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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 736/2025 R.G., decisa all'udienza del
18.12.2025 promossa da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Francesco Franco
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
ON TA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., regolarmente notificato il 13.05.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione n. CP_1
05920249003208849000, notificatogli in data 29.04.2024 (con cui Controparte_2
gli ingiungeva il pagamento di € 91.425,24) limitatamente alle seguenti
[...] cartelle di pagamento del complessivo valore di € 32.656,10: pagina 1 di 12 - La cartella di pagamento n. 05920110008925259000, di Euro 864,26,
- La cartella di pagamento n. 05920110018502744000, di Euro 340,82,
- La cartella di pagamento n. 05920110022072328000, di Euro 303,96,
- La cartella di pagamento n. 05920120003174610000, di Euro 122,00,
- La cartella di pagamento n. 05920120011099725000, di Euro 88,51,
- La cartella di pagamento n. 05920120025022128001, di Euro 2.444,26,
- La cartella di pagamento n. 05920130006113183000, di Euro 210,52,
- La cartella di pagamento n. 05920130016028910000, di Euro 383,10,
- La cartella di pagamento n. 05920140018826367000, di Euro 241,52,
- La cartella di pagamento n. 05920140021694714000 di Euro 653,00,
- La cartella di pagamento n. 05920150008531957000, di Euro 1.250,43,
- La cartella di pagamento n. 05920150014140261000, di Euro 738,16,
- La cartella di pagamento n. 05920150015245850000, di Euro 931,73,
- La cartella di pagamento n. 05920150017857130000, di Euro 92,16,
- La cartella di pagamento n. 05920160002644737000, limitatamente al credito vantato dal di Euro 3.662,37, Controparte_3
- La cartella di pagamento n. 05920160005161704000, di Euro 204,48,
- La cartella di pagamento n. 05920160011627931000, di Euro 717,30.
- La cartella di pagamento n. 05920170000774208000, di Euro 3.009,25.
- La cartella di pagamento n. 05920170002737720000, di Euro 464,06,
- La cartella di pagamento n. 05920170022036634000, di Euro 3.227,69,
- La cartella di pagamento n. 05920180006127953000, di Euro 1.402,30,
- La cartella di pagamento n. 05920190003007277000, di Euro 760,79,
- La cartella di pagamento n. 05920200020015041000, di Euro 542,58,
- La cartella di pagamento n. 05920200022241276000, di Euro 550,72,
- La cartella di pagamento n. 05920210001588383000, di Euro 169,11,
- La cartella di pagamento n. 05920210016215667000, di Euro 8.116,68,
- La cartella di pagamento n. 05920210021445709000, di Euro 1.008,17,
- La cartella di pagamento n. 05920220025961040000, di Euro 156,17.
L'opponente lamentava la nullità dell'atto di intimazione per omessa notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione delle pretese impositive.
Ritualmente costituitasi, l' – contestato quanto ex Controparte_2 adverso dedotto e prodotto – chiedeva il rigetto dell'opposizione. pagina 2 di 12 All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1864/2025 pubblicata il
10.06.2025, ha così provveduto: “Accoglie in parte l'opposizione spiegata dal sig.
[...]
e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.05920249003208849000 CP_1 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento n.
05920150008531957000, cartella di pagamento n. 05920150014140261000, cartella di pagamento n. 05920150015245850000, cartella di pagamento n.
05920150017857130000, cartella di pagamento n. 05920160002644737000, limitatamente al credito vantato dal di Euro 3.662,37,cartella di Controparte_3 pagamento n. 05920170022036634000, cartella di pagamento n.
05920190003007277000, cartella di pagamento n. 05920200020015041000, cartella di pagamento n. 05920210016215667000, cartella di pagamento n.
05920210021445709000, cartella di pagamento n. 05920220025961040000. Fermo il resto. Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa”.
Il primo giudice annullava l'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle esattoriali di cui in dispositivo, avendo rilevato che il relativo procedimento notificatorio
– presupposto indefettibile per la legittimità dell'esercizio del potere impositivo, nonché per la valenza della cartella esattoriale come titolo esecutivo e precetto – “non si è correttamente perfezionato (manca in atti la prova della notifica della raccomandata informativa e relativo avviso di ricevimento), a differenza delle restanti cartelle per le quali la notifica risulta regolare – vedi relata in atti”. Dichiarava assorbite le ulteriori questioni.
II. Avverso la citata sentenza ha proposto appello l' Controparte_2
con atto di citazione notificato il 10/7/2025, proponendo i motivi di
[...] seguito enunciati e insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, nonché di legittimità ed efficacia delle cartelle di pagamento elencate nel dispositivo della sentenza impugnata, con vittoria di spese di ambo i gradi, da distrarsi in favore dell'Avv. Franco, dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con atto di comparsa e contestuale appello incidentale depositato l'11.11.2025, si è costituito nel presente giudizio chiedendo CP_1 il rigetto dell'appello e la parziale riforma della sentenza in ragione dei motivi di seguito esplicitati, chiedendo dichiararsi anche l'omessa notifica delle cartelle nn.
05920160005161704000, 05920180006127953000, 05920200022241276000,
05920210001588383000, 05920120003174610000, 05920120011099725000, pagina 3 di 12 05920120025022128001, 05920130006113183000, 05920130016028910000,
05920140018826367000, 05920140021694714000, 05920160011627931000,
05920170000774208000 e 05920170002737720000, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio in favore dell'erario, stante l'ammissione di al gratuito patrocinio. CP_1
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18.12.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello principale si insiste nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire, deducendo che:
- l'intimazione di pagamento – in assenza del provvedimento di sgravio o della sospensione da parte dell'Ente Impositore – ha funzione di mero sollecito di pagamento e messa in mora e, come tale, non è lesiva di interessi tutelati, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio del debitore;
- sebbene la recente giurisprudenza riconosca al contribuente la possibilità di impugnare la cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata, di cui sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo, tale possibilità è ammessa purché il contribuente dimostri di non aver potuto conoscere la cartella di pagamento per un difetto di notifica. Tuttavia, l'intimazione di pagamento, pur essendo impugnabile autonomamente, non sempre configura un interesse ad agire se non vi è un pregiudizio concreto immediato (Cass. Civ. N. 6436/2025).
1.a. - La censura è infondata.
Pur essendo pacifica – sulla base dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, per come novellato dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, nonché dell'orientamento espresso in Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 26283/22 (che ritiene l'inammissibilità per difetto di interesse applicabile a tutti i casi di procedimento in corso – l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo (per esempio per far valere la nullità della notifica della cartella e la conseguente prescrizione della pretesa impositiva) per carenza di interesse ad agire, ove la parte attrice/opponente non documenti un concreto pregiudizio derivante dalla mera iscrizione a ruolo, nella fattispecie in esame oggetto di impugnazione non è l'estratto di ruolo, bensì l'intimazione di pagamento, con conseguente sussistenza di interesse ad agire, avendo la Cassazione, confermando un precedente orientamento, di pagina 4 di 12 recente chiarito la riconducibilità dell'atto alla casistica del vecchio avviso di mora, sottolineandone l'effetto cristallizzante sul credito fiscale.
In particolare, la Suprema Corte con sent. nn. 20476/2025 e 6436/2025 ha riaffermato il seguente principio di diritto:
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine>>, sul presupposto che – come chiarito da Cass. SS.UU. n. 26817/2024 allorché si sono espresse sulla questione della natura dell'intimazione di pagamento – al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nel caso del sollecito di pagamento o messa in mora che dir si voglia, è quella di invitare il contribuente al pagamento prima di procedere a esecuzione forzata;
pertanto, se non impugnato, produce l'effetto di consolidare il credito, precludendo al contribuente la possibilità di far valere le vicende estintive o impeditive del proprio debito.
Tanto premesso, l'interesse del a proporre opposizione all'atto di intimazione CP_1 consiste nell'evitare l'irretrattabilità del credito tributario, facendo valere in sede giudiziale le vicende estintive dello stesso.
2. Con il secondo motivo l'appellante principale censura l'accoglimento dell'opposizione per difetto di motivazione, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice e conformemente alla documentazione prodotta in prime cure:
- le cartelle n. 05920150008531957000, 05920150014140261000, n.
05920150015245850000, n. 05920150017857130000, n. 05920160002644737000, n.
05920170022036634000, n. 05920190003007277000 e n. 05920200020015041000 sono state ritualmente notificate ai sensi degli artt. 26, comma 3, DPR 602/1973 e 60, comma
1, lett. e) DPR 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario, con perfezionamento della notifica nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito;
- le cartelle di pagamento n. 05920210016215667000 e n. 05920210021445709000 sono state ritualmente notificate ex art. 26 DPR 602/73, a mezzo notificatore e consegnate a mani del destinatario;
pagina 5 di 12 - la cartella di pagamento n. 05920220025961040000 è stata ritualmente notificata ex art. 26 DPR 602/73, con raccomandata a/r consegnata ad un addetto alla casa in data 11.11.22.
2.a. – Il motivo è fondato.
Seguendo l'ordine delle deduzioni di parte appellante, si rileva quanto segue:
- dai file contenuti nelle cartelle compresse allegate al fascicolo digitale di prime cure denominate “All.14-rel-05920150008531957000”, “All.15-rel-
05920150014140261000”, “All.16-rel-05920150015245850000”, “All.17-rel-
05920150017857130000”, “All.18-rel-05920160002644737000”, “All.23-rel-
05920170022036634000”, “All.25-rel-05920190003007277000”, “All.26-rel-
05920200020015041000” risulta che le rispettive cartelle n. 05920150008531957000,
05920150014140261000, n. 05920150015245850000, n. 05920150017857130000, n.
05920160002644737000, n. 05920170022036634000, n. 05920190003007277000 e n.
05920200020015041000 sono state ritualmente notificate ai sensi degli artt. 26, comma
3, DPR 602/1973 e 60, comma 1, lett. e) DPR 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario, con perfezionamento della notifica nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito.
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (cfr, ex multiis, Cass. Civ. nn. 14658/2024, 781/2025,
24706/2025). A completamento del principio espresso, Cass. Civ. n. 24745/2025 ha precisato che “in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo pagina 6 di 12 formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza
[e possono essere smentite] dagli accertamenti del pubblico ufficiale”.
