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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 6137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6137/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
BALISTRERI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore in Battipaglia, alla Via Mons. Aniello Vicinanza n. 6 attore-opponente
contro
(P. IVA e C.F. ), con il patrocinio TE P.IVA_1
dell'Avv. Nicola MURRI DELLO DIAGO (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del difensore in Lecce, alla Via Fiume n. 59 - Lecce
e
(CF - P.Iva ), con il patrocinio dell' Avv. Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Gennaro DI MAGGIO (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
difensore in Napoli, alla Via Rione Sirignano n. 6
convenute-opposte
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 11.08.2023, interponeva Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento n. 10020230011189664000 - ruolo n. 2023/002544, emessa da e notificatagli in data 26/07/2023 da su Controparte_2 Controparte_3 incarico del , «recante l'intimazione di pagamento della somma di €. Controparte_4 5.857,96 per l'atto giudiziario “Sentenza del Tribunale di Sala Consilina n. 395 del 08/10/2018”».
Eccepiva l'opponente di non essere mai stato parte in alcun procedimento civile e/o penale svoltosi presso la suindicata Autorità Giudiziaria, con la conseguenza che l'atto gravato fosse illegittimo, «non esistendo alcuna sentenza n. 395 del 08/10/2018 emessa dalla suindicata Autorità Giudiziaria nei riguardi del Sig. ». Chiedeva l'opponente, quindi, in via preliminare, disporsi la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, essendo la stessa fondata su un titolo giudiziale inesistente;
nel merito, domandava che la medesima fosse dichiarata inefficace, nulla, annullabile, stante l'inesistenza del credito e del titolo giustificativo di essa, il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
Si costituiva, con comparsa del 23.10.2023, rilevando la propria totale Controparte_3
estraneità/difetto di legittimazione passiva e la conseguente carenza di responsabilità, atteso che l'
Ente Riscossore era soggetto non partecipe all'accertamento effettuato dall'Ente Impositore e, pertanto, non poteva assumere la v di contraddittore necessario, allorquando fosse in contestazione la sussistenza della fattispecie impositiva. Pertanto, concludeva affinché il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle contestazioni sollevate dall'opponente, con vittoria di spese e competenze di giudizio
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio anche , in persona del proprio Controparte_2
legale rapp.te p.t., con comparsa in PCT il 23.10.2023, evidenziando la correttezza dell'iter adottato per la predisposizione del ruolo di, del tutto conforme alla procedura normativamente prevista;
si opponeva, dunque, alla concessione della richiesta sospensione, in quanto assenti e non provati gli elementi del fumus bonis juris e del periculum in mora. Concludeva, pertanto: “- rigettare integralmente la domanda di sospensione proposta da controparte - rigettare nel merito la domanda proposta da controparte - dichiarare legittimo l'operato dello scrivente per quanto di sua competenza”, vinte le spese di causa.
Il giudizio veniva istruito in via documentale e, autorizzato lo scambio di memorie conclusionali, la causa perveniva all'udienza dell'11.12.2024, all'esito della quale essa veniva introitata in decisione.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, mette conto, in apertura, vagliare l'eccezione proposta dalla convenuta in ordine alla propria carenza di CP_1
legittimazione, giacché semplice incaricata della esazione dei tributi iscritti nei ruoli esecutivi.
Ebbene, si rileva che, nel caso che ci occupa, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza opposti, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre- esecutiva ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.; l'attore ha così consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e, quindi, sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che, per i crediti iscritti a ruolo, il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quale esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La
Cassazione ha infatti rammentato che la questione vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ha concluso, poi, enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione".
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha correttamente evocato oltre all'ente impositore, il soggetto legittimato passivo necessario e cioè l'agente della riscossione.
Ciò posto, venendo a scrutinare il merito della lite, si rileva che l'unica doglianza proposta da parte opponente attiene alla circostanza che la cartella qui opposta riporti, quale atto ad essa sotteso, la sentenza n. 395 resa dal Tribunale di Sala Consilina in data 08.10.2018; di contro, Controparte_2
riferisce che l'opponente era stato condannato con sentenza n. 395/2018 dell'08/10/2018, resa
[...]
(invero) dal Tribunale di Salerno, “ben nota al destinatario che ha, grazie anche alla pubblicità sul certificato penale, conoscenza legale della sentenza sin dalla sua emissione” (Cfr. partita di credito e Foglio Notizie di cui al carteggio di parte allegato in PCT).
Per vero, l'esame della cartella impugnata restituisce la circostanza che sia chiaramente indicato che la somma richiesta inerisca, a somme dovute al “ Controparte_5
Anno 2018”, mentre alla pagina quinta, sebbene correttamente indicati data e numero del
[...]
provvedimento sotteso, è erroneamente riportato, come Ufficio decidente, il Tribunale di Sala
Consilina.
Ebbene, contenendo la cartella tanto il riferimento al titolo, quanto l'indicazione delle singole somme richieste a pagamento, elementi sufficienti a consentire di comprendere la ragione sottostante all'iscrizione a ruolo e, pertanto, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ne hanno determinato l'emissione, non sussiste alcun difetto motivatorio.
Peraltro, per giurisprudenza invalsa, ancorché l'atto impositivo faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne gli estremi in modo esatto, non può dichiararsene la nullità, se il contribuente abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ricorrendo invece una effettiva limitazione del diritto di difesa qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e sia in grado di allegare il pregiudizio effettivamente patito
(cfr. Corte di Cassazione con sentenza n. 9778/2017). Tale principio di diritto era stato già enunciato dalla Corte con la sentenza n. 3707 del 25 febbraio 2016, laddove rilevava che “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia riferimento a un altro presupposto, senza indicarne gli estremi di notificazione, non comporta la nullità, qualora il contribuente impugni la cartella nel merito, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, esercitando il proprio diritto di difesa”.
La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere, altresì, assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, purché siano specificamente indicati gli estremi, anche relativi alle forme di notificazione e pubblicazione, affinché il contribuente ne abbia conoscenza.
L'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella, secondo un'interpretazione, invero, non puramente formalistica dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000). Ciò premesso, a sostegno del decisum di cui sopra, i giudici di legittimità hanno posto il principio del raggiungimento dello scopo, che troverebbe applicazione non solo con riferimento al recupero di entrate tributarie ma ancor di più con riguardo a entrate di natura non tributaria - come, nella specie, le sentenze penali di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice - per cui sono previste forme di comunicazione ai destinatari idonee a renderli edotti dell'ammontare dei crediti dell'amministrazione. Ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo, invero, non rileva neppure la circostanza che i provvedimenti costituenti il presupposto impositivo non fossero stati notificati al destinatario, purché la cartella contenga gli elementi minimi ed essenziali per consentire di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito.
Ed ancora, la Corte di Cassazione, con la sentenza pubblicata il 15 marzo 2017, n. 6679, ha ritenuto che non possa dichiararsi la nullità della cartella esattoriale laddove, nonostante l'erronea indicazione del titolo oggetto della pretesa tributaria, il contribuente abbia egualmente contezza delle ragioni creditorie senza necessità di ulteriori specificazioni non derivandone, da tale mancanza, un pregiudizio (Cass. 11466/2011: «per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti »).
Dunque, in estrema sintesi, l'impugnazione tempestiva della cartella e la sua contestazione nel merito della pretesa prova che la stessa abbia raggiunto il suo scopo, senza che risulti dedotto alcun significativo pregiudizio al diritto di difesa del destinatario nascente dalla incompletezza delle informazioni ivi riportate. Peraltro, nel caso di specie non si ravvisa neppure incompletezza dei dati riportati, quanto piuttosto un mero errore riportato sol in una pagina. La chiara individuazione del titolo è, peraltro, inequivocabilmente acclarata dalla “duplicazione”, paventata dallo stesso opponente, dell'importo di cui al dispositivo della sentenza di condanna n. 395/2018 rispetto alla somma portata dalla cartella opposta. Tale eccezione non coglie, peraltro, nel segno, avuto riguardo alla partita di credito n. 6384/2021 ed anche alla partita di credito n. 788/2023 versate in atti in allegato alla costituzione di , le quali riportano il complesso delle spese di giustizia recuperabili CP_2 per l'intero in riferimento al procedimento penale sfociato nella sentenza di cui si discute.
La opposizione va, in conclusione, respinta.
A tanto consegue la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., che si liquidano, per ciascuna delle parti opposte vittoriose, in dispositivo in base al valore del credito per cui si è agito (€. 5.857,96) e tenuto conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, in riferimento alle fasi realmente espletate (studio €. 213,00, introduttiva €. 213,00 e decisionale €. 426,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6137/2023, promossa da contro ed Parte_1 TE
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, nel Controparte_2
contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione;
- pone a carico di le spese di lite sopportate da , Parte_1 TE
in persona del legale rapp.te p.t, che si liquidano in complessivi €. 852,00, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.;
- pone a carico di le spese di lite sopportate da , in Parte_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t, che si liquidano in complessivi €. 852,00, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 7.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6137/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
BALISTRERI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore in Battipaglia, alla Via Mons. Aniello Vicinanza n. 6 attore-opponente
contro
(P. IVA e C.F. ), con il patrocinio TE P.IVA_1
dell'Avv. Nicola MURRI DELLO DIAGO (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del difensore in Lecce, alla Via Fiume n. 59 - Lecce
e
(CF - P.Iva ), con il patrocinio dell' Avv. Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Gennaro DI MAGGIO (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
difensore in Napoli, alla Via Rione Sirignano n. 6
convenute-opposte
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 11.08.2023, interponeva Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento n. 10020230011189664000 - ruolo n. 2023/002544, emessa da e notificatagli in data 26/07/2023 da su Controparte_2 Controparte_3 incarico del , «recante l'intimazione di pagamento della somma di €. Controparte_4 5.857,96 per l'atto giudiziario “Sentenza del Tribunale di Sala Consilina n. 395 del 08/10/2018”».
Eccepiva l'opponente di non essere mai stato parte in alcun procedimento civile e/o penale svoltosi presso la suindicata Autorità Giudiziaria, con la conseguenza che l'atto gravato fosse illegittimo, «non esistendo alcuna sentenza n. 395 del 08/10/2018 emessa dalla suindicata Autorità Giudiziaria nei riguardi del Sig. ». Chiedeva l'opponente, quindi, in via preliminare, disporsi la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, essendo la stessa fondata su un titolo giudiziale inesistente;
nel merito, domandava che la medesima fosse dichiarata inefficace, nulla, annullabile, stante l'inesistenza del credito e del titolo giustificativo di essa, il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.
Si costituiva, con comparsa del 23.10.2023, rilevando la propria totale Controparte_3
estraneità/difetto di legittimazione passiva e la conseguente carenza di responsabilità, atteso che l'
Ente Riscossore era soggetto non partecipe all'accertamento effettuato dall'Ente Impositore e, pertanto, non poteva assumere la v di contraddittore necessario, allorquando fosse in contestazione la sussistenza della fattispecie impositiva. Pertanto, concludeva affinché il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle contestazioni sollevate dall'opponente, con vittoria di spese e competenze di giudizio
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio anche , in persona del proprio Controparte_2
legale rapp.te p.t., con comparsa in PCT il 23.10.2023, evidenziando la correttezza dell'iter adottato per la predisposizione del ruolo di, del tutto conforme alla procedura normativamente prevista;
si opponeva, dunque, alla concessione della richiesta sospensione, in quanto assenti e non provati gli elementi del fumus bonis juris e del periculum in mora. Concludeva, pertanto: “- rigettare integralmente la domanda di sospensione proposta da controparte - rigettare nel merito la domanda proposta da controparte - dichiarare legittimo l'operato dello scrivente per quanto di sua competenza”, vinte le spese di causa.
Il giudizio veniva istruito in via documentale e, autorizzato lo scambio di memorie conclusionali, la causa perveniva all'udienza dell'11.12.2024, all'esito della quale essa veniva introitata in decisione.
*** Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, mette conto, in apertura, vagliare l'eccezione proposta dalla convenuta in ordine alla propria carenza di CP_1
legittimazione, giacché semplice incaricata della esazione dei tributi iscritti nei ruoli esecutivi.
Ebbene, si rileva che, nel caso che ci occupa, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza opposti, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre- esecutiva ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.; l'attore ha così consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e, quindi, sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024, con cui è stato ribadito che, per i crediti iscritti a ruolo, il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quale esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La
Cassazione ha infatti rammentato che la questione vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ha concluso, poi, enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione".
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha correttamente evocato oltre all'ente impositore, il soggetto legittimato passivo necessario e cioè l'agente della riscossione.
Ciò posto, venendo a scrutinare il merito della lite, si rileva che l'unica doglianza proposta da parte opponente attiene alla circostanza che la cartella qui opposta riporti, quale atto ad essa sotteso, la sentenza n. 395 resa dal Tribunale di Sala Consilina in data 08.10.2018; di contro, Controparte_2
riferisce che l'opponente era stato condannato con sentenza n. 395/2018 dell'08/10/2018, resa
[...]
(invero) dal Tribunale di Salerno, “ben nota al destinatario che ha, grazie anche alla pubblicità sul certificato penale, conoscenza legale della sentenza sin dalla sua emissione” (Cfr. partita di credito e Foglio Notizie di cui al carteggio di parte allegato in PCT).
Per vero, l'esame della cartella impugnata restituisce la circostanza che sia chiaramente indicato che la somma richiesta inerisca, a somme dovute al “ Controparte_5
Anno 2018”, mentre alla pagina quinta, sebbene correttamente indicati data e numero del
[...]
provvedimento sotteso, è erroneamente riportato, come Ufficio decidente, il Tribunale di Sala
Consilina.
Ebbene, contenendo la cartella tanto il riferimento al titolo, quanto l'indicazione delle singole somme richieste a pagamento, elementi sufficienti a consentire di comprendere la ragione sottostante all'iscrizione a ruolo e, pertanto, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ne hanno determinato l'emissione, non sussiste alcun difetto motivatorio.
Peraltro, per giurisprudenza invalsa, ancorché l'atto impositivo faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne gli estremi in modo esatto, non può dichiararsene la nullità, se il contribuente abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ricorrendo invece una effettiva limitazione del diritto di difesa qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e sia in grado di allegare il pregiudizio effettivamente patito
(cfr. Corte di Cassazione con sentenza n. 9778/2017). Tale principio di diritto era stato già enunciato dalla Corte con la sentenza n. 3707 del 25 febbraio 2016, laddove rilevava che “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia riferimento a un altro presupposto, senza indicarne gli estremi di notificazione, non comporta la nullità, qualora il contribuente impugni la cartella nel merito, dimostrando in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, esercitando il proprio diritto di difesa”.
La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere, altresì, assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, purché siano specificamente indicati gli estremi, anche relativi alle forme di notificazione e pubblicazione, affinché il contribuente ne abbia conoscenza.
L'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella, secondo un'interpretazione, invero, non puramente formalistica dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000). Ciò premesso, a sostegno del decisum di cui sopra, i giudici di legittimità hanno posto il principio del raggiungimento dello scopo, che troverebbe applicazione non solo con riferimento al recupero di entrate tributarie ma ancor di più con riguardo a entrate di natura non tributaria - come, nella specie, le sentenze penali di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice - per cui sono previste forme di comunicazione ai destinatari idonee a renderli edotti dell'ammontare dei crediti dell'amministrazione. Ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo, invero, non rileva neppure la circostanza che i provvedimenti costituenti il presupposto impositivo non fossero stati notificati al destinatario, purché la cartella contenga gli elementi minimi ed essenziali per consentire di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito.
Ed ancora, la Corte di Cassazione, con la sentenza pubblicata il 15 marzo 2017, n. 6679, ha ritenuto che non possa dichiararsi la nullità della cartella esattoriale laddove, nonostante l'erronea indicazione del titolo oggetto della pretesa tributaria, il contribuente abbia egualmente contezza delle ragioni creditorie senza necessità di ulteriori specificazioni non derivandone, da tale mancanza, un pregiudizio (Cass. 11466/2011: «per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti »).
Dunque, in estrema sintesi, l'impugnazione tempestiva della cartella e la sua contestazione nel merito della pretesa prova che la stessa abbia raggiunto il suo scopo, senza che risulti dedotto alcun significativo pregiudizio al diritto di difesa del destinatario nascente dalla incompletezza delle informazioni ivi riportate. Peraltro, nel caso di specie non si ravvisa neppure incompletezza dei dati riportati, quanto piuttosto un mero errore riportato sol in una pagina. La chiara individuazione del titolo è, peraltro, inequivocabilmente acclarata dalla “duplicazione”, paventata dallo stesso opponente, dell'importo di cui al dispositivo della sentenza di condanna n. 395/2018 rispetto alla somma portata dalla cartella opposta. Tale eccezione non coglie, peraltro, nel segno, avuto riguardo alla partita di credito n. 6384/2021 ed anche alla partita di credito n. 788/2023 versate in atti in allegato alla costituzione di , le quali riportano il complesso delle spese di giustizia recuperabili CP_2 per l'intero in riferimento al procedimento penale sfociato nella sentenza di cui si discute.
La opposizione va, in conclusione, respinta.
A tanto consegue la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., che si liquidano, per ciascuna delle parti opposte vittoriose, in dispositivo in base al valore del credito per cui si è agito (€. 5.857,96) e tenuto conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, in riferimento alle fasi realmente espletate (studio €. 213,00, introduttiva €. 213,00 e decisionale €. 426,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6137/2023, promossa da contro ed Parte_1 TE
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, nel Controparte_2
contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione;
- pone a carico di le spese di lite sopportate da , Parte_1 TE
in persona del legale rapp.te p.t, che si liquidano in complessivi €. 852,00, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.;
- pone a carico di le spese di lite sopportate da , in Parte_1 Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t, che si liquidano in complessivi €. 852,00, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 7.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO