TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/04/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Germana RADICE Presidente dott.ssa Giulia OREFICE Giudice rel. dott.ssa Ida CUFFARO Giudice
nel procedimento R.G. N. 34-1/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della:
C.F/P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in DI (VV) alla via Maria Pisa n. 31, CAP. 89851
visto il ricorso in data 17.12.2024, con il quale (P. IVA ) Parte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Milano (MI), alla via Pellegrino Rossi n. 102, ha chiesto che venga aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1 vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in DI (VV) alla via Maria Pisa n. 31, CAP. 89851 frazione: NAO e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
B) risulta perfezionata la notifica ex art. 40 CCI al resistente a mezzo PEC, nonostante la mancata costituzione della società debitrice;
C) sussiste la legittimazione della ricorrente, ex art. 37 CCII;
il credito posto a fondamento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale risulta fondato su titolo giudiziale esecutivo;
D) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII. In particolare, l'impresa ha debiti erariali e previdenziali scaduti per l'importo di € 242.219,83, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del 14.01.2025; E) sussiste poi la qualità di imprenditore commerciale del resistente, assoggettabile a liquidazione giudiziale, trattandosi di imprenditore regolarmente iscritto al Registro delle imprese che esercita, in via principale, attività di costruzione, trasformazione, ristrutturazione, restauro, manutenzione di edifici, come da visura camerale in atti. F) la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett d) CCII, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita (anzi dal bilancio di esercizio al 31.12.2022 in atti emerge un debito totale per euro 2.054.588); G) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come risulta:
1. dall'esistenza del credito nei confronti della società ricorrente portato da decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto di precetto in rinnovazione, nonché dalle plurime dichiarazioni negative rese dai terzi nelle varie procedure di pignoramento presso terzi, anche con le modalità di cui all'art. 492 bis c.p.c. attivate dal ricorrente, da ultimo nel 2024;
2. dall'esistenza di un debito erariale e previdenziale portato da cartelle di pagamento non rateizzate;
3. dall'accordo transattivo poi non onorato nel 2024;
4. dall'apparente abbandono della società presso la sede legale e dalla circostanza che a tale indirizzo non è stata rinvenuta alcuna insegna o altro elemento che fosse in grado di far individuare la società stessa (cfr. le relazioni di notificazione del pignoramento presso terzi alla società debitrice del 7.10.2024 e del 22.05.2024);
5. dall'inesistenza in capo alla società debitrice di cespiti immobiliari pignorabili, come da visura in atti;
Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2, 49 e 121 ss. CCII;
DICHIARA L'apertura della liquidazione giudiziale di C.F/P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in DI (VV) alla via Maria Pisa n. 31, CAP. 89851, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE 848/2015 NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Giulia Orefice;
NOMINA
1) curatore Dott. , professionista che ha i requisiti di cui al Persona_1 novellato art. 358 CCII;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 3.07.2025, ore 12:30; 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4 CCII la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Germana Radice