata personalmente RS
della pulitura del terreno ubitaco in Pontecagnano Faiano alla Via Dei
Navigatori loc. Magazzeno, nonché la potatura degli alberi sullo stesso
situati;].
21 In altri termini, neppure all'attività costruttiva e manutentiva (si vedano anche l'ottavo e il decimo allegato alla citazione) svolta direttamente da
(come a quella realizzata dal padre), per le ragioni già RS
illustrate, può annettersi rilevanza ai fini dell'usucapione del terreno oggetto del rapporto di affitto [la circostanza che abbia ritenuto RS
di subentrare nella posizione contrattuale del padre - non qualificato né come coltivatore diretto né come imprenditore agricolo -, ai sensi dell'art. 1627
c.c., emerge chiaramente dalla lettura della comunicazione fatta dalla stessa al Comune di Pontecagnano, comunicazione attraverso la quale ella ha rappresentato – al precipuo fine di ottenere il condono del manufatto edilizio realizzato – di essere conduttrice dell'immobile, allegando il relativo contratto (documento prot. 4089 dell'11 febbraio 2000, anch'esso allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.)].
In definitiva, non registrandosi alcun atto d'interversione del possesso né da parte di né della figlia, dante causa degli odierni attori, Parte_4
questi ultimi, non possono giovarsi della disposizione normativa di cui all'art. 1146, comma primo, c.c. per ottenere l'accertamento, in proprio favore, della maturata usucapione. Del resto, a ben vedere, neppure gli attori hanno compiuto validi atti d'interversione del possesso, avendo valorizzato, a proprio favore, le medesime attività di cura e manutenzione dell'area, nonché
di sopportazione degli oneri ad essa relativi, già considerate irrilevanti (si vedano il secondo e il terzo capitolo della prova testimoniale richiesta dalla parte attrice).
Concludendo, la pretesa in scrutinio non merita accoglimento.
Ciò posto, deve ora esaminarsi la domanda di accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sugli immobili edificati sul suolo della AR.
22 Il tema pone l'interprete dinanzi agli itinerari interpretativi seguiti dalla giurisprudenza di legittimità circa i rapporti tra usucapione e accessione (art. 934 c.c.: “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o
sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto
dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o
dalla legge”), noti anche alla parte attrice, che, ad essi, ha fatto specifico riferimento alla quinta pagina dell'atto di citazione.
Più in dettaglio, secondo la giurisprudenza di legittimità l'usucapione della costruzione eseguita su suolo altrui non esclude l'accessione, ma semplicemente ne fa venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo per usucapione da parte del costruttore, “come del resto è fin troppo ovvio ed evidente sol che si consideri
che l'accessione è un modo d'acquisto che si perfeziona ipso ture nel
momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l'usucapione
congiunta del suolo e del manufatto costituisce un effetto che non può che
verificarsi venti (o dieci, nel caso dell'art. 159 c.c.) anni dopo che
l'accessione si è già verificata” (così Cass. n. 5739 del 2011).
Detto altrimenti, "nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita (con
materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta uti dominus per il tempo
necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per
accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo
acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù
dell'usucapione a favore del costruttore" (da ultimo, Cass. n. 21933 del 2021;
già Cass. n. 3191 del 1980).
In tale prospettiva, questo Tribunale è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti costitutivi della prescrizione acquisitiva ex art. 1158 c.c. del
23 diritto di proprietà sugli immobili edificati sul terreno della AR –
terreno a sua volta identificato al foglio 13 del catasto terreni, ora contrassegnato dalla particella 591 (ente urbano) e precedentemente 449, già
7 - al fine di rendere inefficace l'acquisto a titolo originario già verificatosi
ipso iure in favore della ridetta AR al momento dell'esistenza della costruzione per effetto dell'accessione di cui all'articolo 934 del c.c. (si confronti Cass. n. 21083 del 2022).
Ebbene, ritiene questo giudicante che pure la domanda in discorso non meriti accoglimento. La conclusione che precede riposa sulla lettura e interpretazione del più volte menzionato contratto di affitto (sulla generale irrilevanza del difetto della concessione edilizia, che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem si vedano Cass. n. 3979 del 2013, Cass. n. 1395
del 2017, Cass. n. 25863 del 2021).
Ed infatti, considerato che ai sensi dell'art. 1627 c.c., è RS
succeduta nella posizione contrattuale del genitore, affittuario del fondo
(come, del resto, rappresentato nel corpo della comunicazione dell'11
febbraio 2000 fatta al Comune di Pontecagnano, allegata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., depositata nell'interesse della AR), non può ritenersi che il godimento pluriennale dei costruiti manufatti edilizi sia una circostanza idonea a determinare l'usucapione del diritto di proprietà, in ragione della tolleranza chiaramente manifestata dal proprietario (per accessione) degli stessi (art. 1144 c.c. “Gli atti compiuti con l'altrui
tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”).
È noto che, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari,
la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso
24 possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e,
pertanto, essa è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga – come nel caso di specie - dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie (si veda
Cass. n. 15653 del 2024).
In tale ottica, ritiene questo giudice che l'utilizzazione dei manufatti è stata chiaramente caratterizzata dall'accondiscendenza del dominus, che ha,
evidentemente, permesso a , prima, e all'erede Parte_4 [...]
poi, il mantenimento delle opere costruite e ciò appare idoneo a Per_1
escludere una reale dismissione del potere di fatto sulla cosa. Detto
altrimenti, la convenuta ha sì concesso il godimento dei manufatti, ma non ha, per questo, abbandonato ai costruttori un potere di fatto sulla cosa giuridicamente difendibile e utile all'usucapione. L'argomentazione che precede, a ben vedere, si legge tra le pieghe argomentative degli scritti difensivi depositati nell'interesse della convenuta (pertanto, non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sullo specifico profilo della tolleranza ex art. 1144 c.c.), la quale ha, correttamente e condivisibilmente,
valorizzato l'interesse della concedente (e proprietaria del terreno concesso in godimento) - rappresentato nel corpo della pattuizione negoziale - ad avvantaggiarsi dell'opera edificatoria del conduttore (si veda la quinta pagina delle note autorizzate depositate il 7 marzo 2025) attraverso il mantenimento sul suolo della costruzione [“alla scadenza del contratto il potrà Per_1
lasciare sul suolo prebendale quanto vi avrà costruito (viene, dunque, fatto riferimento alla costruzione in generale – n.d.r.) solo se così sarà autorizzato
dall'amministratore pro-tempre della AR e a condizione di non
esigere alcun indennizzo o liquidazione di buona uscita. Se invece non sarà
25 autorizzato, dovrà rimuovere quanto avrà realizzato sul suolo prebendale
che rimetterà nello stato in cui ora lo riceve;
tutto il lavoro di rimozione e di
sistemazione sarà a suo completo carico”].
