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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5035/2023 avente ad oggetto: prestazione: indennità-rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Roberto
Giglio e Girolamo Ceci, presso il cui studio in Gravina in Puglia, alla via Casale n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Patrizia De Chirico e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Vespucci n. 1, presso la sede CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 22 gennaio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 29.06.2023, ha agito in giudizio per Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'indennizzo subito per infortunio sul lavoro in misura superiore a quanto riconosciuto dall' . CP_1
Più specificamente, ha dedotto: di aver subito un infortunio sul lavoro il 9.11.2021, all'esito del quale, esperito l'iter amministrativo, l' , con lettera del 22.03.2022, CP_1 accertava un danno biologico del 31% per “…od: visus spento”, procedendo alla costituzione della relativa rendita;
che avverso tale provvedimento il 30.04.2022 proponeva opposizione allegando certificazione medica tesa a dimostrare la sussistenza di un danno biologico pari al 33%.
Ciò posto, ha dedotto che nel caso di specie non è in contestazione la natura infortunistica delle lesioni, ma la quantificazione dei postumi operata dall' , CP_1 che è pari a 33% o comunque superiore al 28% riconosciuto, anche in conseguenza dello stato ansioso depressivo reattivo scaturito dal sinistro.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti il danno biologico subito per effetto dell'infortunio sul lavoro nella misura del 33% o comunque superiore a quella riconosciuta dall' , con conseguente riconoscimento del diritto del CP_1 ricorrente a percepire l'indennizzo dovuto e con condanna dell' al pagamento CP_1 della relativa rendita;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1 che il danno deve ritenersi pari alla misura riconosciuta ed osservando che la documentazione medica prodotta fa riferimento a uno stato transeunte, come tale non indennizzabile. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
LA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve premettersi che non è contestato il nesso di causalità e la natura infortunistica dell'infortunio subito dal ricorrente il 22.11.2021, allorquando, in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, fu colpito da un flex al viso con conseguente perdita del visus all'occhio destro.
Oggetto del contendere è, quindi, la quantificazione di tali postumi permanenti.
2 A tal fine nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. , specializzato in medicina legale, che, con Persona_1 riferimento all'esame obiettivo del ricorrente, ha riscontrato “Presenza di perdita del visus in OD con atrofia del bulbo oculare. L'esame psichico denota una lieve deflessione del tono dell'umore ancorata all'evento traumatico”.
Sulla base di quanto emerso dall'esame obiettivo e della documentazione medica, quindi, il consulente tecnico d'ufficio ha quindi osservato che “Il nostro esame clinico e l'esame della documentazione presente in atti sono ampiamente sufficienti per affermare che è affetto da: -perdita del visus in OD non Parte_1 protesizzata -disturbo d'ansia reattivo all'evento traumatico. Il nostro esame clinico ha quindi permesso di apprezzare, la perdita del visus in OD con atrofia del bulbo oculare (cod. 370: 28%) nonché una lieve deflessione del tono dell'umore ancorata all'evento traumatico (cod. 180: 4%). Alla luce di tanto, utilizzando i valori rinvenienti dal D.M. del 12.7.2000 ed applicando agli stessi una formula a scalare, dovrà attribuirsi un danno biologico del 31%”.
L'individuazione e la quantificazione del danno derivante dall'infortunio sul lavoro operate dal c.t.u. sono condivisibili perché in linea con quanto emerso dall'esame obiettivo e dalla documentazione medica. Inoltre, corretta risulta la riconduzione della “lieve deflessione del tono dell'umore” all'evento traumatico: tale patologia, infatti, risulta compatibile sul piano causale con l'infortunio sul lavoro se si considera la particolare traumaticità dell'evento infortunistico (scoppio del bulbo oculare) e tenuto conto anche del criterio cronologico, atteso che vi è in atti certificazione medica del 29.03.2022 rilasciata dal dott. Persona_2 direttore del dipartimento di salute mentale dell' , in cui si dichiara che il Pt_2 ricorrente “è affetto da sindrome ansioso depressiva endoreattiva di media gravità, verosimilmente riconducibile ad un infortunio sul lavoro esitante nella perdita della visione in occhio dx”.
Tale documentazione, di pochi mesi successiva all'evento infortunistico, concorre a far ritenere sussistente la correlazione causale tra l'evento infortunistico e la lieve deflessione del tono dell'umore riscontrata dal c.t.u., tenuto conto della continuità cronologica tra il momento dell'infortunio e le risultanze della visita scolta il 29.03.2022, che riscontrava una sindrome ansioso depressiva
3 endoreattiva che è poi sfociata, successivamente, nella lieve deflessione del tono dell'umore risultata persistente al momento della visita peritale.
Alla luce di ciò, deve quindi ritenersi che la perdita del visus in OD e la lieve deflessione del tono dell'umore siano conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente il 9.11.2021, con la conseguenza che l' deve essere CP_1 condannato alla costituzione in favore del ricorrente di una rendita come previsto dal d.lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 31%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza processuale, atteso che pur in misura inferiore a quello richiesto in ricorso, è stato comunque riconosciuto un danno biologico in misura significativamente superiore rispetto a quella quantificata dall' ; esse sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, CP_1 applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad € 5.200,00) tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta e della nota spese contenuta nelle note conclusive. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci che ne hanno fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
5035/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la perdita del visus in OD e la lieve deflessione del tono dell'umore sono conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente il 9.11.20212;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 costituzione di una rendita in favore di come previsto dal Parte_1
d.lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 31%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto;
4 3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che Parte_1 liquida in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci;
4. pone le spese relative alla espletata CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 22.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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