Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 19.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127 ter, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella Causa iscritta al n° 3874/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Casaburo, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata CP_1
Ardolino resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.07.2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u. nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità, ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, per avere la
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10.12.2020- sostenendo, di contro, la sussistenza dei necessari requisiti sanitari a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 02.10.2020.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e elette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.
Dispone l'art. 445bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui l'opposizione non può considerarsi inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
In buona sostanza, parte ricorrente si duole della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, del quadro patologico globale, avendo quest'ultimo in sottovalutato il deficit nella deambulazione che avverrebbe solo con ausilio del deambulatore e a piccoli passi in un soggetto con grave obesità e grave compromissione osteoarticolare.
Ebbene, alla luce delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e della nuova documentazione medica prodotta, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali, ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica con affidamento dell'incarico al dott.
[...]
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La nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio ha affermato che sussiste il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2022.
2 Ed invero il c.t.u. nominato, dott. afferma che la ricorrente è affetta da: “1) Severo deficit CP_3 motorio-posturale in obesa con malattia artrosica polidistrettuale a marcato interessamento degli arti inferiori ed esiti di protesizzazione bilaterale di ginocchio e di ricostruzione chirurgica del tendine rotuleo a sinistra;
2) Diabete mellito di tipo 2 complicato da iniziale nefropatia, in soggetto con ipertensione arteriosa in terapiafarmacologica;
3)Disturbo ansioso-depressivo; 4)Vasculopatia cerebrale cronica;
5) Incontinenza urinaria di tipo misto.”(cfr. relazione peritale in atti).
Conclude, pertanto, il c.t.u. che “Le suddette infermità risultano in coesistenza tra di loro, per cui, applicando i criteri di calcolo previsti dal D.M. Sanità 5 febbraio 1992 (formula riduzionistica di Balthazard), il grado percentuale complessivo di riduzione permanente della capacità lavorativa della periziata risultava pari all'83% (ottantatré per cento) all'epoca di inoltro della domanda amministrativa del 2.10.2020, allorché il deficit motorio era di minore gravità e non si era ancora manifestata la patologia neurologica, né quella urinaria”, ed aggiunge poi il consulente che “considerando anche le diverse ripercussioni funzionali determinate sia dal successivo aggravamento della patologia osteoarticolare, che dall'insorgenza di ulteriori infermità in ambito neurologico ed urinario, a decorrere dalla data di compimento del 67° anno di età (18.10.2021),la periziata risulta essere invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.”.
Dunque il ctu ritiene che nel periodo compreso tra l'inoltro della domanda amministrativa
(2.10.2020) e la data di compimento del 67° anno di età (18.10.2021), la ricorrente era da ritenere invalida civile in misura percentuale inferiore al 100%.
Quanto poi al requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento, il consulente, con ampia motivazione, evidenzia che, nonostante la periziata manifesti abilità mnesico-cognitive tali da garantire l'efficace interazione con l'ambiente circostante e lo svolgimento di una adeguata vita di relazione, nonché un soddisfacente compenso cardiorespiratorio, e sebbene sia comunque ancora capace di deambulare per brevi tratti con doppio appoggio o con deambulatore, allo stato la ricorrente mostra “una così severa compromissione della funzione motoria ed in particolare dei passaggi posturali, che in atto risultano del tutto impossibili senza ausilio di terzi, da NON essere più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita globalmente intesi, per cui necessita di assistenza continua a far data dall'inizio del mese di aprile 2022, allorché, a seguito di visita specialistica fisiatrica ASL, così come specificamente attestato dalla relativa certificazione dell'8.04.2022, veniva evidenziato che la deambulazione era
“possibile solo con deambulatore”, nonché che già sussisteva necessità di “assistenza nelle ADL e nei passaggi posturali”.
Dunque il CTU conclude ancorando la decorrenza della condizione che rende la ricorrente meritevole dell'indennità di accompagnamento, al mese di aprile 2022.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU dott. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. CP_3
Il c.t.u. dott. ha adeguatamente valutato, alla luce delle risultanze documentali e CP_3
3 dell'accurato esame obiettivo espletato, le patologie di cui risulta essere affetta la ricorrente. Le conclusioni del Consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in quanto logicamente articolate e adeguatamente e diffusamente motivate.
Né le parti hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della c.t.u.
In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato sussistente unicamente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2022, mentre non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Resta da dire, infine, della domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
Ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio - sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione. Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. (Cass. n. 6085/2014).
Stante il complessivo esito della vicenda processuale, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, atteso il riconoscimento unicamente del requisito sanitario necessario per l' indennità di accompagnamento, e con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa ed al deposito del ricorso giudiziario di ATP, le spese di lite vanno compensate interamente tra le parti.
Le spese della CTU, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidate in separati CP_ decreti, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione, e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2022, e che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità;
4 b) compensa interamente le spese di lite;
c) pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separati decreti, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola, 15.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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