TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3493/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Mirra come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario dott.ssa Cristina Di Caprio come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 21.5.25 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 16.03.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati CP_1 CP_2
a titolo di indennità di accompagnamento, sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord del 29.10.2023 nell'ambito del procedimento avente n.
15535/2022 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo che “con provvedimento (TE08) del 11/03/2024 ha eseguito
l'omologa e liquidato la prestazione determinando arretrati dal 01/02/2023 fino al 31/03/2024 per un importo pari ad euro 7.394,04”;
- parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con esclusivo riferimento ai ratei di indennità' di accompagnamento ( €.7.925,00), Pt_2
insistendo per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore dell'istante, degli interessi legali, per l'importo complessivo, detratto quanto corrisposto (162,83 -
9,62), di € 153,21, oltre ulteriori interessi a partire dal maggio 2024 e condanna al pagamento delle spese legali.
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla
2 rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Ritenuto che:
- parte ricorrente non ha contestato il pagamento della sorte capitale ma ha chiesto la decisione con condanna al pagamento degli interessi legali ex art 16 comma 6 l.
412/91 non corrisposti e delle spese di lite;
- la norma applicabile alla fattispecie in esame è l'art. 16, comma 6, della L. n.
412/1991, come modificato all'art. 1, comma 783, della L. n. 296/2006. Nello specifico tale norma stabilisce che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. In caso di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. prevede che il decreto di omologa della consulenza tecnica d'ufficio è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni dalla notifica.
- nella fattispecie in esame, in cui si discute di indennità di accompagnamento, il dies a quo da cui decorrono i 120 giorni e gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione va individuato nella data di notifica del decreto di omologa alla sede competente avvenuta in data 13/11/2023, come chiarito dal difensore della parte ricorrente nel ricorso introduttivo (notifica a mezzo pec allegata);
- l' costituendosi in giudizio, ha depositato la comunicazione di liquidazione CP_1
delle somme spettanti del 11.03.2024 nonché la prova del pagamento degli interessi dal decorrenti dalla scadenza del termine di 120 giorni ossia dal 12.3.2024 alla
3 data di pagamento del 2.4.24 (cfr. prospetto di liquidazione del 2-4-24), con la conseguenza che non sono dovuti ulteriori interesse, essendo stati già corrisposti quelli dovuti;
- le spese di lite, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta prima del deposito e della notifica del ricorso, sono compensate tra le parti
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 22.05.2025 IL GIUDICE dr.ssa Stefania Coppo
4