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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 15 /2025 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
FACCIOLI ELISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in PIAZZETTA ROCCHE MARCHESANE, 8 35040 MASI
-appellante- contro
Controparte_1
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. FUSCO
[...] P.IVA_2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA
BLIGNY, 15 TORINO
-appellata-
E contro
(C.F./P.Iva ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
-appellato-
Oggetto: riforma della sentenza n. 148/2024, pubbl. in data 22.05.2024, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Rovigo, nella persona della Dott.ssa Avv.
Patrizia Prando, nel procedimento rubricato al n. R.G. 6077/2023
1 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: nel merito, riformando integralmente la Sentenza n. 148/2024 del GdP di Rovigo pubbl. il 22.05.2024 e non notificata, per tutti i motivi innanzi esposti, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 17 del 27/06/2023 – Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (CUP) –
Comune di Porto Tolle (RO) - rigettando le domande originariamente proposte da nei confronti di quale Concessionario del Servizio CP_1 Parte_2 Parte_1
di accertamento e riscossione del C.U.P. per il , perché del tutto Controparte_2
infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti.
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA CIBRA:
Rigettarsi l'appello, con rifusione delle spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In fatto
In data 29.06.2023 Cibra Pubblicità Srl era attinta da avviso di accertamento n. 17 del
27.06.2023, emesso da per conto del , col quale era Parte_1 Controparte_2 addebitata la somma di euro 312,00, per omesso/ritardato pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), relativo all'anno 2022, dovuto ad affissione di sei strumenti pubblicitari: tre in via Po, al km 17+300, 23+990,
23+100; uno in via Mare, al km 31+900; uno sulla SP 38 al km 21+100; uno sulla tangenziale, al km 11+315.
Con citazione avanti al Giudice di Pace di Rovigo, conveniva in giudizio CP_1
e il , proponendo opposizione avverso l'avviso di Parte_1 Controparte_2 accertamento, eccependo il difetto di legittimazione del a riscuotere il CUP, CP_2 in quanto le affissioni contestate insisterebbero su strada provinciale, avendo per l'appunto la Provincia rilasciato la debita autorizzazione e riscosso il canone di occupazione, invocando l'art. 1 co. 816-818-819-821-823-835 della L. 160/2019.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse eccezioni, mentre Pt_1 rimaneva contumace l'ente creditore.
2 La causa era definita con sentenza n. 148/2024, con la quale il Giudice di Pace di
Rovigo, in accoglimento del ricorso, annullava l'avviso di accertamento, ritenendo che la potestà impositiva spetti all'ente proprietario della strada, competente anche a rilasciare la relativa autorizzazione, quindi alla Provincia.
Avverso detta sentenza proponeva appello ritenendo la decisione erronea Parte_1
e gravatoria, in quanto il fatto costitutivo del debito per il CUP non sarebbe costituito dall'occupazione e, quindi, dalla titolarità del suolo occupato, quanto dalla diffusione.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse doglianze e reiterando CP_1 le difese svolte in primo grado, con ampio corredo giurisprudenziale.
La causa era discussa all'udienza del 28.05.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies co. 3 c.p.c., per essere ora decisa come segue.
In diritto
L'appello va accolto.
Esaminando l'avviso di accertamento n. 17 del 27.06.2023, si vede come il CUP sia stato richiesto per sei affissioni, di cui tre in Via Po, una in Via Mare, una sulla SP 38
e una sulla tangenziale.
impugna l'avviso di accertamento, ritenendo che competente a riscuotere il CP_1 canone sia la Provincia, trattandosi di affissioni su strade provinciali, seppur attraversanti centro abitato, Provincia che avrebbe infatti rilasciato le opportune autorizzazioni ex art. 23 CdS (cfr doc. 2).
Si ritiene tuttavia di dover disattendere tale interpretazione, seppur motivata e supportata da pronunce di merito, in continuità con l'indirizzo già assunto in precedenza da questo Ufficio, su analoghe questioni (in attesa di una pronuncia da parte del giudice della nomofilachia).
L'art. 1 co. 816 L. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato canone (CUP), è istituito dai comuni, province e città metropolitane e sostituisce le precedenti tasse e imposte (tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, ecc…).
Sono comprese nelle aree comunali anche le strade (non comunali) che attraversano comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
3 Il presupposto del canone è: a) l'occupazione anche abusiva di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
b) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione esclude l'applicazione del canone per l'occupazione.
Ebbene, nel caso di specie nessuno ha mai contestato o messo in alcun modo in discussione che il abbia più di 10.000,00 abitanti, sicchè tale Controparte_2 circostanza può darsi per acquisita.
Per l'effetto, sebbene l'affissione contestata sia collocata su strade provinciali, l'area in questione deve essere considerata area comunale agli effetti del CUP.
Parimenti, proprio in forza della proprietà della strada in capo alla Provincia, è naturale che sia stato quest'ultimo Ente a rilasciare l'autorizzazione, ma il fatto generativo del debito per il pagamento del canone a carico di , per come rivendicato dal CP_1 CP_2 non è l'occupazione di suolo pubblico, ma la diffusione, rientrante nell'ipotesi b) dell'art. 1 co. 819 della L. 160/2019.
Rispetto al fatto costitutivo della diffusione, quindi, è del tutto indifferente indagare la titolarità della strada e/o del suolo su cui insiste l'affissione: quello è un altro fatto generativo o, meglio, il presupposto dell'altro fatto generativo previsto dal punto a) della stessa disposizione, ossia l'occupazione.
Quanto all'art. 1 co. 820 della legge cit., a mente del quale il canone per la diffusione esclude l'applicabilità di quello per l'occupazione, così vietando la doppia imposizione, dallo stesso si ricava che è semmai la Provincia, in realtà, a non essere legittimata a riscuotere alcunchè, ma in realtà la norma deve interpretarsi nel senso che il divieto di doppia imposizione si verifica solo quanto l'ente proprietario del suolo e l'ente ove avviene la diffusione sia lo stesso, mentre non vi è ragione per la quale, quando l'area appartenga ad un ente diverso da quello ove avviene la diffusione, il canone non sia proporzionalmente dovuto ad entrambi.
Va detto che nel senso dianzi esposto si è espressa di recente anche la CGT Lombardia, con sentenza n. 1743/2024, dando seguito ad un orientamento già affermato con sentenza n. 260/2023, nella quale si afferma appunto che “il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un unico prelievo collegato all'occupazione, sia ad uno collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque che l'appello vada accolto.
4 Stante il dibattito dottrinario e giurisprudenziale in essere sul punto poi, ben rappresentato dalle numerose pronunce richiamate o prodotte da ambo le parti, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 148/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, rigetta ogni eccezione di nullità, annullabilità, illegittimità dell'avviso di accertamento n. 17 del 27-29.06.2023.
Compensa le spese.
Rovigo, 28/05/2025
Il Giudice
Giulio Borella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 15 /2025 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
FACCIOLI ELISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in PIAZZETTA ROCCHE MARCHESANE, 8 35040 MASI
-appellante- contro
Controparte_1
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. FUSCO
[...] P.IVA_2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA
BLIGNY, 15 TORINO
-appellata-
E contro
(C.F./P.Iva ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
-appellato-
Oggetto: riforma della sentenza n. 148/2024, pubbl. in data 22.05.2024, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Rovigo, nella persona della Dott.ssa Avv.
Patrizia Prando, nel procedimento rubricato al n. R.G. 6077/2023
1 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: nel merito, riformando integralmente la Sentenza n. 148/2024 del GdP di Rovigo pubbl. il 22.05.2024 e non notificata, per tutti i motivi innanzi esposti, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 17 del 27/06/2023 – Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (CUP) –
Comune di Porto Tolle (RO) - rigettando le domande originariamente proposte da nei confronti di quale Concessionario del Servizio CP_1 Parte_2 Parte_1
di accertamento e riscossione del C.U.P. per il , perché del tutto Controparte_2
infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in atti.
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA CIBRA:
Rigettarsi l'appello, con rifusione delle spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In fatto
In data 29.06.2023 Cibra Pubblicità Srl era attinta da avviso di accertamento n. 17 del
27.06.2023, emesso da per conto del , col quale era Parte_1 Controparte_2 addebitata la somma di euro 312,00, per omesso/ritardato pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), relativo all'anno 2022, dovuto ad affissione di sei strumenti pubblicitari: tre in via Po, al km 17+300, 23+990,
23+100; uno in via Mare, al km 31+900; uno sulla SP 38 al km 21+100; uno sulla tangenziale, al km 11+315.
Con citazione avanti al Giudice di Pace di Rovigo, conveniva in giudizio CP_1
e il , proponendo opposizione avverso l'avviso di Parte_1 Controparte_2 accertamento, eccependo il difetto di legittimazione del a riscuotere il CUP, CP_2 in quanto le affissioni contestate insisterebbero su strada provinciale, avendo per l'appunto la Provincia rilasciato la debita autorizzazione e riscosso il canone di occupazione, invocando l'art. 1 co. 816-818-819-821-823-835 della L. 160/2019.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse eccezioni, mentre Pt_1 rimaneva contumace l'ente creditore.
