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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 5628/2024 V.G. T R A rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Ilaria Gigante;
Parte_1
E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Filiberto Fusaro;
CP_1
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 30/10/2024 e Parte_1
premesso che: CP_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nato il figlio (il 23/01/2023), Per_1 riconosciuto da entrambi;
- lui era dipendente della Marina Militare con il grado di Tenente di Vascello e percepiva uno stipendio mensile di € 2.800,00 mentre lei era infermiera della ASL Bari con stipendio mensile di € 1.600,00;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento del minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi. Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 17/02/2025 la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. con nota del 22/02/2025 chiedeva accogliersi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido del figlio minore , da loro generato fuori dal matrimonio, Per_1 che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlio di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali del minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare un contributo al mantenimento del Pt_1 figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa del figlio della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. CP_1
Tali accordi sono conformi all'interesse del minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. proposto in data 30/10/2024 da così provvede: Parte_1 CP_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio , Per_1 da loro generato fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto datato 28/10/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 5628/2024 V.G. T R A rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Ilaria Gigante;
Parte_1
E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv.to Filiberto Fusaro;
CP_1
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il 30/10/2024 e Parte_1
premesso che: CP_1
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nato il figlio (il 23/01/2023), Per_1 riconosciuto da entrambi;
- lui era dipendente della Marina Militare con il grado di Tenente di Vascello e percepiva uno stipendio mensile di € 2.800,00 mentre lei era infermiera della ASL Bari con stipendio mensile di € 1.600,00;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento del minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi. Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 17/02/2025 la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. con nota del 22/02/2025 chiedeva accogliersi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido del figlio minore , da loro generato fuori dal matrimonio, Per_1 che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlio di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali del minore;
• hanno stabilito che il si obbliga a versare un contributo al mantenimento del Pt_1 figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa del figlio della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. CP_1
Tali accordi sono conformi all'interesse del minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. proposto in data 30/10/2024 da così provvede: Parte_1 CP_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio , Per_1 da loro generato fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto datato 28/10/2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato