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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9902/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 27 maggio 2025 alle ore 09.55 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. COPPOLA ANTONIO;
per parte convenuta l'avv. Mosca per delega dell'avv. Ottomano;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9902/2021 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla P.zza G. Parte_1 C.F._1
Salvemini n.6, presso lo studio dell'avv. COPPOLA ANTONIO, c.f. , C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
E
, c.f.: , residente in [...]
Imbriani n.14.
- CONVENUTO CONTUMACE
E
: p.iva. con sede in Trieste, alla Via Machiavelli n. 4, in CP_2 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Micaela Ottomano, c.f.: , presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano, 215, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA
Oggetto: lesione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio , in Parte_1 RO
qualità di proprietario del veicolo Toyota Yaris, tg. FN031ER, e , in persona del CP_2
pagina 2 di 10 legale rapp.te p.t., in qualità di compagnia di assicurazione del predetto veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Toyota Yaris,
[...]
la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni personali patite in Controparte_4
occasione del sinistro verificatosi in data 12.06.2018, alle ore 9.50 circa, all'altezza dell'incrocio di via Eurialo con viale Campi Flegrei, in Bagnoli.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, con l'aiuto di un bastone, quando, giunto quasi alla fine della carreggiata stradale di viale Campi Flegrei, veniva investito dal conducente della Toyota Yaris, che non solo lo urtava con la fiancata Controparte_4
laterale sinistra, facendolo cadere a terra, ma proseguiva la marcia schiacciando, con la ruota posteriore sinistra, il piede destro del pedone ed arrestando la marcia poco dopo;
di essere stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Paolo dove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico con frattura dell'osso zigomatico della parete laterale dell'orbita, della parete del seno mascellare a destra, frattura della clavicola destra e FLC del piede destro e frattura scomposta dell'arco medio delle coste 1,2,3,4 a destra” come da referto del P.S. n.21376\18 e che il verificarsi dell'investimento è stato accertato dalla Polizia Municipale intervenuta nell'imminenza del fatto.
Costituitasi, la , in persona del legale rapp.te p.t., ha eccepito, in via pregiudiziale, CP_2
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 e, nel merito, l'omessa prova della titolarità, in capo all'attore, della posizione giuridica attiva rispetto alla pretesa risarcitoria ed in capo al convenuto della posizione giuridica passiva e, comunque, il verificarsi del sinistro atteso che l'attore sarebbe stato vittima di una caduta accidentale verificatasi per le sue difficoltà deambulatorie per cui, contestata, altresì, la misura del risarcimento preteso ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla.
, anche se regolarmente citato è rimasto contumace. RO
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di due testi di parte attrice e disponendo una consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore.
pagina 3 di 10 Nel corso del giudizio è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. di 185 bis c.p.c cui la non ha aderito. Controparte_2
In via pregiudiziale va dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 in quanto l'attore, ha depositato, agli atti di causa, le richieste stragiudiziali di risarcimento inviate, all'impresa di assicurazione convenuta, l'ultima delle quali ricevuta il 18.02.2020 ed introdotto il giudizio con citazione notificata a quest'ultima il 12.04.2021, quindi, oltre i dedotti 60 giorni dalla messa in mora, senza che l'impresa di assicurazione abbia dimostrato di avergli inviato una richiesta di integrazione.
Venendo al merito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al conducente di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ciò nonostante si sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
pagina 4 di 10 L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nei termini sopra chiariti.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi
è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433).
Nel caso di specie, può affermarsi che sussiste la titolarità in capo all'attore della posizione giuridica attiva rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere atteso che quest'ultimo è stato compiutamente identificato dalla Polizia Municipale di Napoli, sez. Fuorigrotta, giunta nell'imminenza dell'asserito sinistro, come la persona danneggiata e, parimenti, ha accertato la proprietà del veicolo asseritamente investitore in capo al convenuto, , RO
come risulta dal verbale di sopralluogo in atti.
Tuttavia, tenuto conto che la Polizia Municipale di Napoli è giunta sul posto, su segnalazione degli astanti, successivamente al verificarsi dell'asserito investimento, la prova dello stesso è rimessa ai testi di parte attrice ed alla documentazione depositata dalle parti.
