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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 202 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pio Belmonte ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Potenza alla Via Isca del Pioppo, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, (C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Potenza alla via Ettore Ciccotti n. 36/C., in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosadele
Giugliano, presso lo studio della quale in Potenza alla via Rosica n. 65 è elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
TERZO CHIAMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 15/01/2021 , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la SI.ra per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertata la responsabilità della SI.ra CP_1
per le infiltrazioni testé descritte, accertare altresì l'entità del danno
[...] all'appartamento della SI.ra ; per l'effetto, condannare la SI.ra Parte_1 predetta al risarcimento dei conseguenti danni, quantificabili allo stato in € CP_1
13.297,94, come da allegato computo metrico e preventive della ditta TO AT di Potenza del 19.9.2020. Con vittoria di spese, diritti e onorari … da distrarsi a favore dell'avv. Belmonte”.
In particolare, l'istante esponeva che dal giugno 2015, a seguito di lavori di eseguiti nell'appartamento di proprietà della SI.ra si verificarono infiltrazioni Controparte_1
che causarono ingenti danni alla muratura del solaio e delle pareti dell'appartamento sito al piano inferiore.
A seguito di accesso congiunto in entrambi gli appartamenti di che trattasi, veniva riscontrata la provenienza dell'infiltrazione da uno dei bagni di proprietà della SI.ra di comune accordo venne deciso di intervenire per ripristinare CP_1
l'impermeabilità del solaio e la tenuta stagna dei tubi. I lavori vennero eseguiti nell'appartamento della SI.ra ed a seguito di ciò, le infiltrazioni terminavano CP_1
e le pareti dell'appartamento dell'attrice si asciugarono.
Pertanto, l'attrice, ritenendo la SI.ra responsabile dei danni sofferti, ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. in quanto proprietario e custode dell'appartamento, adiva l'intestato
Tribunale per la tutela dei propri diritti.
2) Con comparsa del 31/03/2021, si costituiva in giudizio la SI.ra Controparte_1 la quale chiedeva “1) In rito: Fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c.; 2) Nel merito, respingere la domanda attrice nei confronti di , per la causale di cui in narrativa;
3) Dichiarare che il chiamato Controparte_1
in causa è tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea Controparte_1
condannando lo stesso a rifondere a quanto eventualmente sarà Parte_1 tenuto a pagare”.
La convenuta riconosceva che la perdita di acqua era stata originata dalla rottura di un tubo di collegamento del proprio bagno alla colonna di scarico condominiale, e la perdita era stata determinata, non perché il tubo fosse di pessima qualità o per la sua cattiva posa in opera, ma dal fatto che tale perdita era conseguente all'azione dei ratti che risaliti dai pozzetti di scarico l'avevano rosicchiato. Quindi, chiamava in garanzia il responsabile della mancata manutenzione dei pozzetti di scarico CP_2
condominiale e della mancata derattizzazione degli stessi.
3) Con comparsa del 17/07/2021, a seguito di autorizzazione alla chiamata di terzo in causa, si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea ovvero, in CP_2 via gradata, in caso di accoglimento della domanda limitare l'importo del risarcimento ai danni effettivi subiti dall'attrice.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria nei confronti del terzo chiamato in causa.
Nel merito, a sostegno, deduceva che le infiltrazioni si erano verificate subito dopo i lavori di ristrutturazione dell'appartamento della convenuta iniziati nel 2015 mentre, la scoperta del tubo rosicchiato sarebbe avvenuto solo nel gennaio 2020, e tanto fa presumere che la perdita fosse dovuta ad un difetto di realizzazione e/o modifica dell'impianto, considerato che per trasformare l'appartamento in un Bed and Breakfast erano stati aggiunti nuovi bagni agli originari.
Evidenziava che il tubo fonte della perdita idrica fosse di proprietà della convenuta e si innestava nella colonna di scarico dalla stessa fatta realizzare nel 2016 a propria cura e spese, adibendo a scarico un vecchio tubo dismesso rinvenuto nella parete perimetrale che collegava al pozzetto di fogna mediante una nuova tubazione. Quindi, eccepiva la carenza di prova sia dell'erosione del tubo da parte del ratto, sia che lo stesso fosse risalito dal pozzetto condominiale ed affermava che il aveva sempre CP_2 provveduto alla manutenzione dell'impianto di scarico ed alla derattizzazione.
***
La causa istruita per via documentale e mediante prova per testi, all'udienza del
20/12/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
L'attrice lamentava che dal giungo del 2015, a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento della SI.ra si erano verificate delle Controparte_1
infiltrazioni nel suo appartamento situato nel sottostante piano.
I lavori erano finalizzati alla trasformazione di un appartamento privato in Bed and
Breakfast, con la realizzazione di ulteriore bagno. Il fenomeno infiltrativo si verificava successivamente ai lavori di ristrutturazione, mentre la causa dell'infiltrazione che secondo parte convenuta, fosse da addebitarsi al tubo rosicchiato dai ratti, veniva accertata solo dopo cinque anni.
Va evidenziato che risulta pacifica ed incontestata la provenienza dell'infiltrazione nell'appartamento dell'attrice, acclarata nella perdita della tubazione del bagno della convenuta ciò che, invece, risulta controverso è la causa della perdita che CP_1
secondo parte convenuta dipendeva non dalla errata realizzazione dell'impianto del bagno, ma dall'erosione di un tubo rosicchiato da un ratto.
La documentazione fotografica allegata in atti dalla convenuta, risulta essere inconferente poiché viene immortalato un tubo smontato con due grossi fori, ma non l'impianto in cui era collocato, pertanto, non vi è prova che il tubo fosse installato nell'impianto del bagno della SI.ra tanto viene dedotto dalla difesa della CP_1 convenuta, dalle dichiarazioni del marito e dall'amico del figlio della SI.ra CP_1 che si trovava casualmente presso l'appartamento di il giorno in cui veniva CP_2
riparato il bagno.
4.1) All'udienza del 16/02/2024 veniva sentito il teste , marito della Testimone_1 convenuta, il quale riferiva che “il tubo si presentava come nella foto che mi viene mostrata, allegata al fascicolo di parte convenuta al n.
2. Tale tubo si innestava nella colonna condominiale ed era all'interno del bagno dell'appartamento della CP_1
… i pozzetti di scarico condominiale si presentava nello stato in cui si evincono
[...] nelle foto n. 3 del fascicolo di parte convenuta … non ricordo il periodo di riferimento delle foto … la SI.ra non ha mai consentito l'accesso al proprio Parte_1 appartamento a … ho partecipato … a varie assemblee condominiali Controparte_1
e ho avuto modo di interloquire con l'amministratore condominiale del problema della presenza di topi. Ciò è avvenuto negli anni 2018-2019 ove è stato prospettato non solo da me e da mia moglie, ma anche dal SI. e da tale …”. Persona_1 Per_2
Alla medesima udienza veniva escusso il teste tecnico di parte Testimone_2 dell'attrice che riferiva di aver effettuato il primo sopralluogo nell'appartamento dell'attrice nel 2018 e di non essere a conoscenza se le lamentate infiltrazioni fossero presenti già nel 2015; riferiva che “… nel dicembre 2019 ho effettuato un sopralluogo nei due appartamenti … , accompagnato dal marito della SI.ra e ho Controparte_1
appurato che stavano facendo lavori di riparazione nel bagno della SI.ra CP_1
consistenti nella riparazione e sostituzione di tubazioni danneggiate. Preciso che tali tubi sostituiti e/o riparati erano in area privata e non già condominiale … dopo qualche mese dalla riparazione … verificai che i muri dell'appartamento della SI.ra
si erano asciugati …”. Parte_1
Alla successiva udienza del 05/06/2024 veniva escusso il teste , amico Testimone_3 del figlio della SI.ra che riferiva: “… mi trovavo il giorno in cui la SI.ra CP_1 ha provveduto alla riparazione del proprio bagno … e ho potuto vedere che il CP_1 tubo sostituito che si innestava nella colonna montante e che si trovava sotto il pavimento del bagno della SI.ra presentava dei fori, uno più grande CP_1 dell'altro. Riconosco nella foto che mi viene mostrata il tubo di che trattasi …”.
Confermava che i pozzetti versavano nello stato come raffigurati nelle foto mostrate e che nel pozzetto vi erano dei ratti morti anche se non erano raffigurati nelle foto mostrate, “…ricordo che l'apertura dei pozzetti non è avvenuta lo stesso giorno sicuramente successivamente alla riparazione, e al fine di partecipare e assistere sono stato chiamato dal figlio della SI.ra …”. CP_1
Alla medesima udienza veniva escusso il teste, indicato sempre da parte convenuta,
, il quale riferiva che “… sono passato a salutare la SI.ra in Testimone_4 CP_1
e nell'occasione la SI.ra mi fece vedere il tubo che mi viene mostrato in CP_2 foto … il tubo presentava due fori, uno più grande e uno più piccolo … ricordo che il periodo che ho visto il tubo era gennaio 2020. Lo stesso giorno che ho visto il tubo la
SI.ra mi fece vedere anche la situazione in cui versavano i pozzetti … preciso CP_1 che i pozzetti li ho visti dalla finestra della SI.ra situata al terzo piano … CP_1 ricordo che i pozzetti erano già aperti … li ho visionati dalla stessa finestra …”.
