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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2173/2024 R.G., promosso da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
Cataldo (CL) in via Babbaurra n°191, c.f.: , elettivamente C.F._1
domiciliato a Caltanissetta in Via Malta n°115 presso lo studio legale dell' Avv.
Mariangela Roberta Randazzo, dalla quale è rappresentato e difeso
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) e ivi residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata a Caltanissetta in via Malta n° 10 presso lo studio dell'avv. Maria
Francesca Assennato, che la rappresenta e difende;
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale. CONCLUSIONI: Le parti, all'udienza del 5/03/2025, previo deposito dell'accordo sulle condizioni della separazione, concludevano insistendo nella chiesta separazione alle condizioni dalle stesse concordemente precisate, che di seguito di riportano:
a) Il signor dichiara di rinunciare alla domanda di restituzione CP_1 della somma di € 35.000,00 inizialmente proposta.
b) b) La figlia minore viene affidata condivisamente ad Persona_1 entrambi i genitori e rimarrà a vivere presso la residenza della madre signora unitamente al fratello , Controparte_2 Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il padre avrà facoltà di incontrare la figlia, in tutto il periodo scolastico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Con riferimento ai due fine settimana mensili, la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 15,00 della domenica- Quanto alle vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni consecutivi con previsione dell'alternanza annuale tra i mesi di luglio e agosto, previa comunicazione e accordo tra i coniugi entro il 31 marzo di agni anno c) La casa coniugale, sita in San Cataldo in via Babbaurra n° 191, viene assegnata, unitamente ai mobili che l'arredano, alla signora che CP_2 continuerà ad abitarvi insieme alla prole.
La signora , per come a ciò già autorizzata in sede di udienza CP_2 di comparizione, cambierà la serratura in data 5 marzo 2025.
c) L'autovettura Ford Fiesta targata BL495NG, già in uso alla signora rimarrà a lei definitivamente assegnata: l'autovettura Audi A4 CP_2 targata BH 628 HR (anno 1997), già in uso al signor rimarrà a CP_1 lui definitivamente assegnata.
Quanto all'autovettura Audi A 4 targata EV 501 YB (anno 2014), in atto nella disponibilità del signor questi si impegna a trasferirne la CP_1 proprietà al figlio entro il mese di aprile Controparte_3 2025 Le spese del trasferimento di proprietà rimarranno a carico della signora CP_2
e) Il signor si impegna ed obbliga a trasferire altrove Controparte_1 la propria residenza entro giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo;
f) il Sig. si obbliga a corrispondere alla signora Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la Controparte_2 somma mensile di €. 600.00 (seicento/00), in ragione di € 300,00
(trecento/00) per ciascun figlio, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
1STAT.
g) il Sig. si obbliga a concorrere in ragione del 50% alle spese CP_1 straordinarie occorrenti nell'interesse della prole, facendo ricorso, quanto alla loro individuazione, al Protocollo in materia di Diritto di
Famiglia vigente presso il Tribunale di Caltanissetta, oltre che al 50% delle spese legate alla frequenza universitaria e al soggiorno di Per_2
a Palermo.
[...]
h) L'assegno unico, già in corso di erogazione dall'lnps, verrà riscosso da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno i) Il garage sito in San Cataldo, in via Babbaurra, rimarrà nella disponibilità di entrambi i coniugi;
j) La cassaforte presente nella casa coniugale, nella quale il signor custodisce le proprie armi, sarà da lui prelevata entro Controparte_1 giorni 30 dalla sottoscrizione del presente accordo;
il predetto sig. si farà carico di acquistare altra cassaforte da consegnare alla CP_1 signora qualora il figlio decidesse CP_2 Controparte_3 di accettare il trasferimento, in suo favore di eventuali armi appartenenti al padre;
k) nulla per le spese di lite, dichiarando espressamente i Procuratori delle parti, che all'uopo pure sottoscrivono, di rinunziare alla solidarietà professionale ex art 13 Legge Professionale Forense.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 il ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 15 Controparte_2
Giugno 2002 presso il Comune di AL, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AL, anno 2002, parte 2, Serie A, numero 28,
Ufficio 1;
- che dalla unione erano nati due figli: nato ad Controparte_3
Enna il 24.4.2005, c.f. e nata ad C.F._3 Controparte_4
Enna il 10.10.2009, c.f. C.F._4
- che lo stesso ricorrente è Appuntato Scelto in servizio presso la Caserma dei
Carabinieri di Caltanissetta e percepisce un reddito annuo pari ad €.39.866,00 riferitosi all'ultima dichiarazione dei redditi 2024 (redditi anno 2023).
