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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/05/2024, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6850/2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA del 16 maggio 2024
Con ordinanza del 17 aprile 2023 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche mediante il deposito di note scritte dell'udienza relativa alla presente causa di cui al R.G. n. 6850/2013, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti, le quali hanno rassegnato le conclusioni come in atti.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6850/2013, promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; opponente contro
( ) elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Cagliari, via Roma n. 149, presso lo studio dell'avvocato Brunello Acquas che la rappresenta in forza di procura a margine della comparsa di costituzione opposta conclusioni Nell'interesse dell'opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare improponibile e, comunque, rigettare, siccome infondata, ogni avversa domanda, comunque revocando il decreto ingiuntivo opposto, spese vinte”. Nell'interesse dell'opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, A) in via preliminare:
pagina 1 di 5 1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in virtù di quanto statuito dalla recente ordinanza della Corte di Appello di Cagliari (R.G. n. 401/2013), dichiarare cessata la materia del contendere;
B) in via principale:
2) condannare la società opponente, stante la soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con distrazione delle stesse in favore dell'avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.;
3) mandare esente la opposta da qualsivoglia avversa pretesa e addebito;
C) in via subordinata, salvo gravame: 4) compensare integralmente le spese di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1715 pronunciato in data
11 luglio 2013, con il quale il Tribunale Ordinario di Cagliari le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 34.901,36 oltre interessi esponendo quanto segue:
- con dispositivo del Presidente dell' prot. n° CDG - 0154063 - Parte_1
P del 18 dicembre 2007 è stato approvato il Progetto definitivo n. 6771 del 30 settembre 2004, relativo ai lavori di realizzazione della S.S. 195 “Sulcitana” - tratto Cagliari - Pula, Categoria B - Extraurbane principali - lotti 1 e 3 e Opera Connessa Sud”; in data 19 dicembre 2011 è stata approvata la perizia di variante e in data 16 ottobre 2012 la proroga dei termini;
- in esecuzione di tali provvedimenti, l' ha avviato il procedimento di Pt_1 espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori pubblici in commento, comprese quelle di proprietà di distinte Controparte_1 in catasto al foglio 26, mappali 317, 318, 341, 342, 352 e 353;
- in particolare, in data 3 settembre 2009 l' ha emanato il decreto Pt_1
d'occupazione d'urgenza previsto dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001, ha poi dato luogo all'immissione in possesso, alla redazione dello stato di consistenza dei luoghi e alla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria;
- in difetto di accordo in ordine all'importo dell'indennità da corrispondere, si è proceduto ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del DPR 327/2001;
- la terna dei tecnici ha approvato, a maggioranza, la stima dei beni espropriati e così determinato l'indennità di esproprio, non accettata dall' che ha proposto opposizione davanti alla Corte d'appello; Pt_1
- l'opposta ha invece accettato la stima e, sulla Controparte_1 base di essa, ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
1.1. Tanto precisato ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto per i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 26 testo unico espropri, in quanto l'indennità per pubblica utilità e l'indennità di occupazione non sono definitive, avendo la società opponente proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello di Cagliari.
II) Violazione degli articoli 12 e seguenti testo unico espropri.
pagina 2 di 5 Non essendo ancora stato emanato il provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, le indennità non sono esigibili.
III) Violazione degli articoli 20 e seguenti testo unico espropri e falsa applicazione degli articoli 1987 e seguenti del codice civile.
L' non ha posto in essere alcun “sostanziale riconoscimento” Parte_1 del debito, che sarebbe incompatibile con il sistema previsto dalla normativa di settore. Inoltre non è stata depositata da parte opposta la documentazione prevista dagli artt. 20 e seguenti del testo unico espropri. IV) Infondatezza dell'avversa pretesa nel merito, in ragione della sussistenza della competenza funzionale della Corte d'Appello sulla determinazione dell'indennità.
1.2. L ha quindi concluso affinché venga dichiarata improponibile Pt_1 e, comunque, rigettata l'avversa domanda, con revoca del decreto ingiuntivo.
2. Con comparsa depositata in data 1 ottobre 2013 si è costituita in giudizio la quale ha eccepito che: Controparte_1 a) Non vi è stata alcuna violazione dell'art. 26 del testo unico espropri perché l' non poteva proporre opposizione e, in ogni caso, al momento Pt_1 del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della notifica del decreto, il termine per proporre opposizione era spirato e nessuna opposizione era stata depositata. b) Non sussiste la violazione dell'art. 12 del testo unico espropri in quanto con l'espressione 'provvedimento di espropriazione per pubblica utilità' non può che intendersi 'decreto di esproprio'. c) Nemmeno vi è stata violazione degli articoli 20 e seguenti del testo unico espropri stante il definitivo riconoscimento, da parte dell' dell'indennità Pt_1 determinata dalla terna peritale e, quindi, dell'obbligazione di pagamento a favore del soggetto espropriato. Infatti l' ha espressamente invitato il soggetto espropriato a Pt_1 'condividere' la stima, espressione che presuppone la preventiva accettazione da parte dell'ente espropriante. d) Nel merito la pretesa è fondata, in quanto le indennità di esproprio e di occupazione sono definitive, non essendo stato tempestivamente promosso giudizio di opposizione.
2.1. L'opposta ha quindi concluso per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di lite.
3. Con ordinanza del 5 marzo 2018 è stata disposta la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento di opposizione alla stima delle indennità di esproprio e di occupazione pendente davanti alla Corte d'Appello di Cagliari.
4. Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2021, l' ha riassunto Pt_1 il processo al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, facendo presente che il giudizio pendente davanti alla Corte d'appello è stato definitivo con ordinanza del 25 marzo 2020, passata in giudicato il 12 dicembre 2020, con la quale l'indennità è stata rideterminata in complessivi 11.506,00 euro.
5. Preso atto della pronuncia della Corte d'appello anche l'opposta si è associata alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, ma ha chiesto la pagina 3 di 5 condanna della controparte al pagamento delle spese di lite o, in subordine, l'integrale compensazione.
6. L' ha insistito sulle conclusioni rassegnate nell'atto di Pt_1 opposizione.
*** *** ***
7. L'opposizione è fondata. Il credito rispetto al quale è stata chiesta e ottenuta l'ingiunzione di pagamento non era, infatti, né certo, né esigibile.
8. In materia di pagamento (o deposito) di indennità da esproprio a seguito di perizia di stima da parte di tecnici allo scopo nominati ai sensi dell'art. 21 testo unico espropri, l'art. 27, comma II, prevede che decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. La disposizione in commento deve essere coordinata con quanto previsto dall'art. 26, comma X, del testo unico a mente del quale “Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità”. Risulta chiaro pertanto che potrà farsi luogo al pagamento dell'indennità determinata dai tecnici solo quando la stessa sia 'definitiva', in ragione dell'accettazione ad opera di entrambe le parti o della determinazione giudiziale nell'ambito del giudizio di opposizione. In questi termini l'art. 28 chiarisce che “L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità”.
9. Nel caso in esame, nel momento in cui è stato depositato il ricorso per ingiunzione l'indennità determinata dalla terna dei tecnici non poteva ritenersi definitiva in quanto non accettata dall' la quale ha infatti incardinato Pt_1 presso la Corte d'appello un giudizio di opposizione alla stima, conclusosi con ordinanza n. 732 del 25 marzo 2020 con la quale I) l'indennità è stata quantificata in complessivi 11.506,00 euro (8.422,00 euro a titolo di indennità di espropriazione e 3.084,00 euro a titolo di indennità di occupazione legittima), II) è stato disposto il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti da parte dell' Pt_1
Il decreto ingiuntivo – portante la maggior somma di 34.901,36 euro – deve pertanto essere revocato.
10. In ragione della soccombenza, è tenuta al Controparte_1 rimborso in favore dell' delle spese di lite, quantificate in misura a pari Pt_1
3.809,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive tenuto conto del valore della causa e in applicazione degli importi minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità e del carattere documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 Il Tribunale definitivamente pronunciando
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1715/2013 emesso dal Tribunale
Ordinario di Cagliari in data 11 luglio 2013;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della in misura pari a 3.809,00 euro oltre spese generali, Parte_1 accessori e spese vive.
Cagliari, 16 maggio 2024
IL GIUDICE dott.ssa Monica Mascia
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA del 16 maggio 2024
Con ordinanza del 17 aprile 2023 è stata disposta la trattazione con modalità telematiche mediante il deposito di note scritte dell'udienza relativa alla presente causa di cui al R.G. n. 6850/2013, fissata per precisazione delle conclusioni e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. L'ordinanza è stata tempestivamente comunicata ai procuratori delle parti, le quali hanno rassegnato le conclusioni come in atti.
Il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza darne lettura, mediante il deposito delle motivazioni, stante lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6850/2013, promossa da
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; opponente contro
( ) elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Cagliari, via Roma n. 149, presso lo studio dell'avvocato Brunello Acquas che la rappresenta in forza di procura a margine della comparsa di costituzione opposta conclusioni Nell'interesse dell'opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare improponibile e, comunque, rigettare, siccome infondata, ogni avversa domanda, comunque revocando il decreto ingiuntivo opposto, spese vinte”. Nell'interesse dell'opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, A) in via preliminare:
pagina 1 di 5 1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in virtù di quanto statuito dalla recente ordinanza della Corte di Appello di Cagliari (R.G. n. 401/2013), dichiarare cessata la materia del contendere;
B) in via principale:
2) condannare la società opponente, stante la soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con distrazione delle stesse in favore dell'avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.;
3) mandare esente la opposta da qualsivoglia avversa pretesa e addebito;
C) in via subordinata, salvo gravame: 4) compensare integralmente le spese di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1715 pronunciato in data
11 luglio 2013, con il quale il Tribunale Ordinario di Cagliari le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 34.901,36 oltre interessi esponendo quanto segue:
- con dispositivo del Presidente dell' prot. n° CDG - 0154063 - Parte_1
P del 18 dicembre 2007 è stato approvato il Progetto definitivo n. 6771 del 30 settembre 2004, relativo ai lavori di realizzazione della S.S. 195 “Sulcitana” - tratto Cagliari - Pula, Categoria B - Extraurbane principali - lotti 1 e 3 e Opera Connessa Sud”; in data 19 dicembre 2011 è stata approvata la perizia di variante e in data 16 ottobre 2012 la proroga dei termini;
- in esecuzione di tali provvedimenti, l' ha avviato il procedimento di Pt_1 espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori pubblici in commento, comprese quelle di proprietà di distinte Controparte_1 in catasto al foglio 26, mappali 317, 318, 341, 342, 352 e 353;
- in particolare, in data 3 settembre 2009 l' ha emanato il decreto Pt_1
d'occupazione d'urgenza previsto dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001, ha poi dato luogo all'immissione in possesso, alla redazione dello stato di consistenza dei luoghi e alla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria;
- in difetto di accordo in ordine all'importo dell'indennità da corrispondere, si è proceduto ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del DPR 327/2001;
- la terna dei tecnici ha approvato, a maggioranza, la stima dei beni espropriati e così determinato l'indennità di esproprio, non accettata dall' che ha proposto opposizione davanti alla Corte d'appello; Pt_1
- l'opposta ha invece accettato la stima e, sulla Controparte_1 base di essa, ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
1.1. Tanto precisato ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto per i seguenti motivi:
I) Violazione dell'art. 26 testo unico espropri, in quanto l'indennità per pubblica utilità e l'indennità di occupazione non sono definitive, avendo la società opponente proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello di Cagliari.
II) Violazione degli articoli 12 e seguenti testo unico espropri.
pagina 2 di 5 Non essendo ancora stato emanato il provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, le indennità non sono esigibili.
III) Violazione degli articoli 20 e seguenti testo unico espropri e falsa applicazione degli articoli 1987 e seguenti del codice civile.
L' non ha posto in essere alcun “sostanziale riconoscimento” Parte_1 del debito, che sarebbe incompatibile con il sistema previsto dalla normativa di settore. Inoltre non è stata depositata da parte opposta la documentazione prevista dagli artt. 20 e seguenti del testo unico espropri. IV) Infondatezza dell'avversa pretesa nel merito, in ragione della sussistenza della competenza funzionale della Corte d'Appello sulla determinazione dell'indennità.
1.2. L ha quindi concluso affinché venga dichiarata improponibile Pt_1 e, comunque, rigettata l'avversa domanda, con revoca del decreto ingiuntivo.
2. Con comparsa depositata in data 1 ottobre 2013 si è costituita in giudizio la quale ha eccepito che: Controparte_1 a) Non vi è stata alcuna violazione dell'art. 26 del testo unico espropri perché l' non poteva proporre opposizione e, in ogni caso, al momento Pt_1 del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della notifica del decreto, il termine per proporre opposizione era spirato e nessuna opposizione era stata depositata. b) Non sussiste la violazione dell'art. 12 del testo unico espropri in quanto con l'espressione 'provvedimento di espropriazione per pubblica utilità' non può che intendersi 'decreto di esproprio'. c) Nemmeno vi è stata violazione degli articoli 20 e seguenti del testo unico espropri stante il definitivo riconoscimento, da parte dell' dell'indennità Pt_1 determinata dalla terna peritale e, quindi, dell'obbligazione di pagamento a favore del soggetto espropriato. Infatti l' ha espressamente invitato il soggetto espropriato a Pt_1 'condividere' la stima, espressione che presuppone la preventiva accettazione da parte dell'ente espropriante. d) Nel merito la pretesa è fondata, in quanto le indennità di esproprio e di occupazione sono definitive, non essendo stato tempestivamente promosso giudizio di opposizione.
2.1. L'opposta ha quindi concluso per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di lite.
3. Con ordinanza del 5 marzo 2018 è stata disposta la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento di opposizione alla stima delle indennità di esproprio e di occupazione pendente davanti alla Corte d'Appello di Cagliari.
4. Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2021, l' ha riassunto Pt_1 il processo al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, facendo presente che il giudizio pendente davanti alla Corte d'appello è stato definitivo con ordinanza del 25 marzo 2020, passata in giudicato il 12 dicembre 2020, con la quale l'indennità è stata rideterminata in complessivi 11.506,00 euro.
5. Preso atto della pronuncia della Corte d'appello anche l'opposta si è associata alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, ma ha chiesto la pagina 3 di 5 condanna della controparte al pagamento delle spese di lite o, in subordine, l'integrale compensazione.
6. L' ha insistito sulle conclusioni rassegnate nell'atto di Pt_1 opposizione.
*** *** ***
7. L'opposizione è fondata. Il credito rispetto al quale è stata chiesta e ottenuta l'ingiunzione di pagamento non era, infatti, né certo, né esigibile.
8. In materia di pagamento (o deposito) di indennità da esproprio a seguito di perizia di stima da parte di tecnici allo scopo nominati ai sensi dell'art. 21 testo unico espropri, l'art. 27, comma II, prevede che decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. La disposizione in commento deve essere coordinata con quanto previsto dall'art. 26, comma X, del testo unico a mente del quale “Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennità”. Risulta chiaro pertanto che potrà farsi luogo al pagamento dell'indennità determinata dai tecnici solo quando la stessa sia 'definitiva', in ragione dell'accettazione ad opera di entrambe le parti o della determinazione giudiziale nell'ambito del giudizio di opposizione. In questi termini l'art. 28 chiarisce che “L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità”.
9. Nel caso in esame, nel momento in cui è stato depositato il ricorso per ingiunzione l'indennità determinata dalla terna dei tecnici non poteva ritenersi definitiva in quanto non accettata dall' la quale ha infatti incardinato Pt_1 presso la Corte d'appello un giudizio di opposizione alla stima, conclusosi con ordinanza n. 732 del 25 marzo 2020 con la quale I) l'indennità è stata quantificata in complessivi 11.506,00 euro (8.422,00 euro a titolo di indennità di espropriazione e 3.084,00 euro a titolo di indennità di occupazione legittima), II) è stato disposto il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti da parte dell' Pt_1
Il decreto ingiuntivo – portante la maggior somma di 34.901,36 euro – deve pertanto essere revocato.
10. In ragione della soccombenza, è tenuta al Controparte_1 rimborso in favore dell' delle spese di lite, quantificate in misura a pari Pt_1
3.809,00 euro oltre spese generali, accessori e spese vive tenuto conto del valore della causa e in applicazione degli importi minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità e del carattere documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 Il Tribunale definitivamente pronunciando
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1715/2013 emesso dal Tribunale
Ordinario di Cagliari in data 11 luglio 2013;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della in misura pari a 3.809,00 euro oltre spese generali, Parte_1 accessori e spese vive.
Cagliari, 16 maggio 2024
IL GIUDICE dott.ssa Monica Mascia
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