Quindi, oltre al marito della convenuta, chi ha riferito di aver visto “il tubo sostituito che si innestava nella colonna montante” è stato il teste che per puro Testimone_3 caso si trovava il giorno della riparazione, però il teste ha anche riferito che “nel pozzetto vi erano dei ratti morti, anche se non sono raffigurati nelle foto … mostrate”; tale affermazione rende il teste inattendibile per la semplice ragione che la presenza di un ratto morto nel pozzetto, in quanto presupposto fondamentale per la tesi sostenuta dalla convenuta, sarebbe stato oggetto di molteplici scatti. Da evidenziare, comunque, che le foto allegate da parte convenuta rappresentano lo stato in cui versava la griglia di raccolta delle acque bianche, che è cosa diversa della fognatura.
5) Tanto premesso, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Nella fattispecie trova operatività, l'art. 2051 c.c. Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. Civ. 12 aprile 2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res (cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si é prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art.
2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.1) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. Civ. 5 febbraio 2013, n. 2660). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva."(Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
5.2) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. Civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., possa trovare accoglimento nei limiti che in appresso vengono specificati.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., pur avente natura oggettiva, necessita per la sua configurabilità, dell'esistenza del nesso eziologico fra la cosa e il danno. Da ciò consegue che sul danneggiato incombe la prova del nesso eziologico fra la res e l'evento dannoso (ovvero dell'effettiva verificazione del fatto lesivo, della dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia).
In altri termini, la disciplina della responsabilità per cose in custodia, pur oggettiva, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra queste ultime ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Sez. VI n.
5977 del 16.04.2012), sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso.
6.1) Orbene, da quanto sopra evidenziato, risulta incontestato che l'appartamento dell'attrice ha subito le infiltrazioni a causa della perdita dell'impianto del bagno dell'appartamento della SI.ra situato al piano superiore. CP_1 Altro dato incontestato e che nell'anno 2016 la convenuta ha effettuato lavori di ristrutturazione del proprio appartamento per adeguarlo alla nuova destinazione di bed and breakfast, con la realizzazione di nuovi bagni e relativi impianti.
Nessuna prova è stata raggiunta sulla responsabilità del il quale ha CP_2
prodotto in atti, provando il contrario di quanto sostenuto dalla convenuta, fatture della ditta CO srl, dalle quali si rileva che con cadenza periodica venivano eseguiti interventi di disotturazione dell'intero tronco fognario con lavaggio dei pozzetti, pulizia allacci colonne di scarico e griglie di raccolta acque meteoriche.
Quindi, se è certo che l'infiltrazione dell'acqua nell'appartamento dell'attrice proveniva dall'impianto privato del bagno della non provato ed oltremodo inverosimile CP_3
che la causa della perdita dell'impianto fosse dipesa dall'opera dei ratti.
La convenuta ha depositato la raffigurazione di un tubo di derivazione con la presenza di due buchi che attribuisce all'opera dei ratti, però, non vi è prova che detto tubo di derivazione facesse parte dell'impianto del bagno della convenuta, tanto è riferito solo dal marito e dal teste ritenuto inattendibile poiché ha riferito di aver visto nel Tes_3 pozzetto dei ratti anche se non erano raffigurati nelle foto allegate. L'affermazione fatta del teste, lo rende inattendibile poiché l'effettiva presenza dei ratti nel pozzetto, sarebbe stata documentata e raffigurata in ogni modo possibile;
così come per il tubo di derivazione rosicchiato, se fosse stato parte dell'impianto del bagno sarebbe stato raffigurato nella sua interezza, e non fotografato singolarmente sopra un lavello.
Pertanto, provata e non controversa risulta la causa dell'infiltrazione che va addebitata alla perdita dell'impianto del bagno della SI.ra verificatosi a seguito dei CP_1
lavori finalizzati alla creazione di ulteriori bagni eseguiti nell'anno 2016, come dalla stessa riferito in sede di interrogatorio formale, ove confermava che la SI.ra sin dal 2016 l'aveva informata delle infiltrazioni di acqua nel proprio Parte_1
appartamento, provenienti dall'appartamento ristrutturato. Provato e confermato in sede di interrogatorio formale anche la circostanza che fino a tutto novembre 2019, CP_1 non interveniva sul guasto. Provato anche che l'attrice non aveva consentito
[...]
l'accesso nel suo appartamento alla convenuta, consentito solo nel corso della mediazione, ove in data 11/11/2019 le parti, con i rispettivi avvocati diedero corso ad un sopralluogo congiunto nei due appartamenti e successivamente seguirono i lavori di riparazione nell'appartamento della CP_1
Alla luce di quanto sopra evidenziato la responsabilità dell'infiltrazione va ascritta esclusivamente alla convenuta Controparte_1 7) Parte attrice chiede a titolo di ristoro la somma di € 13.297.94 supportata, però, da un computo metrico redatto dall'impresa individuale TO AT e da una CTP del geom. il cui ammontare è contestato dalle controparti. Testimone_2
A tal uopo va precisato che recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo. La perizia di parte, non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto. La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di affermare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259;
Cass. civ., sez. II, 26.03.2012, n. 4833). Inoltre “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III,
29.01.2010, n. 2063). Quindi la consulenza o la perizia tecnica di parte, se è vero che può essere prodotta senza preclusioni, costituisce pur sempre “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso”.
8) Nella fattispecie, però, va tenuta in considerazione anche la condotta dell'attrice che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Pacifico ed indiscusso che l'attrice denunciava alla convenuta già nel corso CP_1 del 2016, le infiltrazioni provenienti dall'appartamento soprastante di proprietà della convenuta. Così come è certo che consentiva alla convenuta, Parte_1
l'accesso al proprio appartamento solo nel novembre del 2019 in sede di procedura di mediazione a seguito della quale, poi, interveniva sul guasto riparandolo ed eliminando definitivamente la perdita. Da tanto, ne consegue che, se l'attrice avesse consentito l'accesso al proprio appartamento a i lavori di riparazione, come è Controparte_1 giusto presumere, sarebbero stati eseguiti nell'immediatezza e non a tre anni di distanza, con un danno da infiltrazione che sarebbe stato trascurabile.
Nella fattispecie è applicabile la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
8.1) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Certo è, che la condotta dell'attrice non ha determinato l'infiltrazione nel proprio appartamento, ma ha sicuramente contribuito a rendere il danno da infiltrazione più grave, non consentendo nell'immediatezza della denuncia l'accesso al proprio appartamento per il relativo sopralluogo.
Quindi, è applicabile l'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso.
9) Richiamando quanto sopra detto in tema di perizia e preventivo di parte ed affermando che sussiste la prova dell'infiltrazione, la cui causa è addebitabile alla convenuta per la liquidazione del danno trova applicazione l'art. 1226 che CP_1 recita: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. civ., sez. III, n. 9744 del 12 aprile 2023).
Nella fattispecie, il danno risarcibile è quello consequenziale all'infiltrazione nell'appartamento dell'attrice la cui causa accertata, era la perdita dell'impianto del bagno nell'appartamento della convenuta;
l'ammontare del danno non può essere quello determinato dalla CTP del 2020 e nemmeno poteva essere determinato da una CTU sempre a posteriori dalla riparazione;
risarcibile è il solo danno da infiltrazione risalente all'anno 2016, poiché l'aggravamento dell'infiltrazione è dipesa dal comportamento dell'attrice che non ha consentito alcun sopralluogo fino al novembre 2019.
Pertanto, alla luce di una valutazione meramente equitativa questo giudicante ritiene che la somma che possa essere riconosciuta a titolo di ristoro all'attrice Parte_1
è pari ad € 2.600,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda, da porsi a carico della convenuta un'unica responsabile dell'infiltrazione subita Controparte_1 dall'attrice.
10) Le spese di lite in ragione del parziale accoglimento della domanda si ritiene equo compensarle per i due terzi, ponendo la restante parte a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 202/2021, tra (attrice), Parte_1 CP_1
(convenuta) e in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, (terzo chiamato in causa), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Accertata la responsabilità della convenuta quale custode e Controparte_1 proprietaria dell'appartamento dal cui impianto sono derivate le infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice, ed in applicazione del concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; conseguentemente condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , la somma di € 2.600,00 a titolo di Parte_1
risarcimento danni oltre interessi legali a far data dalla domanda, per quanto in parte motiva;
b) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che già compensate per 2/3, liquida, in favore di ciascuna parte in € 1.692,33 oltre accessori di legge da distrarsi a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, oltre al pagamento del 50% del contributo unificato a favore della sola parte attrice.