Ebbene, entrambi i testi di parte attrice e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
figlia e genero dell'attore, hanno confermato la dinamica del sinistro dedotta dall'attore dichiarando di aver visto che, mentre l'attore stava terminando l'attraversamento della sede stradale sulle strisce pedonali, il conducente della Toyota Yaris, nell'effettuare la curva che pagina 5 di 10 congiunge via Eurialo con viale Campi Flegrei, direzione Via Sibilla, lo urtava con la sua fiancata laterale sinistra, altezza sportello passeggero, facendolo cadere in avanti con la faccia e la spalla destra a terra e schiacciandogli, con la ruota posteriore sinistra, il piede destro, arrestando la marcia poco più avanti sulla destra.
In particolare, ha aggiunto che il conducente della Toyota Yaris prese la curva Testimone_2
senza frenare e senza guardare i passanti.
Le concordanti e coerenti dichiarazioni dei testi escussi consentono di ritenere non solo che l'investimento si sia verificato ma che lo stesso sia da imputarsi alla condotta del conducente della Toyota Yaris che provenendo da via Eurialo, in Bacoli, ha impegnato l'intersezione tra quest'ultima con viale Campi Flegrei, in direzione Via Sibilla senza avvedersi che ci fosse un attraversamento pedonale sul quale l'attore stava transitando, in violazione dell'art. 145 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), che al primo comma dispone che < conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti", nonché dell'art. 141, comma 2 e comma 3, a norma dei quali < conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e… Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi… in prossimità degli attraversamenti pedonali>>.
Inoltre, nella specie non può essere invocata alcuna esimente in favore del conducente della
Toyota Yaris in ragione delle condizioni del luogo, del tempo e della visibilità atteso che nel richiamato verbale della Polizia Municipale di Napoli, sez. Fuorigrotta, si legge che il sinistro è avvenuto in una strada urbana, in condizioni atmosferiche serene e con una buona visibilità.
In ragione di tanto si ritiene che la difficoltà deambulatoria dell'attore, che il consulente tecnico nominato, dr. , ha accertato essere riconducibile ad un' “Emiparesi destra da ictus”, Per_1
precedente al sinistro, lungi dall'aver causato la caduta accidentale dell'attore, al più gli ha impedito di muoversi repentinamente per evitare di essere investito.
Non si sottovaluta che i testimoni escussi in favore dell'attore siano familiari di quest'ultimo, tuttavia, venuto meno, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, il divieto di pagina 6 di 10 testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. (ad eccezione delle controversie vertenti in materia di separazione personale o rapporti di famiglia) non è consentito al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001).
Invero, nella fattispecie, l'attendibilità e la credibilità dei predetti testimoni non solo non è smentita dalle ulteriori risultanze istruttorie ma anzi è congruente rispetto ad esse.
Infatti, le risultanze probatorie documentali, segnatamente il referto del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo conferma che l'attore vi sia giunto trasportato dal 118 in seguito ad un investimento.
Inoltre, la consulenza tecnica espletata, a firma del dr. , i cui risultati si condividono Per_1
in quanto basati su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici, ha accertato la compatibilità delle lesioni riscontrate al pronto soccorso con l'investimento dedotto in lite ed ha concluso che si sono tradotte in un'invalidità permanente pari all'11% ed in 23 giorni di invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea al 50% e 10 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto, trattandosi di lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli, con postumi permanenti superiori al 9%, la liquidazione dovrebbe avvenire alla stregua delle tabelle uniche nazionali di cui all'art. 138 del d. lgs. n. 205 del 2009.
Tuttavia solo di recente è stata data attuazione al richiamato art. 138 con l'emanazione del
Decreto Presidente della Repubblica 13/01/2025, n. 12 avente ad oggetto il “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, i cui parametri si applicano ai sinistri ed ai danni causati da colpa medica verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore e, quindi, ai sinistri verificatisi dal 05.03.2025 atteso che il richiamato d.p.r. è stato pubblicato nella Gazz. Uff. il 18 febbraio 2025, n. 40 ed è entrato in vigore il 15° giorno pagina 7 di 10 successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. subito occorre determinare l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale accertato.
Quindi, poiché il sinistro oggetto di causa è avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata tabella unica, questo giudicante ritiene che la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire applicando i parametri di cui alla tabella elaborata dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano per il calcolo dell'equivalente monetario del danno non patrimoniale non solo perché effettivamente risulta essere la più aggiornata, ma anche perché la stessa ha recepito quel sistema di valutazione “a punti" che la giurisprudenza di legittimità ha indicato come il più idoneo a garantire non solo l'uniformità di giudizio in casi analoghi ma anche un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto.
Applicando i predetti parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro,
l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente all'integrità psicofisica, comprensivo del danno biologico e dell'incremento per la sofferenza soggettiva patita dal danneggiato, è pari a 28.058,00 euro, mentre l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea all'integrità psicofisica è pari a 4.082,50 euro, per un totale di 32.140,50 euro.
Inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
< adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.>> laddove < quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.>>
(cfr. Cass. civ. del 27/03/2018, n. 7513), nella specie, non si procederà all'aumento dell'ammontare del risarcimento a titolo di cd. personalizzazione perché i pregiudizi lamentati alla sfera personale non solo sono stati genericamente indicati, ad eccezione del disturbo del sonno, ma non possono considerarsi conseguenze peculiari e non comuni di una determinata menomazione.
All'attore, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma mediante in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di pagina 8 di 10 Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, < comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
Alla luce degli esposti criteri, il danno in questione può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto (32.140,50 euro) devalutato al momento del fatto illecito (27.054,29 euro) e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici
ISTAT, fino alla presente liquidazione.
In definitiva la somma complessivamente dovuta a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva del danno da ritardo (con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati), viene determinata in euro 35.334,04 euro.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
In virtù del principio della soccombenza, condanna e , in RO CP_2
persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. Parte_1
55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 26.000,00 euro e 52.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e le memorie di replica).
pagina 9 di 10 Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 27.09.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di e RO
, in persona del legale rapp.te p.t., con il conseguente diritto di di CP_2 Parte_1 ripetere da questi ultimi le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...] CP_2
accoglie la domanda e, per l'effetto,:
1) dichiara che il sinistro si è verificato per l'esclusiva responsabilità di Controparte_4
conducente del veicolo Toyota Yaris, tg. FN031ER;
2) condanna e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido RO CP_2 tra loro, al pagamento, in favore di , dell'importo di 35.334,04 euro a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al pagamento degli interessi legali al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettiva soddisfazione;
3) condanna e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido RO CP_2
tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in 545,00 Parte_1
euro per spese e 6.164,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all' avv.to Antonio Coppola che si è dichiarato anticipatario;
4) pone d le spese di CTU, di cui al decreto di liquidazione del 27.09.2024 a carico di CP_1
e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro. CP_1 CP_2
Napoli, 27.05.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 27 maggio 2025 alle ore 09.55 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. COPPOLA ANTONIO;
per parte convenuta l'avv. Mosca per delega dell'avv. Ottomano;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9902/2021 promossa da:
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla P.zza G. Parte_1 C.F._1
Salvemini n.6, presso lo studio dell'avv. COPPOLA ANTONIO, c.f. , C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE
E
, c.f.: , residente in [...]
Imbriani n.14.
- CONVENUTO CONTUMACE
E
: p.iva. con sede in Trieste, alla Via Machiavelli n. 4, in CP_2 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Micaela Ottomano, c.f.: , presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano, 215, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA
Oggetto: lesione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio , in Parte_1 RO
qualità di proprietario del veicolo Toyota Yaris, tg. FN031ER, e , in persona del CP_2
pagina 2 di 10 legale rapp.te p.t., in qualità di compagnia di assicurazione del predetto veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Toyota Yaris,
[...]
la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni personali patite in Controparte_4
occasione del sinistro verificatosi in data 12.06.2018, alle ore 9.50 circa, all'altezza dell'incrocio di via Eurialo con viale Campi Flegrei, in Bagnoli.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, con l'aiuto di un bastone, quando, giunto quasi alla fine della carreggiata stradale di viale Campi Flegrei, veniva investito dal conducente della Toyota Yaris, che non solo lo urtava con la fiancata Controparte_4
laterale sinistra, facendolo cadere a terra, ma proseguiva la marcia schiacciando, con la ruota posteriore sinistra, il piede destro del pedone ed arrestando la marcia poco dopo;
di essere stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Paolo dove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico con frattura dell'osso zigomatico della parete laterale dell'orbita, della parete del seno mascellare a destra, frattura della clavicola destra e FLC del piede destro e frattura scomposta dell'arco medio delle coste 1,2,3,4 a destra” come da referto del P.S. n.21376\18 e che il verificarsi dell'investimento è stato accertato dalla Polizia Municipale intervenuta nell'imminenza del fatto.
Costituitasi, la , in persona del legale rapp.te p.t., ha eccepito, in via pregiudiziale, CP_2
l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 e, nel merito, l'omessa prova della titolarità, in capo all'attore, della posizione giuridica attiva rispetto alla pretesa risarcitoria ed in capo al convenuto della posizione giuridica passiva e, comunque, il verificarsi del sinistro atteso che l'attore sarebbe stato vittima di una caduta accidentale verificatasi per le sue difficoltà deambulatorie per cui, contestata, altresì, la misura del risarcimento preteso ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla.
, anche se regolarmente citato è rimasto contumace. RO
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di due testi di parte attrice e disponendo una consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore.
pagina 3 di 10 Nel corso del giudizio è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. di 185 bis c.p.c cui la non ha aderito. Controparte_2
In via pregiudiziale va dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del d. lgs. n. 209 del 2005 in quanto l'attore, ha depositato, agli atti di causa, le richieste stragiudiziali di risarcimento inviate, all'impresa di assicurazione convenuta, l'ultima delle quali ricevuta il 18.02.2020 ed introdotto il giudizio con citazione notificata a quest'ultima il 12.04.2021, quindi, oltre i dedotti 60 giorni dalla messa in mora, senza che l'impresa di assicurazione abbia dimostrato di avergli inviato una richiesta di integrazione.
Venendo al merito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1,
c.c. stabilisce che < danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al conducente di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che ciò nonostante si sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
pagina 4 di 10 L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nei termini sopra chiariti.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi
è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433).
Nel caso di specie, può affermarsi che sussiste la titolarità in capo all'attore della posizione giuridica attiva rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere atteso che quest'ultimo è stato compiutamente identificato dalla Polizia Municipale di Napoli, sez. Fuorigrotta, giunta nell'imminenza dell'asserito sinistro, come la persona danneggiata e, parimenti, ha accertato la proprietà del veicolo asseritamente investitore in capo al convenuto, , RO
come risulta dal verbale di sopralluogo in atti.
Tuttavia, tenuto conto che la Polizia Municipale di Napoli è giunta sul posto, su segnalazione degli astanti, successivamente al verificarsi dell'asserito investimento, la prova dello stesso è rimessa ai testi di parte attrice ed alla documentazione depositata dalle parti.
Ebbene, entrambi i testi di parte attrice e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
figlia e genero dell'attore, hanno confermato la dinamica del sinistro dedotta dall'attore dichiarando di aver visto che, mentre l'attore stava terminando l'attraversamento della sede stradale sulle strisce pedonali, il conducente della Toyota Yaris, nell'effettuare la curva che pagina 5 di 10 congiunge via Eurialo con viale Campi Flegrei, direzione Via Sibilla, lo urtava con la sua fiancata laterale sinistra, altezza sportello passeggero, facendolo cadere in avanti con la faccia e la spalla destra a terra e schiacciandogli, con la ruota posteriore sinistra, il piede destro, arrestando la marcia poco più avanti sulla destra.
In particolare, ha aggiunto che il conducente della Toyota Yaris prese la curva Testimone_2
senza frenare e senza guardare i passanti.
Le concordanti e coerenti dichiarazioni dei testi escussi consentono di ritenere non solo che l'investimento si sia verificato ma che lo stesso sia da imputarsi alla condotta del conducente della Toyota Yaris che provenendo da via Eurialo, in Bacoli, ha impegnato l'intersezione tra quest'ultima con viale Campi Flegrei, in direzione Via Sibilla senza avvedersi che ci fosse un attraversamento pedonale sul quale l'attore stava transitando, in violazione dell'art. 145 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), che al primo comma dispone che < conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti", nonché dell'art. 141, comma 2 e comma 3, a norma dei quali < conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e… Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi… in prossimità degli attraversamenti pedonali>>.
Inoltre, nella specie non può essere invocata alcuna esimente in favore del conducente della
Toyota Yaris in ragione delle condizioni del luogo, del tempo e della visibilità atteso che nel richiamato verbale della Polizia Municipale di Napoli, sez. Fuorigrotta, si legge che il sinistro è avvenuto in una strada urbana, in condizioni atmosferiche serene e con una buona visibilità.
In ragione di tanto si ritiene che la difficoltà deambulatoria dell'attore, che il consulente tecnico nominato, dr. , ha accertato essere riconducibile ad un' “Emiparesi destra da ictus”, Per_1
precedente al sinistro, lungi dall'aver causato la caduta accidentale dell'attore, al più gli ha impedito di muoversi repentinamente per evitare di essere investito.
Non si sottovaluta che i testimoni escussi in favore dell'attore siano familiari di quest'ultimo, tuttavia, venuto meno, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, il divieto di pagina 6 di 10 testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. (ad eccezione delle controversie vertenti in materia di separazione personale o rapporti di famiglia) non è consentito al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001).
Invero, nella fattispecie, l'attendibilità e la credibilità dei predetti testimoni non solo non è smentita dalle ulteriori risultanze istruttorie ma anzi è congruente rispetto ad esse.
Infatti, le risultanze probatorie documentali, segnatamente il referto del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo conferma che l'attore vi sia giunto trasportato dal 118 in seguito ad un investimento.
Inoltre, la consulenza tecnica espletata, a firma del dr. , i cui risultati si condividono Per_1
in quanto basati su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici, ha accertato la compatibilità delle lesioni riscontrate al pronto soccorso con l'investimento dedotto in lite ed ha concluso che si sono tradotte in un'invalidità permanente pari all'11% ed in 23 giorni di invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea al 50% e 10 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto, trattandosi di lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli, con postumi permanenti superiori al 9%, la liquidazione dovrebbe avvenire alla stregua delle tabelle uniche nazionali di cui all'art. 138 del d. lgs. n. 205 del 2009.
Tuttavia solo di recente è stata data attuazione al richiamato art. 138 con l'emanazione del
Decreto Presidente della Repubblica 13/01/2025, n. 12 avente ad oggetto il “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, i cui parametri si applicano ai sinistri ed ai danni causati da colpa medica verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore e, quindi, ai sinistri verificatisi dal 05.03.2025 atteso che il richiamato d.p.r. è stato pubblicato nella Gazz. Uff. il 18 febbraio 2025, n. 40 ed è entrato in vigore il 15° giorno pagina 7 di 10 successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. subito occorre determinare l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale accertato.
Quindi, poiché il sinistro oggetto di causa è avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata tabella unica, questo giudicante ritiene che la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire applicando i parametri di cui alla tabella elaborata dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano per il calcolo dell'equivalente monetario del danno non patrimoniale non solo perché effettivamente risulta essere la più aggiornata, ma anche perché la stessa ha recepito quel sistema di valutazione “a punti" che la giurisprudenza di legittimità ha indicato come il più idoneo a garantire non solo l'uniformità di giudizio in casi analoghi ma anche un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto.
Applicando i predetti parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro,
l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente all'integrità psicofisica, comprensivo del danno biologico e dell'incremento per la sofferenza soggettiva patita dal danneggiato, è pari a 28.058,00 euro, mentre l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea all'integrità psicofisica è pari a 4.082,50 euro, per un totale di 32.140,50 euro.
Inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
< adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.>> laddove < quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.>>
(cfr. Cass. civ. del 27/03/2018, n. 7513), nella specie, non si procederà all'aumento dell'ammontare del risarcimento a titolo di cd. personalizzazione perché i pregiudizi lamentati alla sfera personale non solo sono stati genericamente indicati, ad eccezione del disturbo del sonno, ma non possono considerarsi conseguenze peculiari e non comuni di una determinata menomazione.
All'attore, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma mediante in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di pagina 8 di 10 Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, < comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
Alla luce degli esposti criteri, il danno in questione può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto (32.140,50 euro) devalutato al momento del fatto illecito (27.054,29 euro) e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici
ISTAT, fino alla presente liquidazione.
In definitiva la somma complessivamente dovuta a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva del danno da ritardo (con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati), viene determinata in euro 35.334,04 euro.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
In virtù del principio della soccombenza, condanna e , in RO CP_2
persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. Parte_1
55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 26.000,00 euro e 52.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ( il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e le memorie di replica).
pagina 9 di 10 Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 27.09.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di e RO
, in persona del legale rapp.te p.t., con il conseguente diritto di di CP_2 Parte_1 ripetere da questi ultimi le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...] CP_2
accoglie la domanda e, per l'effetto,:
1) dichiara che il sinistro si è verificato per l'esclusiva responsabilità di Controparte_4
conducente del veicolo Toyota Yaris, tg. FN031ER;
2) condanna e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido RO CP_2 tra loro, al pagamento, in favore di , dell'importo di 35.334,04 euro a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al pagamento degli interessi legali al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettiva soddisfazione;
3) condanna e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido RO CP_2
tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in 545,00 Parte_1
euro per spese e 6.164,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all' avv.to Antonio Coppola che si è dichiarato anticipatario;
4) pone d le spese di CTU, di cui al decreto di liquidazione del 27.09.2024 a carico di CP_1
e , in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro. CP_1 CP_2
Napoli, 27.05.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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