2 La causa era definita con sentenza n. 148/2024, con la quale il Giudice di Pace di
Rovigo, in accoglimento del ricorso, annullava l'avviso di accertamento, ritenendo che la potestà impositiva spetti all'ente proprietario della strada, competente anche a rilasciare la relativa autorizzazione, quindi alla Provincia.
Avverso detta sentenza proponeva appello ritenendo la decisione erronea Parte_1
e gravatoria, in quanto il fatto costitutivo del debito per il CUP non sarebbe costituito dall'occupazione e, quindi, dalla titolarità del suolo occupato, quanto dalla diffusione.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse doglianze e reiterando CP_1 le difese svolte in primo grado, con ampio corredo giurisprudenziale.
La causa era discussa all'udienza del 28.05.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies co. 3 c.p.c., per essere ora decisa come segue.
In diritto
L'appello va accolto.
Esaminando l'avviso di accertamento n. 17 del 27.06.2023, si vede come il CUP sia stato richiesto per sei affissioni, di cui tre in Via Po, una in Via Mare, una sulla SP 38
e una sulla tangenziale.
impugna l'avviso di accertamento, ritenendo che competente a riscuotere il CP_1 canone sia la Provincia, trattandosi di affissioni su strade provinciali, seppur attraversanti centro abitato, Provincia che avrebbe infatti rilasciato le opportune autorizzazioni ex art. 23 CdS (cfr doc. 2).
Si ritiene tuttavia di dover disattendere tale interpretazione, seppur motivata e supportata da pronunce di merito, in continuità con l'indirizzo già assunto in precedenza da questo Ufficio, su analoghe questioni (in attesa di una pronuncia da parte del giudice della nomofilachia).
L'art. 1 co. 816 L. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato canone (CUP), è istituito dai comuni, province e città metropolitane e sostituisce le precedenti tasse e imposte (tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, ecc…).
Sono comprese nelle aree comunali anche le strade (non comunali) che attraversano comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
3 Il presupposto del canone è: a) l'occupazione anche abusiva di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
b) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione esclude l'applicazione del canone per l'occupazione.
Ebbene, nel caso di specie nessuno ha mai contestato o messo in alcun modo in discussione che il abbia più di 10.000,00 abitanti, sicchè tale Controparte_2 circostanza può darsi per acquisita.
Per l'effetto, sebbene l'affissione contestata sia collocata su strade provinciali, l'area in questione deve essere considerata area comunale agli effetti del CUP.
Parimenti, proprio in forza della proprietà della strada in capo alla Provincia, è naturale che sia stato quest'ultimo Ente a rilasciare l'autorizzazione, ma il fatto generativo del debito per il pagamento del canone a carico di , per come rivendicato dal CP_1 CP_2 non è l'occupazione di suolo pubblico, ma la diffusione, rientrante nell'ipotesi b) dell'art. 1 co. 819 della L. 160/2019.
Rispetto al fatto costitutivo della diffusione, quindi, è del tutto indifferente indagare la titolarità della strada e/o del suolo su cui insiste l'affissione: quello è un altro fatto generativo o, meglio, il presupposto dell'altro fatto generativo previsto dal punto a) della stessa disposizione, ossia l'occupazione.
Quanto all'art. 1 co. 820 della legge cit., a mente del quale il canone per la diffusione esclude l'applicabilità di quello per l'occupazione, così vietando la doppia imposizione, dallo stesso si ricava che è semmai la Provincia, in realtà, a non essere legittimata a riscuotere alcunchè, ma in realtà la norma deve interpretarsi nel senso che il divieto di doppia imposizione si verifica solo quanto l'ente proprietario del suolo e l'ente ove avviene la diffusione sia lo stesso, mentre non vi è ragione per la quale, quando l'area appartenga ad un ente diverso da quello ove avviene la diffusione, il canone non sia proporzionalmente dovuto ad entrambi.
Va detto che nel senso dianzi esposto si è espressa di recente anche la CGT Lombardia, con sentenza n. 1743/2024, dando seguito ad un orientamento già affermato con sentenza n. 260/2023, nella quale si afferma appunto che “il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un unico prelievo collegato all'occupazione, sia ad uno collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque che l'appello vada accolto.
4 Stante il dibattito dottrinario e giurisprudenziale in essere sul punto poi, ben rappresentato dalle numerose pronunce richiamate o prodotte da ambo le parti, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 148/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, rigetta ogni eccezione di nullità, annullabilità, illegittimità dell'avviso di accertamento n. 17 del 27-29.06.2023.
Compensa le spese.
Rovigo, 28/05/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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