- che la sig.ra è dipendente – a tempo indeterminato- presso Controparte_2 la società e svolge la propria attività lavorativa nel Comune di CP_5
Pietraperzia, percependo un reddito annuo complessivo pari ad €.33.034,00 riferitosi all'ultima dichiarazione dei redditi 2024 (redditi anno 2023).
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi.
- Che la casa coniugale, sita a San Cataldo in via Babbaurra n°191, è di proprietà comune tra i coniugi;
-che la sig.ra ed il sig. sono contitolari di Controparte_2 Controparte_1 un conto corrente recante il n.000300471320 presso la Agenzia Controparte_6 di San Cataldo sita in via Vittorio Emanuele 62-66; nonché, che la sig.ra
[...] in data 18.12.2023, ad insaputa e senza alcun consenso del sig. CP_2
effettuava un prelievo del predetto conto corrente di Controparte_1
€.70.000,00-
Il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che sinteticamente prevedevano l'affidamento congiunto della figlia minorenne, , ai genitori con collocamento presso la casa coniugale, con Per_1 richiesta che detta abitazione venisse assegnata alla sig.ra CP_2
In ordine alle modalità di visita della figlia , al padre sarebbe stata Per_1 riconosciuta la facoltà di vedere la propria figlia liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della stessa minore;
inoltre, nel ricorso, venivano specificate le modalità di visita in caso di disaccordo tra i coniugi.
Il ricorrente chiedeva di porre a suo carico un assegno di mantenimento per i due figli nella misura di € 500,00, mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e la ripartizione dell'assegno unico.
Infine, chiedeva disporsi la restituzione in suo favore della somma di €35.000,00 prelevata dalla sig.ra dal conto corrente cointestato. CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra non opponendosi alla chiesta CP_2 separazione, ma contestando quanto dedotto dal ricorrente, in particolare rappresentando che la domanda di restituzione della somma di €35.000,00 era estranea all'oggetto del giudizio di separazione. La parte confermava che da qualche tempo era venuta meno la comunione spirituale dei coniugi e, pertanto, non era più possibile la prosecuzione della convivenza.
Quanto invece al diritto di visita del padre, contestava le modalità proposte dal ricorrente, solo con riferimento alle previste fasce orarie di visita e contestava, infine, l'entità dell'assegno di mantenimento, ravvisando una sproporzione economica tra i redditi dei coniugi, e reputando l'importo di 500,00 euro complessivi proposto dal ricorrente per il mantenimento dei figli insufficiente.
Chiedeva, pertanto, che la somma dovuta dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli venisse fissata nella misura di 750,00 euro (375,00 euro per ciascun figlio), nonché che l'assegno unico fosse interamente percepito dalla madre.
All'udienza del 19.02.2025, il giudice delegato procedeva all'ascolto delle parti,
e preso atto della volontà dei coniugi di volersi separare formulava una proposta conciliativa la quale prevedeva: la rinuncia in questo giudizio del sig. a CP_1 coltivare la domanda di restituzione della somma di euro 35.000,00, inizialmente proposta, e l'onere per il sig. di corrispondere, a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento di entrambi i figli, la somma di euro 600,00, oltre alla metà delle spese straordinarie e in queste ultime ricomprese le spese legate alla frequenza universitaria e soggiorno del figlio a Palermo, e la CP_3 ripartizione al 50% dell'assegno unico nonché la possibilità per il sig. CP_1 di utilizzo del garage, sito a San Cataldo in via Babaurra.
Le parti dichiaravano congiuntamente di aderire alla formulata proposta conciliativa, e concludevano chiedendo accogliersi le condizioni da loro precisate e concordate.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, il tenore degli atti difensivi di parte e le dichiarazioni rese dai coniugi offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 19.02.2025 e hanno precisato le condizioni della separazione, depositando, in tal senso, in data 04.03.2025 un accordo sulle condizioni della separazione.
Le condizioni della separazione previste nell'accordo, le quali si limitano unicamente a precisare il contenuto della proposta conciliativa, sono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli, in particolare della figlia minore,
e coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. Per_1 Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2173/2024
R.G. dichiara la separazione dei coniugi: nato a Controparte_1
RO (PZ) il 9.2.1973 e , nata a [...] il Controparte_2
12.08.1974, il cui matrimonio, celebrato a AL (PA), in data 15 Giugno 2002,
è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AL, anno 2002, parte 2, Serie A, numero 28, Ufficio 1, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 04.03.2025.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AL (PA) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Caltanissetta nella Camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale, il 23 maggio 2025
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2173/2024 R.G., promosso da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
Cataldo (CL) in via Babbaurra n°191, c.f.: , elettivamente C.F._1
domiciliato a Caltanissetta in Via Malta n°115 presso lo studio legale dell' Avv.
Mariangela Roberta Randazzo, dalla quale è rappresentato e difeso
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) e ivi residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata a Caltanissetta in via Malta n° 10 presso lo studio dell'avv. Maria
Francesca Assennato, che la rappresenta e difende;
Convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale. CONCLUSIONI: Le parti, all'udienza del 5/03/2025, previo deposito dell'accordo sulle condizioni della separazione, concludevano insistendo nella chiesta separazione alle condizioni dalle stesse concordemente precisate, che di seguito di riportano:
a) Il signor dichiara di rinunciare alla domanda di restituzione CP_1 della somma di € 35.000,00 inizialmente proposta.
b) b) La figlia minore viene affidata condivisamente ad Persona_1 entrambi i genitori e rimarrà a vivere presso la residenza della madre signora unitamente al fratello , Controparte_2 Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il padre avrà facoltà di incontrare la figlia, in tutto il periodo scolastico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Con riferimento ai due fine settimana mensili, la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 15,00 della domenica- Quanto alle vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni consecutivi con previsione dell'alternanza annuale tra i mesi di luglio e agosto, previa comunicazione e accordo tra i coniugi entro il 31 marzo di agni anno c) La casa coniugale, sita in San Cataldo in via Babbaurra n° 191, viene assegnata, unitamente ai mobili che l'arredano, alla signora che CP_2 continuerà ad abitarvi insieme alla prole.
La signora , per come a ciò già autorizzata in sede di udienza CP_2 di comparizione, cambierà la serratura in data 5 marzo 2025.
c) L'autovettura Ford Fiesta targata BL495NG, già in uso alla signora rimarrà a lei definitivamente assegnata: l'autovettura Audi A4 CP_2 targata BH 628 HR (anno 1997), già in uso al signor rimarrà a CP_1 lui definitivamente assegnata.
Quanto all'autovettura Audi A 4 targata EV 501 YB (anno 2014), in atto nella disponibilità del signor questi si impegna a trasferirne la CP_1 proprietà al figlio entro il mese di aprile Controparte_3 2025 Le spese del trasferimento di proprietà rimarranno a carico della signora CP_2
e) Il signor si impegna ed obbliga a trasferire altrove Controparte_1 la propria residenza entro giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo;
f) il Sig. si obbliga a corrispondere alla signora Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la Controparte_2 somma mensile di €. 600.00 (seicento/00), in ragione di € 300,00
(trecento/00) per ciascun figlio, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
1STAT.
g) il Sig. si obbliga a concorrere in ragione del 50% alle spese CP_1 straordinarie occorrenti nell'interesse della prole, facendo ricorso, quanto alla loro individuazione, al Protocollo in materia di Diritto di
Famiglia vigente presso il Tribunale di Caltanissetta, oltre che al 50% delle spese legate alla frequenza universitaria e al soggiorno di Per_2
a Palermo.
[...]
h) L'assegno unico, già in corso di erogazione dall'lnps, verrà riscosso da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno i) Il garage sito in San Cataldo, in via Babbaurra, rimarrà nella disponibilità di entrambi i coniugi;
j) La cassaforte presente nella casa coniugale, nella quale il signor custodisce le proprie armi, sarà da lui prelevata entro Controparte_1 giorni 30 dalla sottoscrizione del presente accordo;
il predetto sig. si farà carico di acquistare altra cassaforte da consegnare alla CP_1 signora qualora il figlio decidesse CP_2 Controparte_3 di accettare il trasferimento, in suo favore di eventuali armi appartenenti al padre;
k) nulla per le spese di lite, dichiarando espressamente i Procuratori delle parti, che all'uopo pure sottoscrivono, di rinunziare alla solidarietà professionale ex art 13 Legge Professionale Forense.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 il ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 15 Controparte_2
Giugno 2002 presso il Comune di AL, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AL, anno 2002, parte 2, Serie A, numero 28,
Ufficio 1;
- che dalla unione erano nati due figli: nato ad Controparte_3
Enna il 24.4.2005, c.f. e nata ad C.F._3 Controparte_4
Enna il 10.10.2009, c.f. C.F._4
- che lo stesso ricorrente è Appuntato Scelto in servizio presso la Caserma dei
Carabinieri di Caltanissetta e percepisce un reddito annuo pari ad €.39.866,00 riferitosi all'ultima dichiarazione dei redditi 2024 (redditi anno 2023).
