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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
3703/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 1/07/1967
e
(c.f. , nato/a a TREVISO Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. MASSIMO MIGLIO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 16/06/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di Parte_2 pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre, il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Sulle spese di lite.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO, il 01/07/1967 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 12/09/1968, Parte_2 uniti in matrimonio il 24/03/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2001, n. 12, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa familiare sita in Via Brigata Alpina Cadore n. 8 a Zero Branco, in comproprietà dei coniugi per paritaria quota indivisa del 50%, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, salvi i beni ed oggetti personali del marito che saranno da lui prelevati, continuerà ad essere abitata dalla SI con le figlie Parte_1 Per_
e fino a che le stesse, o anche una sola di esse, vi rimarranno a Per_1 vivere.
Si conviene sin d'ora che, quando le figlie rinverranno una diversa soluzione abitativa lasciando la casa familiare, quest'ultima permarrà nell'uso e nella disponibilità della madre, la quale continuerà ad abitarvi sino a che non riterrà di assumere diverse determinazioni in merito all'immobile, acquistando dal marito o cedendo allo stesso la relativa quota di proprietà secondo gli accordi che interverranno tra le parti, ovvero procedendone alla vendita congiuntamente con il coniuge comproprietario, il quale sin d'ora acconsente, per finanziare l'acquisto di una nuova abitazione a lei destinata ed intestata, con ripartizione dell'eventuale eccedenza del prezzo che ne sarà ricavato al 50% tra le parti.
Per il periodo in cui la moglie e le figlie risiederanno nella casa familiare, le imposte, le spese di ordinaria manutenzione e quelle relative alle utenze varie alla stessa inerenti saranno a carico della SI , mentre le Parte_1 spese di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie e indifferibili saranno a carico di entrambi i coniugi per la metà ciascuno.
Il SI abiterà presso il suo appartamento in Treviso, Via Parte_2
Paolo Nani n. 20, ove già si è trasferito, e vi porterà la sua residenza anagrafica.
3) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di godere di propri redditi da lavoro, di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altro e di non prevedere pertanto la corresponsione di alcun assegno a titolo di contributo per il rispettivo mantenimento.
4) Al fine di concorrere al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni ma non autosufficienti, sino a quando le stesse continueranno ad abitare presso la madre collocataria il SI provvederà a corrispondere alla SI Parte_2
entro il giorno 5 di ciascun mese i seguenti importi: Parte_1
- Euro 200,00 quale contributo al mantenimento della IG , che come Per_1 detto già percepisce reddito da lavoro;
Per_
- Euro 350,00 quale contributo al mantenimento della IG , che ancora frequenta la scuola superiore e prossimamente intraprenderà gli studi universitari.
I predetti importi saranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT così come previsto dall'art. 5 L. 898/70.
5) Le spese straordinarie (mediche e sanitarie, di natura ricreativa e sportiva) Per_ necessarie per , individuate e disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Treviso, di cui le parti ricorrenti dichiarano di aver preso visione, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le parti concordano che potranno essere anticipate da un solo genitore le spese straordinarie che non superino l'importo di Euro 200,00 (duecento) cadauna.
Tutte le altre - salvo quelle c.d. obbligatorie indicate nel suddetto Protocollo, per le quali non necessita la previa concertazione - dovranno essere comunque previamente concordate e saldate dai genitori nella misura stabilita. Per_ Le future spese scolastiche universitarie di , ivi comprese quelle per alloggio, rette e tasse, trasporti, eventuali ripetizioni, saranno interamente sostenute dal SI , il quale provvederà anche a farsi carico Parte_2 delle ordinarie spese correnti che dovessero eccedere l'importo dell'assegno che verrà versato per la IG.
Le spese straordinarie riguardanti saranno da lei direttamente sostenute, Per_1 percependo ella retribuzioni da lavoro stabile a tempo indeterminato, cui andrà ad aggiungersi il contributo che sarà in suo favore erogato dal padre. Resta in ogni caso inteso che in caso di sue spese mediche, sanitarie o odontoiatriche, superiori all'importo di € 1.000,00 (mille/00), l'eccedenza sarà sostenuta in egual misura dai genitori per il 50% ciascuno.
6) Gli importi giacenti sui rapporti bancari, finanziari e sul conto corrente postale cointestati indicati nel punto (B) dell'esposto saranno divisi a metà tra i coniugi.
Per il resto, i ricorrenti si danno atto di aver già diviso tra loro tutti gli altri beni e risparmi raccolti dopo il matrimonio, così come hanno provveduto a regolamentare le obbligazioni in comune contratte.
La partecipazione della SI alla società del marito “Nova Parte_1
Information Technology di ET IE & C. s.a.s.”, in qualità di socia accomandante per la quota di € 123,95, permarrà invariata. 7) Fermo quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato in via definitiva ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione, eccetto l'adempimento di quanto sin qui convenuto.
8) Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
3703/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 1/07/1967
e
(c.f. , nato/a a TREVISO Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. MASSIMO MIGLIO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 16/06/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di Parte_2 pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre, il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Sulle spese di lite.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO, il 01/07/1967 Parte_1
e
, nato/a a TREVISO (TV), il 12/09/1968, Parte_2 uniti in matrimonio il 24/03/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2001, n. 12, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa familiare sita in Via Brigata Alpina Cadore n. 8 a Zero Branco, in comproprietà dei coniugi per paritaria quota indivisa del 50%, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, salvi i beni ed oggetti personali del marito che saranno da lui prelevati, continuerà ad essere abitata dalla SI con le figlie Parte_1 Per_
e fino a che le stesse, o anche una sola di esse, vi rimarranno a Per_1 vivere.
Si conviene sin d'ora che, quando le figlie rinverranno una diversa soluzione abitativa lasciando la casa familiare, quest'ultima permarrà nell'uso e nella disponibilità della madre, la quale continuerà ad abitarvi sino a che non riterrà di assumere diverse determinazioni in merito all'immobile, acquistando dal marito o cedendo allo stesso la relativa quota di proprietà secondo gli accordi che interverranno tra le parti, ovvero procedendone alla vendita congiuntamente con il coniuge comproprietario, il quale sin d'ora acconsente, per finanziare l'acquisto di una nuova abitazione a lei destinata ed intestata, con ripartizione dell'eventuale eccedenza del prezzo che ne sarà ricavato al 50% tra le parti.
Per il periodo in cui la moglie e le figlie risiederanno nella casa familiare, le imposte, le spese di ordinaria manutenzione e quelle relative alle utenze varie alla stessa inerenti saranno a carico della SI , mentre le Parte_1 spese di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie e indifferibili saranno a carico di entrambi i coniugi per la metà ciascuno.
Il SI abiterà presso il suo appartamento in Treviso, Via Parte_2
Paolo Nani n. 20, ove già si è trasferito, e vi porterà la sua residenza anagrafica.
3) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di godere di propri redditi da lavoro, di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altro e di non prevedere pertanto la corresponsione di alcun assegno a titolo di contributo per il rispettivo mantenimento.
4) Al fine di concorrere al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni ma non autosufficienti, sino a quando le stesse continueranno ad abitare presso la madre collocataria il SI provvederà a corrispondere alla SI Parte_2
entro il giorno 5 di ciascun mese i seguenti importi: Parte_1
- Euro 200,00 quale contributo al mantenimento della IG , che come Per_1 detto già percepisce reddito da lavoro;
Per_
- Euro 350,00 quale contributo al mantenimento della IG , che ancora frequenta la scuola superiore e prossimamente intraprenderà gli studi universitari.
I predetti importi saranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT così come previsto dall'art. 5 L. 898/70.
5) Le spese straordinarie (mediche e sanitarie, di natura ricreativa e sportiva) Per_ necessarie per , individuate e disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Treviso, di cui le parti ricorrenti dichiarano di aver preso visione, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le parti concordano che potranno essere anticipate da un solo genitore le spese straordinarie che non superino l'importo di Euro 200,00 (duecento) cadauna.
Tutte le altre - salvo quelle c.d. obbligatorie indicate nel suddetto Protocollo, per le quali non necessita la previa concertazione - dovranno essere comunque previamente concordate e saldate dai genitori nella misura stabilita. Per_ Le future spese scolastiche universitarie di , ivi comprese quelle per alloggio, rette e tasse, trasporti, eventuali ripetizioni, saranno interamente sostenute dal SI , il quale provvederà anche a farsi carico Parte_2 delle ordinarie spese correnti che dovessero eccedere l'importo dell'assegno che verrà versato per la IG.
Le spese straordinarie riguardanti saranno da lei direttamente sostenute, Per_1 percependo ella retribuzioni da lavoro stabile a tempo indeterminato, cui andrà ad aggiungersi il contributo che sarà in suo favore erogato dal padre. Resta in ogni caso inteso che in caso di sue spese mediche, sanitarie o odontoiatriche, superiori all'importo di € 1.000,00 (mille/00), l'eccedenza sarà sostenuta in egual misura dai genitori per il 50% ciascuno.
6) Gli importi giacenti sui rapporti bancari, finanziari e sul conto corrente postale cointestati indicati nel punto (B) dell'esposto saranno divisi a metà tra i coniugi.
Per il resto, i ricorrenti si danno atto di aver già diviso tra loro tutti gli altri beni e risparmi raccolti dopo il matrimonio, così come hanno provveduto a regolamentare le obbligazioni in comune contratte.
La partecipazione della SI alla società del marito “Nova Parte_1
Information Technology di ET IE & C. s.a.s.”, in qualità di socia accomandante per la quota di € 123,95, permarrà invariata. 7) Fermo quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato in via definitiva ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione, eccetto l'adempimento di quanto sin qui convenuto.
8) Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi