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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2542 R.G.A.C. per l'anno 2021, avente ad oggetto: Altri contratti tipici, promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di elettivamente domiciliati in Satriano, alla Via Rodano n.12, presso lo Persona_1 studio degli Avv.ti Giulio Calabretta e Vittoria Luciano che li rappresentano e difendono in forza di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
Contro
(c.f.; in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Chiodo, procuratore domiciliatario, con studio in Cosenza, al Corso Mazzini, 217;
- CONVENUTO-
Nonché contro in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Roberto Chiodo, procuratore domiciliatario, con studio in Cosenza, al Corso
Mazzini, 217;
-CONVENUTO-
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis e ss. c.p.c., gli attori, agendo sia in proprio che in qualità di eredi e conviventi di hanno convenuto in giudizio l' Persona_1 Controparte_1
, chiedendo il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditario in relazione al
[...] decesso della congiunta, madre di e e moglie di Pt_2 Parte_3 Parte_1 verificatosi il 11 agosto 2016.
Allegavano che la paziente si sottopose in data 12 maggio 2014 a una Persona_1 polipectomia endometriale, a seguito di diagnosi di “polipo endometriale”; durante l'isteroscopia si verificò una perforazione del fondo uterino, complicanza gestita con monitoraggio ecografico.
Il 9 giugno 2014, veniva refertato l'esame istologico del polipo endometriale, e si documentava la presenza di adenocarcinoma moderatamente differenziato. Successivamente, in data 1° luglio 2014, veniva sottoposta presso lo stesso nosocomio a intervento chirurgico di laparoisterectomia totale, annessiectomia bilaterale, linfadenectomia pelvica e washing peritoneale.
L'esame istologico definitivo confermava la diagnosi di adenocarcinoma endometriale ben differenziato, polipoide, infiltrante i fasci superficiali del miometrio, senza tuttavia evidenziare interessamento linfonodale, parametriale, cervicale o del liquido peritoneale.
Circa due anni dopo, il 16 gennaio 2015, un esame ecografico evidenziò una neoformazione in sede annessiale destra e successivi accertamenti confermarono la recidiva, con coinvolgimento peritoneale, linfonodale, loco-regionale ed epatico. La fu sottoposta a ripetuti cicli di Per_1 chemioterapia presso il Reparto di Oncologia dell' Controparte_1
, senza, tuttavia, arrestare la progressione della malattia, culminata con il decesso l'11
[...] agosto 2016.
Gli attori allegavano che la recidiva della malattia, localizzata nel cavo del fosse CP_3 direttamente riconducibile alla perforazione uterina avvenuta durante l'isteroscopia del 12 maggio
2014, in quanto lo strumento, penetrando la parete uterina, avrebbe facilitato la disseminazione cellulare neoplastica addominale, determinando così una progressione della neoplasia, in conclusione chiedevano di volersi accertare la responsabilità della Controparte_4
per i danni cagionati agli attori, sia iure proprio che iure successionis, in qualità di
[...] eredi di deceduta a in data 11 agosto 2016, con condanna al Persona_1 CP_1 risarcimento del danno patito, in solido con la società di assicurazione Controparte_2
nell'ammontare complessivo di euro 1.397.000,000, di cui euro 797.000,00, come danno
[...] iure proprio poi trasmesso agli eredi per la lesione subita dalla nonché euro 200.000,00 a Per_1 erede come danno iure proprio a seguito della perdita del congiunto, per un totale di euro
600.000,00, oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla data dell'evento e fino all'effettivo
2 soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore distrattario.
Si costituiva in giudizio l' deducendo che il trattamento Controparte_1 sanitario praticato sin dal 12 maggio 2014 fosse conforme alle linee guida di riferimento e che l'evento morte fosse riconducibile esclusivamente all'elevata aggressività della patologia oncologica di cui la era affetta, come confermato nella CTU espletata nel corso del Per_1 procedimento per ATP svolto. Sfornita di prova era rimasta la pretesa avversaria anche sotto il profilo del nesso causale tra l'evento allegato come causativo del danno e il danno lamentato, la cui quantificazione era rimasta dubbia.
Resisteva, altresì, la compagnia assicurativa che eccepiva, in via preliminare, CP_2
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, essendo stata la domanda tardivamente introdotta. In particolare, evidenziava che il ricorso per ATP era stato depositato il 28 CP_2 luglio 2017, mentre il procedimento ex art. 702‑bis c.p.c. fu instaurato solo in data 8 luglio 2021, con conseguente superamento dei termini normativamente previsti.
Inoltre, la compagnia assicurativa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), i danneggiati non dispongono dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria per fatti comportanti responsabilità civile. Per tali ragioni, hiedeva il mutamento del rito e, in ogni CP_2 caso, contestava la sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari dell' , Controparte_5 evidenziando l'assenza di prova del nesso causale tra l'operato medico e il decesso della Per_1
Concludeva, dunque, per l'inammissibilità del proposto ricorso, ovvero ne invocava il mutamento di rito;
comunque, nel merito, il rigetto o la determinazione della quantificazione del danno in relazione all'effettiva entità delle lesioni patite.
All'udienza del 3 giugno 2022, il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di tardività del ricorso e disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario. Istruita la causa con la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), già svolta in sede di ATP, nominando un collegio peritale, la causa veniva all'udienza del 20.12.2024 veniva assunta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione proposta dalla compagnia di assicurazione in qualità di assicuratrice della struttura sanitaria convenuta, è fondata e va CP_2 accolta. Ed, infatti, l'art. 12 della Legge 24/2017, nell'introdurre l'azione diretta nei confronti delle compagnie assicurative, al comma 4, in ordine alla sua entrata in vigore, ne differisce gli effetti
3 all'esito dell'emissione di appositi decreti ministeriali, non emanati al momento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La circostanza relativa all'adozione del D.M. n. 232/2023, pubblicato sulla G.U. 1 marzo 2024, n.
51, non vale a superare l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla compagnia assicuratrice, non solo perché al momento della sua introduzione l'azione diretta non poteva proporsi, ma anche perché l'art. 18 del D.M. n. 232/2023 recante le “norme transitorie e di rinvio”, stabilisce al comma 2 che “Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”, con la conseguenza che l'azione diretta non può ritenersi ammissibile sino all'adeguamento dei contratti di assicurazione entro il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto.
Pertanto, la norma non trova applicazione con riferimento ai fatti accaduti antecedentemente a tale data, e, di conseguenza, l'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa non è ammissibile, dovendosi pertanto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori. CP_2
I fatti oggetto di causa risalgono ad epoca antecedente al decesso di in data 7 Persona_1 agosto 2016, pertanto non trova applicazione il regime giuridico introdotto dalla Legge n. 24/2017.
In tale senso si è già reiteratamente espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso l'efficacia retroattiva delle disposizioni della Legge n. 24/2017 (così Cass. Civ. n. 28811 dell'8 novembre 2019 e n. 28994 dell'11 novembre 2019).
Ne deriva che le fattispecie perfezionatesi in epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore della riforma di cui trattasi potranno essere inquadrate anche nella responsabilità contrattuale a prescindere da un formale rapporto di dipendenza in quanto fondata sulla ormai ben conosciuta teoria del “contatto sociale” rapporto fattuale qualificato dal quale scaturirebbero “obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso” (Cass., Civ. Sez. III, n. 28081/2023).
Analogamente si è ritenuto che anche l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, benché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", abbia natura contrattuale (Cass., Civ. Sez. III, n 29370/2021), derivandone l'assoggettamento della struttura presso la quale ha avuto luogo il trattamento sanitario alla regola dettata dall'art. 1228 c.c., nel senso che la struttura stessa risponde dell'inadempimento della prestazione professionale svolta dal medico, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, pur nei casi in cui non vi sia un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, così superando vecchi orientamenti sulla distinzione fra responsabilità contrattuale dell'ospedale ed extracontrattuale del medico.
4 La struttura ospedaliera, pertanto, risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale. (Cass. sez. III, n. 30399 del 15/06/2022).
Infatti, in virtù del contratto che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che include, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendenti sulla base dell'art. 1228 cod. civ. Il rapporto che si instaura tra paziente e ente ospedaliero o casa di cura ha la sua fonte pertanto in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. La natura della responsabilità ascrivibile a quanti esercitano la professione sanitaria, ove il paziente in cura subisca dei danni, è stata annoverata quindi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III, n. 30399 del
15/06/2022) nello schema della responsabilità contrattuale, tanto che l'ente ospedaliero sia pubblico che privato, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
Dalla natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura sanitaria e/o medico consegue anche il regime probatorio tipico della responsabilità contrattuale, laddove il danneggiato, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, deve fornire la prova del contratto (o del "contatto"), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass., Sez. III, n. 32087 del 29/02/2023).
5 Spetterà quindi al paziente la dimostrazione dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie in conseguenza della prestazione medica, e ciò risulta idoneo a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, a norma dell'art. 1218 c.c.: l'inadempimento del sanitario in relazione alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale (art. 1176, comma 2, c.c.).
E' onere dell'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo idoneo e diligente ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante ovvero ancora che i lamentati esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, n. 32104 del 10/03/2023)
Un aspetto critico della responsabilità professionale investe poi il requisito del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.
Tale accertamento costituisce un prius logico rispetto ad altre questioni, infatti, in ordine all'accertamento del nesso eziologico, i più recenti arresti giurisprudenziali (Cass. Civ. Sez. III, n.
32225 del 15/04/2023) hanno confermato che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono, anche in materia civile, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., sul cui fondamento è stata elaborata la teoria della
“regolarità causale” o “causalità adeguata” per la quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (Cass., Civ. Sez. III, 26/09/2024).
Il giudice deve, quindi, verificare la validità dell'ipotesi di esistenza del nesso causale nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva e, in ogni caso, colpevole della struttura sanitaria sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di “credibilità razionale o probabilità logica”.
Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" , mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la
6 diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti.
Delineata la cornice entro la quale la regola probatoria va inquadrata, tornando all'esame delle circostanze del caso concreto, le parti lamentano che la condotta colpevolmente tenuta dai sanitari abbia cagionato la morte della con conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Per_1 paziente nonché dei danni da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari. Deve osservarsi che per le ragioni esplicitate nell'ordinanza del 15 novembre 2023, venne ammessa una nuova CTU collegiale che, ricostruite le vicende cliniche che interessavano, fino al decesso, la Per_1 evidenziarono poi i profili di colpa in capo ai sanitari che la ebbero in cura presso L'
[...]
. Controparte_1
L'accertamento peritale collegiale svolto, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, è frutto di un iter ricostruttivo, argomentativo e logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti allegati agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
La consulenza tecnica espletata dallo specialista in medicina legale e biologia clinica e dallo specialista in oncologia, ha confermato la sussistenza di profili di colpa professionale a carico dei sanitari della struttura resistente, effettuato anche attraverso il riesame dei reperti istologici, analisi che ha consentito una ben più compiuta ricostruzione rispetto a quella svolta in sede di ATP.
Dall'analisi degli atti si rileva che in seguito alla comparsa di ripetute perdite Persona_1 ematiche vaginali, veniva ricoverata presso la in data 12 Controparte_1 maggio 2014, con diagnosi di “polipo endometriale” e sottoposta a “polipectomia endometriale” mediante isteroscopia. Durante la procedura si verificava una perforazione del fondo uterino, complicanza gestita con monitoraggio ecografico e successiva dimissione in data 13 maggio 2014.
L'esame istologico del campione prelevato evidenziava la presenza di un “adenocarcinoma moderatamente differenziato”. Successivamente, la paziente veniva sottoposta, in data 2 luglio
2014, a laparisterectomia totale con annessiectomia bilaterale, linfoadenectomia pelvica e washing peritoneale. L'esame istologico relativo al pezzo operatorio asportato (datato 1° agosto 2014) descriveva un “adenocarcinoma endometrioide ben differenziato, polipoide, infiltrante meno del
50% del miometrio”, senza coinvolgimento di parametri, cervice o tube, sulla base del quale i sanitari decidevano di non avviare alcuna terapia adiuvante, optando esclusivamente per un follow- up clinico.
Nel gennaio 2015, un'ecografia transvaginale evidenziava formazioni sospette in sede annessiale e nel cavo del e nel giugno 2015, nel corso di una visita ambulatoriale, veniva rilevata una CP_3 formazione ovarica sinistra di circa 3,8 x 3,5 cm e un aumento del marker tumorale CA125, suggestivi di possibile recidiva neoplastica. Il 30 settembre 2015, la valutazione oncologica
7 confermava una recidiva di carcinoma endometriale con carcinosi peritoneale, con conseguente avvio della paziente a chemioterapia con Carboplatino e Taxol.
In data 7 aprile 2016, la veniva sottoposta a laparoscopia con biopsie peritoneali, la quale Per_1 confermava la diffusione peritoneale della neoplasia, determinando l'indicazione alla prosecuzione del trattamento chemioterapico secondo schema FOLFOX4. Nonostante il protocollo terapeutico adottato, il decorso clinico risultava infausto, con decesso della paziente in data 11 agosto 2016
“per progressione neoplastica, con carcinosi peritoneale e metastasi diffuse.” (cfr. Consulenza tecnica).
Orbene, la CTU espletata ha posto in rilievo una significativa discrepanza tra i referti istologici del
9 giugno 2014 e del 1° agosto 2014; Stante la palese e sostanziale differenza tra i due esami, sarebbe stato opportuno procedere ad un consulto multidisciplinare tra le figure specialistiche interessate (ginecologo, anatomopatologo ed oncologo), per addivenire alla diagnosi più accurata possibile; il referto istologico del 9 giugno 2014 riportava la diagnosi di adenocarcinoma moderatamente differenziato invece il referto istologico del 1° agosto 2014 descriveva un adenocarcinoma endometrioide ben differenziato.
A fronte di tale incongruenza, pertanto, i consulenti del giudice ebbero a ritenere di procedere a una rivalutazione istologica dei preparati, eseguita in data 15 dicembre 2023 presso l'Istituto di
Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera Annunziata Mariano Santo-S. Barbara di Cosenza.
La nuova analisi ha evidenziato la presenza di due distinte forme tumorali a livello endometriale:
- la prima forma tumorale un adenocarcinoma endometriale di tipo polipoide, infiltrante meno del 50% del miometrio, con prevalenti aspetti microghiandolari, ben/moderatamente differenziato, di basso grado (tipo 1-2 sec. FIGO). Per questa patologia, la condotta sanitaria adottata è stata ritenuta adeguata, atteso che poiché le Linee Guida FIGO a questo stadio non prescrivono necessariamente il ricorso alla chemioterapia adiuvante;
- La seconda forma tumorale un adenocarcinoma endometriale di tipo mesonefrico, caratterizzato, sebbene di basso grado secondo la classificazione FIGO, da un'elevata aggressività biologica, che richiedeva l'immediata implementazione di un trattamento chemioterapico ab initio.