- che la sig.ra è dipendente – a tempo indeterminato- presso Controparte_2 la società e svolge la propria attività lavorativa nel Comune di CP_5
Pietraperzia, percependo un reddito annuo complessivo pari ad €.33.034,00 riferitosi all'ultima dichiarazione dei redditi 2024 (redditi anno 2023).
- che negli ultimi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi.
- Che la casa coniugale, sita a San Cataldo in via Babbaurra n°191, è di proprietà comune tra i coniugi;
-che la sig.ra ed il sig. sono contitolari di Controparte_2 Controparte_1 un conto corrente recante il n.000300471320 presso la Agenzia Controparte_6 di San Cataldo sita in via Vittorio Emanuele 62-66; nonché, che la sig.ra
[...] in data 18.12.2023, ad insaputa e senza alcun consenso del sig. CP_2
effettuava un prelievo del predetto conto corrente di Controparte_1
€.70.000,00-
Il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che sinteticamente prevedevano l'affidamento congiunto della figlia minorenne, , ai genitori con collocamento presso la casa coniugale, con Per_1 richiesta che detta abitazione venisse assegnata alla sig.ra CP_2
In ordine alle modalità di visita della figlia , al padre sarebbe stata Per_1 riconosciuta la facoltà di vedere la propria figlia liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della stessa minore;
inoltre, nel ricorso, venivano specificate le modalità di visita in caso di disaccordo tra i coniugi.
Il ricorrente chiedeva di porre a suo carico un assegno di mantenimento per i due figli nella misura di € 500,00, mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e la ripartizione dell'assegno unico.
Infine, chiedeva disporsi la restituzione in suo favore della somma di €35.000,00 prelevata dalla sig.ra dal conto corrente cointestato. CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra non opponendosi alla chiesta CP_2 separazione, ma contestando quanto dedotto dal ricorrente, in particolare rappresentando che la domanda di restituzione della somma di €35.000,00 era estranea all'oggetto del giudizio di separazione. La parte confermava che da qualche tempo era venuta meno la comunione spirituale dei coniugi e, pertanto, non era più possibile la prosecuzione della convivenza.
Quanto invece al diritto di visita del padre, contestava le modalità proposte dal ricorrente, solo con riferimento alle previste fasce orarie di visita e contestava, infine, l'entità dell'assegno di mantenimento, ravvisando una sproporzione economica tra i redditi dei coniugi, e reputando l'importo di 500,00 euro complessivi proposto dal ricorrente per il mantenimento dei figli insufficiente.
Chiedeva, pertanto, che la somma dovuta dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli venisse fissata nella misura di 750,00 euro (375,00 euro per ciascun figlio), nonché che l'assegno unico fosse interamente percepito dalla madre.
All'udienza del 19.02.2025, il giudice delegato procedeva all'ascolto delle parti,
e preso atto della volontà dei coniugi di volersi separare formulava una proposta conciliativa la quale prevedeva: la rinuncia in questo giudizio del sig. a CP_1 coltivare la domanda di restituzione della somma di euro 35.000,00, inizialmente proposta, e l'onere per il sig. di corrispondere, a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento di entrambi i figli, la somma di euro 600,00, oltre alla metà delle spese straordinarie e in queste ultime ricomprese le spese legate alla frequenza universitaria e soggiorno del figlio a Palermo, e la CP_3 ripartizione al 50% dell'assegno unico nonché la possibilità per il sig. CP_1 di utilizzo del garage, sito a San Cataldo in via Babaurra.
Le parti dichiaravano congiuntamente di aderire alla formulata proposta conciliativa, e concludevano chiedendo accogliersi le condizioni da loro precisate e concordate.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, il tenore degli atti difensivi di parte e le dichiarazioni rese dai coniugi offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 19.02.2025 e hanno precisato le condizioni della separazione, depositando, in tal senso, in data 04.03.2025 un accordo sulle condizioni della separazione.
Le condizioni della separazione previste nell'accordo, le quali si limitano unicamente a precisare il contenuto della proposta conciliativa, sono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli, in particolare della figlia minore,
e coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. Per_1 Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2173/2024
R.G. dichiara la separazione dei coniugi: nato a Controparte_1
RO (PZ) il 9.2.1973 e , nata a [...] il Controparte_2
12.08.1974, il cui matrimonio, celebrato a AL (PA), in data 15 Giugno 2002,
è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AL, anno 2002, parte 2, Serie A, numero 28, Ufficio 1, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 04.03.2025.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AL (PA) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Caltanissetta nella Camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale, il 23 maggio 2025
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata