Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1115/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Crisci e Pietro Parte_1
Squeglia unitamente ai quali elett. dom. in Santa Maria a Vico, alla via Caudio n. 19
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Elvira Genovese, presso il cui studio elett. dom. in San
Marco Evangelista, al viale della Libertà n. 237
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2018 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in virtù di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per il periodo dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016, con mansioni di educatrice socio-assistenziale presso la casa famiglia denominata “Casa Sorriso” gestita dalla convenuta di aver osservato, per l'intero svolgimento del rapporto, gli CP_1 orari di lavoro analiticamente indicati in ricorso;
che il rapporto si era sempre svolto con le modalità della subordinazione e lo svolgimento di mansioni rientranti nel livello D1 di cui al C.C.N.L.
“Cooperative Sociali”.
Tanto premesso, dedotta la violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 276/2003, chiedeva all'adito Tribunale di: “a) accertato che, diversamente da quanto indicato nei contratti di assunzione, le prestazioni lavorative della ricorrente sono state rese con modalità tipiche della subordinazione, dichiarare l'esistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra la sig.ra e la Parte_1 Controparte_1 dal 01/10/2015 al 30/09/2016 ed il diritto della ricorrente all'inquadramento
[...] nella categoria e nella posizione retributiva D1 del CCNL “Cooperative Sociali;
b) per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore della Controparte_1
€ 33.711,29 lordi, di cui € 650,00 lordi a titolo di TFR, come da allegato conteggio analitico, che forma parte integrante del presente atto”. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
In via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza formulata dalla parte resistente ai sensi dell'art. 32 l. n. 183\2010 e successive modifiche, atteso che la norma in esame si riferisce espressamente all'impugnativa del licenziamento e viene estesa esclusivamente al “recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto”.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non ha proposto una impugnativa di un atto di recesso datoriale, che, a ben vedere, non viene neppure dedotto o prospettato nell'atto introduttivo, laddove si fa riferimento esclusivamente alla scadenza naturale del termine apposto al contratto di collaborazione stipulato tra le parti.
L'istante ha, infatti, agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive.
La domanda azionata non ricade, dunque, nell'ambito di applicazione dell'art. 32 cit., norma da ritenersi di stretta interpretazione ed, in quanto tale, insuscettibile di applicazione al di là delle ipotesi ivi espressamente contemplate.
Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
Giova rammentare che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
In limine deve evidenziarsi che parte ricorrente ha erroneamente richiamato nell'atto introduttivo la disciplina in tema di contratto di lavoro a progetto di cui all'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n.
276, che, tuttavia, non può ritenersi applicabile alla fattispecie oggetto di causa in quanto il primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti reca data 29.10.2015 ricadendo, dunque, ratione temporis, nell'ambito di applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, entrato in vigore in data 25.06.2015, che, all'art. 52, così statuisce: “Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salvo quanto disposto dall'art. 409 del codice di procedura civile”.
Ferma, dunque, l'applicazione dell'art. 409 c.p.c., l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 ha, poi, previsto che
“…A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che emerge dalla documentazione in atti che le parti hanno stipulato, rispettivamente, in data 26.10.2015 e 08.01.2016 due contratti di “collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c.” nei quali si è dato atto che “il collaboratore, anche in considerazione della propria disponibilità di tempo, soggetta a limitazioni e degli impegni personali, è interessato a prestare la propria opera professionale … in forma autonoma e senza vincolo di orario o presenza prestabilita, coordinandosi solo con gli altri operatori della
…. Conseguentemente è espresso e specifico intendimento delle parti perfezionare un CP_1 rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 comma 3 del c.p.c. di natura non subordinata, con sottrazione e affrancamento del collaboratore dagli ordinari obblighi
(rispetto di un orario, subordinazione gerarchica, l'assoggettamento al potere disciplinare, incombenti sul personale dipendente del committente …” (cfr. doc. in atti prod.ne parte convenuta).
Orbene, è noto che ai fini della determinazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero avere simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia (cfr. Cass., sez. lav., 1 marzo 2018, n.
4884; Cass., sez. lav., 8 aprile 2015, n. 7024).
Rileva, pertanto, il Tribunale come occorra accertare, nel caso in esame, le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo -, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dalla emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua vigilanza e controllo della esecuzione della prestazione lavorativa (cfr, ex multis, Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 29646; Cass., sez. lav., 8 febbraio 2010, n. 2728).
Ci sono, poi, altri criteri che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria come quelli relativi alla osservanza di un determinato orario, all'inserimento della prestazione nella organizzazione aziendale, all'assenza di rischio per il lavoratore o alla forma della retribuzione.
Tutto quanto premesso, osserva il giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Tanto premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale come, nel merito, la domanda relativa all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della parte convenuta, non risulti fondata in quanto l'istante, a seguito dell'attività istruttoria svolta, ed essendo l'onere probatorio a suo carico, non è riuscita a provare la fondatezza della propria pretesa.
Verifichiamo le deposizioni testimoniali.
Il teste , escusso all'udienza del 22 aprile 2021, ha dichiarato: “…Conosco la Testimone_1 ricorrente in quanto ho svolto attività di volontariato presso la “Casa Sorriso” da giugno a metà settembre del 2016. La resistente gestisce la Casa Sorriso, io svolgevo attività di CP_1 volontariato, mi occupavo di intrattenere i ragazzi, spesso andavamo a giocare a pallone in un giardino comunale di fronte la casa. Io andavo quasi tutti i giorni, i miei orari variavano, non avevo orari fissi, mi trattenevo dalle due alle quattro ore dipendeva;
ci sono state poi due occasioni particolari in cui mi fu richiesto di trattenermi di notte in quanto vi era un po di tumulto tra i ragazzi ed io ero in quel momento l'unica figura maschile presente;
ricordo che questi due episodi capitarono l'11 giugno 2016 giorno in cui doveva arrivare un nuovo ragazzo ed i ragazzi presenti erano alquanti agitati;
ricordo che in quell'occasione era presente come turno notturno anche la ricorrente;
ricordo che il turno notturno che veniva osservato, anche dalla ricorrente, era dalle ore
18:00 alle ore 8:00. L'altro episodio capitò il 27 giugno 2016 quando scappò un ragazzo e dopo che fu ritrovato mi fu chiesto di rimanere la notte;
anche in tale occasione la ricorrente era presente nel turno notturno. Alla Casa Sorriso vi erano varie operatrici che osservavano i turni che erano 8/18 – 18/8 e poi vi era il turno dalle 17/22 dove vi era solo una operatrice di supporto.
C'era un coordinatore, , che organizzava i turni insieme alle operatrici in base alle Per_1 assenze anche per ferie delle operatrici. Il non era sempre presente, veniva in Per_1 CP_1
a controllare una/due volte a settimana, era un riferimento per le operatrici. Ogni quindici giorni veniva fatta una riunione tra le operatrici ed il in cui si organizzava il lavoro. So che Per_1 venivano fatti anche incontri tra le operatrici e la psicologa che se non erro era la dott.ssa . Per_2 La ricorrente si occupava di accudire i ragazzi, anche preparando loro il pranzo o la cena, spesso si fermava con i ragazzi ad effettuare colloqui, mi è capitato di essere presenti a tali colloqui. So che le operatrici erano organizzate in turno, a seconda degli orari e delle turnazioni mi è capitato di incontrare tutte le operatrici. I turni 8/18 e 18/8 dopo avevano la giornata di smonto e la giornata di riposo. Si lavorava anche la domenica, il turno era 8/16, non era del tutto prestabilito nel senso che si accordavano le operatrici tra loro. Io non sono mai andato a lavorare di domenica, mi è capitato solo una volta in quanto era una occasione particolare perché i ragazzi fecero la comunione ed il battesimo. Vi erano dei registri dove le operatrici presenti in turno dovevano fare il report della giornata che poi veniva firmato dall'operatrice; non ricordo se su tale registro le operatrici dovessero annotare l'orario di inizio e fine del turno. Sono stato presente solo una volta alla riunione tra il e le operatrici, in quella occasione si parlò della organizzazione della Per_1
Scuola ovvero di organizzare il programma della Scuola. Il Signor ci chiese in quella Per_1 occasione di capire quali fossero le inclinazioni dei ragazzi per organizzare poi il programma. La gestione del programma era poi rimessa alle operatrici perché erano loro che stavano a contatto giornalmente con i ragazzi”.
Il teste escussa alla medesima udienza, ha affermato: “…Ho lavorato presso la Testimone_2
precisamente a “Casa Sorriso” come operatrice per circa quindici anni fino ad agosto CP_1
2020; da settembre 2020 svolgo il ruolo di coordinatore delle tre Comunità che fanno capo alla
Conosco la ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme in Casa Sorriso. Anche la CP_1 ricorrente come me e come le altre colleghe svolgeva il ruolo di operatrice. Noi organizzavamo il lavoro secondo le nostre esigenze in quanto in Casa vi erano bambini minori che non possono essere lasciati soli, quindi organizzavamo noi i turni, nel senso che dovevano essere presenti di giorno due persone su cinque e di notte una sola persona. Di solito facevamo i turni 8/18 e 18/8 che furono da noi scelti in quanto era più semplice così mantenere la linea educativa con i bambini.
Ogni operatrice faceva all'incirca 15 turni al mese. Si lavorava anche la domenica con orario dalle
12 alle 8 del lunedì mattina ed il sabato sera dalle 18/18.30 fino alle 12 della domenica. Noi operatori una volta al mese facevamo una riunione dedicata alla turnazione;
in tale riunione si stabiliva, sulla base delle esigenze dei vari operatori, l'organizzazione dei turni del mese. Non vi era nessuno della presente nei giorni di lavoro che ci controllava. Il nostro riferimento CP_1 era il coordinatore della Casa Sorriso, il Sig. . Il era addetto ai Persona_3 Per_1 rapporti con il Tribunale, con gli assistenti sociali dei bambini, si occupava delle cose più istituzionale. Il veniva saltuariamente in non vi era una frequenza, veniva Per_1 CP_1 quando doveva svolgere le sue attività tipo portare un bambino in tribunale ovvero presso gli assistenti sociali. Quando veniva un bambino nuovo il ci riunivamo come equipe di Per_1 operatori e lui ci spiegava la storia del bambino e quali erano le prescrizioni del Tribunale dei
Minorenni, poi eravamo noi a gestire la vita quotidiana con i bambini. Vi era un diario di bordo, un registro dove si annotava quello che veniva fatto durante la giornata dai bambini, questo al fine di garantire una continuità lavorativa tra l'operatore che va via e quello che va via. La Procura dei Minori poi ci dava un registro dove veniva segnato da ogni operatrice l'orario di ingresso e di uscita e veniva dalle stesse firmato. Il registro quando finivano le pagine veniva consegnato alla
Procura dei Minori che ne forniva un altro. Spesso eravamo noi a chiedere le riunioni al coordinatore per parlare e confrontarci tra tutti noi sui singoli casi dei vari minori. Non vi erano scadenze per le riunioni né queste venivano fatte in giorni prefissati, ci riunivamo ogni qual volta vi era la necessità. Se avevamo necessità di assentarci chiedevamo alle altre colleghe di scambiare il turno;
in tali casi non dovevamo comunicarlo al , era un accordo tra noi operatrici. Era la Per_1
Signora ad occuparsi delle pulizie alla Casa Sorriso. Il Sig. insieme Parte_2 Per_1 all'assistente sociale del comune di riferimento del bambino redigeva un progetto educativo individualizzato che veniva fatto per ogni minore sempre sulla base anche delle indicazioni del
Tribunale dei Minori. Ricordo l'episodio in cui scappò un minore dalla Casa, non ricordo se in quel momento era presente la ricorrente;
nessuno di noi fu sanzionato per tale episodio. Non ho conosciuto il Sig. in quanto nei mesi in cui lui ha svolto la sua attività presso la Testimone_1 casa io ero in maternità. Ricordo di non aver lavorato per quattro mesi, dopo la nascita di mio figlio avvenuta a maggio del 2016; io non ho lavorato da maggio ad agosto, ho ripreso a lavorare a settembre 2016; quando rientrai la ricorrente rimase ancora per poco tempo e poi andò via;
io tornai al lavoro i primi giorni di settembre. Quando io sono andata in maternità vi erano presso la
Casa sempre cinque operatrici perché io fui sostituita”.
