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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3116/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Esposito Felice Antonio C.F._1
e da nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Liccardo Filomena C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Controparte_1
in data 30/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 19.06.2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sant'Anastasia (al N. 38 , Parte II , serie A , anno 2015).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, n. Massa di Somma il Persona_1
23.10.2016 ed n. PO il 9.8.2020, le parti hanno indicato compiutamente nel Per_2
ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 10.02.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ I. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco rispetto, stabilendo le loro residenze: la IG.ra presso la casa coniugale ed il IG. Parte_1 Controparte_1
stabilirà la propria residenza quanto prima in una nuova abitazione, previa comunicazione alla sig.ra Parte_1
2 II. I Mobili ed arredi esistenti nella casa coniugale resteranno alla IG.ra ed a Parte_1 quest'ultima restano assegnati in via definitiva. I beni comuni sono già stati divisi tra i coniugi ed il IG. ha già provveduto a riprendere per sé tutti i beni di sua proprietà; CP_1
III. Entrambi i figli, allo stato ancora minorenni, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella abitazione/residenza della stessa come innanzi indicata. In considerazione della età e degli impegni scolastici, il padre vedrà i figli quando vorrà previo accordo telefonico con la madre ed in ogni caso rispettandone gli impegni scolastici ed extra scolastici almeno
2(due) volte a settimana;
IV. Il coniugi, fermo restando il capo precedente, concordano che i figli trascorreranno un fine settimana(sabato e domenica), alternato, con il padre ed uno con la madre. In particolare il fine settimana con il padre lo stesso avrà diritto di tenerli con sé dal sabato mattina e riaccompagnarli la domenica sera presso l'abitazione della madre;
V. Fino al raggiungimento della maggiore età, i coniugi concorderanno le visite del padre contemperandole con il primario interesse dei figli ad una serena crescita;
I. Per le feste natalizie, suddivise in 24/12 - 25/12 nonchè 31/12 - 01/01 i minori ad anni alterni, trascorreranno la prima con un genitore e la seconda con l'altro; le festività pasquali suddivise in Pasqua e Pasquetta, verranno trascorse la prima con un genitore e la seconda con l'altro, ad anni alterni;
II. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. I figli trascorreranno, ogni anno, il giorno della festa del papà con il padre ed il giorno della festa della mamma con la madre;
III. Per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori i genitori trascorreranno la predetta festa insieme tutta la famiglia, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
IV. Anche per qualsivoglia altra festività i genitori trascorreranno con gli stessi mezza giornata ciascuno, da concordare se mattina o pomeriggio, secondo le proprie esigenze lavorative;
V. Il IG.
verserà un assegno mensile di € 500,00(cinquecento), a titolo di concorso Controparte_1
per il mantenimento dei figli, entrambi minori e non economicamente autosufficiente. Il suddetto importo verrà corrisposto a mezzo bonifico, sul conto corrente della IG.ra
, anticipatamente, entro il giorno 2(due) di ogni mese su Iban già Parte_1
in conoscenza della stesso. Tale somma verrà adeguata secondo indici ISTAT automaticamente, decorso 1 anno dalla richiesta pronuncia;
3 VI. La IG.ra percepirà l'eventuale assegno unico, come per Parte_1
legge, posto il regime di residenza esclusiva dei figli minore;
VII. Spetterà, in ogni caso, ad entrambi i genitori provvedere al pagamento delle documentate spese mediche, scolastiche e sportive dei figli minori nella misura del 50% ciascuno;
VIII. Per le spese straordinarie si rimanda al protocollo COA di Nola che con la sottoscrizione del presente atto i coniugi espressamente conoscono ed accettano;
IX. Con la sottoscrizione del presente atto, entrambi i coniugi manifestano espressa autorizzazione al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
06/11/1992, e , nato a [...] il [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Sant'Anastasia il 19.06.2015 (atto n.38 , Parte II, Serie
A, anno 2015);
- dispone affido condiviso dei minori ed con collocazione Persona_1 Per_2
prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 500,00 il contributo al mantenimento dei minori a carico del sig.
[...]
CP_
da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o Parte_1
4 bonifico entro il giorno 2 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%; Co
- assegna la casa coniugale sita in Castello Cisterna (NA) alla Via Vittorio Emanuele
n. 206 alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli minori ed Parte_1 Persona_1
Per_2
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3116/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Esposito Felice Antonio C.F._1
e da nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Liccardo Filomena C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Controparte_1
in data 30/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 19.06.2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sant'Anastasia (al N. 38 , Parte II , serie A , anno 2015).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, n. Massa di Somma il Persona_1
23.10.2016 ed n. PO il 9.8.2020, le parti hanno indicato compiutamente nel Per_2
ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 10.02.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ I. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco rispetto, stabilendo le loro residenze: la IG.ra presso la casa coniugale ed il IG. Parte_1 Controparte_1
stabilirà la propria residenza quanto prima in una nuova abitazione, previa comunicazione alla sig.ra Parte_1
2 II. I Mobili ed arredi esistenti nella casa coniugale resteranno alla IG.ra ed a Parte_1 quest'ultima restano assegnati in via definitiva. I beni comuni sono già stati divisi tra i coniugi ed il IG. ha già provveduto a riprendere per sé tutti i beni di sua proprietà; CP_1
III. Entrambi i figli, allo stato ancora minorenni, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella abitazione/residenza della stessa come innanzi indicata. In considerazione della età e degli impegni scolastici, il padre vedrà i figli quando vorrà previo accordo telefonico con la madre ed in ogni caso rispettandone gli impegni scolastici ed extra scolastici almeno
2(due) volte a settimana;
IV. Il coniugi, fermo restando il capo precedente, concordano che i figli trascorreranno un fine settimana(sabato e domenica), alternato, con il padre ed uno con la madre. In particolare il fine settimana con il padre lo stesso avrà diritto di tenerli con sé dal sabato mattina e riaccompagnarli la domenica sera presso l'abitazione della madre;
V. Fino al raggiungimento della maggiore età, i coniugi concorderanno le visite del padre contemperandole con il primario interesse dei figli ad una serena crescita;
I. Per le feste natalizie, suddivise in 24/12 - 25/12 nonchè 31/12 - 01/01 i minori ad anni alterni, trascorreranno la prima con un genitore e la seconda con l'altro; le festività pasquali suddivise in Pasqua e Pasquetta, verranno trascorse la prima con un genitore e la seconda con l'altro, ad anni alterni;
II. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. I figli trascorreranno, ogni anno, il giorno della festa del papà con il padre ed il giorno della festa della mamma con la madre;
III. Per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori i genitori trascorreranno la predetta festa insieme tutta la famiglia, compatibilmente con i propri impegni lavorativi;
IV. Anche per qualsivoglia altra festività i genitori trascorreranno con gli stessi mezza giornata ciascuno, da concordare se mattina o pomeriggio, secondo le proprie esigenze lavorative;
V. Il IG.
verserà un assegno mensile di € 500,00(cinquecento), a titolo di concorso Controparte_1
per il mantenimento dei figli, entrambi minori e non economicamente autosufficiente. Il suddetto importo verrà corrisposto a mezzo bonifico, sul conto corrente della IG.ra
, anticipatamente, entro il giorno 2(due) di ogni mese su Iban già Parte_1
in conoscenza della stesso. Tale somma verrà adeguata secondo indici ISTAT automaticamente, decorso 1 anno dalla richiesta pronuncia;
3 VI. La IG.ra percepirà l'eventuale assegno unico, come per Parte_1
legge, posto il regime di residenza esclusiva dei figli minore;
VII. Spetterà, in ogni caso, ad entrambi i genitori provvedere al pagamento delle documentate spese mediche, scolastiche e sportive dei figli minori nella misura del 50% ciascuno;
VIII. Per le spese straordinarie si rimanda al protocollo COA di Nola che con la sottoscrizione del presente atto i coniugi espressamente conoscono ed accettano;
IX. Con la sottoscrizione del presente atto, entrambi i coniugi manifestano espressa autorizzazione al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
06/11/1992, e , nato a [...] il [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Sant'Anastasia il 19.06.2015 (atto n.38 , Parte II, Serie
A, anno 2015);
- dispone affido condiviso dei minori ed con collocazione Persona_1 Per_2
prevalente presso la madre e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 500,00 il contributo al mantenimento dei minori a carico del sig.
[...]
CP_
da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o Parte_1
4 bonifico entro il giorno 2 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%; Co
- assegna la casa coniugale sita in Castello Cisterna (NA) alla Via Vittorio Emanuele
n. 206 alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli minori ed Parte_1 Persona_1
Per_2
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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