Sentenza 14 maggio 1998
Massime • 1
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 141 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2 l. 8 agosto 1995 n. 332, si ricollega esclusivamente alla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto, e non anche alla mancata trascrizione di tale riproduzione, ancorché obbligatoria perché richiesta dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/1998, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 14.5.1998
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Sirena " N.2803
Dott. Vincenzo Trione " REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Bottalico " N.8753/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER UM avverso l'ordinanza in data 23.12.1998 con la quale il Tribunale di Lecce confermava quella del GIP del Tribunale di Brindisi del 2.12.1997, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del PE indagato per concorso in rapina aggravata e reati connessi;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale dr. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Sergio Maglio che ha insistito per il suo accoglimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe proponeva ricorso per cassazione PE BE, deducendo con un primo motivo violazione di legge per non avere il Tribunale disposto l'annullamento della misura cautelare per sopravvenuta inefficacia, determinata dalla mancanza, tra gli atti trasmessi dall'autorita procedente, della trascrizione integrale del verbale d'interrogatorio dell'8.11.1997, eseguito a seguito di ordinanza custodiale del 5.11.1997, poi annullata dal Tribunale del riesame. Con un secondo motivo si denuncia illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.-
Il ricorso è infondato e va quindi rigettato con le conseguenze di legge.-
L'art. 141 bis c.p.p., introdotto con l'art. 2 della legge 8.8.1995, n.332, ha sancito l'obbligo di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, a pena di inutilizzabilità, imponendo la trascrizione della registrazione solo se richiesta dalle parti. Appare evidente dal contesto letterale di tale norma che la sanzione di inutilizzabilità si riferisce solo all'ipotesi di mancata riproduzione, non anche alla mancata trascrizione di detta riproduzione quando la richiesta delle parti la rende obbligatoria.- Ma al di là della insussistenza di una patologia processualmente sanzionata, resta il fatto che nel corso dell'interrogatorio del 4 dicembre il PE ricevette lettura del verbale in forma riassuntiva del precedente interrogatorio e confermò le dichiarazioni da lui rese in quella sede, ritenendo che il contenuto di detto verbale riproducesse fedelmente nella sostanza tali dichiarazioni ed omettendo pertanto di reiterare la richiesta di trascrizione della registrazione fonografica.-
Alla stregua di tali emergenze correttamente il Tribunale ha ritenuto che fosse necessaria, ai fini dell'acquisizione della trascrizione, una nuova richiesta da parte dell'indagato e ciò anche con riferimento al contenuto delle difese esposte nell'interrogatorio del 4 dicembre, identiche a quelle risultanti dalla verbalizzazione riassuntiva del primo interrogatorio.-
Va poi rilevato, a mero titolo di completezza, che comunque la questione della mancata trascrizione è priva di rilevanza, posto che le circostanze addotte a difesa in entrambi gli interrogatori, concretantisi in un alibi, sono state valutate nel merito dal Tribunale, onde nessun pregiudizio all'esercizio di difesa dell'indagato è derivato dalla omissione in esame.- Quanto al secondo motivo manifesta ne è l'infondatezza, non potendo essere caratterizzata da illogicità la motivazione dei giudici di merito in ordine alle varie circostanze concretanti i gravi indizi di colpevolezza, quali la validità del riconoscimento da parte dei Carabinieri allorquando il ricorrente ricorse all'uso delle armi da fuoco contro di loro, desunta dalla distanza idonea e dalla pregressa conoscenza del personaggio;
il fallimento dell'addotto alibi sia per l'addotta fallacia dei ricordi da parte del teste che avrebbe dovuto verificarlo sia per la compatibilità sotto il profilo cronologico con la rapina dell'incontro del suddetto con il PE in Campi Salentina.-
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Si provveda ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.- Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 14 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999