Il teste escusso all'udienza del 3 febbraio 2022, ha dichiarato: “…Conosco la Testimone_3 ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme presso la cooperativa del dott. a San CP_1
Clemente; si trattava di una casa famiglia, dal nome Casa Sorriso. Io ho lavorato da ottobre 2015 al 30 giugno 2016, ero inquadrata come operatore socio sanitario, avevo un contratto di collaborazione. Ho lavorato con la ricorrente per tutto il periodo, la ricorrente è arrivata qualche giorno dopo di me, la ricorrente ha lavorato fino a settembre qualche mese dopo di me;
so questa circostanza perché abbiamo a continuato a sentirci. Avevamo dei turni di lavoro che erano stabili dalla responsabile, la signora;
i miei turni erano diversi da quelli delle altre dipendenti Per_4 in quanto io facevo sempre 8-14 o 14-20; raramente facevo il turno di notte 20-8; lavoravo dal lunedì al venerdì. So che la ricorrente faceva turni più lunghi 18-8 o 8-18, dal lunedì al sabato;
so queste circostanze perché lavorando insieme, so che le altre collaboratrici lavoravano anche sabato e anche domenica;
quando loro facevano la notte avevano il giorno di riposo però comunque i turni erano coperti sempre anche di domenica perché i bambini ed i ragazzi erano sempre in casa e dovevano esserci sempre con loro almeno due operatori. I turni venivano inizialmente fissati dalla responsabile e poi ruotavamo;
se vi erano necessità particolari ci accordavamo tra di noi, se cambiavamo turni tra di noi non dovevamo comunicarlo, l'importante è che due operatori fossero sempre presenti. Il lavoro consisteva sempre nell'accompagnare i ragazzi a scuola, andarli a riprendere, cucinare, fargli fare i compiti, in più vi erano attività extracurriculari. Quando io sono arrivata sono state le altre ragazze più esperte a dirmi cosa dovevo fare. Conosco il sig. credo fosse uno dei dirigenti, veniva una volta Persona_3 ogni tanto a supervisionare, ci chiedeva come andavano le cose, se c'era qualche problema facevamo riferimento a lui, ma non è che lo vedevamo spesso. Venivano fatte delle riunioni, spesso vi era la signora , anche il sig. e noi operatori, veniva fatta una riunione al Per_4 Per_1 mese, se non erro, dove venivano fatto un ordine del giorno dalla operatrice più anziana e si discuteva delle problematiche che potevano esserci in casa, negli incontri con le famiglie. In occasione delle riunioni firmavamo dei verbali;
inoltre firmavamo la presenza, vi era il registro delle presenze dove ogni giorno tutti noi operatori firmavamo l'ingresso e l'uscita. Né io né la ricorrente ed in generale nessun operatore ha fatto ferie, se qualche giorno dovevamo fare assenze poi erano ore che bisognava recuperare o altrimenti venivano scalate dallo stipendio. Io ad agosto non ho lavorato perché il mio rapporto è cessato prima, so che vi erano due settimane ad agosto dove veniva fittata una casa al mare nella quale si portavano i ragazzi;
per quelle due settimane vi dovevano essere due operatrici che partivano con i ragazzi e stavano con loro per una settimana 24 ore al giorno;
l'altra settimana si davano il cambio con altre due operatrici e quindi per quella settimana le operatrici che avevano lavorato erano libere e compensavano le ore in più lavorate;
non vi erano ferie pagate dalla struttura. Non so se la ricorrente abbia lavorato ad agosto presso la casa al mare. Riconosco il documento, che mi viene mostrato, allegato alla produzione di parte ricorrente e indicato come “registro presenze”; si tratta del registro presenze che firmavamo in entrata ed in uscita di cui ho prima riferito;
riconosco anche la mia firma a fianco al mio nominativo riportato in tale documento. Preciso che il dott. ha varie case famiglie, durante CP_1 il periodo che ho prima riferito, durante il quale ho lavorato per il dott. , vi è stato un CP_1 periodo nel quale ho lavorato presso la sita in Maddaloni;
ho lavorato presso tale CP_2 struttura da ottobre 2015 a dicembre o inizio di gennaio 2016 e poi sono stata trasferita presso la
Casa Sorriso. Non so da chi veniva predisposto il registro delle presenze né dove veniva inviato, credo dovesse essere consegnato alla struttura centrale di Maddaloni. Non ho liti pendenti contro la convenuta”.
Infine, il teste ha affermato: “…Conosco la convenuta in Testimone_4 CP_1 quanto sono dipendente della dal 2002 con mansioni di sociologa. La mia sede di CP_1 lavoro è in Maddaloni alla via De Angelis n. 34 dove vi è l'ufficio e nell'ambito dello stesso edificio vi è la casa famiglia per minori “ ” e la comunità per gestanti madri con figli Persona_5
“ ”; di quest'ultima comunità sono stata coordinatrice per circa dieci anni, se non erro, CP_2 fino al 2017. Conosco la ricorrente perché per un periodo ha collaborato con una delle strutture della ha collaborato con “Casa Sorriso” a cavallo tra il 2015 ed il 2016; quando era CP_1 studentessa, un po di tempo prima, aveva svolto tirocinio presso la casa famiglia “ ” . Persona_5
Nel periodo estivo del 2016, esattamente a maggio, poiché il sig. ebbe un infarto, mi Per_1 occupai di fare le sue veci io e facevo quindi da supporto presso la “Casa Sorriso” soprattutto per quel che riguardava le attività che implicavano relazioni con il Tribunale dei Minori. In quel periodo ricordo ci fu un episodio dell'allontanamento di un ragazzo ed in quella circostanza ebbi modo di relazionarmi con la ricorrente. Non so che giorni e che orari di lavoro svolgeva la ricorrente. Non c'erano turni prestabiliti le operatrici si coordinano tra di loro, la linea guida è che la struttura deve essere sempre presenziata e che vi devono essere sempre due operatori tranne di notte dove doveva essere presente solo un operatore. Erano gli operatori che stabilivano i turni tra di loro;
non vi era un orario di lavoro da rispettare. A seconda della esigenza dell'operatore poteva essere presente per una settimana per più tempo e per un'altra settimana per meno tempo dipendeva dai loro impegni. Non c'era nessuno che controllava gli orari ed i giorni di presenza;
a fine mese sono gli operatori che comunicano la loro presenza in amministrazione;
la Procura della
Repubblica presso i Tribunali dei Minorenni ha stabilito che ogni comunità debba avere un registro operatori ed un diario di bordo;
questi registri vengono predisposti dalla Procura della
Repubblica che fornisce i modelli dei registri entrata-uscita, volontari, visita in struttura, registro degli operatori e diario di bordo che ciascun operatore è tenuto a compilare per dare le informazioni a chi lo sostituisce dove vengono annotati i fatti salienti accaduti in giornata durante la presenza di quell'operatore. L'operatore tramite chiamata telefonica o mediante mail indicava i giorni e le ore di presenza;
spesso lo dicevano al coordinatore che si faceva portavoce. All'epoca del rapporto di lavoro della ricorrente, il coordinatore era . Il coordinatore era Persona_6 presente in struttura solo quando era necessario, non aveva una presenza fissa in struttura, lui si rapportava con il Tribunale dei Minori e con i servizi sociali, spesso presenziava agli incontri protetti. Mensilmente vi erano delle riunioni di coordinamento, venivano tenute ogni qual volta vi era la necessità, quando si verificavano fatti salienti che riguardavano un minore o si doveva verificare a che punto stava il progetto educativo dei minori;
in un mese si poteva fare una sola riunione o due o tre a seconda delle cose che accadono. Se un operatore doveva assentarsi non doveva comunicarlo al coordinatore, di solito si accordavano tra di loro per le sostituzioni, se così non accadeva e quindi si creava un vuoto allora interveniva il coordinatore che trovava una persona o andava lui stesso. Gli operatori godevano di ferie quando volevano, nell'ambito delle riunioni con i coordinatori esprimevano le proprie esigenze di ferie e si mettevano daccordo. Nel periodo di lavoro della ricorrente non ricordo di preciso quanti operatori vi fossero, di regola erano cinque. Non so come erano inquadrati gli operatori, non mi occupo di amministrazione, non so se vi fosse qualcuno che avesse un contratto di lavoro subordinato. Non è mai accaduto che la struttura rimanesse senza presidi. Riconosco il documento, che mi viene mostrato, allegato alla produzione di parte ricorrente e indicato come “registro presenze”; si tratta del registro presenze che veniva fornito dalla Procura della Repubblica di cui ho riferito prima. Il registro presenze non viene consegnato in Procura però deve essere conservato perché in caso di ispezione deve essere mostrato così come se accadono fatti salienti si deve essere in condizione di ricostruire chi era presente. La procura incrocia, all'atto delle verifiche, le risultanze del registro delle presenze con quelle del diario di bordo. Il progetto educativo è uno dei documenti obbligatori che deve essere redatto per ciascun minore che entra in comunità; il progetto è frutto della concertazione delle decisioni del giudice minorile, dell'assistente sociale e della casa famiglia che ha un ruolo di attuazione”. L'esame complessivo delle risultanze dell'espletata istruttoria non offre, ad avviso del giudicante, sufficiente conforto alla tesi di parte ricorrente.
Orbene, rileva il Tribunale come dalle dichiarazioni testimoniali rese da tutti i testi escussi, non è emersa alcuna prova in ordine al potere direttivo ed organizzativo esercitato dal sig. – Per_1 come dedotto dalla ricorrente - che costituisce il tratto qualificante della subordinazione;
viceversa, dalle deposizioni in atti, emerge che il – definito dai testimoni quale “coordinatore” Per_1 svolgesse un ruolo di coordinamento, limitandosi a svolgere compiti di supervisione delle attività espletate dai vari operatori (sul punto, cfr. dichiarazioni del teste : “C'era un coordinatore, S_
, che organizzava i turni insieme alle operatrici in base alle assenze anche per ferie delle Per_1 operatrici. Il non era sempre presente, veniva in a controllare una/due volte Per_1 CP_1
a settimana, era un riferimento per le operatrici. Ogni quindici giorni veniva fatta una riunione tra le operatrici ed il in cui si organizzava il lavoro”; cfr. dichiarazioni del teste “Non Per_1 Tes_2 vi era nessuno della presente nei giorni di lavoro che ci controllava. Il nostro CP_1 riferimento era il coordinatore della Casa Sorriso, il Sig. . Il era Persona_3 Per_1 addetto ai rapporti con il Tribunale, con gli assistenti sociali dei bambini, si occupava delle cose più istituzionale. Il veniva saltuariamente in non vi era una frequenza, Per_1 CP_1 veniva quando doveva svolgere le sue attività tipo portare un bambino in tribunale ovvero presso gli assistenti sociali. Quando veniva un bambino nuovo il ci riunivamo come equipe di Per_1 operatori e lui ci spiegava la storia del bambino e quali erano le prescrizioni del Tribunale dei
Minorenni, poi eravamo noi a gestire la vita quotidiana con i bambini;
cfr. dichiarazioni teste
“Conosco il sig. credo fosse uno dei dirigenti, veniva una volta ogni Tes_3 Persona_3 tanto a supervisionare, ci chiedeva come andavano le cose, se c'era qualche problema facevamo riferimento a lui, ma non è che lo vedevamo spesso. Venivano fatte delle riunioni, spesso vi era la signora , anche il sig. e noi operatori, veniva fatta una riunione al mese, se Per_4 Per_1 non erro, dove venivano fatto un ordine del giorno dalla operatrice più anziana e si discuteva delle problematiche che potevano esserci in casa, negli incontri con le famiglie;
cfr. dichiarazioni teste
“All'epoca del rapporto di lavoro della ricorrente, il coordinatore era Tes_4 Persona_6
. Il coordinatore era presente in struttura solo quando era necessario, non aveva una
[...] presenza fissa in struttura, lui si rapportava con il Tribunale dei Minori e con i servizi sociali, spesso presenziava agli incontri protetti. Mensilmente vi erano delle riunioni di coordinamento, venivano tenute ogni qual volta vi era la necessità, quando si verificavano fatti salienti che riguardavano un minore o si doveva verificare a che punto stava il progetto educativo dei minori”).
Dalle deposizioni rese dai testi non è, d'altra parte, emersa alcuna prova in ordine all'esercizio, da parte del di un potere di verifica e controllo sulle modalità di svolgimento della Per_1 prestazione della . Pt_1
Ed, infatti, nessuno dei testi escussi ha riferito che il svolgesse un controllo né sulle Per_1 concrete modalità di esecuzione della prestazione né sul rispetto dei turni di lavoro che, per come dichiarato dai testi, sebbene predisposti in linea generale dalla erano poi, in sostanza CP_1 rimessi, quanto al rispetto, ai medesimi operatori i quali sceglievano i turni, si coordinavano tra di loro ed, in caso di modifiche o ulteriori evenienze, non avevano alcun obbligo di comunicazione nei confronti del sig. Per_1
Pertanto, l'osservanza da parte dell'istante di turni di lavoro fissi che, già di per sé non appaiono incompatibili con una prestazione di lavoro autonomo, non depone nel senso della sussistenza del vincolo di subordinazione, atteso che i testi escussi - con dichiarazioni concordanti e sostanzialmente sovrapponibili - hanno riferito che tali turni erano in realtà organizzati dagli stessi operatori senza ingerenza da parte del e senza esercizio, da parte di quest'ultimo, di un Per_1 potere di verifica in ordine al relativo rispetto.
Inoltre, dalle deposizioni testimoniali, non è neppure emerso che la ricorrente fosse tenuta a giustificare le proprie assenze né è emersa la prova in merito all'esercizio, da parte del Per_1 del potere disciplinare.
Quanto al registro delle presenze, i testi hanno tutti dichiarato che tale registro era, nella sostanza, un adempimento imposto dal Tribunale dei Minorenni in relazione alle peculiarità dell'attività svolta dalla di cura e tutela dei minori alla stessa affidati. CP_1
Non è, viceversa, emerso che tale registro venisse utilizzato dal al fine di verificare il Per_1 rispetto dei turni di lavoro e delle presenze degli operatori ed, in particolare, della ricorrente.
Risulta, dunque, sussistente, nel caso in esame, il requisito della coordinazione che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultima.
Manca, invece, per le ragioni su illustrate, l'elemento della etero-direzione e della etero- organizzazione che, della subordinazione, costituisce tratto indefettibile.
In conclusione, valutati gli esiti della attività istruttoria svolta unitamente alle emergenze documentali in atti, non può ritenersi provato lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta con modalità proprie della subordinazione non essendone emersi, per come CP_1 su evidenziato, gli indefettibili tratti caratteristici.
La domanda va, dunque, respinta.
La natura della controversia e la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni