Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5790 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29088/2019 del Ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “appello, solo danni a cose”, riservata per la decisione in data
7.3.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
, cf. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Giammaria Porzio, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via
G. De Ruggiero n. 38, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
, in p.l.r.p.t., p. Iva , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ilaria Giglio, presso il cui studio sito in Napoli alla via G. Sanfelice 24, elettivamente domicilia
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1
NONCHÉ
, c.f. , residente in [...] CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
impugnava la sentenza n. 1242/2019, emessa dal Giudice di Pace di Napoli l'1/3/2019
e depositata l'11/3/2019 (non notificata), per i seguenti motivi: 1) erroneità e/o contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il sinistro;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non verosimili i danni sulla base della descritta dinamica del sinistro.
Evidenziava, in particolare, l'istante che il Primo Giudice non aveva osservato gli artt.
115 e 116 cpc, nonché l'art. 2712 c.c., che regolano la valutazione della prova.
In particolare, il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni del teste, il quale, invece, aveva descritto in maniera precisa la dinamica del sinistro, che aveva avuto modo di osservare bene, poiché era avvenuto in pieno giorno (ore 15,30), mentre egli si trovava solo ad un paio di metri di distanza dal punto d'impatto.
L'appellante, inoltre, precisava che il Giudice di primo grado aveva erroneamente messo in dubbio l'attendibilità del teste sulla base del rapporto di parentela con l'attore, senza chiarire i profili concreti di non verosimiglianza della dichiarazione e senza tener conto che si trovava in via Ruoppolo perché titolare Testimone_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 della pizzeria “ ” che si trovava proprio nel luogo in cui il sinistro era Parte_2
avvenuto.
L'appellante, infine, sottolineava che la sentenza era erronea anche nella parte in cui aveva ritenuto inverosimili i danni subiti dal motociclo Suzuki di proprietà dell'appellante sulla base della dinamica del sinistro. Il Giudice di primo Grado, infatti, aveva ritenuto che il veicolo di proprietà dell'appellato, che viaggiava in retromarcia, non avrebbe potuto imprimere al primo veicolo urtato (motociclo Honda) una forza tale da provocare al motociclo Suzuki i danni lamentati nel presente giudizio. Quanto esposto, infatti, a parere dell'appellante costituiva una valutazione di carattere tecnico espressa dal Giudice e non supportata da una consulenza d'ufficio o da altra documentazione e contraddetta dalle foto in atti.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza: 1) di accertare la fondatezza della domanda proposta e di dichiarare l'esclusiva responsabilità di , proprietario della Fiat Punto tg. CP_2
DH170583, nella verificazione del sinistro;
2) di accertare la sussistenza dei danni subiti dal motociclo Suzuki tg. DA11840, condannando le parti appellate, in solido oppure ciascuna per quanto di ragione, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 3.412,80, oltre svalutazione monetaria e interessi dal fatto al soddisfo, ovvero della diversa somma liquidata in via equitativa;
3) di condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la società . Questa ultima, in particolare, Controparte_3
preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, perché scarno, confuso, non articolato in motivi specifici e privo dell'indicazione delle parti del provvedimento appellato e delle modifiche della sentenza richieste.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 L'appellata, sempre in via preliminare, eccepiva, altresì, l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ex art. 347 c.p.c. ed, inoltre, chiedeva al Tribunale adito di accertare che l'appellante si fosse costituito nelle forme e nei termini previsti dall'art. 347 c.p.c. e art. 165 c.p.c., nonché avesse regolarmente instaurato il contraddittorio.
Nel merito, la società appellata rilevava che il Giudice di Pace aveva, in modo chiaro ed univoco, motivato i propri assunti, ritenendo la domanda incerta e, pertanto, non meritevole di accoglimento. In particolare, secondo la prospettazione dell'appellata, il
Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto: 1) che l'unico teste di parte attrice escusso non fosse attendibile in considerazione dello stretto rapporto parentale con l'attore e del fatto che aveva reso dichiarazioni lacunose, tralasciando circostanze di primaria importanza come, ad esempio, la chiara e precisa indicazione della propria posizione rispetto al luogo del sinistro;
2) che, conseguentemente, dette dichiarazioni non fossero convincenti in ordine alla veridicità del fatto storico, ma soprattutto all'esistenza e alla consistenza dei danni, nonché alla presunta posizione e/o presenza del teste al momento del fatto.
In subordine, la società appellata chiedeva l'applicazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 7.3.25, celebrata con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi, benché CP_2
ritualmente citato in giudizio.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità, ex art. 342 cpc, risultando sufficientemente individuati i motivi di appello e le parti della sentenza oggetto di gravame.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ex art. 347 c.p. c. formulata in maniera generica e senza alcuna indicazione delle ragioni poste a suo fondamento. In ogni caso, si osserva che l'appellante ha rispettato il dettato di tale norma, avendo prodotto la sentenza appellata.
L'appellante, infine, si è costituito nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito ed ha regolarmente instaurato il contraddittorio.
Nel merito l'appello, è fondato e viene, pertanto, accolto.
Con il primo motivo, in particolare, l'appellante deduceva l'erroneità e/o contraddittorietà della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto non provato il sinistro sulla base della non credibilità del teste escusso.
Ritiene, in primo luogo, il Tribunale che il rapporto di parentela tra l'appellante ed il teste, dal quale il Giudice di primo grado fa discendere dubbi circa la credibilità dello stesso, non costituisca motivo d'incapacità a testimoniare, con la conseguenza che il teste può essere escusso e l'attendibilità delle sue dichiarazioni va valutata in concreto.
Nel caso di specie, poi, oltre al rapporto di parentela, non si riscontra, dal corpo della dichiarazione, alcuna oggettiva incongruenza idonea a far ritenere che Tes_1
abbia reso una dichiarazione di comodo in favore del fratello.
[...]
Secondo il Giudice di primo grado, poi, il teste, avrebbe fornito una versione non veritiera, poiché sarebbe impossibile che il conducente dell'auto, viaggiando in retromarcia, abbia provocato i danni indicati in citazione. A tale proposito, è
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 sufficiente rilevare che i danni al motoveicolo Suzuki non sono stati prodotti direttamente dall'auto, bensì dal motoveicolo Honda che, spinto direttamente dalla
Punto di proprietà di , rovinava sul motociclo Suzuki. Conseguentemente, CP_2
il danno è stato procurato, non tanto e non solo dalla velocità dell'auto, quanto dal peso del motociclo Honda. Conseguentemente, le motivazioni addotte dal Giudice di
Pace, peraltro formulate senza alcun supporto tecnico, per sollevare dubbi circa la veridicità della dichiarazione resa dal teste, sono assolutamente illogiche e destituite di ogni fondamento e, quindi, non condivisibili.
La veridicità di tale dichiarazione, poi, non solo non può essere inficiata dalle argomentazione del primo Giudice, ma è confortata dalla seguenti considerazioni: 1) il teste non era presente per caso sul luogo del sinistro, poiché il motociclo Suzuki di proprietà del fratello era parcheggiato proprio nelle vicinanze della sua pizzeria denominata “il Re della focaccia”, situata in via Ruoppolo;
2) la sussistenza dei danni al motociclo risultano dalla documentazione visionata e riconosciuta dal teste in primo grado (depositata in primo grado).
Inoltre, è appena il caso di sottolineare che, a fronte della prova dell'evento, la sussistenza del superamento dei parametri definiti dall'IVASS risulta irrilevante e non idoneo, di per sé, a mettere in dubbio il verificarsi del sinistro.
Il Tribunale, pertanto, ritiene che, alla luce delle dichiarazioni del predetto teste,
l'appellante abbia pienamente provato l'effettivo verificarsi del sinistro con le modalità indicate nell'atto di citazione.
Ugualmente provata è, poi, l'esclusiva responsabilità nella verificazione del sinistro di proprietario della Fiat Punto tg. DH170583. A tale proposito è CP_2
sufficiente sottolineare che il sinistro si è verificato quando il motociclo Honda ed il motociclo Suzuki erano in sosta e nessuna anomalia circa le modalità del posteggio veniva segnalate dalla società appellata.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 Inoltre, il presente sinistro e l'esclusiva responsabilità di è stata anche CP_2
accertata, sebbene con riferimento solo ai danni subiti dal motociclo Honda, dalla sentenza n. 388853/19, passata in giudicato, resa nel giudizio tra , Parte_3
proprietario della Honda, e gli odierni appellati.
Conseguentemente, nel caso in esame, non può trovare applicazione la presunzione di cui al II comma dell'art. 2054 cc. a cui l'appellata sembra far riferimento.
In merito alla quantificazione del danno, si osserva che l'appellante chiedeva, a titolo di risarcimento per i danni subiti dal veicolo, la somma di euro 3.412,80. La predetta quantificazione del danno viene pienamente condivisa dal Tribunale, alla luce del preventivo in atti, che indica dettagliatamente il costo di tutte le lavorazioni necessarie, e delle fotografie che documentano tutte le parti danneggiate.
Tale somma viene ritenuta congrua all'attualità e sulla stessa decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo.
Sull'importo devalutato di euro 2.811,20, annualmente rivalutato, i medesimi interessi decorrono dal 30.3.2015 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Alla riforma del merito della sentenza di primo grado segue la riforma anche del capo di tale sentenza relativo alle spese di lite e la conseguente condanna della società
al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado. Tali Controparte_3
spese vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M.
55/14 (e successive modifiche), secondo lo scaglione di riferimento per valore, fino a
5.200,00, ridotte del 30% in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza della società
e si liquidano in dispositivo, alla luce dei medesimi parametri e Controparte_3
con attribuzione.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Giammaria Porzio, dichiaratosi antistatario in relazione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- in accoglimento dell'appello e riformando l'impugnata pronuncia, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto tg BH119PL;
- condanna e la società in persona del legale CP_2 CP_3
rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Parte_1
della somma di euro 3.412,80, oltre interessi, su detto importo, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 2.811,20, annualmente rivalutato, dal 30.3.2015 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- condanna e la società in persona del legale CP_2 CP_3
rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento, delle spese processuali sostenute da , in relazione al giudizio di primo grado, che liquida in euro Parte_1
885,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giammaria Porzio;
- condanna e la società in persona del legale CP_2 CP_3
rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento, delle spese processuali sostenute da per questo grado di giudizio, che liquida in euro 125,00 Parte_1
per spese ed euro 1.765,60 per compensi, oltre spese generali al 15% dei
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Giammaria Porzio.
Così deciso in Napoli, in data 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
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