Così deciso in Potenza in data 15/04/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 202 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pio Belmonte ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Potenza alla Via Isca del Pioppo, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, (C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Potenza alla via Ettore Ciccotti n. 36/C., in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosadele
Giugliano, presso lo studio della quale in Potenza alla via Rosica n. 65 è elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
TERZO CHIAMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 15/01/2021 , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la SI.ra per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertata la responsabilità della SI.ra CP_1
per le infiltrazioni testé descritte, accertare altresì l'entità del danno
[...] all'appartamento della SI.ra ; per l'effetto, condannare la SI.ra Parte_1 predetta al risarcimento dei conseguenti danni, quantificabili allo stato in € CP_1
13.297,94, come da allegato computo metrico e preventive della ditta TO AT di Potenza del 19.9.2020. Con vittoria di spese, diritti e onorari … da distrarsi a favore dell'avv. Belmonte”.
In particolare, l'istante esponeva che dal giugno 2015, a seguito di lavori di eseguiti nell'appartamento di proprietà della SI.ra si verificarono infiltrazioni Controparte_1
che causarono ingenti danni alla muratura del solaio e delle pareti dell'appartamento sito al piano inferiore.
A seguito di accesso congiunto in entrambi gli appartamenti di che trattasi, veniva riscontrata la provenienza dell'infiltrazione da uno dei bagni di proprietà della SI.ra di comune accordo venne deciso di intervenire per ripristinare CP_1
l'impermeabilità del solaio e la tenuta stagna dei tubi. I lavori vennero eseguiti nell'appartamento della SI.ra ed a seguito di ciò, le infiltrazioni terminavano CP_1
e le pareti dell'appartamento dell'attrice si asciugarono.
Pertanto, l'attrice, ritenendo la SI.ra responsabile dei danni sofferti, ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. in quanto proprietario e custode dell'appartamento, adiva l'intestato
Tribunale per la tutela dei propri diritti.
2) Con comparsa del 31/03/2021, si costituiva in giudizio la SI.ra Controparte_1 la quale chiedeva “1) In rito: Fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c.; 2) Nel merito, respingere la domanda attrice nei confronti di , per la causale di cui in narrativa;
3) Dichiarare che il chiamato Controparte_1
in causa è tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea Controparte_1
condannando lo stesso a rifondere a quanto eventualmente sarà Parte_1 tenuto a pagare”.
La convenuta riconosceva che la perdita di acqua era stata originata dalla rottura di un tubo di collegamento del proprio bagno alla colonna di scarico condominiale, e la perdita era stata determinata, non perché il tubo fosse di pessima qualità o per la sua cattiva posa in opera, ma dal fatto che tale perdita era conseguente all'azione dei ratti che risaliti dai pozzetti di scarico l'avevano rosicchiato. Quindi, chiamava in garanzia il responsabile della mancata manutenzione dei pozzetti di scarico CP_2
condominiale e della mancata derattizzazione degli stessi.
3) Con comparsa del 17/07/2021, a seguito di autorizzazione alla chiamata di terzo in causa, si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea ovvero, in CP_2 via gradata, in caso di accoglimento della domanda limitare l'importo del risarcimento ai danni effettivi subiti dall'attrice.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria nei confronti del terzo chiamato in causa.
Nel merito, a sostegno, deduceva che le infiltrazioni si erano verificate subito dopo i lavori di ristrutturazione dell'appartamento della convenuta iniziati nel 2015 mentre, la scoperta del tubo rosicchiato sarebbe avvenuto solo nel gennaio 2020, e tanto fa presumere che la perdita fosse dovuta ad un difetto di realizzazione e/o modifica dell'impianto, considerato che per trasformare l'appartamento in un Bed and Breakfast erano stati aggiunti nuovi bagni agli originari.
Evidenziava che il tubo fonte della perdita idrica fosse di proprietà della convenuta e si innestava nella colonna di scarico dalla stessa fatta realizzare nel 2016 a propria cura e spese, adibendo a scarico un vecchio tubo dismesso rinvenuto nella parete perimetrale che collegava al pozzetto di fogna mediante una nuova tubazione. Quindi, eccepiva la carenza di prova sia dell'erosione del tubo da parte del ratto, sia che lo stesso fosse risalito dal pozzetto condominiale ed affermava che il aveva sempre CP_2 provveduto alla manutenzione dell'impianto di scarico ed alla derattizzazione.
***
La causa istruita per via documentale e mediante prova per testi, all'udienza del
20/12/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
L'attrice lamentava che dal giungo del 2015, a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento della SI.ra si erano verificate delle Controparte_1
infiltrazioni nel suo appartamento situato nel sottostante piano.
I lavori erano finalizzati alla trasformazione di un appartamento privato in Bed and
Breakfast, con la realizzazione di ulteriore bagno. Il fenomeno infiltrativo si verificava successivamente ai lavori di ristrutturazione, mentre la causa dell'infiltrazione che secondo parte convenuta, fosse da addebitarsi al tubo rosicchiato dai ratti, veniva accertata solo dopo cinque anni.
Va evidenziato che risulta pacifica ed incontestata la provenienza dell'infiltrazione nell'appartamento dell'attrice, acclarata nella perdita della tubazione del bagno della convenuta ciò che, invece, risulta controverso è la causa della perdita che CP_1
secondo parte convenuta dipendeva non dalla errata realizzazione dell'impianto del bagno, ma dall'erosione di un tubo rosicchiato da un ratto.
La documentazione fotografica allegata in atti dalla convenuta, risulta essere inconferente poiché viene immortalato un tubo smontato con due grossi fori, ma non l'impianto in cui era collocato, pertanto, non vi è prova che il tubo fosse installato nell'impianto del bagno della SI.ra tanto viene dedotto dalla difesa della CP_1 convenuta, dalle dichiarazioni del marito e dall'amico del figlio della SI.ra CP_1 che si trovava casualmente presso l'appartamento di il giorno in cui veniva CP_2
riparato il bagno.
4.1) All'udienza del 16/02/2024 veniva sentito il teste , marito della Testimone_1 convenuta, il quale riferiva che “il tubo si presentava come nella foto che mi viene mostrata, allegata al fascicolo di parte convenuta al n.
2. Tale tubo si innestava nella colonna condominiale ed era all'interno del bagno dell'appartamento della CP_1
… i pozzetti di scarico condominiale si presentava nello stato in cui si evincono
[...] nelle foto n. 3 del fascicolo di parte convenuta … non ricordo il periodo di riferimento delle foto … la SI.ra non ha mai consentito l'accesso al proprio Parte_1 appartamento a … ho partecipato … a varie assemblee condominiali Controparte_1
e ho avuto modo di interloquire con l'amministratore condominiale del problema della presenza di topi. Ciò è avvenuto negli anni 2018-2019 ove è stato prospettato non solo da me e da mia moglie, ma anche dal SI. e da tale …”. Persona_1 Per_2
Alla medesima udienza veniva escusso il teste tecnico di parte Testimone_2 dell'attrice che riferiva di aver effettuato il primo sopralluogo nell'appartamento dell'attrice nel 2018 e di non essere a conoscenza se le lamentate infiltrazioni fossero presenti già nel 2015; riferiva che “… nel dicembre 2019 ho effettuato un sopralluogo nei due appartamenti … , accompagnato dal marito della SI.ra e ho Controparte_1
appurato che stavano facendo lavori di riparazione nel bagno della SI.ra CP_1
consistenti nella riparazione e sostituzione di tubazioni danneggiate. Preciso che tali tubi sostituiti e/o riparati erano in area privata e non già condominiale … dopo qualche mese dalla riparazione … verificai che i muri dell'appartamento della SI.ra
si erano asciugati …”. Parte_1
Alla successiva udienza del 05/06/2024 veniva escusso il teste , amico Testimone_3 del figlio della SI.ra che riferiva: “… mi trovavo il giorno in cui la SI.ra CP_1 ha provveduto alla riparazione del proprio bagno … e ho potuto vedere che il CP_1 tubo sostituito che si innestava nella colonna montante e che si trovava sotto il pavimento del bagno della SI.ra presentava dei fori, uno più grande CP_1 dell'altro. Riconosco nella foto che mi viene mostrata il tubo di che trattasi …”.
Confermava che i pozzetti versavano nello stato come raffigurati nelle foto mostrate e che nel pozzetto vi erano dei ratti morti anche se non erano raffigurati nelle foto mostrate, “…ricordo che l'apertura dei pozzetti non è avvenuta lo stesso giorno sicuramente successivamente alla riparazione, e al fine di partecipare e assistere sono stato chiamato dal figlio della SI.ra …”. CP_1
Alla medesima udienza veniva escusso il teste, indicato sempre da parte convenuta,
, il quale riferiva che “… sono passato a salutare la SI.ra in Testimone_4 CP_1
e nell'occasione la SI.ra mi fece vedere il tubo che mi viene mostrato in CP_2 foto … il tubo presentava due fori, uno più grande e uno più piccolo … ricordo che il periodo che ho visto il tubo era gennaio 2020. Lo stesso giorno che ho visto il tubo la
SI.ra mi fece vedere anche la situazione in cui versavano i pozzetti … preciso CP_1 che i pozzetti li ho visti dalla finestra della SI.ra situata al terzo piano … CP_1 ricordo che i pozzetti erano già aperti … li ho visionati dalla stessa finestra …”.
Quindi, oltre al marito della convenuta, chi ha riferito di aver visto “il tubo sostituito che si innestava nella colonna montante” è stato il teste che per puro Testimone_3 caso si trovava il giorno della riparazione, però il teste ha anche riferito che “nel pozzetto vi erano dei ratti morti, anche se non sono raffigurati nelle foto … mostrate”; tale affermazione rende il teste inattendibile per la semplice ragione che la presenza di un ratto morto nel pozzetto, in quanto presupposto fondamentale per la tesi sostenuta dalla convenuta, sarebbe stato oggetto di molteplici scatti. Da evidenziare, comunque, che le foto allegate da parte convenuta rappresentano lo stato in cui versava la griglia di raccolta delle acque bianche, che è cosa diversa della fognatura.
5) Tanto premesso, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Nella fattispecie trova operatività, l'art. 2051 c.c. Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. Civ. 12 aprile 2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res (cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si é prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art.
2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.1) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. Civ. 5 febbraio 2013, n. 2660). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva."(Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
5.2) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. Civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., possa trovare accoglimento nei limiti che in appresso vengono specificati.
La responsabilità ex art. 2051 c.c., pur avente natura oggettiva, necessita per la sua configurabilità, dell'esistenza del nesso eziologico fra la cosa e il danno. Da ciò consegue che sul danneggiato incombe la prova del nesso eziologico fra la res e l'evento dannoso (ovvero dell'effettiva verificazione del fatto lesivo, della dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia).
In altri termini, la disciplina della responsabilità per cose in custodia, pur oggettiva, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra queste ultime ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Sez. VI n.
5977 del 16.04.2012), sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso.
6.1) Orbene, da quanto sopra evidenziato, risulta incontestato che l'appartamento dell'attrice ha subito le infiltrazioni a causa della perdita dell'impianto del bagno dell'appartamento della SI.ra situato al piano superiore. CP_1 Altro dato incontestato e che nell'anno 2016 la convenuta ha effettuato lavori di ristrutturazione del proprio appartamento per adeguarlo alla nuova destinazione di bed and breakfast, con la realizzazione di nuovi bagni e relativi impianti.
Nessuna prova è stata raggiunta sulla responsabilità del il quale ha CP_2
prodotto in atti, provando il contrario di quanto sostenuto dalla convenuta, fatture della ditta CO srl, dalle quali si rileva che con cadenza periodica venivano eseguiti interventi di disotturazione dell'intero tronco fognario con lavaggio dei pozzetti, pulizia allacci colonne di scarico e griglie di raccolta acque meteoriche.
Quindi, se è certo che l'infiltrazione dell'acqua nell'appartamento dell'attrice proveniva dall'impianto privato del bagno della non provato ed oltremodo inverosimile CP_3
che la causa della perdita dell'impianto fosse dipesa dall'opera dei ratti.
La convenuta ha depositato la raffigurazione di un tubo di derivazione con la presenza di due buchi che attribuisce all'opera dei ratti, però, non vi è prova che detto tubo di derivazione facesse parte dell'impianto del bagno della convenuta, tanto è riferito solo dal marito e dal teste ritenuto inattendibile poiché ha riferito di aver visto nel Tes_3 pozzetto dei ratti anche se non erano raffigurati nelle foto allegate. L'affermazione fatta del teste, lo rende inattendibile poiché l'effettiva presenza dei ratti nel pozzetto, sarebbe stata documentata e raffigurata in ogni modo possibile;
così come per il tubo di derivazione rosicchiato, se fosse stato parte dell'impianto del bagno sarebbe stato raffigurato nella sua interezza, e non fotografato singolarmente sopra un lavello.
Pertanto, provata e non controversa risulta la causa dell'infiltrazione che va addebitata alla perdita dell'impianto del bagno della SI.ra verificatosi a seguito dei CP_1
lavori finalizzati alla creazione di ulteriori bagni eseguiti nell'anno 2016, come dalla stessa riferito in sede di interrogatorio formale, ove confermava che la SI.ra sin dal 2016 l'aveva informata delle infiltrazioni di acqua nel proprio Parte_1
appartamento, provenienti dall'appartamento ristrutturato. Provato e confermato in sede di interrogatorio formale anche la circostanza che fino a tutto novembre 2019, CP_1 non interveniva sul guasto. Provato anche che l'attrice non aveva consentito
[...]
l'accesso nel suo appartamento alla convenuta, consentito solo nel corso della mediazione, ove in data 11/11/2019 le parti, con i rispettivi avvocati diedero corso ad un sopralluogo congiunto nei due appartamenti e successivamente seguirono i lavori di riparazione nell'appartamento della CP_1
Alla luce di quanto sopra evidenziato la responsabilità dell'infiltrazione va ascritta esclusivamente alla convenuta Controparte_1 7) Parte attrice chiede a titolo di ristoro la somma di € 13.297.94 supportata, però, da un computo metrico redatto dall'impresa individuale TO AT e da una CTP del geom. il cui ammontare è contestato dalle controparti. Testimone_2
A tal uopo va precisato che recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo. La perizia di parte, non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto. La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di affermare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259;
Cass. civ., sez. II, 26.03.2012, n. 4833). Inoltre “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III,
29.01.2010, n. 2063). Quindi la consulenza o la perizia tecnica di parte, se è vero che può essere prodotta senza preclusioni, costituisce pur sempre “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso”.
8) Nella fattispecie, però, va tenuta in considerazione anche la condotta dell'attrice che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Pacifico ed indiscusso che l'attrice denunciava alla convenuta già nel corso CP_1 del 2016, le infiltrazioni provenienti dall'appartamento soprastante di proprietà della convenuta. Così come è certo che consentiva alla convenuta, Parte_1
l'accesso al proprio appartamento solo nel novembre del 2019 in sede di procedura di mediazione a seguito della quale, poi, interveniva sul guasto riparandolo ed eliminando definitivamente la perdita. Da tanto, ne consegue che, se l'attrice avesse consentito l'accesso al proprio appartamento a i lavori di riparazione, come è Controparte_1 giusto presumere, sarebbero stati eseguiti nell'immediatezza e non a tre anni di distanza, con un danno da infiltrazione che sarebbe stato trascurabile.
Nella fattispecie è applicabile la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
8.1) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Certo è, che la condotta dell'attrice non ha determinato l'infiltrazione nel proprio appartamento, ma ha sicuramente contribuito a rendere il danno da infiltrazione più grave, non consentendo nell'immediatezza della denuncia l'accesso al proprio appartamento per il relativo sopralluogo.
Quindi, è applicabile l'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso.
9) Richiamando quanto sopra detto in tema di perizia e preventivo di parte ed affermando che sussiste la prova dell'infiltrazione, la cui causa è addebitabile alla convenuta per la liquidazione del danno trova applicazione l'art. 1226 che CP_1 recita: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. civ., sez. III, n. 9744 del 12 aprile 2023).
Nella fattispecie, il danno risarcibile è quello consequenziale all'infiltrazione nell'appartamento dell'attrice la cui causa accertata, era la perdita dell'impianto del bagno nell'appartamento della convenuta;
l'ammontare del danno non può essere quello determinato dalla CTP del 2020 e nemmeno poteva essere determinato da una CTU sempre a posteriori dalla riparazione;
risarcibile è il solo danno da infiltrazione risalente all'anno 2016, poiché l'aggravamento dell'infiltrazione è dipesa dal comportamento dell'attrice che non ha consentito alcun sopralluogo fino al novembre 2019.
Pertanto, alla luce di una valutazione meramente equitativa questo giudicante ritiene che la somma che possa essere riconosciuta a titolo di ristoro all'attrice Parte_1
è pari ad € 2.600,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda, da porsi a carico della convenuta un'unica responsabile dell'infiltrazione subita Controparte_1 dall'attrice.
10) Le spese di lite in ragione del parziale accoglimento della domanda si ritiene equo compensarle per i due terzi, ponendo la restante parte a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 202/2021, tra (attrice), Parte_1 CP_1
(convenuta) e in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, (terzo chiamato in causa), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Accertata la responsabilità della convenuta quale custode e Controparte_1 proprietaria dell'appartamento dal cui impianto sono derivate le infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice, ed in applicazione del concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; conseguentemente condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , la somma di € 2.600,00 a titolo di Parte_1
risarcimento danni oltre interessi legali a far data dalla domanda, per quanto in parte motiva;
b) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che già compensate per 2/3, liquida, in favore di ciascuna parte in € 1.692,33 oltre accessori di legge da distrarsi a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari, oltre al pagamento del 50% del contributo unificato a favore della sola parte attrice.
Così deciso in Potenza in data 15/04/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante