Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/04/2026, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata il 11.02.2026, recante applicazione del c.d. provvedimento di D.A.Spo. (sportivo) n. -OMISSIS- con le prescrizioni e i divieti ivi indicati a pag 2 per la durata di anni due (a decorrere dalla sua notifica 11.02.2026), nei limiti e nei termini infra esposti;
- ove occorra, del verbale di notifica del 11.02.2026 cui ha fatto seguito la concreta applicazione della misura di sicurezza contestata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. NC RI AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
I. L’odierno ricorrente, in qualità di atleta professionista, regolarmente tesserato per la società calcistica dilettantistica “-OMISSIS- -OMISSIS-”, impegnata per la stagione agonistica 2025/2026 nel Campionato Nazionale di Serie D (Girone I), ha dedotto e rappresentato:
- che, in data 11.02.2026, riceveva la notifica del provvedimento di D.A.S.P.O. emesso dal Questore di Catania ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 401/1989 e succ. mod., con il quale veniva disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi e alle aree limitrofe per la durata di anni due;
- che, il predetto provvedimento trae origine dai fatti occorsi in data 18.01.2026 durante l’incontro "-OMISSIS-", laddove l'Autorità di P.S. ha ravvisato a carico del ricorrente una condotta violenta, consistente nell'aver sferrato un calcio agli arti inferiori del direttore di gara, mentre quest'ultimo guadagnava il tunnel degli spogliatoi;
- che, contrariamente a quanto assunto nel provvedimento impugnato, il referto arbitrale redatto in data 19.01.2026 non riporta alcuna sanzione disciplinare (ammonizione o espulsione) a carico del ricorrente, né lo identifica quale autore dell'aggressione, limitandosi il direttore di gara a riferire di un colpo ricevuto da un soggetto non identificato, con conseguenze fisiche del tutto transitorie e lievi;
- che, l’esame delle immagini video prodotte smentisce la ricostruzione operata dalla Questura, evidenziando come il gesto del ricorrente sia qualificabile quale mero "gesto di stizza", compiuto a distanza e privo di quella carica di violenza o pericolosità per l'incolumità pubblica presupposta dalla norma di cui all'art. 6 L. 401/1989;
- che, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti emergerebbero altresì dalla circostanza per cui, nel periodo intercorrente tra il fatto (18.01.2026) e l'adozione della misura (11.02.2026), il calciatore ha partecipato regolarmente a tre giornate di campionato senza che si registrasse alcuna turbativa dell'ordine pubblico;
- che, in data 07.03.2026, la medesima Autorità emanante ha parzialmente riformato il regime restrittivo, autorizzando il ricorrente a svolgere l'attività lavorativa (allenamenti e gare), confermando esplicitamente tutte le altre prescrizioni imposte dal provvedimento.
Con ricorso notificato in data 16.03.2026 all’amministrazione resistente e depositato in data 17.03.2026, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di D.A.S.P.O. emesso dal Questore di Catania ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 401/1989 e succ. mod., affidando le proprie difese alle seguenti censure:
1). Violazione ed errata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 s.m.i. – violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 s.m.i. per carenza e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di celerità ed urgenza; violazione e mancata applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990 s.m.i. per violazione del principio di leale collaborazione; eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 5, della l. n. 401/89 s.m.i.
Assume parte ricorrente che il provvedimento è stato emanato senza instaurare il necessario contraddittorio procedimentale, oltremodo necessario in presenza di una limitazione imposta per due anni, vale a dire oltre al minimo di un anno previsto ex lege.
2). Violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5, della legge n. 401/1989 s.m.i.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per carenza, erroneità, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità e contraddittorietà della motivazione; sviamento della causa tipica; violazione dell’art. 97 cost.
Assume il ricorrente che la ricostruzione della condotta operata dalla Questura di Catania risulterebbe radicalmente smentita dalle risultanze documentali e filmiche acquisite agli atti. In particolare, mentre nel provvedimento si contesta al calciatore l'aver sferrato un "violento calcio agli arti inferiori" del direttore di gara, il referto arbitrale redatto all'indomani dell'incontro descriverebbe un episodio di ben diversa entità, riferendo di un colpo ricevuto all'altezza del gluteo destro che avrebbe provocato un dolore svanito nel giro di pochi minuti. Tale divergenza descrittiva troverebbe conferma nella visione delle immagini video prodotte in giudizio (minuto 00:09), dalle quali emergerebbe che il gesto del ricorrente non sarebbe stato indirizzato alle gambe dell'arbitro, bensì sarebbe consistito in un mero "gesto di stizza" compiuto a distanza e, come tale, fisiologicamente privo di quella carica violenta o della capacità di porre in pericolo l'incolumità pubblica richieste dall'art. 6 della Legge n. 401/1989.
La difesa evidenzia come l'erronea valutazione della Questura derivi probabilmente da un'angolazione prospettica sfavorevole delle riprese in possesso dell'ufficio, effettuate da una posizione frontale che non avrebbe consentito di apprezzare né la reale distanza tra i soggetti, né l'effettiva tenuità dell'impatto. A riprova dell'assenza di violenza, il ricorrente sottolinea come il direttore di gara non abbia riportato alcuna lesione o ematoma, né abbia ritenuto di adottare sanzioni disciplinari sul campo; parimenti, non risulterebbero a carico dell'atleta deferimenti alla Procura della Repubblica o denunce per lesioni.
3). Sotto ulteriore aspetto: violazione ed errata applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5, della legge n. 401/1989 s.m.i.; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 s.m.i.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza, della motivazione; violazione dell’art. 1 comma 2-bis della legge n. 241 del 1990 s.m.i.; violazione dell’art. 97 cost.
Sostiene il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe omesso di esplicitare le ragioni puntuali per le quali si sia determinata ad applicare il D.A.S.P.O. per un periodo di due anni, raddoppiando di fatto il minimo edittale previsto dall'art. 6, comma 5, della Legge n. 401/1989.
Il ricorrente evidenzia come, nel caso di specie, il deficit motivazionale risulterebbe ancor più marcato in quanto la Questura, oltre a non aver garantito il contraddittorio procedimentale, non avrebbe indicato alcun elemento specifico atto a giustificare l'aggravamento temporale della sanzione.
Costituitasi, l’Amministrazione intimata ha concluso per l’infondatezza del ricorso, specificando, per altro, che, dopo l'emissione del D.A.Spo., posto che il ricorrente ha come unico sostentamento economico l'esercizio professionale dell'attività calcistica con l"'-OMISSIS-", dalla quale riceve anche il vitto e l'alloggio, è stata concessa l’autorizzazione a prendere parte agli allenamenti e alle partite della propria squadra per tutta la stagione calcistica 2025/2026.
All’udienza camerale del 15 aprile 2026, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha preventivamente avvisato le parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Sentite le conclusioni dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e avendo assolto agli obblighi informativi in udienza.
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.
Con il primo motivo di gravame, la parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, la difesa contesta l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, rilevando come il lasso di tempo di oltre venti giorni intercorso tra l’episodio (18 gennaio 2026) e la notifica (11 febbraio 2026) - periodo nel quale l'atleta ha partecipato a tre competizioni senza criticità - smentirebbe l’urgenza posta a fondamento della deroga. Lamenta, inoltre, come tale carenza partecipativa avrebbe impedito una corretta "dosimetria" della misura, fissata in due anni (superiore al minimo edittale) senza una specifica motivazione.
Le plurime contestazioni non persuadono.
