Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/03/2025, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05771/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04934/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4934 del 2021, proposto da Società Agricola -OMISSIS-.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Anghinoni e Lucia Scalone Di Montelauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
della inesistenza del debito imputato a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino a far tempo dalle campagne casearie 1995/1996 alla campagna casearia 2003/2004, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel registro nazionale dei debiti tenuto da AGEA ex art. 8 ter l. n. 33/2009;
e per il risarcimento del danno per violazione del diritto europeo da parte dello Stato italiano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il presente gravame la Società Agricola -OMISSIS- (di seguito anche solo “Società”) agisce per “ l’accertamento della inesistenza del debito imputato a titolo di campagne casearie 1995/1996 alla campagna casearia 2003/2004, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009 ” (c.d. prelievo supplementare previsto per le c.d. quote latte);
Precisato che la Società, a tal fine, invoca il contenuto delle pronunce della Corte di Giustizia nelle cause C 348/18 e 46/18 e delle successive pronunce del Consiglio di Stato (tra tutte cfr. sentenza n. 7066/2019) – non rese tra le parti - che hanno riconosciuto l’illegittimità del meccanismo nazionale di riassegnazione dei quantitativi non utilizzati delle quote latte (c.d. compensazione);
Precisato che le richiamate pronunce non possono costituire il presupposto per imporre ad AGEA la riduzione degli importi richiesti, dovendosi in tal senso richiamare l’insegnamento dell’DU IA (sentenze “gemelle” n. 4 e n. 5 del 2019) la quale, trattando il tema degli effetti delle sentenze di annullamento e in generale degli effetti del giudicato amministrativo nei confronti dei terzi, ha ribadito che, per principio generale, le sentenze del giudice amministrativo hanno effetto per le sole parti del giudizio;
Esclusa, altresì, la sussistenza di un diritto soggettivo della parte ricorrente alla revisione della propria posizione in forza delle decisioni della Corte di Giustizia nelle cause C 348/18 e 46/18, considerato che, secondo il noto insegnamento della predetta Corte, reso nella sentenza del 13 gennaio 2004, causa C-453/00, ÜH & EI , deve escludersi che un organo amministrativo sia tenuto a rivedere una decisione che è divenuta definitiva, al fine di assicurare la completa efficacia del diritto comunitario; ciò considerato che la certezza del diritto (cui l’inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi non tempestivamente impugnati è presidio) è “ inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario ” (cfr. p. 9 ss. della memoria AGEA);
Rilevato altresì che, in ossequio a tali principi, lo stesso legislatore nazionale, con la novella di cui all’art. 10 bis del d.l. n. 69 del 13 giugno 2023, convertito in legge n. 103/2023, ha disposto il ricalcolo della compensazione solo in favore di quelle aziende che avevano beneficiato di una sentenza di annullamento del prelievo supplementare, con esclusione di tutte le altre, compresa la deducente;
Ulteriormente rilevato che il debito di cui oggi parte ricorrente chiede l’accertamento negativo è contenuto in provvedimenti di imputazione del prelievo a suo tempo emessi da AI (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo), poi confluita in AGEA, non solo mai impugnati, ma anche accettati dal ricorrente con contratto di rateizzazione;
Considerato che l’azione di accertamento nel processo amministrativo incontra il limite dell’art. 34, comma 2, cod.proc.amm. secondo cui, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29 cod. proc. amm.;
Rilevato che, in senso contrario alle presenti conclusioni, non può essere richiamato il principio – su cui insiste parte ricorrente - di supremazia del diritto dell’Unione europea, considerato che la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto sovranazionale - sia “diretta”, vale a dire quando il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto, sia “indiretta”, vale a dire quando, come nella presente fattispecie, il provvedimento sia conforme alla norma nazionale, ma questa sia (ritenuta dalla Corte di giustizia) incompatibile con il diritto dell’Unione - si risolve in un normale vizio di violazione di legge, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento;
Ritenuto quindi di dover dichiarare – in accoglimento dell’eccezione in tal senso formulata dall’Amministrazione - inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito perché con essa parte ricorrente intende promuovere vizi che avrebbe dovuto far valere avverso gli atti amministrativi con i quali è stato richiesto il pagamento del predetto debito;
Richiamati, a supporto della presente decisione di inammissibilità, i seguenti principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa che il Collegio condivide: « la mancata o infruttuosa impugnazione dell'atto presupposto (cioè, nel caso di specie, delle relative presupposte cartelle esattoriali) impedisce di contestarne (nuovamente) in questa sede i profili di invalidità e gli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili.
Il rilievo è, peraltro, in linea con il tradizionale inquadramento della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente nelle controversie quale quella di cui è causa, come individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “tutte le questioni implicanti una contestazione dell' an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (...) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata” (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2023 n. 1318).
Nel caso in esame, la definitività del prelievo (conseguente alla impossibilità di ulteriormente contestare in sede giurisdizionale le cartelle di pagamento assunte a presupposto degli atti impugnati) preclude ai ricorrenti anche la facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell'inoppugnabilità dell'atto (TAR Veneto, IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).
Né può valere la disapplicazione, in quanto l'incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27 giugno 2019 -causa C-348/2018; 13 gennaio 2022 -causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l'esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull'imputazione del prelievo).
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall'azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all'annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe» (così: T.a.r. Veneto, n. 1133 del 2024; cfr. pure, in senso analogo, Cons. Stato, n. 9716 del 2022 che ha affermato, sempre in materia di prelievo supplementare relativo alle quote latte, che “ non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati ”);
Considerato, quanto alla domanda di risarcimento del danno per violazione del diritto europeo, che, a seguito del passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, in quanto siffatta domanda risulta del tutto svincolata da contestazioni riguardanti l’esercizio del potere amministrativo ed è rivolta, per converso, nei confronti dello Stato-legislatore (come peraltro espressamente ribadito dal difensore di parte ricorrente in udienza);
Ritenuto, pertanto, di dovere assegnare alle parti, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un termine di cinque giorni per il deposito di memorie sulla questione rilevata d’ufficio;
Ritenuto di rinviare all’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 11 aprile 2025 per la definizione della causa;
Ritenuto di rinviare al definitivo la statuizione sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda di accertamento negativo del credito di cui in epigrafe;
2) quanto alla domanda risarcitoria, assegna alle parti, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il termine di 5 giorni per il deposito di memorie sulla questione rilevata d’ufficio;
3) rinvia all’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 11 aprile 2025 per la definizione della causa;
4) spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Oscar Marongiu, Presidente FF
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Oscar Marongiu |
IL SEGRETARIO