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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7422/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
MICHELINA domiciliata in VIA SAN MAMOLO N. 45 BOLOGNA presso il difensore avv. SURIANO MICHELINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Controparte_1 C.F._2
LUCIANA elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM - Intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29-10-2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via definitiva e già dichiarata la separazione dei coniugi:
A. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione e residenza di Per_1
insieme alla madre – confermando l'ordinanza presidenziale;
Per_1
B. assegnare la casa familiare sita in Bologna alla Via Benedetto Marcello n. 28 alla sig.ra
[...]
e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme al figlio minore – Parte_1 confermando l'ordinanza presidenziale;
C. disporre che il sig. versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento la CP_1 somma di € 600 (seicento/00) sottoposto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
pagina 1 di 9 D. disporre che il padre possa vedere il figlio nel giorno infrasettimanale del martedì dalle 19.00 con pernotto e a week-end alternati, dal sabato alle 14.00 -nel periodo scolastico quando avrà cura di accompagnarlo a scuola;
invece, alla domenica entro le ore 21.00 durante i mesi estivi;
8 giorni nelle vacanze natalizie con i giorni di Natale e Capodanno alternati negli anni tra i genitori;
tre giorni per le vacanze di Pasqua, con i giorni di Pasqua e Pasquetta alternati negli anni tra i genitori;
due settimane anche non consecutive nei mesi estivi con programmazione da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno. E. disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, e fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, mediante il versamento dell'importo mensile pari € 1.000
(mille/00) anticipatamente, mediante versamento alla madre, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat;
F. disporre che la retta per l'anno scolastico 2024/2025 c/o l'Istituto San Tommaso, di € 3.700 e/o altra somma che risulterà, venga sostenuta interamente dal padre;
G. disporre, inoltre, che il padre contribuisca con anticipazione o rimborso alla quota del 90% delle spese straordinarie, in applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna del
9.08.2017 – confermando l'ordinanza presidenziale, quota che potrà essere ridotta al 70% per il padre, dopo che la madre avrà reperito un'attività lavorativa stabile;
H. autorizzazione a richiedere alle competenti autorità i documenti per l'espatrio ed il rinnovo, anche per il figlio minore;
I. condannare il sig. alla refusione delle spese di lite, competenze e onorari del Controparte_1 presente procedimento.”
Per parte resistente come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata in data 9-11-2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) dichiarare che la separazione giudiziale dei coniugi signor e signora Controparte_1 [...] è addebitabile a quest'ultima; Parte_1
2) disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, Per_1 collocandolo presso il padre. La responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale si troverà di volta in volta;
Per_1
3) assegnare la casa familiare sita in Bologna, in via Benedetto Marcello n. 28, al padre, in quanto genitore collocatario del figlio;
4) disporre che la madre possa tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- tre pomeriggi infrasettimanali;
- fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con l'altro genitore il periodo del 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- l'intero periodo di festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive 15 giorni da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari deciderà la madre.
5) disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento ordinario di , con Per_1 rinuncia del signor a chiedere un importo mensile alla signora finché la stessa non CP_1 Parte_1 trovi un'occupazione lavorativa;
6) disporre che il signor provveda al 100 % delle spese straordinarie per Controparte_1 Per_1 così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, finché la signora
[...] non trovi un'occupazione lavorativa;
Parte_1
pagina 2 di 9 7) nulla stabilire a titolo di mantenimento della signora ovvero in subordine disporre Parte_1 che il signor provveda al mantenimento della signora fintanto che Controparte_1 Parte_1 perdura il suo stato di disoccupazione, corrispondendo la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), somma soggetta a rivalutazione Istat, entro il 15 di ogni mese.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 21-06-2022 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 26-7-2008; dall'unione nasceva il figlio il Controparte_1 Per_1
7-1-2011. Negli anni successivi, tuttavia, a causa dell'insorgenza di conflitti fra le parti la convivenza diveniva intollerabile. La ricorrente, pertanto, fallito il tentativo di addivenire ad una separazione consensuale, promuoveva il presente giudizio chiedendo all'intestato Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima.
In relazione al contributo al mantenimento per il figlio minore, alla luce delle sostanze economiche del marito (titolare di uno studio medico), chiedeva disporsi a carico del sig. la corresponsione di CP_1 una somma pari a 1.000 euro mensili, nonché la corresponsione di un contributo per il proprio mantenimento pari a 600 euro mensili. Chiedeva, infine, disporsi il pagamento in capo al padre della retta scolastica della scuola privata frequentata dal figlio per l'anno 2022-2023, pari a 3.700 euro;
nonché la contribuzione da parte del padre alle spese straordinarie nella misura del 70% o, in caso di reperimento di occupazione da parte della moglie, disoccupata al tempo del ricorso, nella misura del
60%.
Si costituiva deducendo che fin dal settembre del 2020 la moglie si sarebbe Controparte_1 allontanata sistematicamente dalla casa familiare per recarsi presso il proprio compagno e che tale condotta avrebbe determinato l'insorgenza della crisi coniugale.
Sosteneva, inoltre, di essersi sempre occupato personalmente del figlio e di essere in grado di gestire le sue esigenze. Riguardo alle proprie sostanze economiche, evidenziava che il reddito derivante dall'esercizio della propria professione sarebbe stato destinato a calare, poiché uno degli incarichi che gli erano stati precedentemente conferiti sarebbe stato revocato.
Chiedeva, dunque, dichiararsi la separazione personale con domanda di addebito nei confronti della moglie;
disporsi l'affido congiunto del minore a entrambi i genitori con collocamento presso il padre e assegnazione della casa familiare a quest'ultimo. Chiedeva, poi, la fissazione di un calendario di frequentazione madre-figlio, disporsi il mantenimento ordinario diretto del minore da parte di entrambi i genitori e 100% delle spese straordinarie in capo al padre, fino al reperimento di un'occupazione da parte della moglie. Domandava, infine, il rigetto della domanda di mantenimento nei confronti della moglie o, in subordine, la corresponsione della cifra pari a 300 euro mensili fino al reperimento di un lavoro da parte della sig.ra Parte_1
In data 23-03-2023 veniva celebrata l'udienza presidenziale, nell'ambito della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione fra i coniugi, che dava esito negativo. Alla successiva udienza in data 23-02- 2023 si procedeva, poi, all'ascolto del minore . Per_1
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa in data 02-04-2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, veniva disposto l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e veniva fissato un calendario di frequentazione padre-figlio, con previsione di fine settimana alternati fra i genitori e uno/due giorni di pernottamento del minore presso il padre a seconda del fine settimana di competenza del genitore collocatario;
nonché la regolamentazione delle vacanze estive, natalizie e pasquali. Veniva, infine, posto in capo al pagina 3 di 9 sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, corrispondendo una cifra CP_1 pari a 300 euro mensili alla ricorrente, la partecipazione al 90% delle spese straordinarie;
nonché l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di una somma mensile pari a 300 euro.
Con sentenza parziale n. 2021/2023 pubblicata in data 12-10-2023 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi a fronte dell'intollerabilità della convivenza, in ragione sia del fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale, che dell'irrimediabile frattura del rapporto coniugale. Con separata ordinanza veniva, poi, rimessa la causa in istruttoria quanto a tutte le ulteriori domande proposte, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito dell'assunzione delle prove testimoniale ammesse, fatte precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione in data 29-10-2024 concedendo i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente dato atto che, per effetto della sentenza parziale in data 12-10-2023, è intervenuta la separazione personale fra i coniugi. In questa sede vanno dunque prese in esame le ulteriori domande svolte dalle parti aventi ad oggetto l'addebito della separazione, l'affido e il collocamento del minore, l'assegnazione della casa familiare e nonché i rapporti economici fra le parti.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dal resistente nei confronti della moglie si osserva che il sig. nella propria comparsa di costituzione ha asserito che la moglie CP_1 dal settembre 2020 si recasse sia infrasettimanalmente, che nel fine settimana presso un presunto compagno, portando con sé il figlio . Tale condotta sarebbe stata, secondo il sig. Per_1 CP_1 causa dell'insorgenza della crisi coniugale.
La ricorrente, sul punto, ha contestato quanto dedotto dal resistente, replicando che solo alla fine dell'anno 2023 lei e il sig. (padre di un compagno di scuola del figlio) si erano resi conto di Pt_2 avere un coinvolgimento sentimentale e di voler iniziare una frequentazione. Le problematiche con il marito, tuttavia, sarebbero insorte un'epoca precedente, fin dall'anno 2020, tant'è che la coppia avrebbe iniziato a quell'epoca a prendere contatti con un legale per raggiungere un accordo di separazione. La ricorrente allega, poi, sub doc. 11 una bozza di accordo di separazione che recherebbe la data del 15 gennaio 2020; documento il cui contenuto non risulta contestato dal sig. CP_1
In relazione alle circostanze relative alla crisi coniugale sono state assunte anche prove testimoniali. In particolare, il sig. ha negato di aver avuto una relazione nel corso dell'anno 2020 con la CP_2 sig.ra quest'ultima si sarebbe fermata a pernottare presso l'abitazione del sig. solo Parte_1 Pt_2 in un'occasione e comunque alla presenza dei figli, che erano compagni di scuola. Ha confermato di avere una relazione con la ricorrente solo dal dicembre del 2023 e che, prima di quel momento, quest'ultima non si era mai recata da sola presso la sua abitazione.
Dalle dichiarazioni rese dalla sig. madre della ricorrente, emerge poi che la figlia le Testimone_1 avrebbe confessato di volersi separare anche prima dell'estate del 2020 e che il marito non fosse mai presente con il figlio . Inoltre, il sig. (cognato della sig.ra Per_1 Testimone_2 Parte_1 ha dichiarato che in occasione del Natale 2019 aveva assistito a screzi all'interno della coppia e che anche precedentemente aveva in qualche modo appreso che la ricorrente avrebbe voluto separarsi.
In tema di addebito della separazione, la Suprema Corte ha affermato anche recentemente che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
pagina 4 di 9 l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n. 3933/2018), con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza” (Cass., 7-08-2024, n. 22291).
Ancora, sul punto è stato rilevato che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023)” (Cass., 18-12-2023 n. 35296/2023).
Si osserva che nel caso di specie le circostanze allegate dal resistente circa una presunta relazione fra la ricorrente e il sig. in epoca precedente al dicembre 2023 risultano contestate dalla sig.ra Pt_2
la quale ha sostenuto che solo alla fine dell'anno 2023 lei e il sig. hanno intrapreso Parte_1 Pt_2 una frequentazione. Inoltre, a seguito dell'espletamento delle prove testimoniali, lo stesso sig. Pt_2 ha dichiarato che la ricorrente non si sarebbe recata presso la sua abitazione negli anni precedenti al
2023. La circostanza secondo cui la presunta relazione extraconiugale della moglie avrebbe condotto ad una crisi di coppia, non risulta, dunque, provata in alcun modo dal sig. CP_1
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass. 16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” In tal caso, infatti “trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2697 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia delle condotte poste a fondamento della domanda (e dunque dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.” (Cass., 21-07-2021, n. 20866).
Nel caso in esame è emerso dalle stesse dichiarazioni delle parti, nonché dalle prove testimoniali assunte, una distanza fra i coniugi che si era creata fin dal settembre dell'anno 2020. Dunque, già in un'epoca precedente rispetto alla pretesa violazione dei doveri matrimoniali da parte della ricorrente, vi era già una situazione caratterizzata dall'assenza di una comunanza di vita e di interessi fra i coniugi. In base a tali elementi deve, pertanto, escludersi che la presunta infedeltà della moglie nei confronti del marito abbia avuto efficacia causale in relazione alla rottura del rapporto matrimoniale.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda di addebito della separazione nei confronti della sig.ra formulata dal sig. non appare fondata e va, dunque, rigettata. Parte_1 CP_1
Con riferimento alle condizioni di affido e collocamento del minore si osserva che non risulta contestato che la madre si sia occupata in via prevalente del figlio . Anche da quanto emerso in Per_1 sede di audizione del minore, si evince che quest'ultimo, pur legato ad entrambi i genitori, trascorre la maggior parte del tempo con la madre;
mentre il sig. trascorre col figlio un tempo minore e CP_1 comunque limitato ad attività ricreativo-sportive. Il tentativo prospettato dal sig. di ridurre la CP_1 propria attività lavorativa per trascorrere più tempo col figlio si tradurrebbe, poi, in ogni caso in una diminuzione del proprio guadagno, poiché il resistente svolge un'attività in regime libero professionale dalla quale ha sempre tratto sostentamento tutto il nucleo familiare.
pagina 5 di 9 Come già osservato in sede di ordinanza ex art. 708 c.p.c., dunque, appare opportuno mantenere all'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 alla quale andrà, conseguentemente, assegnata la casa familiare.
Quanto all'articolazione del calendario di frequentazione paterna da parte del minore, si osserva che le proposte di quest'ultimo relative ad una frequentazione paritetica dei genitori, emerse in sede di audizione, discendono più da una volontà di uniformarsi a situazioni similari da lui conosciute, che non a una reale esigenza. Pertanto, come già disposto con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., il sig. CP_1 potrà, dunque, tenere presso di sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena, prelevandolo da casa della madre, fino alla domenica alle ore 19 quando lo riaccompagnerà presso la ricorrente;
nonché due giorni alla settimana, con pernottamento, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore collocatario, andandolo a prendere da scuola e ivi riconducendolo al mattino successivo;
nonché per un giorno alla settimana, con pernottamento, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore non collocatario, andandolo a prendere da scuola e ivi riconducendolo al mattino successivo;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in caso di disaccordo, negli anni pari assumerà le decisioni il padre e viceversa negli anni dispari;
durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni col padre e tre giorni con la madre, alternando fra i genitori di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; oppure, in base all'accordo delle parti, trascorrerà ad anni Per_1 alterni le vacanze pasquali con l'uno e l'altro genitore;
durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 aprile.
Con riferimento al contributo al mantenimento ordinario del minore da corrispondersi al genitore collocatario, si osserva quanto segue.
La ricorrente, priva di occupazione al tempo in cui è stato radicato il giudizio, si è successivamente iscritta ad un CPI, frequentando dei corsi di formazione. Ha reperito, poi, un'occupazione a tempo determinato part-time con mansione di commessa in un negozio sito a Bologna, con decorrenza dal
18.04.2024 al 31.10.2024. Il contratto prevedeva un orario di lavoro pari a 32 ore settimanali, distribuito su cinque giorni e una retribuzione di 1.239,18 euro netti mensili.
Il contratto è stato, poi, prorogato fino al 31-03-2025 con una riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali a partire dal 1-11-2024 e distribuzione dell'attività su quattro giorni, per un netto mensile pari a circa 1.000 euro, come si evince dalla busta paga relativa al mese di novembre (sub doc. 18).
Il sig. laureato in medicina e specializzato in chirurgia d'urgenza e odontoiatria, ha dichiarato CP_1 di lavorare come dentista nel proprio ambulatorio e come medico presso una Casa di Riposo;
tuttavia, all'udienza del 07-02-2023 ha precisato che il contratto relativo all'attività presso quest'ultima struttura non sarebbe stato rinnovato.
Il resistente, all'epoca dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c, risultava avere un netto mensile pari a 2.230 euro. Dalle successive dichiarazioni fiscali depositate, il sig. ha percepito per l'anno 2022 un CP_1 reddito complessivo pari a 66.534, mentre per l'anno 2023 risulta pari a 72.807. La media mensile attuale percepita si attesta, quindi, intorno ai 3.200 euro mensili. Nonostante, infatti, il sig. CP_1 abbia dichiarato all'inizio del 2023 di non essere più titolare dell'incarico professionale presso la Casa di Riposo, il suo reddito per quell'anno si è rivelato anche maggiore di quello precedente.
Quanto alla casa familiare, risulta essere attualmente in comproprietà fra il sig. la propria CP_1 madre e la propria sorella;
mentre l'immobile sito a Bologna in Via Protti in cui viene svolta l'attività di dentista è in comproprietà con la sig. Le parti hanno, infatti, contratto un mutuo Parte_1 ipotecario cointestato per l'acquisto dell'immobile, con rata mensile pari a 732 euro che sta corrispondendo integralmente il sig. CP_1
pagina 6 di 9 In base ai dati economici attuali delle parti può dirsi che rispetto al momento dell'assunzione dei provvedimenti presidenziali, la sig.ra ha reperito un'attività lavorativa;
mentre si è registrato Parte_1 un incremento reddituale mensile in capo al resistente pari a circa 1.000 euro.
Pertanto, considerate le necessità del minore, le attuali risorse economiche di entrambi i genitori e i tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi, si ritiene congruo che il sig. versi alla CP_1 ricorrente collocataria, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , una somma pari a Per_1
450 euro mensili.
Le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente, vanno poste nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Con riferimento alla richiesta di mantenimento nei confronti della sig. si osserva che Parte_1 attualmente la ricorrente, secondo quanto risulta dalla proroga contrattuale allegata sub doc. 16, risulta attualmente occupata (sebbene a tempo determinato), a differenza del momento in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., in cui ella risultava non svolgere alcuna attività lavorativa.
Come già rilevato, la media mensile di cui dispone la ricorrente si attesta ora intorno ai 1.000 euro mensili;
mentre il marito, al netto della rata del mutuo ipotecario pari a 732 euro mensili che sostiene integralmente, può contare su un residuo di circa 2.400 euro mensili. Il divario reddituale che permane fra le parti, nonostante il reperimento di occupazione da parte della ricorrente, giustifica, quindi, la corresponsione da parte del sig. nei confronti della moglie di una somma mensile pari a 150 CP_1 euro a titolo di contributo al di lei mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del resistente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi relativamente a tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie;
2. dispone l'affido condiviso del minore nato il [...], a [...] i genitori;
le Persona_2 decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
3. costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto;
4. dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5. assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Bologna, in Via Benedetto Marcello n. 28, nonché i mobili in essa contenuti, affinché vi abiti insieme al minore Persona_2
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi accordi di volta in volta presi fra i genitori, a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena, prelevandolo da casa della madre, fino alla domenica alle ore 19 quando lo riaccompagnerà presso la ricorrente;
nonché due giorni alla settimana, con pernottamento, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore pagina 7 di 9 collocatario, andandolo a prendere da scuola e ivi riconducendolo al mattino successivo;
un giorno alla settimana, con pernottamento, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore non collocatario, andandolo a prendere da scuola e ivi riconducendolo al mattino successivo;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in caso di disaccordo, negli anni pari assumerà le decisioni il padre e viceversa negli anni dispari;
durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni col padre e tre giorni con la madre, alternando fra i genitori di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; oppure, in base all'accordo delle parti, trascorrerà ad anni alterni le vacanze pasquali con l'uno e l'altro Per_1 genitore;
durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 aprile;
7. fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, dalla pubblicazione del presente provvedimento, al mantenimento ordinario del figlio, versando entro il giorno 5 di ogni mese alla madre collocataria la somma pari a 450 euro mensili, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
pone le spese straordinarie per il minore nella misura del 70 % in capo al padre e del restante 30% in capo alla madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.
pagina 8 di 9 Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
8. . fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, dalla pubblicazione del presente provvedimento pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno CP_1
5 di ogni mese la somma pari a 150 euro mensili su conto corrente che gli verrà tempestivamente comunicato, a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in 138,6 euro per spese;
7.616 per compensi, oltre al 15% per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18-02-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7422/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURIANO Parte_1 C.F._1
MICHELINA domiciliata in VIA SAN MAMOLO N. 45 BOLOGNA presso il difensore avv. SURIANO MICHELINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Controparte_1 C.F._2
LUCIANA elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM - Intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29-10-2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via definitiva e già dichiarata la separazione dei coniugi:
A. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione e residenza di Per_1
insieme alla madre – confermando l'ordinanza presidenziale;
Per_1
B. assegnare la casa familiare sita in Bologna alla Via Benedetto Marcello n. 28 alla sig.ra
[...]
e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme al figlio minore – Parte_1 confermando l'ordinanza presidenziale;
C. disporre che il sig. versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento la CP_1 somma di € 600 (seicento/00) sottoposto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
pagina 1 di 9 D. disporre che il padre possa vedere il figlio nel giorno infrasettimanale del martedì dalle 19.00 con pernotto e a week-end alternati, dal sabato alle 14.00 -nel periodo scolastico quando avrà cura di accompagnarlo a scuola;
invece, alla domenica entro le ore 21.00 durante i mesi estivi;
8 giorni nelle vacanze natalizie con i giorni di Natale e Capodanno alternati negli anni tra i genitori;
tre giorni per le vacanze di Pasqua, con i giorni di Pasqua e Pasquetta alternati negli anni tra i genitori;
due settimane anche non consecutive nei mesi estivi con programmazione da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno. E. disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio, e fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, mediante il versamento dell'importo mensile pari € 1.000
(mille/00) anticipatamente, mediante versamento alla madre, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat;
F. disporre che la retta per l'anno scolastico 2024/2025 c/o l'Istituto San Tommaso, di € 3.700 e/o altra somma che risulterà, venga sostenuta interamente dal padre;
G. disporre, inoltre, che il padre contribuisca con anticipazione o rimborso alla quota del 90% delle spese straordinarie, in applicazione del Protocollo del Tribunale di Bologna del
9.08.2017 – confermando l'ordinanza presidenziale, quota che potrà essere ridotta al 70% per il padre, dopo che la madre avrà reperito un'attività lavorativa stabile;
H. autorizzazione a richiedere alle competenti autorità i documenti per l'espatrio ed il rinnovo, anche per il figlio minore;
I. condannare il sig. alla refusione delle spese di lite, competenze e onorari del Controparte_1 presente procedimento.”
Per parte resistente come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata in data 9-11-2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) dichiarare che la separazione giudiziale dei coniugi signor e signora Controparte_1 [...] è addebitabile a quest'ultima; Parte_1
2) disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente a entrambi i genitori, Per_1 collocandolo presso il padre. La responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale si troverà di volta in volta;
Per_1
3) assegnare la casa familiare sita in Bologna, in via Benedetto Marcello n. 28, al padre, in quanto genitore collocatario del figlio;
4) disporre che la madre possa tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- tre pomeriggi infrasettimanali;
- fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando con l'altro genitore il periodo del 23 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- l'intero periodo di festività pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive 15 giorni da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari deciderà la madre.
5) disporre che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento ordinario di , con Per_1 rinuncia del signor a chiedere un importo mensile alla signora finché la stessa non CP_1 Parte_1 trovi un'occupazione lavorativa;
6) disporre che il signor provveda al 100 % delle spese straordinarie per Controparte_1 Per_1 così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, finché la signora
[...] non trovi un'occupazione lavorativa;
Parte_1
pagina 2 di 9 7) nulla stabilire a titolo di mantenimento della signora ovvero in subordine disporre Parte_1 che il signor provveda al mantenimento della signora fintanto che Controparte_1 Parte_1 perdura il suo stato di disoccupazione, corrispondendo la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), somma soggetta a rivalutazione Istat, entro il 15 di ogni mese.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 21-06-2022 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 26-7-2008; dall'unione nasceva il figlio il Controparte_1 Per_1
7-1-2011. Negli anni successivi, tuttavia, a causa dell'insorgenza di conflitti fra le parti la convivenza diveniva intollerabile. La ricorrente, pertanto, fallito il tentativo di addivenire ad una separazione consensuale, promuoveva il presente giudizio chiedendo all'intestato Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima.
In relazione al contributo al mantenimento per il figlio minore, alla luce delle sostanze economiche del marito (titolare di uno studio medico), chiedeva disporsi a carico del sig. la corresponsione di CP_1 una somma pari a 1.000 euro mensili, nonché la corresponsione di un contributo per il proprio mantenimento pari a 600 euro mensili. Chiedeva, infine, disporsi il pagamento in capo al padre della retta scolastica della scuola privata frequentata dal figlio per l'anno 2022-2023, pari a 3.700 euro;
nonché la contribuzione da parte del padre alle spese straordinarie nella misura del 70% o, in caso di reperimento di occupazione da parte della moglie, disoccupata al tempo del ricorso, nella misura del
60%.
Si costituiva deducendo che fin dal settembre del 2020 la moglie si sarebbe Controparte_1 allontanata sistematicamente dalla casa familiare per recarsi presso il proprio compagno e che tale condotta avrebbe determinato l'insorgenza della crisi coniugale.
Sosteneva, inoltre, di essersi sempre occupato personalmente del figlio e di essere in grado di gestire le sue esigenze. Riguardo alle proprie sostanze economiche, evidenziava che il reddito derivante dall'esercizio della propria professione sarebbe stato destinato a calare, poiché uno degli incarichi che gli erano stati precedentemente conferiti sarebbe stato revocato.
Chiedeva, dunque, dichiararsi la separazione personale con domanda di addebito nei confronti della moglie;
disporsi l'affido congiunto del minore a entrambi i genitori con collocamento presso il padre e assegnazione della casa familiare a quest'ultimo. Chiedeva, poi, la fissazione di un calendario di frequentazione madre-figlio, disporsi il mantenimento ordinario diretto del minore da parte di entrambi i genitori e 100% delle spese straordinarie in capo al padre, fino al reperimento di un'occupazione da parte della moglie. Domandava, infine, il rigetto della domanda di mantenimento nei confronti della moglie o, in subordine, la corresponsione della cifra pari a 300 euro mensili fino al reperimento di un lavoro da parte della sig.ra Parte_1
In data 23-03-2023 veniva celebrata l'udienza presidenziale, nell'ambito della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione fra i coniugi, che dava esito negativo. Alla successiva udienza in data 23-02- 2023 si procedeva, poi, all'ascolto del minore . Per_1
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa in data 02-04-2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, veniva disposto l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e veniva fissato un calendario di frequentazione padre-figlio, con previsione di fine settimana alternati fra i genitori e uno/due giorni di pernottamento del minore presso il padre a seconda del fine settimana di competenza del genitore collocatario;
nonché la regolamentazione delle vacanze estive, natalizie e pasquali. Veniva, infine, posto in capo al pagina 3 di 9 sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, corrispondendo una cifra CP_1 pari a 300 euro mensili alla ricorrente, la partecipazione al 90% delle spese straordinarie;
nonché l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di una somma mensile pari a 300 euro.
Con sentenza parziale n. 2021/2023 pubblicata in data 12-10-2023 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi a fronte dell'intollerabilità della convivenza, in ragione sia del fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale, che dell'irrimediabile frattura del rapporto coniugale. Con separata ordinanza veniva, poi, rimessa la causa in istruttoria quanto a tutte le ulteriori domande proposte, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito dell'assunzione delle prove testimoniale ammesse, fatte precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione in data 29-10-2024 concedendo i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente dato atto che, per effetto della sentenza parziale in data 12-10-2023, è intervenuta la separazione personale fra i coniugi. In questa sede vanno dunque prese in esame le ulteriori domande svolte dalle parti aventi ad oggetto l'addebito della separazione, l'affido e il collocamento del minore, l'assegnazione della casa familiare e nonché i rapporti economici fra le parti.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dal resistente nei confronti della moglie si osserva che il sig. nella propria comparsa di costituzione ha asserito che la moglie CP_1 dal settembre 2020 si recasse sia infrasettimanalmente, che nel fine settimana presso un presunto compagno, portando con sé il figlio . Tale condotta sarebbe stata, secondo il sig. Per_1 CP_1 causa dell'insorgenza della crisi coniugale.
La ricorrente, sul punto, ha contestato quanto dedotto dal resistente, replicando che solo alla fine dell'anno 2023 lei e il sig. (padre di un compagno di scuola del figlio) si erano resi conto di Pt_2 avere un coinvolgimento sentimentale e di voler iniziare una frequentazione. Le problematiche con il marito, tuttavia, sarebbero insorte un'epoca precedente, fin dall'anno 2020, tant'è che la coppia avrebbe iniziato a quell'epoca a prendere contatti con un legale per raggiungere un accordo di separazione. La ricorrente allega, poi, sub doc. 11 una bozza di accordo di separazione che recherebbe la data del 15 gennaio 2020; documento il cui contenuto non risulta contestato dal sig. CP_1
In relazione alle circostanze relative alla crisi coniugale sono state assunte anche prove testimoniali. In particolare, il sig. ha negato di aver avuto una relazione nel corso dell'anno 2020 con la CP_2 sig.ra quest'ultima si sarebbe fermata a pernottare presso l'abitazione del sig. solo Parte_1 Pt_2 in un'occasione e comunque alla presenza dei figli, che erano compagni di scuola. Ha confermato di avere una relazione con la ricorrente solo dal dicembre del 2023 e che, prima di quel momento, quest'ultima non si era mai recata da sola presso la sua abitazione.
Dalle dichiarazioni rese dalla sig. madre della ricorrente, emerge poi che la figlia le Testimone_1 avrebbe confessato di volersi separare anche prima dell'estate del 2020 e che il marito non fosse mai presente con il figlio . Inoltre, il sig. (cognato della sig.ra Per_1 Testimone_2 Parte_1 ha dichiarato che in occasione del Natale 2019 aveva assistito a screzi all'interno della coppia e che anche precedentemente aveva in qualche modo appreso che la ricorrente avrebbe voluto separarsi.
In tema di addebito della separazione, la Suprema Corte ha affermato anche recentemente che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
pagina 4 di 9 l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n. 3933/2018), con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza” (Cass., 7-08-2024, n. 22291).
Ancora, sul punto è stato rilevato che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023)” (Cass., 18-12-2023 n. 35296/2023).
Si osserva che nel caso di specie le circostanze allegate dal resistente circa una presunta relazione fra la ricorrente e il sig. in epoca precedente al dicembre 2023 risultano contestate dalla sig.ra Pt_2
la quale ha sostenuto che solo alla fine dell'anno 2023 lei e il sig. hanno intrapreso Parte_1 Pt_2 una frequentazione. Inoltre, a seguito dell'espletamento delle prove testimoniali, lo stesso sig. Pt_2 ha dichiarato che la ricorrente non si sarebbe recata presso la sua abitazione negli anni precedenti al
2023. La circostanza secondo cui la presunta relazione extraconiugale della moglie avrebbe condotto ad una crisi di coppia, non risulta, dunque, provata in alcun modo dal sig. CP_1
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass. 16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” In tal caso, infatti “trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2697 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia delle condotte poste a fondamento della domanda (e dunque dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.” (Cass., 21-07-2021, n. 20866).
Nel caso in esame è emerso dalle stesse dichiarazioni delle parti, nonché dalle prove testimoniali assunte, una distanza fra i coniugi che si era creata fin dal settembre dell'anno 2020. Dunque, già in un'epoca precedente rispetto alla pretesa violazione dei doveri matrimoniali da parte della ricorrente, vi era già una situazione caratterizzata dall'assenza di una comunanza di vita e di interessi fra i coniugi. In base a tali elementi deve, pertanto, escludersi che la presunta infedeltà della moglie nei confronti del marito abbia avuto efficacia causale in relazione alla rottura del rapporto matrimoniale.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda di addebito della separazione nei confronti della sig.ra formulata dal sig. non appare fondata e va, dunque, rigettata. Parte_1 CP_1
Con riferimento alle condizioni di affido e collocamento del minore si osserva che non risulta contestato che la madre si sia occupata in via prevalente del figlio . Anche da quanto emerso in Per_1 sede di audizione del minore, si evince che quest'ultimo, pur legato ad entrambi i genitori, trascorre la maggior parte del tempo con la madre;
mentre il sig. trascorre col figlio un tempo minore e CP_1 comunque limitato ad attività ricreativo-sportive. Il tentativo prospettato dal sig. di ridurre la CP_1 propria attività lavorativa per trascorrere più tempo col figlio si tradurrebbe, poi, in ogni caso in una diminuzione del proprio guadagno, poiché il resistente svolge un'attività in regime libero professionale dalla quale ha sempre tratto sostentamento tutto il nucleo familiare.
pagina 5 di 9 Come già osservato in sede di ordinanza ex art. 708 c.p.c., dunque, appare opportuno mantenere all'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 alla quale andrà, conseguentemente, assegnata la casa familiare.
Quanto all'articolazione del calendario di frequentazione paterna da parte del minore, si osserva che le proposte di quest'ultimo relative ad una frequentazione paritetica dei genitori, emerse in sede di audizione, discendono più da una volontà di uniformarsi a situazioni similari da lui conosciute, che non a una reale esigenza. Pertanto, come già disposto con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., il sig. CP_1 potrà, dunque, tenere presso di sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena, prelevandolo da casa della madre, fino alla domenica alle ore 19 quando lo riaccompagnerà presso la ricorrente;
nonché due giorni alla settimana, con pernottamento, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore collocatario, andandolo a prendere da scuola e ivi riconducendolo al mattino successivo;
nonché per un giorno alla settimana, con pernottamento, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore non collocatario, andandolo a prendere da scuola e ivi riconducendolo al mattino successivo;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in caso di disaccordo, negli anni pari assumerà le decisioni il padre e viceversa negli anni dispari;
durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni col padre e tre giorni con la madre, alternando fra i genitori di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; oppure, in base all'accordo delle parti, trascorrerà ad anni Per_1 alterni le vacanze pasquali con l'uno e l'altro genitore;
durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé il figlio per due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 aprile.
Con riferimento al contributo al mantenimento ordinario del minore da corrispondersi al genitore collocatario, si osserva quanto segue.
La ricorrente, priva di occupazione al tempo in cui è stato radicato il giudizio, si è successivamente iscritta ad un CPI, frequentando dei corsi di formazione. Ha reperito, poi, un'occupazione a tempo determinato part-time con mansione di commessa in un negozio sito a Bologna, con decorrenza dal
18.04.2024 al 31.10.2024. Il contratto prevedeva un orario di lavoro pari a 32 ore settimanali, distribuito su cinque giorni e una retribuzione di 1.239,18 euro netti mensili.
Il contratto è stato, poi, prorogato fino al 31-03-2025 con una riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali a partire dal 1-11-2024 e distribuzione dell'attività su quattro giorni, per un netto mensile pari a circa 1.000 euro, come si evince dalla busta paga relativa al mese di novembre (sub doc. 18).
Il sig. laureato in medicina e specializzato in chirurgia d'urgenza e odontoiatria, ha dichiarato CP_1 di lavorare come dentista nel proprio ambulatorio e come medico presso una Casa di Riposo;
tuttavia, all'udienza del 07-02-2023 ha precisato che il contratto relativo all'attività presso quest'ultima struttura non sarebbe stato rinnovato.
Il resistente, all'epoca dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c, risultava avere un netto mensile pari a 2.230 euro. Dalle successive dichiarazioni fiscali depositate, il sig. ha percepito per l'anno 2022 un CP_1 reddito complessivo pari a 66.534, mentre per l'anno 2023 risulta pari a 72.807. La media mensile attuale percepita si attesta, quindi, intorno ai 3.200 euro mensili. Nonostante, infatti, il sig. CP_1 abbia dichiarato all'inizio del 2023 di non essere più titolare dell'incarico professionale presso la Casa di Riposo, il suo reddito per quell'anno si è rivelato anche maggiore di quello precedente.
Quanto alla casa familiare, risulta essere attualmente in comproprietà fra il sig. la propria CP_1 madre e la propria sorella;
mentre l'immobile sito a Bologna in Via Protti in cui viene svolta l'attività di dentista è in comproprietà con la sig. Le parti hanno, infatti, contratto un mutuo Parte_1 ipotecario cointestato per l'acquisto dell'immobile, con rata mensile pari a 732 euro che sta corrispondendo integralmente il sig. CP_1
pagina 6 di 9 In base ai dati economici attuali delle parti può dirsi che rispetto al momento dell'assunzione dei provvedimenti presidenziali, la sig.ra ha reperito un'attività lavorativa;
mentre si è registrato Parte_1 un incremento reddituale mensile in capo al resistente pari a circa 1.000 euro.
Pertanto, considerate le necessità del minore, le attuali risorse economiche di entrambi i genitori e i tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi, si ritiene congruo che il sig. versi alla CP_1 ricorrente collocataria, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , una somma pari a Per_1
450 euro mensili.
Le spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente, vanno poste nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Con riferimento alla richiesta di mantenimento nei confronti della sig. si osserva che Parte_1 attualmente la ricorrente, secondo quanto risulta dalla proroga contrattuale allegata sub doc. 16, risulta attualmente occupata (sebbene a tempo determinato), a differenza del momento in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., in cui ella risultava non svolgere alcuna attività lavorativa.
Come già rilevato, la media mensile di cui dispone la ricorrente si attesta ora intorno ai 1.000 euro mensili;
mentre il marito, al netto della rata del mutuo ipotecario pari a 732 euro mensili che sostiene integralmente, può contare su un residuo di circa 2.400 euro mensili. Il divario reddituale che permane fra le parti, nonostante il reperimento di occupazione da parte della ricorrente, giustifica, quindi, la corresponsione da parte del sig. nei confronti della moglie di una somma mensile pari a 150 CP_1 euro a titolo di contributo al di lei mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del resistente;
si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi relativamente a tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie;
2. dispone l'affido condiviso del minore nato il [...], a [...] i genitori;
le Persona_2 decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
3. costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto;
4. dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5. assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Bologna, in Via Benedetto Marcello n. 28, nonché i mobili in essa contenuti, affinché vi abiti insieme al minore Persona_2
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi accordi di volta in volta presi fra i genitori, a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena, prelevandolo da casa della madre, fino alla domenica alle ore 19 quando lo riaccompagnerà presso la ricorrente;
nonché due giorni alla settimana, con pernottamento, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore pagina 7 di 9 collocatario, andandolo a prendere da scuola e ivi riconducendolo al mattino successivo;
un giorno alla settimana, con pernottamento, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore non collocatario, andandolo a prendere da scuola e ivi riconducendolo al mattino successivo;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in caso di disaccordo, negli anni pari assumerà le decisioni il padre e viceversa negli anni dispari;
durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà tre giorni col padre e tre giorni con la madre, alternando fra i genitori di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; oppure, in base all'accordo delle parti, trascorrerà ad anni alterni le vacanze pasquali con l'uno e l'altro Per_1 genitore;
durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 aprile;
7. fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, dalla pubblicazione del presente provvedimento, al mantenimento ordinario del figlio, versando entro il giorno 5 di ogni mese alla madre collocataria la somma pari a 450 euro mensili, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
pone le spese straordinarie per il minore nella misura del 70 % in capo al padre e del restante 30% in capo alla madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.
pagina 8 di 9 Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
8. . fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, dalla pubblicazione del presente provvedimento pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno CP_1
5 di ogni mese la somma pari a 150 euro mensili su conto corrente che gli verrà tempestivamente comunicato, a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in 138,6 euro per spese;
7.616 per compensi, oltre al 15% per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18-02-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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