In definitiva, per le articolate motivazioni che precedono le pretese di accertamento delle invocate usucapioni non meritano accoglimento.
Esaurita la disamina delle pretese attoree, giova delibare la domanda riconvenzionale di rilascio esperita nell'interesse della AR,
qualificata, nel corpo della comparsa di costituzione, in termini di azione di rivendicazione.
Siffatta opzione qualificatoria si pone, però, in contrasto con l'assetto argomentativo sviluppato, sin da subito, dalla stessa convenuta per reagire alla domanda promossa ai sensi dell'art. 1158 c.c. da Parte_1
e Ed infatti, se – come dedotto e innanzi accertato da Parte_3 Pt_2
questo Tribunale – la disponibilità dell'area ha trovato fondamento nel contratto di affitto perfezionato da , appare chiaro, allora, Parte_4
che non si è al cospetto di una pretesa di rivendicazione ma di restituzione,
non avendo “la famiglia ” occupato sine titulo il terreno. Per_1
Sul punto, è noto che, secondo Cass. sez. un. 7305 del 2014: a) le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del
petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà
per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra; b) la prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività; c) nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono,
identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d.
26 probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo
(acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi); d) nel caso dell'azione di restituzione, invece, si è al cospetto di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio.
Sulla scorta di siffatte premesse, la Corte di cassazione ha affermato che non
è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
Detto altrimenti, la Corte ha osservato che “l'azione personale di restituzione,
come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione
di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa
dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il
deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la
qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di
rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando
la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi
dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In
questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo
fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes,
ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che
27 venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi
opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione
legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione
resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione
personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
Nel caso in esame, al cospetto della deduzione difensiva della detenzione qualificata, in forza del già valorizzato contratto di affitto del 1973, in capo a e, per essa deceduta, ai figli, odierni attori, non pare RS
cogliere nel segno la qualificazione della pretesa di rilascio in termini di rivendicazione. Ed invero, al cospetto del contratto di locazione – valorizzato in modo significativo dalla convenuta a sostegno della propria linea difensiva
– appare evidente che la domanda di rilascio potrebbe assumere (solo) i connotati dell'azione (personale) di restituzione.
In tema, deve segnalarsi che la diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa rientra nel potere del giudice e non necessita della sottoposizione al contraddittorio delle parti: l'art. 101 c.p.c. impone, infatti, la fissazione di un termine per l'interlocuzione con le parti, soltanto in relazione al rilievo d'ufficio di una questione non sottoposta al dibattito processuale, situazione ben diversa da quella riconducibile al naturale potere del giudice, anche d'appello, di dar seguito al principio "iura novit curia" attraverso una diversa qualificazione dei medesimi fatti di causa (si vedano Cass. 8645 del 2018;
Cass. 5832 del 2021).
Del resto, le sezioni unite citato hanno chiaramente evidenziato che “Resta
comunque salvo il potere del giudice di dare della domanda l'esatta
qualificazione giuridica, eventualmente in difformità da quella prospettata
28 dalla parte, ma sempre alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte,
delle richieste formulate”.
Dunque, a fronte dell'allegazione della circostanza del perfezionamento del contratto di affitto del fondo (non rustico) e al cospetto di una richiesta di rilascio, il Tribunale ben può qualificare la domanda in termini di azione di restituzione [si ribadisca, ancora una volta, che la deduzione dell'esistenza del contratto è stata sviluppata sin da subito (quarta pagina della comparsa di costituzione e risposta)].
Così ricostruiti i termini della quaestio facti, questo giudice ritiene che la pretesa promossa nell'interesse della non meriti accoglimento, CP_1
non avendo, quest'ultima, dimostrato (ma invero neppure allegato)
l'inefficacia del titolo negoziale legittimante la detenzione di _4
. Appare, piuttosto, che la convenuta ne abbia evocato l'attuale
[...]
efficacia nei confronti di in qualità di erede di RS _4
, e dei suoi figli [si legge alla prima pagina della memoria depositata
[...]
ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. quanto segue: “Tale contratto
di locazione è stato stipulato nell'anno 1973 e si è rinnovato in maniera
tacita ed automatica sino ad oggi (pag. 2 contratto), stante la durata
novennale dello stesso e la mancanza di disdette e/o convalide di sfratto”].
Del resto, l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 1627 c.c.
avrebbe imposto alla concedente la manifestazione della volontà di ritiro dal rapporto di affitto, manifestazione della quale, però, non vi è traccia probatoria.
Per tutti questi motivi, allora, neppure la pretesa riconvenzionale di rilascio –
come riqualificata dal Tribunale - merita accoglimento.
29 Pertanto, esclusa l' “abusiva” occupazione del terreno da parte degli attori –
subentrati in un contratto di affitto di cui la stessa convenuta ha predicato l'efficacia nei loro confronti (la difesa della convenuta così si esprime
(“Appare altresì pacifico e incontestato che tra le parti non sia stata richiesta
alcuna risoluzione e/o disdetta”) – non possono che reputarsi infondate anche le domande di eliminazione degli immobili costruiti sull'area di terreno
[immobili che, come già accennato, dovranno essere rimossi dall'affittuario solo alla scadenza del rapporto contrattuale, a fronte dello specifico diniego di autorizzazione dell'amministratore pro tempore della AR (“alla
scadenza del contratto il potrà lasciare sul suolo prebendale quanto Per_1
vi avrà costruito solo se così sarà autorizzato dall'amministratore pro-
tempre della e a condizione di non esigere alcun indennizzo o CP_1
liquidazione di buona uscita. Se invece non sarà autorizzato, dovrà
rimuovere quanto avrà realizzato sul suolo prebendale che rimetterà nello
stato in cui ora lo riceve;
tutto il lavoro di rimozione e di sistemazione sarà a
suo completo carico”)] e di risarcimento del danno, indicate al punto “D3)”
della comparsa di costituzione depositata il 18 novembre 2018.
Da ultimo, non resta che statuire sulle spese di lite che, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere compensate per l'intero tra le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
30 a) rigetta le domande di accertamento dell'usucapione esperite nell'interesse di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
b) rigetta la (riqualificata) pretesa di restituzione promossa nell'interesse di
” e le domande di cui al Controparte_1
punto “D3)” della comparsa di costituzione depositata il 15 novembre
2018;
c) compensa interamente le spese di lite tra le parti processuali.
