TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/04/2026, n. 1181
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Sentenza breve 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione sull'urgenza e violazione del principio di leale collaborazione

    Il Collegio ritiene che il D.A.S.P.O. sia una misura di prevenzione che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento per esigenze intrinseche di rapidità preventiva. La celerità è valutata anche in relazione alla complessità dell'istruttoria, inclusa l'acquisizione di rapporti e disamina di filmati.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione

    La natura del D.A.S.P.O. come misura di prevenzione consente l'applicazione anche in assenza di lesione fisica accertata, purché vi sia un pericolo concreto o un diffuso allarme sociale. Le risultanze audio-visive sono considerate idonee a qualificare la condotta come oggettivamente violenta e potenzialmente idonea a fungere da innesco per situazioni di allarme collettivo, nonostante la valutazione del giudice penale possa essere autonoma.

  • Accolto
    Violazione della motivazione sulla durata biennale del D.A.S.P.O.

    La norma fissa un intervallo temporale per l'applicazione del D.A.S.P.O. e impone che ogni determinazione eccedente il minimo edittale (un anno) sia sorretta da un'adeguata e specifica motivazione che dia conto delle ragioni giustificative dell'interdizione. La determinazione della durata biennale non è stata adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/04/2026, n. 1181
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1181
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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