La CTU in conclusione ha accertato che “la mancata individuazione di questa seconda neoplasia e la conseguente omissione del trattamento chemioterapico tempestivo costituiscono un grave errore diagnostico e terapeutico, con dirette ripercussioni sulla prognosi della paziente. Altrettanto censurabile a parere dei consulenti del giudice l'omissione dei sanitari, a non considerare il rischio di disseminazione neoplastica conseguente alla perforazione uterina iatrogena occorsa durante
l'isteroscopia del 12 maggio 2014, nel corso della quale l'isteroscopio era penetrato nella cavità
8 peritoneale. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre ad attivare precauzionalmente un protocollo chemioterapico, al fine di ridurre il rischio di progressione neoplastica, scelta terapeutica che invece non è stata adottata”. (cfr, ctu)
Dall'analisi della documentazione clinica e delle risultanze peritali emerge con evidenza come l'omessa diagnosi della patologia tumorale adenocarcinoma endometriale di tipo mesonefrico abbia determinato l'assenza del trattamento sanitario appropriato1, con conseguente preclusione della migliore chance terapeutica per la paziente.
A tal riguardo i CCTTUU evidenziano come le Linee Guida AIOM 2014, applicabili ratione temporis, raccomandano per i tumori endometriali ad alto rischio, quale l'adenocarcinoma mesonefrico, un approccio terapeutico integrato e combinato: il trattamento chemioterapico risulta volto a migliorare la sopravvivenza globale, mentre la radioterapia contribuisce a ridurre il rischio di recidiva locale.
Tale impostazione terapeutica è indicata anche negli stadi iniziali, come quello che caratterizzava la il cui esame istologico risale all'anno 2014. Evidenziato che, in base alle statistiche Per_1 internazionali, la sopravvivenza media a cinque anni per tale forma tumorale è pari al 46%, ma, qualora correttamente trattata con chemioterapia tempestiva e, ove necessario, radioterapia, essa raggiunge un tasso di sopravvivenza del circa l'80%.
Proseguivano i CCTTUU: ”la paziente non è stata avviata al trattamento chemioterapico tempestivo, il quale ha avuto inizio soltanto nel settembre 2015, ossia a distanza di oltre tredici mesi dalla diagnosi istologica, e solo dopo l'evidenza strumentale di metastasi multiple tramite
PET… l'inadeguata gestione clinico-terapeutica ha determinato una perdita di chance nella misura del 35%, corrispondente alla differenza tra la percentuale di sopravvivenza con trattamento
9 tempestivo e quella riscontrata in assenza della terapia adeguata. A ciò si aggiunga che
l'individuazione della seconda forma tumorale non è mai avvenuta durante il percorso diagnostico
e terapeutico della paziente, neppure di fronte a un'evidente progressione della malattia, ma è stata resa possibile soltanto grazie alla rivalutazione anatomopatologica eseguita in sede di CTU”.
Pertanto, dalla relazione peritale, svolta in modo puntuale ed accurato, richiamando la migliore letteratura, e alla quale si aderisce, avendo svolto e speso argomentazioni ben più convincenti delle conclusioni, a dir vero non sostenute da adeguato riscontro istologico, svolte nel corso dell'ATP, emergono chiari profili di censura nell'assistenza sanitaria offerta al paziente sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico.
E' provato il nesso causale tra la negligente condotta sanitaria e il danno subito dalla con Per_1 conseguente accertamento della responsabilità dell'ente ospedaliero convenuto (già).
Orbene, occorre circoscrivere la domanda proposta da parte attrice che rappresenta il perimetro in cui può e deve essere resa la pronuncia.
Nell'atto introduttivo le parti hanno chiesto riconoscersi il danno iure hereditatis e, specificamente, il cd danno catastrofale o esistenziale, per avere la avuto la lucida consapevolezza delle Per_1 proprie condizioni di salute e della loro irreversibilità, oltre che alla perdita di chance indicata, con richiamo alla consulenza di parte, in misura del 90-95%, oltre al danno iure proprio, in termini di danno da perdita parentale. Chiedevano, altresì, il danno conseguente alla lesione patita dalla paziente per la perforazione uterina iatrogena occorsa durante l'isteroscopia del 12 maggio 2014 e per la invalidità nel periodo dalla seconda diagnosi al decesso.
Trattando l'aspetto più incisivo della vicenda e relativo al danno iure hereditatis, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance terapeutiche della loro congiunta, poiché, se si fosse giunti ad una tempestiva diagnosi, ella si sarebbe potuta sottoporre ad un trattamento chemioterapico e radioterapia che le avrebbe consentito di confidare in una più lunga aspettativa di vita;
in sintesi, la perdita di chance di sopravvivenza si sostanzia nella perdita della possibilità seria, apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo in relazione alla diagnosi e cura tardiva.
In merito, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ben scandito nella sentenza della Cassazione, n. 26851/2023, ove risulta chiarita la differenza fra “danno da perdita anticipata della vita o da premorienza” e “danno da perdita di chance di sopravvivenza”. Il danno da perdita anticipata della vita riguarda la riduzione dell'aspettativa di vita, ossia la differenza tra la durata di vita che il danneggiato avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, in assenza dell'evento illecito, e quella effettivamente vissuta;
il danno da perdita di chance si riferisce, invece, alla perdita concreta, seppur incerta, della possibilità di conseguire un esito favorevole – per esempio
10 una maggiore probabilità di sopravvivenza o un miglior recupero clinico- che, in condizioni diverse, avrebbe potuto tradursi in un beneficio sostanziale per il danneggiato. Pertanto, mentre il danno da perdita anticipata della vita esprime il decremento effettivo dell'aspettativa di vita, il danno da perdita di chance quantifica il beneficio potenziale che è andato perso a causa dell'illecito.
La Suprema Corte, nella medesima pronuncia, ha precisato che nel caso in cui il danneggiato sia deceduto prima dell'introduzione del giudizio, come nel caso di specie, “In questo caso non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez.
U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. ..... È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di
“danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto, secondo i parametri di cui si dirà (infra, sub 4.4. e ss.). In conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente”.
I CCTTUU hanno evidenziato, anche a seguito dei rilievi svolti dai CTP che per la forma tumorale più aggressiva dell'adenocarcinoma endometriale di tipo mesonefritico, le statistiche internazionali disponibili riportano una sopravvivenza media a cinque anni del 46%, e, qualora correttamente trattato con pronta implementazione della chemio e se necessario radioterapia di circa l'80%. Nel caso in discussione non è stato implementato il trattamento adiuvante chemioterapico per mancato riconoscimento della forma più aggressiva, ma in casi consimili la sopravvivenza media percentualmente quantificata in letteratura è del 46% (e non già dell'80%). Pertanto il mancato trattamento incide per la quota parte dal 46% fino all'80% in termini di perdita di chances, e conseguentemente si ritiene corretta la percentuale del 35%.
11 E tale percentuale è stata confermata anche a seguito dei rilievi dei CTP, proposti solo su tale aspetto, e rispetto ai quali le solide argomentazioni dei CCTTUU consentono di aderire al loro argomentare e alle conclusioni rese allorquando ne hanno confermato la percentuale nel 35%.
Per la mancata diagnosi dell'adenocarcinoma endometriale di tipo mesonefritico con mancata proposta di sollecita terapia chemioterapica, dunque, i Ctu hanno riconosciuto una perdita di chance nella misura del 35% (che è la percentuale di sopravvivenza aggiuntiva a cinque anni di questa forma tumorale qualora correttamente trattata). E i richiamo ai cinque anni non rappresenta assolutamente l'aspettativa di vita della donna, bensì, al contrario, il tempo di allert post patologia superato il quale l'aspettativa di vita ritorna ad essere quella ordinaria.
In sintonia, a quanto da ultimo ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 2152/2024), i criteri cui attenersi per effettuare il calcolo del risarcimento del danno da perdita di chance sono così precisati:
• si determina la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al
100%;
• si divide tale somma per il numero di anni della vittima;
• si moltiplica il risultato per il numero degli anni in cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
• si calcola sull'importo così ottenuto la possibilità di sopravvivenza perduta.
La stessa parte attrice ha evidenziato la necessità che tale determinazione tenga conto della percentuale di chance negata a seguito della omessa diagnosi e tardiva terapia.
Il parametro di riferimento per il calcolo è quello delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024; la misura di tale voce di danno è di euro 141.460,24, così di seguito analiticamente determinata.
Il valore risarcitorio dell'invalidità totale che sarebbe spettata - 54 anni all'epoca dei fatti- è, secondo le Tabelle di Milano 2024, pari ad euro. 704.042,00; dividendo detto importo per il numero degli anni della vittima si ottiene l'importo di euro. 13.037,81, il quale, moltiplicato per il numero di 31 anni (proiezione della possibilità di sopravvivenza media statistica donne nel 2014 pari ad 85 anni), dà l'importo di euro. 404.172,00 (13.037,81x31). Su detta somma va calcolata la percentuale del
35% di possibilità di sopravvivenza perduta.
Orbene, la domanda proposta iure hereditatis riguarda anche il cd danno catastrofale o esistenziale, il danno morale determinato dalla lucida consapevolezza della anticipazione della morte, dal vivere gli ultimi tempi di vita nella consapevolezza delle conseguenze sulla ridotta durata della vita conseguenti alla diagnosi tardiva e dalla tardiva attivazione di adeguato trattamento di cura in ragione dell'errore medico accertato.
12 Una puntualizzazione si impone. Come innanzi precisato nel richiamare la sentenza della suprema
Corte Civile n. 26851/2023, sono alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, nel caso di “danno da perdita anticipata della vita o da premorienza” il danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte;
nel caso di “danno da perdita di chance di sopravvivenza”, il danno proprio da perdita di chances di sopravvivenza.
Dunque, occorre evidenziare come il danno da perdita di chance di sopravvivenza ha in sé il ristoro del danno come evidenziatosi nel caso di specie.
L'ulteriore danno catastrofale, come ricorda la pronuncia di legittimità, presuppone che esso sia allegato e provato.
Orbene, sul punto l'atto introduttivo è assai carente, non essendo stato in nulla articolata o esplicitata la sequenza fattuale che consenta di denotare la sussistenza del pregiudizio lamentato.
D'altro canto, il danno cd catastrofale, in questo caso, si sarebbe dovuto verificare non già e non solo per la diagnosi del grave male dal quale la stessa era affetta, ma presupponeva che la donna avesse compreso di essere affetta da una patologia -non diagnosticata- già esistente al momento della prima diagnosi, dovendo e potendosi risarcire solo la sofferenza per la lucida percezione dell'avvicinarsi della fine a causa dell'omessa diagnosi della forma tumorale tardivamente diagnosticata.
La seconda e grave diagnosi diviene, nel caso in esame, elemento neutro atteso che la forma tumorale benavrebbe potuto essere insorta successivamente;
la sussistenza del danno lamentato, dunque, imponeva alla parte di allegare, quanto meno, la consapevolezza nella che il male Per_1 successivamente diagnosticato fosse già presente al momento della precedente diagnosi e la mancata diagnosi e cura l'aveva condotta verso una situazione patologica ingravescente.
Dunque, tale voce di danno non può essere riconosciuta in mancanza di ogni e qualsiasi allegazione in merito.
Ne discende, pertanto, che la somma da liquidarsi iure successionis, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di ristoro per la diminuzione delle possibilità di sopravvivenza della è pari ad euro Per_1
141.460,24 oltre interessi, somma da ritenersi equitativamente determinata all'attualità.
Su tale importo sono dovuti gli interessi, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo l'importo devalutato all'11 agosto 2016 (data della morte della , con decorrenza da tale data sino al Per_1 saldo.
13 Tale distinzione è fondamentale per evitare una doppia valutazione dello stesso pregiudizio e per garantire una quantificazione adeguata e separata dei due effetti dannosi.
Quanto al danno subito dalla donna per la perforazione uterina iatrogena, il primo evento lesivo, subito allorquando aveva 52 anni, la lesione è da valutarsi nella misura del 4% (quattro %) in termini di danno biologico, in aderenza alla quantificazione effettuata dal collegio dei CTU alla quale si aderisce, essendo l'analisi condotta priva di criticità ed articolata in modo puntuale e compiuto. Per ciò che riguarda il periodo di inabilità temporanea dovuto a tale lesione, dovranno essere considerati: giorni 5 (cinque) di inabilità temporanea totale, giorni 20 (venti) di inabilità temporanea parziale al 50 %, come indicato dal CTU e senza specifici rilievi mossi dai CTU.
La lesione certamente appare particolarmente incisiva sulla donna in ragione del fatto che, a fronte della patologia riscontrata, la penetrazione dell'isteroscopio nella cavità peritoneale avrebbe potuto determinare il rischio di disseminazione neoplastica a seguito della perforazione uterina iatrogena con conseguente progressione neoplastica, rischio riferito dalla stessa CTU.
Tanto giustifica l'aumento per la personalizzazione del danno nella misura del 50%.
Percentuale di invalidità permanente 4%, con personalizzazione: euro 7.395,00; Indennità giornaliera;
euro 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 5 Giorni, totale euro 575,00 e per i
20 giorni l'importo 1.725,00; personalizzazione per danno morale sia sulla permanente che sulla temporanea Totale con personalizzazione euro 9.120,00, liquidata all'attualità; su tale importo sono dovuti gli interessi, che si reputa congruo riconoscere al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo l'importo devalutato al 12 maggio
2014 ( data della perforazione uterina), con decorrenza da tale data sino al saldo.
Riguardo al periodo di inabilità temporanea totale dovuto alla forma tumorale, esso è da considerare dal luglio 2015 (individuazione delle metastasi a mezzo PET) fino all'exitus del 11 agosto 2016.
Considerando l'entità della lesione subita, Tabelle di riferimento Milano 2024, giorni di invalidità temporanea totale 404. Totale Invalidità temporanea totale euro 46.460,00, come richiesto dalla parte;
tale somma è liquidata all'attualità e su tale importo sono dovuti gli interessi, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo l'importo devalutato all'11 agosto 2016 (data della morte della
, con decorrenza da tale data sino al saldo. Per_1
Quanto agli importi innanzi liquidati a titolo iure hereditatis, vanno divisi tra gli attori ai sensi dell'art. 581 c.c., non risultando da alcun atto del giudizio che la successione di Persona_1
sia stata regolata da testamento.
[...]
Parimenti, merita accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dagli odierni attori per il danno iure proprio che non può che identificarsi con il risarcimento del danno c.d. “da perdita del rapporto
14 parentale”: tale voce di danno, autonoma rispetto a quello patito in via diretta dal danneggiato può essere definita, in termini generali, come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno” (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018). Il suddetto danno consiste: "in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto".
L'interesse fatto valere, in questo caso, è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Si tratta di un interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.
Il danno non patrimoniale, tuttavia, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ed invero: “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 31950 del 2018) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano.
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite “(Cass. n. 3767 del 2018).
La parte interessata potrà, dunque, fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed intensità dei rapporti affettivi ed alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del
24/04/2019, Rv. 653591 - 01). Le presunzioni, in particolare, valgono a facilitare l'assolvimento
15 dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass., Civ. III, del 21/10/2024). A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c. sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il "fatto base" (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Non occorre, cioè, che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza. Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Spetterà, tuttavia al giudice, in base alle evidenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, accertare se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché, apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 settembre
2023, n. 27658)
Ciò chiarito, nel caso di specie, il danno non patrimoniale subito dagli attori in conseguenza della prematura scomparsa della deve pertanto reputarsi esistente, difatti, non può essere ignorato Per_1 il legame tra i figli e il genitore, ed il coniuge alla propria consorte, per cui fino a prova contraria, si può presumere che la prematura perdita della loro congiunta, abbia prodotto, ragionevolmente, una profonda sofferenza nei ricorrenti.
La vittima era, anzitutto, ancora giovane (52-54 anni) e ciò costituisce generalmente motivo di maggiore dolore nei più stretti congiunti, considerando che i figli peraltro erano assai giovani.
Ai fini della liquidazione del danno, occorre dunque tener conto dell'età della vittima al momento dell'evento morte (54 anni), nonché dell'età degli attori, giacché, come ritenuto dalla Cassazione, tanto maggiore è l'età della vittima, tanto minore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà l'anticipata sofferenza dei prossimi congiunti (Cass. 10579/21).
Riconosciuto il diritto degli attori al risarcimento del danno iure proprio, si rende necessaria un'ulteriore precisazione in merito ai criteri di quantificazione del pregiudizio subito, al fine di garantire un'adeguata valutazione conferme ai principi giurisprudenziali e ai parametri risarcitori consolidati.
16 Venendosi, quindi, alla liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità del giudizio a fronte di casi analoghi, esso deve essere calcolato seguendo i parametri previsti nelle tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale stilate dal Tribunale di Milano nell'anno
2024 le quali - in aderenza ai più recenti orientamenti espressi dalla Suprema corte in materia di determinazione equitativa del danno non patrimoniale - optano per un “sistema a punti”, consistente nell'attribuzione di una scala di punti in riferimento a cinque distinti parametri di riferimento, ossia:
a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza tra i due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) intensità della relazione affettiva) (cfr. Cass. civ. n. 10579/2021
e Cass. civ. n. 33005/2021).
Dovrà, perciò, farsi applicazione dei nuovi parametri di calcolo del danno, partendo da un valore punto base di euro 3.911,00, tenuto conto dell'età della vittima (54 anni), dell'età del congiunto, considerato che nessun ulteriore elemento è stato offerto alla cognizione del giudice per personalizzare tale determinazione in ragione dell'omessa allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno subìto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente collegabili rispetto alla perdita del congiunto, madre e moglie degli attori.
La liquidazione, tuttavia, andrà effettuata al minimo avendo le parti completamente mancato di allegare e prospettare e dovrà ulteriormente contenersi in considerazione del fatto che la patologia, pur tenuto conto della censurabile condotta dei sanitari, presentasse in sé significativi profili di mortalità, come evidenziato dai CCTTUU;
ed, infatti, è stato condivisibilmente indicato solo il
35% di perdita di ulteriori chance di vita nei 5 anni, a fronte di una tempestiva diagnosi e corretta terapia;
ai ricorrenti andranno liquidate le seguenti somme:
al coniuge , (55 anni al momento del fatto), in mancanza di allegazioni Parte_1 specifiche da parte dell'attore, la somma totale di euro 162.697,60;
Alla figlia (22 anni al momento del fatto), in mancanza di allegazioni Parte_2 specifiche da parte dell'attore la somma totale di euro 177.950,50;
Al figlio (19 anni al momento del fatto) in mancanza di allegazioni Parte_3 specifiche da parte dell'attore, la somma totale di euro euro 183.034,80.
Si tratta, per ciascuna delle vittime, di una voce di danno omnicomprensiva e già liquidata all'attualità. Trattandosi di credito risarcitorio, sulla predetta somma, costituendo debito di valore, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, deve poi essere su tale importo sono dovuti gli interessi, che si reputa congruo calcolare al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate, utilizzando come base di calcolo l'importo
17 devalutato al 11 agosto 2016 (data della morte della , con decorrenza da tale data sino al Per_1 saldo.
Le spese seguono la soccombenza tra attori e parte resistente Controparte_1
e le liquidazioni si effettuano come da dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti (d.m.
55/2014 e d.m. 147/2022), tenendo conto del valore e della natura dei giudizi, nonché delle attività effettivamente svolte e dell'espletamento dell'ATP.
In considerazione dell'accoglimento dell'eccezione proposta dalla e Controparte_2 della circostanza che la stessa è stata proposta sin dall'avvio del giudizio, devono porsi a carico della parte attrice le relative spese di lite liquidate come in dispositivo;
Per effetto del principio di soccombenza anche le spese della CC.TT.TU svolta in questo giudizio e quella svolta nel corso dell'accertamento tecnico preventivo sono poste definitivamente a carico di parte resistente , come liquidate nel corso del giudizio. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità dell' e, per Controparte_1
l'effetto, la condanna al risarcimento del danno in favore degli attori, secondo le seguenti voci di danno:
iure hereditatis, a tutti gli attori e secondo la regola di cui all'art. 157 c.c.:
a) a titolo di chance da perdita anticipata della vita, nella misura di euro 141.460,24, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
b) a titolo di risarcimento per la perforazione uterina iatrogena, nella misura di euro 9.120,00, somma liquidata all'attualità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
c) a titolo di danno da ITT sino al decesso, nella misura di euro 46.460,00 somma liquidata all'attualità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
iure proprio:
d) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in favore di nella Parte_1 misura di euro 162.697,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
18 e) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in favore di nella misura di Parte_2 euro 177.950,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
f) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, in favore di Parte_3
nella misura di euro 183.034,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come
[...] indicato in motivazione;
2) condanna l' al pagamento in favore degli attori Controparte_7 delle spese di lite -e per essi al procuratore anticipatario- che liquida:
- per la fase di accertamento tecnico preventivo (proc. n. RG 3792/2017), in euro 9.465,60
(euro 5.916,00 con aumento del 30% per ciascuna delle parti), oltre Iva, Cpa, e spese forfettarie al 15%;
- per il presente giudizio in euro 17.376,00 (euro 10.860,00 con aumento del 30% per ciascuna delle altri due parti) oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%;
3) pone definitivamente a carico della le spese Controparte_1 della consulenza tecnica d'ufficio resa in sede di ATP e della CCTTUU collegale svolta nel presente giudizio, come liquidate in corso di causa;
5) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento del spese del giudizio in favore di CP_2 che liquida in complessivi euro 10.860,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%..
[...]
Catanzaro, lì 7.4.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La difformità tra gli esami istologici citati avrebbe dovuto stimolare un confronto multidisciplinare tra oncologi, ginecologi ed anatomopatologi, ed era auspicabile una revisione dei preparati istologici, cosa che non è stata fatta. Qualora effettuata, si poteva pervenire al riconoscimento della presenza di una forma tumorale aggressiva, e cioè l' adenocarcinoma endometriale di tipo mesonefrico, per la quale la condotta terapeutica doveva essere diversa da quella attuata nel caso in esame e consistita nel solo atto operatorio di isteroannessiectomia, avendo poi iniziato la chemioterapia solamente al momento della dimostrazione della dissemina-zione metastatica. In altre parole, i hanno applicato le Linee Guida FIGO CP_4 previste per gli adenocarcinomi endometriali stadio FIGO 1-2, nella convinzione che fosse l'unica forma tumorale dalla quale era affetta la paziente,
e non hanno tenuto conto della possibile azione disseminante della perforazione uterina iatrogena. Non avendo revisionato i vetrini istologici, non hanno potuto riconoscere la forma più aggressiva di adenocarcinoma endometriale di tipo mesonefritico. Pertanto, non hanno subito proposto alla paziente in trattamento chemioterapico e radioterapico, necessario in questo tipo di forma maligna. Da rilevare che la rivalutazione multidisciplinare del caso non risulta effettuata neanche quando erano evidenti le disseminazioni metastatiche, cosa che contrastava con la cla ssificazione FIGO di adenocarcinoma endometriale stadio I-II, che in genere non è una forma molto aggressiva. Infatti dal certificato datato 30.09.2015 dell'U.O. di
Oncologia Medica di risulta che la dimostrazione di diffusione metastatica era stata Controparte_6 CP_1 riscontrata all'esame PET del luglio 2015, con successi-vo inizio della chemioterapia a settembre 2015: “... Diagnosi. carcinoma endometriale, carcinosi peritoneale. APR. fibromialgia, artrite psoriasica. Luglio 2014. laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale. Esame istologico: adenocarcinoma ben differenziato, polipoide, infiltrante fasci superficiali di miometrio (<50%), parametri, canale cervicale, cervice, tube, linfonodi isolati (13) e liquido di lavaggio peritoneale, tutti indenni da neoplasia. Valutata nel postoperatorio presso i nostri ambulatori e dai colleghi della radioterapia, veniva data indicazione al solo follow-up. Luglio 2015: PET suggestiva per ripresa di malattia a livello pe-ritoneale, linfonodale, loco regionale, epatico. Settembre 2015: in regime di D.O. presso la nostra U.O. (trasferita dalla Medicina Generale della nostra Azienda dove era stata ricoverata per ascite), inizia chemioterapia di I linea secondo schema carbo/taxo, con schedula settimanale. Il trattamento è stato successivamente proseguito in DH. Oggi I ciclo C …”. Quindi rispetto alla isterectomia ed annessiectomia del 02.07.2014 con relativo esame istologico del 01.08.2014, si è avuto il ritardo di circa un anno (tredici mesi per la precisione) nell'inizio della terapia chemioterapica, necessaria data la forma aggressiva di adenocarcinoma endometriale mesonefritico