La Sezione ha avuto modo reiteratamente di chiarire (cfr. da ultimo sent. 23.12.2025, n. 3717), secondo il costante orientamento giurisprudenziale, che «“il D.A.Spo. essendo finalizzato a prevenire turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, in virtù delle esigenze intrinseche di rapidità preventiva. Tale procedimento è volto a evitare probabili pericoli senza necessità di preventiva comunicazione, conforme all'art. 7 della L. n. 241/1990.” (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, Sentenza, 12/11/2025, n. 1855; TAR Catania, I, 29.10.2025, n. 3085; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sent., 20/10/2025, n. 3316; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. IV, Sent., 13/06/2024, n. 1960).
Il principio è stato ribadito da questo Tribunale e unanimemente ritenuto dalla Giurisprudenza (cfr. Cassazione penale sez. III, 13/05/2025, n. 27732; TAR Milano, I, 20.10.2025, n. 3316 T.A.R. Catania, sez. I, 02/04/2024, n.1241; T.A.R Sicilia - Catania, sez. I, 24 gennaio 2024, n. 339; TAR Catania, IV, 1.8.2023, n. 2340; Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; C.G.A. 3 giugno 2020, n. 392; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11 luglio 2022, n. 1264; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 19 ottobre 2020, n. 2134; T.A.R. Lombardia - Milano Sez. I, 30 giugno 2020, n. 1250; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 31 gennaio 2020, n. 85; T.A.R. Lazio- Roma Sez. I ter, 27 marzo 2019, n. 4085; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, sez. I, 3 ottobre 2018, n.591; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 324; T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, sez. I, 23 marzo 2016, n. 343)>.
Per altro, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione resistente a non adottare i provvedimenti impugnati (fatta eccezione per il periodo della sanzione, che, comunque, sarà valorizzato per altro verso)
Tale peculiare potere si giustifica per l'esigenza di tutelare prontamente l'ordine pubblico, a salvaguardia del regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e di evitare che i soggetti coinvolti in un precedente episodio tornino a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo, con possibile reiterazione dei comportamenti sanzionati.
La riconduzione della presente fattispecie fra quelle in cui assume specifico rilievo l'urgenza del provvedere - specificamente constatata nel provvedimento impugnato - non si configura, pertanto, irragionevole, ove si consideri la sopra evidenziata funzione preventiva della misura del Questore e la non dilazionabilità della tutela delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica.
Per i motivi sopra esposti, non può essere accolta la tesi difensiva che ravvisa nell'intervallo temporale di circa venti giorni dal verificarsi dell’episodio contestato all’adozione formale del provvedimento, una prova dell'insussistenza di tale urgenza, in quanto la celerità deve essere infatti valutata in relazione alla complessità dell'attività istruttoria - comprendente l'acquisizione dei rapporti di polizia e la disamina dei filmati - necessaria per giungere ad un accertamento inerente alla "pericolosità specifica" del soggetto.
Con il secondo motivo di gravame, la parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità. Secondo la prospettazione difensiva, la Questura avrebbe operato un indebito sovradimensionamento dell'episodio, descrivendo un "violento calcio agli arti inferiori" laddove il referto arbitrale parlerebbe di un colpo al gluteo di lieve entità e le immagini video – a detta del ricorrente – restituirebbero solo un "gesto di stizza" compiuto a distanza, privo di reale carica lesiva o pericolosità sociale.
Anche tali asserzioni appaiono privo di fondamento giuridico.
Come di recente ribadito da questa Sezione (cfr. TAR Catania, Sez. I, 24/02/2026, n. 541; TAR Catania, Sez. I, 24.11.2025, n. 3327; 29.10.2025, n. 3085), «la misura inibitoria del D.A.SPO. può essere irrogata dal questore, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/89, nei confronti di:
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive».
Il caso in esame concerne l’ipotesi prevista alla lettera b) dell’art. 6 per episodi di violenza.
Tanto premesso, continua la richiamata decisione n. 541/26 (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 29/10/2025, n. 3085; TAR Catania, I, 27.2.2024, n. 719; 21.12.2023, 3880; 19.1.2023, n. 156; 23.9.2021, n. 2901; II, 30.3.2020, n. 767) che «per come congegnato dal legislatore, il D.A.SPO. si atteggia a misura di prevenzione (v. Cons. Stato, III, 866/2019), che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge.
«Il filo conduttore che interseca tutti i citati presupposti è la manifestazione di condotte violente o minacciose che abbiano posto a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso, od a causa, dell’evento sportivo.
«Trattandosi di misura discrezionale (“il Questore può….”, dice la legge), con finalità preventiva, essa dovrà essere adottata per la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori. È, quindi, necessario che tali rischi siano adeguatamente evidenziati nel provvedimento.
«Il giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. 21.5.2021, n. 465) ha precisato che “compete al giudice amministrativo verificare, oltre al dato formale della denuncia all’autorità giudiziaria, la sussistenza di condotte che siano, anche in astratto, violente, prodromiche o collegate ad atti di violenza, secondo i criteri ancora una volta ribaditi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2916 del 2019”.
In quest’ultimo senso, la detta decisione n. 2916/19 ha chiarito che il “divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9/1/2015, n.19; Cons. Stato Sez. III 28 novembre 2012 n. 6005).
«Pertanto, essendo il D.A.SPO. una misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto “comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili” (Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/2010 n. 9074)».
Inoltre (cfr. CGA 7.5.2021, n. 404), «per giurisprudenza consolidata il provvedimento amministrativo . . . deve essere qualificato come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la “soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari” (Cons. St., n. 317/2021).
«Per l’adozione della stessa è insieme sufficiente ed indispensabile un giudizio prognostico negativo in capo ai destinatari fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità».
In questo senso (Cons. Stato n. 317/2021, cit.), è stato sottolineato che è «sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (Consiglio di Stato sez. III, 15/12/2016 n.5304).
«Il provvedimento è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi; in ogni caso, è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale.
«In particolare, sul punto relativo alla riconducibilità causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di D.A.SPO., come pure ha chiarito di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciandosi sulle analoghe misure previste dalla legislazione croata, è stato precisato che l'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell'ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria (Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia).
«È stato, ad es., ritenuto legittimo il provvedimento del Questore che ha applicato la misura del D.A.SPO. quinquennale per un episodio rispetto al quale il giudice penale ha assolto l'imputato, ritenendo i fatti di particolare tenuità (Consiglio di Stato sez. III, 26/11/2020, n.7420).
«Fermo l’accertamento del dato storico, le valutazioni delle stesse circostanze fattuali compiute dal giudice penale e dall’autorità amministrativa sono tra loro autonome e non condizionate, oltre che finalizzate alla tutela di beni e interessi pubblici diversi».
«Va ulteriormente precisato che è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2022, n. 5047; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2021, n. 5731).
«È stato osservato, inoltre, che il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato conseguentemente ad azioni compiute in gruppo, deve basarsi sull’individuazione della responsabilità personale dei soggetti attinti dal provvedimento, poiché la funzione preventiva personale che svolge, al fine di perseguire il proprio scopo, deve essere indirizzata verso il soggetto che effettivamente abbia manifestato comportamenti rivelatori di una probabilità che possa in futuro compiere azioni pericolose per l’ordine o la sicurezza pubblica; tale funzione evidentemente non può essere svolta laddove gli autori delle condotte assunte a presupposto per l’applicazione della misura non siano identificati sulla base di elementi oggettivi (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 1628)».
Tanto premesso, applicando le prefate coordinate ermeneutiche nel perimetro della fattispecie per cui è causa, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato superi indenne il vaglio di legittimità.
La natura del D.A.S.P.O., quale misura tipica del diritto amministrativo della prevenzione, attribuisce all'Autorità di Pubblica Sicurezza un’ampia discrezionalità valutativa, il cui nucleo risiede nel delicato bilanciamento tra il preminente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e il contrapposto interesse privato alla libera partecipazione alle manifestazioni sportive. Tale valutazione non si traduce in un libero arbitrio, ma in un giudizio di "inaffidabilità" del soggetto, ancorato alla concreta e univoca imputazione di un comportamento potenzialmente lesivo dei valori tutelati dall'ordinamento.
Nel caso in esame, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha correttamente perimetrato l'esercizio del proprio potere, formulando una prognosi di pericolosità sociale che resiste alle doglianze di illogicità e irrazionalità sollevate da parte ricorrente. Il convincimento del Questore riposa, infatti, su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti che qualificano il profilo del destinatario come incompatibile con le esigenze di mantenimento dell'ordine pubblico.
A tal riguardo, risultano dirimenti le risultanze audio-visive versate in atti dalla stessa difesa le quali, lungi dal supportare la tesi di un "mero gesto di stizza" privo di rilievo, cristallizzano la materialità di una condotta preordinata e diretta alla commissione di un atto oggettivamente violento, perpetrato, per altro, come ben precisa la Difesa erariale, nei confronti del direttore di gara, nonostante, per altro, questi sia accompagnato da agenti di polizia fuori dal perimetro di gioco.
Sotto il profilo della ragionevolezza amministrativa, atti di tale gravità non possono essere derubricati a condotte "innocue" o meramente intemperanti, in quanto la violenza fisica indirizzata verso un ufficiale di gara, indipendentemente dall'entità del danno biologico cagionato, possiede una intrinseca idoneità a fungere da innesco per situazioni di allarme collettivo, potendo scatenare reazioni emulative imprevedibili da parte dei terzi e alterare irrimediabilmente il clima di sicurezza all’interno della manifestazione sportiva.
Deve pertanto ribadirsi che, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, ai fini dell'irrogazione della misura interdittiva, non si richiede la certezza della lesione dell'integrità fisica altri, essendo sufficiente - come puntualmente verificatosi nella specie - che la condotta sia tale da agevolare una situazione di pericolo concreto o di diffuso allarme sociale.
I rilievi e i riscontri documentali effettuati dall'autorità di polizia devono considerarsi pienamente idonei a sorreggere l'impalcatura motivazionale del provvedimento, restando lo scrutinio amministrativo autonomo e indipendente da eventuali accertamenti di responsabilità penale o civile in altre sedi e attesa la funzione preventiva e cautelare della misura de qua.
In definitiva, il provvedimento adottato risponde ai canoni di adeguatezza e proporzionalità, ponendosi come unico strumento idoneo a recidere il nesso tra la pericolosità manifestata dal soggetto e la prosecuzione della sua partecipazione ad eventi sportivi, a tutela della superiore esigenza di pubblica incolumità.
Risulta tuttavia meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito precisati, la terza doglianza con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della durata biennale della misura interdittiva.
L'art. 6, comma 5, della L. 13 dicembre 1989, n. 401 stabilisce che "Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni".
Invero (cfr. TAR Catania, n. 541/26 cit.), «la norma citata, fissando un intervallo temporale di applicazione, impone che ogni determinazione eccedente il minimo edittale pari a un anno, sia sorretta da un’adeguata e specifica motivazione, che dia adeguatamente conto delle ragioni giustificative dell’interdizione contenuta nel provvedimento.
In ordine a tale aspetto, la Sezione ha ribadito che: “la dosimetria della misura debba essere motivata e relazionata agli episodi che hanno determinato l'esercizio discrezionale preventivo tipico del provvedimento in esame” (cfr. sent. n. 3085/25 cit.)».
Consegue l’accoglimento della detta censura per difetto di motivazione, con riforma parziale del provvedimento nella misura in cui irroga l’interdizione per un periodo ulteriore a un anno (ferma restando la detta prescrizione minima), fatta ovviamente salva l’adozione di un diverso motivato provvedimento, secondo le coordinate espresse con la presente decisione.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC RI AV, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC RI AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.