Nel caso di specie, la scelta del rito degli irreperibili è condivisibile, giacché è dipesa dalla documentata impossibilità di reperire il destinatario presso l'indirizzo di residenza risultante dalle indagini anagrafiche (rinnovate dopo il primo tentativo di notifica non andato a buon fine), nonostante il doppio accesso eseguito dal messo notificare, che ha avuto cura di constatare in loco e di dar conto sulla relata con scrittura olografa che il destinatario risultava, di volta in volta, sconosciuto, trasferito o che il suo nome non fosse menzionato su citofono e cassetta postale. Tanto emerge pacificamente dai file contenuti nelle cartelle summenzionate, rappresentanti copia delle due tentate notifiche con le annotazioni olografe del messo, della richiesta di visura anagrafica, dell'esito della visura e dell'avviso di deposito presso la casa comunale.
Vieppiù si aggiunga che i molteplici tentativi di notifiche fallite costituiscono indizi di condotta del debitore negligente, se non addirittura preordinata a evitare la ricezione delle notifiche delle cartelle esattoriali, circostanze che giustificano il ricorso al rito degli irreperibili, come costantemente sostenuto dalle Corti di Giustizia Tributaria: “in materia di notifica degli atti tributari, la notificazione effettuata al domicilio di residenza può essere eseguita con il rito previsto in caso di irreperibilità, se il debitore è risultato sconosciuto e se egli non ha adottato le diligenti misure per consentire all'ufficiale postale o al messo notificatore di individuare agevolmente la propria abitazione, ovvero per mutare la propria residenza nei registri dell'anagrafe” (cfr, ex plurimis, Corte
Giustizia Trib. II grado Milano, Lombardia, sez. XVI, 25/07/2025, n.1809).
- dalle relate contenute nelle cartelle compresse allegate al fascicolo digitale di prime cure denominate “All.29-rel-05920210016215667000” e “All.30-rel-
05920210021445709000” emerge pacificamente le rispettive cartelle di pagamento n.
05920210016215667000 e n. 05920210021445709000 sono state ritualmente notificate dal messo notificatore e consegnate a mani del diretto destinatario;
- dalla relata contenuta nella cartella compressa allegata al fascicolo digitale di prime cure denominata “All.31-rel-05920220025961040000” emerge pacificamente che la cartella di pagamento n. 05920220025961040000 è stata ritualmente notificata ex art. 26 DPR
602/73, con raccomandata a/r, e consegnata ad un addetto alla ricezione degli atti.
pagina 7 di 12 3. Con unico motivo di appello incidentale si insiste nella declaratoria di omessa notifica delle cartelle:
- nn. 05920160005161704000, 05920180006127953000, 05920200022241276000 e
05920210001588383000, per le quali è stata adottata arbitrariamente la procedura di notifica prevista dagli artt. 26, comma 3, DPR 602/73 e 60, co.
1. lett. e) DPR 600/1973, per i casi di irreperibilità assoluta (in luogo di quella prevista dall'art. 140 c.p.c.), senza che sia stata fornita prova dell'espletamento, da parte del messo comunale, delle ricerche dei potenziali consegnatari dell'atto. Come chiarito dall'ord. n. 26548/2025 della Sezione
Tributaria della Corte di Cassazione, “in assenza di questa prova, la semplice affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale non è sufficiente a perfezionare la notifica, che risulterà irrimediabilmente invalida”;
- nn. 05920120003174610000, 05920120011099725000, 05920120025022128001,
05920130006113183000, 05920130016028910000, 05920140018826367000 e
05920140021694714000, per difetto di prova della notifica al della raccomandata CP_1 informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., trattandosi di adempimento necessario ai fini del perfezionamento dell'iter notificatorio;
- nn. 05920160011627931000, 05920170000774208000 e 05920170002737720000, per difetto di prova sia della ricevuta di mancata consegna a mezzo PEC, sia della spedizione e/o ricezione della raccomandata con cui si sarebbe dovuto informare di ciò il (c.d. CP_1
Perso
).
3.a. – L'appello incidentale è infondato, con conseguente conferma del relativo capo della sentenza impugnato.
Seguendo l'ordine delle deduzioni di parte appellante, si rileva quanto segue:
- nelle cartelle compresse denominate “All.19-Relata-cartella-05920160005161704”,
“All.24-rel-05920180006127953000”, “All.27-rel-05920200022241276000”, “All.28- rel-05920210001588383000” inserite nel fascicolo di prime cure di Controparte_2
è presente copiosa documentazione attestante che per le rispettive cartelle nn.
05920160005161704000, 05920180006127953000, 05920200022241276000 e
05920210001588383000, è stata adottata correttamente la procedura di notifica prevista dagli artt. 26, comma 3, DPR 602/73 e 60, co.
1. lett. e) DPR 600/1973 per i casi di irreperibilità assoluta, con perfezionamento della notifica nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito.
pagina 8 di 12 Rinnovando le considerazioni svolte in precedenza, ha CP_2 CP_2 documentato, anche in relazioni alle cartelle esattoriali appena menzionate,
l'impossibilità di reperire il destinatario presso l'indirizzo di residenza producendo copia dei due tentati accessi con le annotazioni olografe del messo attestanti che il destinatario risultava, di volta in volta, sconosciuto, trasferito o che il suo nome non fosse menzionato su citofono e cassetta postale, nonché copia della richiesta di visura anagrafica, dell'esito della visura e dell'avviso di deposito presso la casa comunale.
Pertanto, risultano documentate le ricerche svolte dal messo prima di procedere alla notifica c.d. per irreperibilità assoluta (come da attestazioni che costituiscono piena prova fino a querela di falso), come del pari risulta pacificamente la condotta quantomeno negligente del contribuente, consistita nel rendersi irreperibile e nel rendere più oneroso il lavoro del messo.
- dalla documentazione prodotta dall' (vedasi i file contenuti nelle cartelle CP_2 compresse allegate dalla n. 7 alla n. 13) risulta la regolarità delle notifiche relative alle cartelle esattoriali nn. 05920120003174610000, 05920120011099725000,
05920120025022128001, 05920130006113183000, 05920130016028910000,
05920140018826367000 e 05920140021694714000, attestata dalla presenza, in ciascuna cartella, del file contenente la copia della comunicazione di avvenuto deposito. Invero, come affermato da SS.UU. n. 10012/2021, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD)”.
- dai file allegati dall' nel proprio fascicolo telematico e identificati con i numeri CP_2
20, 21 e 22 risulta che il procedimento notificatorio via PEC relativo alle cartelle nn.
05920160011627931000, 05920170000774208000 e 05920170002737720000 è stato eseguito nei termini di legge. Dall'allegata comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, d.p.r. n.602/1973, indirizzata al dà atto che in data 06/07/2016, 02/02/2017 e 24/03/2017 CP_1 Controparte_2
“non è stato possibile rinvenire nell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica pagina 9 di 12 certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato abbiamo provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973” e che ha depositato telematicamente l'atto da notificare presso gli uffici della Parte_2
e che ha richiesto la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi
[...] secretati) sul sito informatico della medesima. Inoltre, dall'allegato documento Prot. n.
2984437 del 21/05/2024 risulta la “RICHIESTA DEPOSITO INFOCAMERE CARTELLE
05920160011627931000 05920170000774208000 E 05920170002737720000” avanzata da . Controparte_2
A fronte di tali produzioni, il non ha allegato alcunché che potesse smentire l'operato CP_1 documentato dall'Agenzia.
Si veda in proposito cass. civ. ord. n. 3703/2025: “in caso di notifica a mezzo PEC di cui all'articolo 60, dpr 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per 15 giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo”
3.b. – Ad ogni buon conto, giova dare atto che – rispetto all'iter notificatorio di tutte le cartelle esattoriali dedotte in giudizio – il ha svolto difese generiche e meramente CP_1 assertive, inidonee a scalfire l'apparato argomentativo del primo giudice o a smentire la veridicità della documentazione ex adverso prodotta, né ha dimostrato vizi procedurali o pregiudizi al proprio diritto di difesa derivatigli dal procedimento notificatorio a suo dire irregolare. Di contro, dagli atti di causa sono emersi indizi di una condotta negligente o addirittura preordinata a sottrarsi impunemente alle pretese creditorie dell'amministrazione tributaria.
4. Con il terzo motivo di appello principale si deduce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del debito sollevata dal in prime cure e ritenuta assorbita dal giudice, CP_1 sul duplice assunto che il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dall' tramite la notifica di cinque avvisi di intimazione di pagamento (nelle date CP_2 del 01.02.2016, 20.12.2017, 10.04.2018, 03.03.2023, 11.04.2023) e di un ulteriore avviso pagina 10 di 12 con attestazione di deposito Infocamere, e che durante l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 l'art. 68 D.L. n. 18/2020 e l'art. 12, comma 1 D.Lgs. 159/2015 hanno sospeso i termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con successive estensioni.
4.a. - Ritenuta e documentata la ritualità delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento e anche degli atti interruttivi della prescrizione, l'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie si ritiene superata e assorbita, presupponendo essa il lamentato difetto di notifica di cui si è detta l'insussistenza. Né rileva il termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle esattoriali, né sono ammissibili ulteriori censure relative ai crediti tributari azionati, essendo inammissibile ogni censura relativa al credito tributario relativo a cartelle notificate e non tempestivamente impugnate.
5. La riforma della sentenza di prime cure giustifica la pronuncia di questo giudice dell'appello anche sull'imputabilità delle spese di prime cure, al fine di tener conto dell'esito complessivo della lite. Pertanto, le spese di ambo i gradi – liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 applicabile ratione temporis – sono poste a carico della parte soccombente e in favore dell' CP_1 [...]
, con distrazione in favore del legale della stessa, dichiaratosi Controparte_2 antistatario.
6. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione incidentale, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da e, per Parte_3
l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Lecce n. 1864/2025, rigetta integralmente l'opposizione proposta da CP_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_3
e, per essa, in favore del difensore Avv. Fabio Francesco Franco,
[...] dichiaratosi antistatario, di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati quanto al primo grado in complessivi euro 4.500,00 per compensi e quanto al presente grado in complessivi euro 5.677,75, di cui euro 177,75 per spese ed euro pagina 11 di 12 5.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% a termini di legge e per entrambi i gradi;
4) Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione incidentale, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto
Lecce, 18 dicembre 2025
Il presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 736/2025 R.G., decisa all'udienza del
18.12.2025 promossa da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Francesco Franco
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
ON TA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., regolarmente notificato il 13.05.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione n. CP_1
05920249003208849000, notificatogli in data 29.04.2024 (con cui Controparte_2
gli ingiungeva il pagamento di € 91.425,24) limitatamente alle seguenti
[...] cartelle di pagamento del complessivo valore di € 32.656,10: pagina 1 di 12 - La cartella di pagamento n. 05920110008925259000, di Euro 864,26,
- La cartella di pagamento n. 05920110018502744000, di Euro 340,82,
- La cartella di pagamento n. 05920110022072328000, di Euro 303,96,
- La cartella di pagamento n. 05920120003174610000, di Euro 122,00,
- La cartella di pagamento n. 05920120011099725000, di Euro 88,51,
- La cartella di pagamento n. 05920120025022128001, di Euro 2.444,26,
- La cartella di pagamento n. 05920130006113183000, di Euro 210,52,
- La cartella di pagamento n. 05920130016028910000, di Euro 383,10,
- La cartella di pagamento n. 05920140018826367000, di Euro 241,52,
- La cartella di pagamento n. 05920140021694714000 di Euro 653,00,
- La cartella di pagamento n. 05920150008531957000, di Euro 1.250,43,
- La cartella di pagamento n. 05920150014140261000, di Euro 738,16,
- La cartella di pagamento n. 05920150015245850000, di Euro 931,73,
- La cartella di pagamento n. 05920150017857130000, di Euro 92,16,
- La cartella di pagamento n. 05920160002644737000, limitatamente al credito vantato dal di Euro 3.662,37, Controparte_3
- La cartella di pagamento n. 05920160005161704000, di Euro 204,48,
- La cartella di pagamento n. 05920160011627931000, di Euro 717,30.
- La cartella di pagamento n. 05920170000774208000, di Euro 3.009,25.
- La cartella di pagamento n. 05920170002737720000, di Euro 464,06,
- La cartella di pagamento n. 05920170022036634000, di Euro 3.227,69,
- La cartella di pagamento n. 05920180006127953000, di Euro 1.402,30,
- La cartella di pagamento n. 05920190003007277000, di Euro 760,79,
- La cartella di pagamento n. 05920200020015041000, di Euro 542,58,
- La cartella di pagamento n. 05920200022241276000, di Euro 550,72,
- La cartella di pagamento n. 05920210001588383000, di Euro 169,11,
- La cartella di pagamento n. 05920210016215667000, di Euro 8.116,68,
- La cartella di pagamento n. 05920210021445709000, di Euro 1.008,17,
- La cartella di pagamento n. 05920220025961040000, di Euro 156,17.
L'opponente lamentava la nullità dell'atto di intimazione per omessa notifica delle cartelle esattoriali e la prescrizione delle pretese impositive.
Ritualmente costituitasi, l' – contestato quanto ex Controparte_2 adverso dedotto e prodotto – chiedeva il rigetto dell'opposizione. pagina 2 di 12 All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1864/2025 pubblicata il
10.06.2025, ha così provveduto: “Accoglie in parte l'opposizione spiegata dal sig.
[...]
e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.05920249003208849000 CP_1 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento n.
05920150008531957000, cartella di pagamento n. 05920150014140261000, cartella di pagamento n. 05920150015245850000, cartella di pagamento n.
05920150017857130000, cartella di pagamento n. 05920160002644737000, limitatamente al credito vantato dal di Euro 3.662,37,cartella di Controparte_3 pagamento n. 05920170022036634000, cartella di pagamento n.
05920190003007277000, cartella di pagamento n. 05920200020015041000, cartella di pagamento n. 05920210016215667000, cartella di pagamento n.
05920210021445709000, cartella di pagamento n. 05920220025961040000. Fermo il resto. Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa”.
Il primo giudice annullava l'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle esattoriali di cui in dispositivo, avendo rilevato che il relativo procedimento notificatorio
– presupposto indefettibile per la legittimità dell'esercizio del potere impositivo, nonché per la valenza della cartella esattoriale come titolo esecutivo e precetto – “non si è correttamente perfezionato (manca in atti la prova della notifica della raccomandata informativa e relativo avviso di ricevimento), a differenza delle restanti cartelle per le quali la notifica risulta regolare – vedi relata in atti”. Dichiarava assorbite le ulteriori questioni.
II. Avverso la citata sentenza ha proposto appello l' Controparte_2
con atto di citazione notificato il 10/7/2025, proponendo i motivi di
[...] seguito enunciati e insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, nonché di legittimità ed efficacia delle cartelle di pagamento elencate nel dispositivo della sentenza impugnata, con vittoria di spese di ambo i gradi, da distrarsi in favore dell'Avv. Franco, dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con atto di comparsa e contestuale appello incidentale depositato l'11.11.2025, si è costituito nel presente giudizio chiedendo CP_1 il rigetto dell'appello e la parziale riforma della sentenza in ragione dei motivi di seguito esplicitati, chiedendo dichiararsi anche l'omessa notifica delle cartelle nn.
05920160005161704000, 05920180006127953000, 05920200022241276000,
05920210001588383000, 05920120003174610000, 05920120011099725000, pagina 3 di 12 05920120025022128001, 05920130006113183000, 05920130016028910000,
05920140018826367000, 05920140021694714000, 05920160011627931000,
05920170000774208000 e 05920170002737720000, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio in favore dell'erario, stante l'ammissione di al gratuito patrocinio. CP_1
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18.12.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello principale si insiste nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire, deducendo che:
- l'intimazione di pagamento – in assenza del provvedimento di sgravio o della sospensione da parte dell'Ente Impositore – ha funzione di mero sollecito di pagamento e messa in mora e, come tale, non è lesiva di interessi tutelati, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio del debitore;
- sebbene la recente giurisprudenza riconosca al contribuente la possibilità di impugnare la cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata, di cui sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo, tale possibilità è ammessa purché il contribuente dimostri di non aver potuto conoscere la cartella di pagamento per un difetto di notifica. Tuttavia, l'intimazione di pagamento, pur essendo impugnabile autonomamente, non sempre configura un interesse ad agire se non vi è un pregiudizio concreto immediato (Cass. Civ. N. 6436/2025).
1.a. - La censura è infondata.
Pur essendo pacifica – sulla base dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, per come novellato dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, nonché dell'orientamento espresso in Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 26283/22 (che ritiene l'inammissibilità per difetto di interesse applicabile a tutti i casi di procedimento in corso – l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo (per esempio per far valere la nullità della notifica della cartella e la conseguente prescrizione della pretesa impositiva) per carenza di interesse ad agire, ove la parte attrice/opponente non documenti un concreto pregiudizio derivante dalla mera iscrizione a ruolo, nella fattispecie in esame oggetto di impugnazione non è l'estratto di ruolo, bensì l'intimazione di pagamento, con conseguente sussistenza di interesse ad agire, avendo la Cassazione, confermando un precedente orientamento, di pagina 4 di 12 recente chiarito la riconducibilità dell'atto alla casistica del vecchio avviso di mora, sottolineandone l'effetto cristallizzante sul credito fiscale.
In particolare, la Suprema Corte con sent. nn. 20476/2025 e 6436/2025 ha riaffermato il seguente principio di diritto:
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine>>, sul presupposto che – come chiarito da Cass. SS.UU. n. 26817/2024 allorché si sono espresse sulla questione della natura dell'intimazione di pagamento – al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto che, nel caso del sollecito di pagamento o messa in mora che dir si voglia, è quella di invitare il contribuente al pagamento prima di procedere a esecuzione forzata;
pertanto, se non impugnato, produce l'effetto di consolidare il credito, precludendo al contribuente la possibilità di far valere le vicende estintive o impeditive del proprio debito.
Tanto premesso, l'interesse del a proporre opposizione all'atto di intimazione CP_1 consiste nell'evitare l'irretrattabilità del credito tributario, facendo valere in sede giudiziale le vicende estintive dello stesso.
2. Con il secondo motivo l'appellante principale censura l'accoglimento dell'opposizione per difetto di motivazione, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice e conformemente alla documentazione prodotta in prime cure:
- le cartelle n. 05920150008531957000, 05920150014140261000, n.
05920150015245850000, n. 05920150017857130000, n. 05920160002644737000, n.
05920170022036634000, n. 05920190003007277000 e n. 05920200020015041000 sono state ritualmente notificate ai sensi degli artt. 26, comma 3, DPR 602/1973 e 60, comma
1, lett. e) DPR 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario, con perfezionamento della notifica nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito;
- le cartelle di pagamento n. 05920210016215667000 e n. 05920210021445709000 sono state ritualmente notificate ex art. 26 DPR 602/73, a mezzo notificatore e consegnate a mani del destinatario;
pagina 5 di 12 - la cartella di pagamento n. 05920220025961040000 è stata ritualmente notificata ex art. 26 DPR 602/73, con raccomandata a/r consegnata ad un addetto alla casa in data 11.11.22.
2.a. – Il motivo è fondato.
Seguendo l'ordine delle deduzioni di parte appellante, si rileva quanto segue:
- dai file contenuti nelle cartelle compresse allegate al fascicolo digitale di prime cure denominate “All.14-rel-05920150008531957000”, “All.15-rel-
05920150014140261000”, “All.16-rel-05920150015245850000”, “All.17-rel-
05920150017857130000”, “All.18-rel-05920160002644737000”, “All.23-rel-
05920170022036634000”, “All.25-rel-05920190003007277000”, “All.26-rel-
05920200020015041000” risulta che le rispettive cartelle n. 05920150008531957000,
05920150014140261000, n. 05920150015245850000, n. 05920150017857130000, n.
05920160002644737000, n. 05920170022036634000, n. 05920190003007277000 e n.
05920200020015041000 sono state ritualmente notificate ai sensi degli artt. 26, comma
3, DPR 602/1973 e 60, comma 1, lett. e) DPR 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario, con perfezionamento della notifica nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito.
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (cfr, ex multiis, Cass. Civ. nn. 14658/2024, 781/2025,
24706/2025). A completamento del principio espresso, Cass. Civ. n. 24745/2025 ha precisato che “in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, l'attestazione del pubblico ufficiale sulla relata di notifica di avere acquisito, da accertamenti eseguiti in loco, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. Tale prova non può essere inficiata da certificati anagrafici o elettorali che attestino solo pagina 6 di 12 formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, poiché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza
[e possono essere smentite] dagli accertamenti del pubblico ufficiale”.
Nel caso di specie, la scelta del rito degli irreperibili è condivisibile, giacché è dipesa dalla documentata impossibilità di reperire il destinatario presso l'indirizzo di residenza risultante dalle indagini anagrafiche (rinnovate dopo il primo tentativo di notifica non andato a buon fine), nonostante il doppio accesso eseguito dal messo notificare, che ha avuto cura di constatare in loco e di dar conto sulla relata con scrittura olografa che il destinatario risultava, di volta in volta, sconosciuto, trasferito o che il suo nome non fosse menzionato su citofono e cassetta postale. Tanto emerge pacificamente dai file contenuti nelle cartelle summenzionate, rappresentanti copia delle due tentate notifiche con le annotazioni olografe del messo, della richiesta di visura anagrafica, dell'esito della visura e dell'avviso di deposito presso la casa comunale.
Vieppiù si aggiunga che i molteplici tentativi di notifiche fallite costituiscono indizi di condotta del debitore negligente, se non addirittura preordinata a evitare la ricezione delle notifiche delle cartelle esattoriali, circostanze che giustificano il ricorso al rito degli irreperibili, come costantemente sostenuto dalle Corti di Giustizia Tributaria: “in materia di notifica degli atti tributari, la notificazione effettuata al domicilio di residenza può essere eseguita con il rito previsto in caso di irreperibilità, se il debitore è risultato sconosciuto e se egli non ha adottato le diligenti misure per consentire all'ufficiale postale o al messo notificatore di individuare agevolmente la propria abitazione, ovvero per mutare la propria residenza nei registri dell'anagrafe” (cfr, ex plurimis, Corte
Giustizia Trib. II grado Milano, Lombardia, sez. XVI, 25/07/2025, n.1809).
- dalle relate contenute nelle cartelle compresse allegate al fascicolo digitale di prime cure denominate “All.29-rel-05920210016215667000” e “All.30-rel-
05920210021445709000” emerge pacificamente le rispettive cartelle di pagamento n.
05920210016215667000 e n. 05920210021445709000 sono state ritualmente notificate dal messo notificatore e consegnate a mani del diretto destinatario;
- dalla relata contenuta nella cartella compressa allegata al fascicolo digitale di prime cure denominata “All.31-rel-05920220025961040000” emerge pacificamente che la cartella di pagamento n. 05920220025961040000 è stata ritualmente notificata ex art. 26 DPR
602/73, con raccomandata a/r, e consegnata ad un addetto alla ricezione degli atti.
pagina 7 di 12 3. Con unico motivo di appello incidentale si insiste nella declaratoria di omessa notifica delle cartelle:
- nn. 05920160005161704000, 05920180006127953000, 05920200022241276000 e
05920210001588383000, per le quali è stata adottata arbitrariamente la procedura di notifica prevista dagli artt. 26, comma 3, DPR 602/73 e 60, co.
1. lett. e) DPR 600/1973, per i casi di irreperibilità assoluta (in luogo di quella prevista dall'art. 140 c.p.c.), senza che sia stata fornita prova dell'espletamento, da parte del messo comunale, delle ricerche dei potenziali consegnatari dell'atto. Come chiarito dall'ord. n. 26548/2025 della Sezione
Tributaria della Corte di Cassazione, “in assenza di questa prova, la semplice affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale non è sufficiente a perfezionare la notifica, che risulterà irrimediabilmente invalida”;
- nn. 05920120003174610000, 05920120011099725000, 05920120025022128001,
05920130006113183000, 05920130016028910000, 05920140018826367000 e
05920140021694714000, per difetto di prova della notifica al della raccomandata CP_1 informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., trattandosi di adempimento necessario ai fini del perfezionamento dell'iter notificatorio;
- nn. 05920160011627931000, 05920170000774208000 e 05920170002737720000, per difetto di prova sia della ricevuta di mancata consegna a mezzo PEC, sia della spedizione e/o ricezione della raccomandata con cui si sarebbe dovuto informare di ciò il (c.d. CP_1
Perso
).
3.a. – L'appello incidentale è infondato, con conseguente conferma del relativo capo della sentenza impugnato.
Seguendo l'ordine delle deduzioni di parte appellante, si rileva quanto segue:
- nelle cartelle compresse denominate “All.19-Relata-cartella-05920160005161704”,
“All.24-rel-05920180006127953000”, “All.27-rel-05920200022241276000”, “All.28- rel-05920210001588383000” inserite nel fascicolo di prime cure di Controparte_2
è presente copiosa documentazione attestante che per le rispettive cartelle nn.
05920160005161704000, 05920180006127953000, 05920200022241276000 e
05920210001588383000, è stata adottata correttamente la procedura di notifica prevista dagli artt. 26, comma 3, DPR 602/73 e 60, co.
1. lett. e) DPR 600/1973 per i casi di irreperibilità assoluta, con perfezionamento della notifica nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito.
pagina 8 di 12 Rinnovando le considerazioni svolte in precedenza, ha CP_2 CP_2 documentato, anche in relazioni alle cartelle esattoriali appena menzionate,
l'impossibilità di reperire il destinatario presso l'indirizzo di residenza producendo copia dei due tentati accessi con le annotazioni olografe del messo attestanti che il destinatario risultava, di volta in volta, sconosciuto, trasferito o che il suo nome non fosse menzionato su citofono e cassetta postale, nonché copia della richiesta di visura anagrafica, dell'esito della visura e dell'avviso di deposito presso la casa comunale.
Pertanto, risultano documentate le ricerche svolte dal messo prima di procedere alla notifica c.d. per irreperibilità assoluta (come da attestazioni che costituiscono piena prova fino a querela di falso), come del pari risulta pacificamente la condotta quantomeno negligente del contribuente, consistita nel rendersi irreperibile e nel rendere più oneroso il lavoro del messo.
- dalla documentazione prodotta dall' (vedasi i file contenuti nelle cartelle CP_2 compresse allegate dalla n. 7 alla n. 13) risulta la regolarità delle notifiche relative alle cartelle esattoriali nn. 05920120003174610000, 05920120011099725000,
05920120025022128001, 05920130006113183000, 05920130016028910000,
05920140018826367000 e 05920140021694714000, attestata dalla presenza, in ciascuna cartella, del file contenente la copia della comunicazione di avvenuto deposito. Invero, come affermato da SS.UU. n. 10012/2021, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD)”.
- dai file allegati dall' nel proprio fascicolo telematico e identificati con i numeri CP_2
20, 21 e 22 risulta che il procedimento notificatorio via PEC relativo alle cartelle nn.
05920160011627931000, 05920170000774208000 e 05920170002737720000 è stato eseguito nei termini di legge. Dall'allegata comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, d.p.r. n.602/1973, indirizzata al dà atto che in data 06/07/2016, 02/02/2017 e 24/03/2017 CP_1 Controparte_2
“non è stato possibile rinvenire nell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica pagina 9 di 12 certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato abbiamo provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973” e che ha depositato telematicamente l'atto da notificare presso gli uffici della Parte_2
e che ha richiesto la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi
[...] secretati) sul sito informatico della medesima. Inoltre, dall'allegato documento Prot. n.
2984437 del 21/05/2024 risulta la “RICHIESTA DEPOSITO INFOCAMERE CARTELLE
05920160011627931000 05920170000774208000 E 05920170002737720000” avanzata da . Controparte_2
A fronte di tali produzioni, il non ha allegato alcunché che potesse smentire l'operato CP_1 documentato dall'Agenzia.
Si veda in proposito cass. civ. ord. n. 3703/2025: “in caso di notifica a mezzo PEC di cui all'articolo 60, dpr 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per 15 giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo”
3.b. – Ad ogni buon conto, giova dare atto che – rispetto all'iter notificatorio di tutte le cartelle esattoriali dedotte in giudizio – il ha svolto difese generiche e meramente CP_1 assertive, inidonee a scalfire l'apparato argomentativo del primo giudice o a smentire la veridicità della documentazione ex adverso prodotta, né ha dimostrato vizi procedurali o pregiudizi al proprio diritto di difesa derivatigli dal procedimento notificatorio a suo dire irregolare. Di contro, dagli atti di causa sono emersi indizi di una condotta negligente o addirittura preordinata a sottrarsi impunemente alle pretese creditorie dell'amministrazione tributaria.
4. Con il terzo motivo di appello principale si deduce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del debito sollevata dal in prime cure e ritenuta assorbita dal giudice, CP_1 sul duplice assunto che il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dall' tramite la notifica di cinque avvisi di intimazione di pagamento (nelle date CP_2 del 01.02.2016, 20.12.2017, 10.04.2018, 03.03.2023, 11.04.2023) e di un ulteriore avviso pagina 10 di 12 con attestazione di deposito Infocamere, e che durante l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 l'art. 68 D.L. n. 18/2020 e l'art. 12, comma 1 D.Lgs. 159/2015 hanno sospeso i termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con successive estensioni.
4.a. - Ritenuta e documentata la ritualità delle notifiche di tutte le cartelle di pagamento e anche degli atti interruttivi della prescrizione, l'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie si ritiene superata e assorbita, presupponendo essa il lamentato difetto di notifica di cui si è detta l'insussistenza. Né rileva il termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle esattoriali, né sono ammissibili ulteriori censure relative ai crediti tributari azionati, essendo inammissibile ogni censura relativa al credito tributario relativo a cartelle notificate e non tempestivamente impugnate.
5. La riforma della sentenza di prime cure giustifica la pronuncia di questo giudice dell'appello anche sull'imputabilità delle spese di prime cure, al fine di tener conto dell'esito complessivo della lite. Pertanto, le spese di ambo i gradi – liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 applicabile ratione temporis – sono poste a carico della parte soccombente e in favore dell' CP_1 [...]
, con distrazione in favore del legale della stessa, dichiaratosi Controparte_2 antistatario.
6. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione incidentale, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da e, per Parte_3
l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Lecce n. 1864/2025, rigetta integralmente l'opposizione proposta da CP_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_3
e, per essa, in favore del difensore Avv. Fabio Francesco Franco,
[...] dichiaratosi antistatario, di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati quanto al primo grado in complessivi euro 4.500,00 per compensi e quanto al presente grado in complessivi euro 5.677,75, di cui euro 177,75 per spese ed euro pagina 11 di 12 5.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% a termini di legge e per entrambi i gradi;
4) Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione incidentale, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto
Lecce, 18 dicembre 2025
Il presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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