Salerno, 16 aprile 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
31
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 29 dicembre 2017 al numero 11523 avente per oggetto una controversia in materia di accertamento di intervenuta usucapione
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione dell'8 maggio 2018, dall'avvocato Francesca Marmo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questa, sito in Salerno alla Via
Posidonia, n. 68;
ATTORI
E
in persona Controparte_1
del Parroco pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti
1 stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Fabio Moliterno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Salerno alla via Crispi n. 1/30
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rinnovato atto di citazione, notificato il 16 aprile 2018, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_3
” con sede in Pontecagnano Controparte_1
Faiano – ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Ministero
C dell'Interno del 29 novembre 1986 (d'ora innanzi peer brevità “
”) -, al fine di accertare l'acquisto a titolo originario per CP_1
usucapione del diritto di proprietà sugli immobili siti nel comune di
Pontecagnano Faiano, alla Via dei Navigatori in località “Magazzeno”,
identificati al foglio 13 del catasto e contrassegnati dalle particelle 591, sub. 2
e sub. 3, nonché su tutta l'area pertinenziale circostante.
A fondamento della pretesa, gli attori hanno esposto che: 1) _4
, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, aveva occupato sine
[...]
titulo un terreno di circa mille metri quadrati, sito in Pontecagnano Faiano
alla Via dei Navigatori, località Magazzeno, identificato al catasto dei terreni al foglio 13, particella 449, appartenente alla AR;
2) il predetto si era comportato quale proprietario dell'area, recintandola Parte_4
e costruendovi, a proprie spese, un'unità immobiliare ad uso abitativo composta da un piano terra e da un primo piano, identificata al foglio 13 del catasto degli immobili urbani e contrassegnata con la particella 591, sub. 3,
manifestando, pertanto, l'animus possidendi; 3) l'opera, realizzata abusivamente, era stata oggetto di condono edilizio ex legge 47 del 1985
2 (istanza presentata il 2 aprile 1986, prot. n. 6107, Reg. 971) e che erano stati corrisposti al Comune di Pontecagnano Faiano gli oneri previsti per legge;
4)
successivamente, la madre figlia di , RS Parte_4
aveva costruito, anch'ella a proprie spese, una seconda unità immobiliare ad uso abitativo, nella specie, un prefabbricato in legno, identificato anch'esso foglio 13 del catasto degli immobili urbani e contrassegnato con la particella
591, sub. 2, continuando a manifestare, indiscutibilmente, l'animus
possidendi della suindicata area;
5) in data 01 dicembre 1992,
[...]
aveva provveduto a depositare il tipo mappale presso il Comune Per_1
di Pontecagnano Faiano, attività propedeutica alla richiesta di accatastamento dei suddetti beni immobili, avvenuta, poi, il successivo 3 febbraio 1993; 6)
anche tale immobile era stato oggetto di condono ex legge 724 del 1994
(istanza presentata il 5 marzo 1995, prot. n. 5162) e che, ancora una volta,
erano stati corrisposti all'ente locale gli oneri previsti per legge;
7)
[...]
previa autorizzazione del aveva provveduto Per_1 CP_3
all'allacciamento delle unità immobiliari al sistema fognario, sopportandone i relativi costi;
8) unitamente alla genitrice, avevano sempre manifestato,
ininterrottamente, l'animus possidendi, pagando le imposte e sostenendo spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
9) nessuno aveva mai ostacolato o contestato l'esercizio del “possesso pieno dei beni e della corte
circostante alla famiglia ” né erano mai state trascritte domande Per_1
giudiziali dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sul fondo e che,
pertanto, era sussistente “il diritto a vedersi regolarizzare il titolo di
proprietà a norma dell'art. 1158 c.c.”; 10) in data 30 marzo 2017 era stata attivata, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, d.lgs. 28 del 2010, la procedura di mediazione obbligatoria dinanzi alla Camera di commercio di Salerno,
3 conclusasi negativamente in data 21 giugno 2017; 11) l'usucapione dell'area di terreno appartenente alla aveva determinato, a sua volta, CP_1
l'inefficacia dell'acquisto per accessione ex art. 934 c.c., in capo all'ente, del diritto di proprietà sui manufatti, producendo, nella propria sfera giuridica, un effetto acquisitivo a titolo originario anche degli stessi, in ragione dell'applicazione della disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 1146 c.c.
Rinnovata la citazione, con comparsa di costituzione del 15 novembre 2018,
ha accettato il giudizio la , eccependo, in limine, la non integrità CP_1
del contraddittorio processuale e insistendo, quindi, per l'evocazione in giudizio degli ulteriori coeredi di , germani di Parte_4 [...]
Per_1
Ancora, la convenuta ha evidenziato l'assenza di prova circa l'accettazione dell'eredità di RS
Infine, la ha rappresentato l'infondatezza della domanda, in CP_1
ragione: 1) dell'assenza di un atto idoneo a rappresentare un'interversio
possessionis di , parte di un rapporto di locazione o di Parte_4
comodato gratuito;
2) della mancanza del requisito della continuità del possesso, avendo, sia che la Parte_4 RS
residenza in comuni diversi;
3) del riconoscimento, da parte dei “sig. ri
” (si legga l'ottava pagina della comparsa di costituzione e risposta), Per_1
del diritto di proprietà della AR, riconoscimento espresso, ad esempio,
nei rapporti con la pubblica amministrazione e che rappresenta un “atto
incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus”, interruttivo “del
termine utile per l'usucapione” (ancora, leggasi l'ottava pagina della comparsa di costituzione e risposta).
4 In via riconvenzionale, la convenuta ha esperito: 1) un'azione di rivendicazione, pretendendo il rilascio dell'area e l'eliminazione degli immobili abusivi costruiti sul terreno;
2) una domanda di risarcimento del danno “per l'abusiva detenzione del bene come trasformato”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., con la prima e la seconda memoria del 6 giugno 2019 e del 5 luglio 2019, la parte convenuta ha evidenziato che: 1) l'immissione della famiglia nel godimento Per_1
dell'immobile aveva tratto fondamento nel perfezionamento di un contratto di locazione stipulato nell'anno 1973, avente durata novennale e rinnovabile automaticamente in mancanza di disdetta, non intervenuta;
2) le attività
rappresentate dagli attori, quali manifestazioni del possesso utile all'usucapione, erano state, invero, autorizzate dalla AR locatrice ed espressamente indicate nel testo contrattuale.
Dal canto loro, gli attori hanno ribadito la propria linea difensiva,
evidenziando l'irrilevanza dell'abusività dei manufatti edilizi ai fini dell'usucapione.
Svolta l'istruttoria orale, il processo è stato ritenuto maturo per la decisione e assegnato allo scrivente in data 6 luglio 2023.
La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c., all'esito della quale il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, deve osservarsi come non colga nel segno l'eccezione afferente al difetto d'integrità del contraddittorio sollevata dalla difesa della convenuta.
Infatti, rappresenta principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di domanda di accertamento dell'usucapione, ricorre il litisconsorzio necessario unicamente ove la pluralità di soggetti si collochi
5 dal lato passivo, cioè ove siano più di uno i soggetti nei cui confronti è diretta la domanda (cosicché tutti costoro devono partecipare al processo), non anche nel caso in cui la pluralità si riscontri dal lato attivo. In tal caso, la domanda, ove accolta, conduce all'accertamento di un diritto di cui potranno giovarsi anche gli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio (Cass.
n. 35593 del 2023; Cass. n. 14522 del 2012; Cass. n. 20288 del 2008; Cass. n.
6163 del 2006).
Ancora, permanendo sul piano delle notazioni di carattere preliminare, può
certamente riconoscersi – sulla scorta di un accertamento incidentale che il
Tribunale è chiamato a svolgere (arg. da Cass. n. 11458 del 2022) – la qualità
di eredi di in capo agli odierni attori. RS
La domanda promossa, infatti, tesa a stimolare, tra l'altro, l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 1146, comma primo, c.c., appare idonea a suggerire l'accettazione tacita, avendo e Parte_1 Parte_3
RO posto in essere, in definitiva, un'attività certamente incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità. In altri termini, alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'invocazione, da parte degli attori, della regola della continuità del possesso tra il de cuius e l'erede,
nell'ottica della valorizzazione del trasferimento, sin dall'apertura della successione, del possesso asseritamente già esercitato dalla madre, ai fini dell'accertamento dell'usucapione, appare, evidentemente, una circostanza idonea a convincere dell'esistenza dell'animus accettandi (arg. Cass. n. 5967
del 2019).
Tanto puntualizzato, va rammentato che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro,
6 ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa,
quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass.
n. 18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005).
Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così
Cass. n. 75 del 2010).
Ora, l'operazione di ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti impone la composizione delle articolate deduzioni argomentative sviluppate negli scritti difensivi, ponendo pur sempre mente alle preclusioni correlate all'onere di allegazione.
Ponendosi lungo siffatta direttrice ricostruttiva, appare chiaro, innanzitutto,
che, in disparte le conclusioni rassegnate, gli attori hanno invocato l'accertamento dell'usucapione sia del terreno sito nel comune di
Pontecagnano Faiano, alla Via dei Navigatori in località “Magazzeno”,
identificato al foglio 13 del catasto, particella 449, già 7 [diversi sono i riferimenti al “suolo”, all'“area”, alla “res”, all'“appezzamento di terreno”
all'interno dell'atto di citazione in giudizio (si vedano la prima, la quarta e la quinta pagina)], sia degli immobili su di esso costruiti da Parte_4
7 (foglio 13 particella 591, sub. 3) e da (foglio 13, RS
particella 591, sub. 2).
A governo dell'indagine che ci impegna si pongono, allora, le coordinate ermeneutiche in tema di usucapione, fattispecie disciplinata dall'art. 1158
c.c., secondo cui “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di
godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato
per venti anni”.
Ebbene, è noto che l'usucapione costituisce un effetto del possesso, definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento). La ratio
dell'istituto va rinvenuta, per un verso, nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà, nel senso che, altrimenti, sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso, nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo, nell'interesse suo e della collettività, a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
8 2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
Al riguardo, va soggiunto che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. In particolare, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021,
che richiama Cass. n. 23849 del 2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del
2002), sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. n.
7894 del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App. Roma del
29 ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n. 4068
9 del 1975 e Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che
non”, essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale, della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
Sul piano della prova va anche evidenziato che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del
1972); b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione, per tutto lo statutum tempus.
10 Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il “corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n.
4436 del 1996, n. 4092 del 1992, n. 1300 del 1980).
Poste queste necessarie coordinate ermeneutiche, procedendo con ordine, va rilevato che, nel caso in esame, gli elementi raccolti nel corso del dibattito processuale non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'usucapione dell'area di terreno identificata al foglio 13 e contrassegnata dalla particella
591 (ente urbano), precedentemente contrassegnata dalla particella 449, già 7
[si veda la visura catastale storica allegata dalla parte attrice (dodicesimo allegato all'atto di citazione)].
Invero, unitamente alla seconda memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. la difesa della convenuta ha allegato la
11 copia del contratto perfezionato il 29 marzo 1973, mercé il quale la
AR ha concesso “in fitto” a , per una durata di “nove Parte_4
anni circa, e cioè dal 01 marzo 1973 al 31 dicembre 1981”, automaticamente rinnovabile per altri nove anni “se non disdetto da una delle parti”,
l'appezzamento di terreno de quo vertitur (viene indicata l'originaria particella catastale).
Orbene, in ragione del perfezionamento del contratto di affitto innanzi evocato (sussumibile entro la fattispecie contrattuale di cui all'art. 1615 e ss.
c.c., non avendo per oggetto il godimento di un “fondo rustico”, destinato,
cioè, alla produzione agricola), deve escludersi che , Parte_4
genitore e dante causa di (si rammenti che la qualità di RS
erede di quest'ultima non è stata specificamente contestata) – a sua volta dante causa degli odierni attori (si veda supra) - abbia conseguito il possesso dell'appezzamento di terreno identificato al foglio 13 del catasto terreni del comune di Pontecagnano Faiano. È noto, infatti, che il perfezionamento del contratto di affitto [circostanza emergente nitidamente dalla lettura del documento di cui la attrice non ha contestato la difformità rispetto all'originale, rispetto al quale, peraltro, non è stato neppure operato il disconoscimento espresso nei termini indicati dal secondo comma dell'art. 214, secondo comma, c.p.c. (“Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a
dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro
autore”)], attribuisce all'affittuario la detezione qualificata dell'immobile,
situazione che, come evidenziato, non può condurre all'acquisito del diritto di proprietà.
In linea generale, è appena il caso di osservare, sul punto, che l'art. 1140 c.c.
non definisce la detenzione, ma, nel secondo comma, stabilisce che si può
12 possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. È stato osservato che la contrapposizione tra possesso e detenzione si struttura sulla dicotomia tra diritti reali e diritti personali di godimento e che il possesso assume a riferimento situazioni di vantaggio tipizzate per legge, mentre – per la detenzione – manca un catalogo dei diritti personali di godimento che agevoli una precisa perimetrazione dell'istituto.
In letteratura si è scritto che la qualificazione stessa delle situazioni di fatto,
in termini di possesso o detenzione, appare sostanzialmente contrassegnata a livello concettuale da un'estrema relatività con riguardo alle singole figure di potere. In tale prospettiva, la detenzione mal si presta a una definizione generale, categorica e limitativa e tale considerazione rappresenta il precipitato logico del fatto che, mentre la legge tipizza i diritti reali a immagine dei quali si modellano le varie figure di possesso, ex
adverso nessun criterio giuridico di tipizzazione opera nell'area dei diritti personali di godimento e delle obbligazioni, cui corrisponde la detenzione.
La detenzione presuppone di norma un titolo costitutivo di un diritto personale di godimento, confermato dal secondo comma dell'art. 1141,
comma secondo, c.c. La centralità del titolo è, del resto, evidenziata dal fatto che il detentore può divenire possessore solo agendo oltre i limiti del titolo e in contrasto con la situazione di diritto, non quindi in virtù del semplice mutamento d'animo. Ciò porta a superare la tesi tradizionale che impernia sull'elemento dell'animus la differenza tra possesso e detenzione, secondo la quale si ha detenzione quanto manca l'animus di esercitare il diritto di proprietà o altro diritto reale sulla cosa.
Non sarebbe, dunque, concepibile una detenzione non titolata, sorretta solo dalla cd. laudatio possessoris.
13 Il detentore – si è inoltre affermato – non esercita un potere di fatto, bensì un potere basato di volta in volta su una situazione giuridica e, più precisamente,
in forza di un contratto oppure in adempimento di un obbligo. In ogni caso, si tratta di una fattispecie disciplinata dalla legge, di una situazione (non di fatto ma) di diritto. Se ne deduce che, se il possesso è res facti, la detenzione è
necessariamente una situazione di diritto.
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, va soggiunto che le detenzioni vengono distinte in non qualificate, se svolte nell'interesse altrui,
ossia in relazione all'adempimento di un obbligo verso terzi (ad es., il depositario o il mandatario) e qualificate, se svolte nell'interesse proprio
(come il conduttore o il comodatario) e caratterizzate dalla esistenza di qualificati ed autonomi poteri di utilizzazione del bene tendenzialmente connessi all'attribuzione di facoltà gestionali.
Ciò posto, è certamente vero che la detenzione qualificata discendente dal contratto di affitto ben può tramutarsi in possesso. In tale prospettiva,
gioverebbe al detentore che invochi l'usucapione dell'immobile concessogli in fitto la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis nei modi previsti dall'articolo 1141, comma secondo, c.c.
Orbene, l'interversione del possesso rappresenta una forma di acquisto a titolo originario del possesso, acquisto determinato dal mutamento del titolo a fondamento della disponibilità materiale della res per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione manifestata dal detentore nei confronti del possessore (analoga disposizione è contenuta nell'art. 1164 c.c., disciplinante i rapporti tra possesso di un diritto reale limitato e diritto di proprietà).
In altri termini, l'art. 1141 c.c. non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà, ma richiede,
14 per il mutamento del titolo, l'intervento di "una causa proveniente da un
terzo", per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità,
efficacia dell'atto medesimo, compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente (Cass. n. 11691 del 1990; Cass. n. 26228 del 2006)
oppure l'opposizione del detentore rivolta contro il proprietario/possessore,
opposizione che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e che consiste, in buona sostanza, nel rendere noto al possessore, in termini inequivoci, contestandone il diritto, l'intenzione di tenere la cosa come propria (Cass. n. 5419 del 2001).
Pertanto, ai fini dell'accertamento dell'interversione di cui al secondo comma dell'art. 1141 c.c., occorre l'allegazione e la prova della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem attraverso il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore (Cass. n. 7271 del 2003), non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene
(Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n. 21252 del 2007; Cass. n. 4701 del 1999;
Cass. n. 10289 del 2018). Si rammenti, ancora, che deve trattasi di una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, deve tradursi in atti di concreta opposizione all'esercizio del possesso, da parte dello stesso (Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 6237 del
2010; Cass. n. 2392 del 2009).
15 Premesse queste coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che gli attori hanno affidato la prova delle allegazioni svolte ai documenti prodotti e,
soprattutto, al mezzo istruttorio della testimonianza
Test
siffatta prova ben può costituire anche l'unico strumento per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione
(Cass. n. 7692 del 1999). Tuttavia, giova rammentare che, in generale, la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (si veda Cass. n. 20997 del 2011). Del
resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico e impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (già Cass. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare - con indicazione della relativa data - sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (Cass. n. 9547 del 2009; Cass. n. 20997 del 2011).
Ancora, nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, risulta inoltre particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non
solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche
che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di
consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla
16 controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il
capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una
dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini
dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel
capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (vedasi
Cass. n. 20997 del 2011; in senso analogo, si confronti ancora Cass. n. 9547
del 2009).
Priva di rilievo, secondo la giurisprudenza unanime, deve essere considerata la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali
"ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato"
(senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (si confronti
Cass. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso,
consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta,
non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica,
e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi;
conforme Cass. n. 22720 del 2014).
Ora, deve osservarsi che il quarto capitolo di prova (“vero che la famiglia
ed, in particolare, la sig.ra e, a tutt'oggi i Per_1 RS
sigg.ri , la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Parte_2 Parte_3
sin dai primi anni 70 hanno goduto in modo esclusivo degli immobili siti nel
comune di Pontecagnano Faiano alla Via dei Navigatori loc. Magazzeno e di
tutta l'area circostante (corte) in modo pacifico, esclusivo, indisturbato e
continuato provvedendo alla manutenzione, riparazione utilizzazione e
17 pulizia degli stessi”) è costruito con l'evidente intento di ottenere valutazioni da parte dei testimoni e, peraltro, è caratterizzato da evidente genericità (si veda sul punto Cass. n. 1294 del 2018).
Interrogati su tale capitolo, i testimoni hanno fornito, chiaramente, un contributo dichiarativo del tutto irrilevante. Essi, infatti, hanno espresso valutazioni circa il godimento pacifico e indisturbato degli immobili [sul punto, è appena il caso di osservare che la prova testimoniale deve riguardare fatti obiettivi e specifici (Cass. n. 22254 del 2021), non potendo avere per oggetto il frutto di un'attività di giudizio e valutazione (Cass. n. 13693 del
2012), un convincimento soggettivo o un moto d'animo (Cass. n. 15802 del
2005)]. In ogni caso, l'allegazione di quelle attività che, almeno secondo le intenzioni degli attori, dovrebbero suggerire il possesso uti dominus
dell'immobile, scilicet la pulizia del terreno, la potatura di alberi, il pagamento degli oneri si rivelano inidonee allo scopo prefissato.
Profondendo un maggiore impegno esplicativo, deve segnalarsi che risulta affatto emerso, all'esito del dibattito processuale, che Parte_4
abbia trasformato la propria detenzione in possesso, dovendosi considerare,
sul punto, che le attività indicate nel libello introduttivo del giudizio (oggetto di prova testimoniale con precipuo riferimento alla posizione di
[...]
e dei figli) – prospettate quali espressioni di possesso uti Per_1
dominus – rappresentano, a un tempo, forme di esercizio delle facoltà di godimento attribuite all'affittuario dalla proprietaria concedente e atti di adempimento degli obblighi assunti attraverso l'assunzione del vincolo negoziale.
Ed invero, come puntualmente evidenziato dalla difesa della convenuta, il contratto di affitto (allegato alla seconda memoria) ha previsto che: 1)“il sig.
18 destinerà detta zona alla costruzione di una casetta con materiale Per_1
per prefabbricati, se glielo permetteranno le competenti autorità civili […];
s'impegna a tenere recintata la zona, sicchè non vi siano eventuali pericoli
per i terzi, nè possa essere occupata da estranei e non diventi un cosiddetto
luogo di appuntamento”; 2)“Il sig. si assume a completo carico gli Per_1
oneri di tasse e contributi che graveranno sulla zona che prende in fitto,
senza diritto di rimborso da parte del parroco”.
In tale prospettiva, deve ritenersi che le attività che, almeno secondo le intenzioni degli attori avrebbero dovuto esprimere l'esercizio di un potere di fatto sulla res – nella specie l'appezzamento di terreno descritto nel testo del contratto -, produttivo, col concorso dell'elemento temporale, dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà, si rivelano – si ripeta - inidonee allo scopo, in quanto pienamente rispondenti alla posizione negoziale assunta con la stipulazione del contratto di affitto e, per questo, sicuramente incapaci di integrare una cd. interversio possessionis. Più in dettaglio, può osservarsi che le attività di costruzione di un nuovo organismo edilizio e di recinzione del fondo – che costituiscono, almeno astrattamente, rilevanti dimostrazioni dell'esercizio del potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio", in contrapposizione al possesso del titolare della cosa, come tali idonee a integrare gli estremi di un atto d'interversione es art. 1141, comma secondo,
c.c. (Cass. n. 1796 del 2022; Cass. n. 23458 del 2021, Cass. n. 1296 del 2010
e Cass. n. 1802 del 1995, quest'ultima con riferimento alla realizzazione da parte del detentore di una strada sul fondo) -, se lette al lume delle pattuizioni negoziali, appaiono prive di valenza ai fini che interessano la parte attrice,
rappresentando, piuttosto, forme di gestione e utilizzazione dell'area locata non solo legittime, ma, addirittura, imposte sul piano contrattuale [“Il signor
19 destinerà detta zona alla costruzione (..)”; e ancora: “Il signor Per_1
s'impegna a tenere recintata la zona (…)”]. Per_1
In altri termini, se, da un lato, è vero che l'edificazione su un terreno ricevuto in detenzione può certamente manifestare la volontà di comportarsi come proprietario, costituendo l'estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale [in tal senso si è già espressa la Corte di cassazione, affermando che la costruzione di un organismo edilizio nuovo, realizzato dal detentore di un terreno su propria iniziativa, senza il consenso, quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento di attività edificatorie sul fondo,
costituisce un comportamento suscettibile di manifestare pretese dominicali sul bene, trascendenti i limiti della detenzione, sia pur qualificata,
incompatibili con il possesso del titolare del diritto reale, come tali idonee ad integrare gli estremi di un atto d'interversione ai sensi dell'art. 1141 c.c.,
comma secondo (Cass. n. 27521 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010; Cass. n.
12968 del 2006)], dall'altro lato, è pure vero che la costruzione di un fabbricato da parte del conduttore, ove sia stata espressamente autorizzata dal proprietario del suolo – come nel caso di specie (si veda supra) - non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può,
conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione"
idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa in possesso (si confronti
Cass. n. 27584 del 2013).
Analogamente, nessuna rilevanza può essere annessa alla circostanza del pagamento di oneri, delle tasse e dei contributi afferenti alla disponibilità del bene da parte del detentore, non solo in quanto detto pagamento è, nel caso che ci impegna, imposto, in via contrattuale, al conduttore – al pari, dunque,
della recinzione e della costruzione -, ma anche perché “il sostenere spese per
20 tasse o manutenzione, in sé considerato, non integra gli estremi di un atto di
interversio possessionis ai sensi dell'art. 1141 c.c.” (così Cass. n. 21023 del
2016, in motiv. 2.1.).
È chiaro, poi, che gli eredi dell'affittuario, nei confronti del proprietario, non possono vantare, né potrebbero mai farlo, una situazione soggettiva attiva più
forte della detenzione qualificata spettante al conduttore (arg. da Cass. n.
24456 del 2011).
Ciò comporta che in qualità di erede di RS _4
– qualità non specificamente contestata dalla parte convenuta, ma
[...]
dalla stessa valorizzata e posta alla base della richiesta d'integrazione del contraddittorio (si veda la seconda pagina della comparsa di costituzione) -
avrebbe dovuto dimostrare il compimento di un atto di interversione ex art. 1141 c.c., nei termini consegnatici dall'elaborazione giurisprudenziale innanzi richiamata.
Avrebbe dovuto trattarsi, però, di un atto diverso rispetto alle forme di utilizzazione e gestione del terreno contrattualmente autorizzate o imposte all'affittuario, non apparendo utile, neppure per la posizione di RS
– come non lo era per il padre -, la prova della realizzazione delle
[...]
attività di cura, di recinzione e di edificazione sull'area concessa in godimento, pure richiesta nel corpo della seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. [sulla prova della pulitura e della cura dell'area si confronti il primo capitolo di prova:“1) vero che la “sig. ra
dal 1992 sino al 2012 si è occupata personalmente RS
della pulitura del terreno ubitaco in Pontecagnano Faiano alla Via Dei
Navigatori loc. Magazzeno, nonché la potatura degli alberi sullo stesso
situati;].
21 In altri termini, neppure all'attività costruttiva e manutentiva (si vedano anche l'ottavo e il decimo allegato alla citazione) svolta direttamente da
(come a quella realizzata dal padre), per le ragioni già RS
illustrate, può annettersi rilevanza ai fini dell'usucapione del terreno oggetto del rapporto di affitto [la circostanza che abbia ritenuto RS
di subentrare nella posizione contrattuale del padre - non qualificato né come coltivatore diretto né come imprenditore agricolo -, ai sensi dell'art. 1627
c.c., emerge chiaramente dalla lettura della comunicazione fatta dalla stessa al Comune di Pontecagnano, comunicazione attraverso la quale ella ha rappresentato – al precipuo fine di ottenere il condono del manufatto edilizio realizzato – di essere conduttrice dell'immobile, allegando il relativo contratto (documento prot. 4089 dell'11 febbraio 2000, anch'esso allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.)].
In definitiva, non registrandosi alcun atto d'interversione del possesso né da parte di né della figlia, dante causa degli odierni attori, Parte_4
questi ultimi, non possono giovarsi della disposizione normativa di cui all'art. 1146, comma primo, c.c. per ottenere l'accertamento, in proprio favore, della maturata usucapione. Del resto, a ben vedere, neppure gli attori hanno compiuto validi atti d'interversione del possesso, avendo valorizzato, a proprio favore, le medesime attività di cura e manutenzione dell'area, nonché
di sopportazione degli oneri ad essa relativi, già considerate irrilevanti (si vedano il secondo e il terzo capitolo della prova testimoniale richiesta dalla parte attrice).
Concludendo, la pretesa in scrutinio non merita accoglimento.
Ciò posto, deve ora esaminarsi la domanda di accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sugli immobili edificati sul suolo della AR.
22 Il tema pone l'interprete dinanzi agli itinerari interpretativi seguiti dalla giurisprudenza di legittimità circa i rapporti tra usucapione e accessione (art. 934 c.c.: “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o
sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto
dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o
dalla legge”), noti anche alla parte attrice, che, ad essi, ha fatto specifico riferimento alla quinta pagina dell'atto di citazione.
Più in dettaglio, secondo la giurisprudenza di legittimità l'usucapione della costruzione eseguita su suolo altrui non esclude l'accessione, ma semplicemente ne fa venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo per usucapione da parte del costruttore, “come del resto è fin troppo ovvio ed evidente sol che si consideri
che l'accessione è un modo d'acquisto che si perfeziona ipso ture nel
momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l'usucapione
congiunta del suolo e del manufatto costituisce un effetto che non può che
verificarsi venti (o dieci, nel caso dell'art. 159 c.c.) anni dopo che
l'accessione si è già verificata” (così Cass. n. 5739 del 2011).
Detto altrimenti, "nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita (con
materiali propri) sul fondo altrui l'abbia posseduta uti dominus per il tempo
necessario ad usucapire, l'acquisto della proprietà dell'opera, per
accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo
acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù
dell'usucapione a favore del costruttore" (da ultimo, Cass. n. 21933 del 2021;
già Cass. n. 3191 del 1980).
In tale prospettiva, questo Tribunale è chiamato ad accertare la sussistenza dei requisiti costitutivi della prescrizione acquisitiva ex art. 1158 c.c. del
23 diritto di proprietà sugli immobili edificati sul terreno della AR –
terreno a sua volta identificato al foglio 13 del catasto terreni, ora contrassegnato dalla particella 591 (ente urbano) e precedentemente 449, già
7 - al fine di rendere inefficace l'acquisto a titolo originario già verificatosi
ipso iure in favore della ridetta AR al momento dell'esistenza della costruzione per effetto dell'accessione di cui all'articolo 934 del c.c. (si confronti Cass. n. 21083 del 2022).
Ebbene, ritiene questo giudicante che pure la domanda in discorso non meriti accoglimento. La conclusione che precede riposa sulla lettura e interpretazione del più volte menzionato contratto di affitto (sulla generale irrilevanza del difetto della concessione edilizia, che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem si vedano Cass. n. 3979 del 2013, Cass. n. 1395
del 2017, Cass. n. 25863 del 2021).
Ed infatti, considerato che ai sensi dell'art. 1627 c.c., è RS
succeduta nella posizione contrattuale del genitore, affittuario del fondo
(come, del resto, rappresentato nel corpo della comunicazione dell'11
febbraio 2000 fatta al Comune di Pontecagnano, allegata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., depositata nell'interesse della AR), non può ritenersi che il godimento pluriennale dei costruiti manufatti edilizi sia una circostanza idonea a determinare l'usucapione del diritto di proprietà, in ragione della tolleranza chiaramente manifestata dal proprietario (per accessione) degli stessi (art. 1144 c.c. “Gli atti compiuti con l'altrui
tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”).
È noto che, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari,
la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso
24 possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e,
pertanto, essa è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga – come nel caso di specie - dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie (si veda
Cass. n. 15653 del 2024).
In tale ottica, ritiene questo giudice che l'utilizzazione dei manufatti è stata chiaramente caratterizzata dall'accondiscendenza del dominus, che ha,
evidentemente, permesso a , prima, e all'erede Parte_4 [...]
poi, il mantenimento delle opere costruite e ciò appare idoneo a Per_1
escludere una reale dismissione del potere di fatto sulla cosa. Detto
altrimenti, la convenuta ha sì concesso il godimento dei manufatti, ma non ha, per questo, abbandonato ai costruttori un potere di fatto sulla cosa giuridicamente difendibile e utile all'usucapione. L'argomentazione che precede, a ben vedere, si legge tra le pieghe argomentative degli scritti difensivi depositati nell'interesse della convenuta (pertanto, non è necessaria l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sullo specifico profilo della tolleranza ex art. 1144 c.c.), la quale ha, correttamente e condivisibilmente,
valorizzato l'interesse della concedente (e proprietaria del terreno concesso in godimento) - rappresentato nel corpo della pattuizione negoziale - ad avvantaggiarsi dell'opera edificatoria del conduttore (si veda la quinta pagina delle note autorizzate depositate il 7 marzo 2025) attraverso il mantenimento sul suolo della costruzione [“alla scadenza del contratto il potrà Per_1
lasciare sul suolo prebendale quanto vi avrà costruito (viene, dunque, fatto riferimento alla costruzione in generale – n.d.r.) solo se così sarà autorizzato
dall'amministratore pro-tempre della AR e a condizione di non
esigere alcun indennizzo o liquidazione di buona uscita. Se invece non sarà
25 autorizzato, dovrà rimuovere quanto avrà realizzato sul suolo prebendale
che rimetterà nello stato in cui ora lo riceve;
tutto il lavoro di rimozione e di
sistemazione sarà a suo completo carico”].
In definitiva, per le articolate motivazioni che precedono le pretese di accertamento delle invocate usucapioni non meritano accoglimento.
Esaurita la disamina delle pretese attoree, giova delibare la domanda riconvenzionale di rilascio esperita nell'interesse della AR,
qualificata, nel corpo della comparsa di costituzione, in termini di azione di rivendicazione.
Siffatta opzione qualificatoria si pone, però, in contrasto con l'assetto argomentativo sviluppato, sin da subito, dalla stessa convenuta per reagire alla domanda promossa ai sensi dell'art. 1158 c.c. da Parte_1
e Ed infatti, se – come dedotto e innanzi accertato da Parte_3 Pt_2
questo Tribunale – la disponibilità dell'area ha trovato fondamento nel contratto di affitto perfezionato da , appare chiaro, allora, Parte_4
che non si è al cospetto di una pretesa di rivendicazione ma di restituzione,
non avendo “la famiglia ” occupato sine titulo il terreno. Per_1
Sul punto, è noto che, secondo Cass. sez. un. 7305 del 2014: a) le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del
petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà
per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra; b) la prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività; c) nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono,
identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d.
26 probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo
(acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi); d) nel caso dell'azione di restituzione, invece, si è al cospetto di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio.
Sulla scorta di siffatte premesse, la Corte di cassazione ha affermato che non
è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
Detto altrimenti, la Corte ha osservato che “l'azione personale di restituzione,
come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione
di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa
dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il
deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la
qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di
rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando
la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi
dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In
questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo
fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes,
ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che
27 venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi
opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione
legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione
resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione
personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo”.
Nel caso in esame, al cospetto della deduzione difensiva della detenzione qualificata, in forza del già valorizzato contratto di affitto del 1973, in capo a e, per essa deceduta, ai figli, odierni attori, non pare RS
cogliere nel segno la qualificazione della pretesa di rilascio in termini di rivendicazione. Ed invero, al cospetto del contratto di locazione – valorizzato in modo significativo dalla convenuta a sostegno della propria linea difensiva
– appare evidente che la domanda di rilascio potrebbe assumere (solo) i connotati dell'azione (personale) di restituzione.
In tema, deve segnalarsi che la diversa qualificazione giuridica dei fatti di causa rientra nel potere del giudice e non necessita della sottoposizione al contraddittorio delle parti: l'art. 101 c.p.c. impone, infatti, la fissazione di un termine per l'interlocuzione con le parti, soltanto in relazione al rilievo d'ufficio di una questione non sottoposta al dibattito processuale, situazione ben diversa da quella riconducibile al naturale potere del giudice, anche d'appello, di dar seguito al principio "iura novit curia" attraverso una diversa qualificazione dei medesimi fatti di causa (si vedano Cass. 8645 del 2018;
Cass. 5832 del 2021).
Del resto, le sezioni unite citato hanno chiaramente evidenziato che “Resta
comunque salvo il potere del giudice di dare della domanda l'esatta
qualificazione giuridica, eventualmente in difformità da quella prospettata
28 dalla parte, ma sempre alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte,
delle richieste formulate”.
Dunque, a fronte dell'allegazione della circostanza del perfezionamento del contratto di affitto del fondo (non rustico) e al cospetto di una richiesta di rilascio, il Tribunale ben può qualificare la domanda in termini di azione di restituzione [si ribadisca, ancora una volta, che la deduzione dell'esistenza del contratto è stata sviluppata sin da subito (quarta pagina della comparsa di costituzione e risposta)].
Così ricostruiti i termini della quaestio facti, questo giudice ritiene che la pretesa promossa nell'interesse della non meriti accoglimento, CP_1
non avendo, quest'ultima, dimostrato (ma invero neppure allegato)
l'inefficacia del titolo negoziale legittimante la detenzione di _4
. Appare, piuttosto, che la convenuta ne abbia evocato l'attuale
[...]
efficacia nei confronti di in qualità di erede di RS _4
, e dei suoi figli [si legge alla prima pagina della memoria depositata
[...]
ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. quanto segue: “Tale contratto
di locazione è stato stipulato nell'anno 1973 e si è rinnovato in maniera
tacita ed automatica sino ad oggi (pag. 2 contratto), stante la durata
novennale dello stesso e la mancanza di disdette e/o convalide di sfratto”].
Del resto, l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 1627 c.c.
avrebbe imposto alla concedente la manifestazione della volontà di ritiro dal rapporto di affitto, manifestazione della quale, però, non vi è traccia probatoria.
Per tutti questi motivi, allora, neppure la pretesa riconvenzionale di rilascio –
come riqualificata dal Tribunale - merita accoglimento.
29 Pertanto, esclusa l' “abusiva” occupazione del terreno da parte degli attori –
subentrati in un contratto di affitto di cui la stessa convenuta ha predicato l'efficacia nei loro confronti (la difesa della convenuta così si esprime
(“Appare altresì pacifico e incontestato che tra le parti non sia stata richiesta
alcuna risoluzione e/o disdetta”) – non possono che reputarsi infondate anche le domande di eliminazione degli immobili costruiti sull'area di terreno
[immobili che, come già accennato, dovranno essere rimossi dall'affittuario solo alla scadenza del rapporto contrattuale, a fronte dello specifico diniego di autorizzazione dell'amministratore pro tempore della AR (“alla
scadenza del contratto il potrà lasciare sul suolo prebendale quanto Per_1
vi avrà costruito solo se così sarà autorizzato dall'amministratore pro-
tempre della e a condizione di non esigere alcun indennizzo o CP_1
liquidazione di buona uscita. Se invece non sarà autorizzato, dovrà
rimuovere quanto avrà realizzato sul suolo prebendale che rimetterà nello
stato in cui ora lo riceve;
tutto il lavoro di rimozione e di sistemazione sarà a
suo completo carico”)] e di risarcimento del danno, indicate al punto “D3)”
della comparsa di costituzione depositata il 18 novembre 2018.
Da ultimo, non resta che statuire sulle spese di lite che, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere compensate per l'intero tra le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
30 a) rigetta le domande di accertamento dell'usucapione esperite nell'interesse di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
b) rigetta la (riqualificata) pretesa di restituzione promossa nell'interesse di
” e le domande di cui al Controparte_1
punto “D3)” della comparsa di costituzione depositata il 15 novembre
2018;
c) compensa interamente le spese di lite tra le parti processuali.
Salerno, 16 aprile 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
31