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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 518/2023 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del Presidente Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Controparte_1
Legge n.448/1998 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio Persona_1 in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso e con gli
Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio e Ettore
Triolo;
- appellante- contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone, giusta Controparte_2 procura in atti;
-appellato-
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, (C.F. ), assistita, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Morgillo;
appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado depositato in data 4.08.2023, proponeva Controparte_2 opposizione all'intimazione n. 0942023 90070624 54/000, limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2016 0002728071 000, relativo a contributi IVS IA (Imprenditore Agricolo
a Titolo Principale) e somme aggiuntive gestione lavoratore autonomo in agricoltura di cui all'anno 2015.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' ai sensi dell'art. 3, CP_4
comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto erano decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica della suddetta cartella, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione
Si costituivano l' ed il Concessionario della riscossione per difendersi, quest'ultimo CP_4
depositando documentazione attestate la notifica telematica di plurimi atti interruttivi della prescrizione.
Il Tribunale con la sentenza appellata, dopo avere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione di ed accertato la regolare notifica della cartella avvenuta in data CP_5
18/11/2016, ha accolto il ricorso accertando la prescrizione successiva a detta notifica ritenendo non valide le notifiche telematiche effettuate da perché provenienti da CP_5
indirizzo PEC del mittente non iscritto in reginde.
Si legge nella sentenza per quanto di interesse : << Considerando a questo punto il caso di specie, l'avviso di addebito n. 39420160002728071000 sotteso all'intimazione opposta, risulta essere stato ritualmente notificato, il 18/11/2016, l' eccezione di prescrizione è, pertanto, fondata, considerato l'intimazione di pagamento, che, è pervenuta in data 26 luglio 2023. Quanto agli atti interruttivi dedotti da risultano notificati a mezzo pec, gli stessi provengono da un indirizzo CP_5 pec, non risultante dai pubblici registri: t. >>. Email_1 Avverso detta decisione ha interposto appello l' eccependo l'errore interpretativo per CP_4
non avere il Tribunale ritento valide le notifiche relative alla prova degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito l'appellato per difendersi
Si è costituito il Concessionario interponendo appello incidentale sovrapponibile a quello di rilevando che le notifiche erano tutte provenienti da PEC di inscritta in CP_4 CP_5
reginde: t" Email_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025..
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Come già riassunto in punto di fatto il Tribunale, con la sentenza appellata, ha accertato la notifica dell'avviso di addebito n. 39420160002728071000 sotteso all'intimazione opposta, in data 18/11/2016,- detto capo non è stato oggetto di appello- ma ha ritenuto non utilizzabili i documenti comprovanti la notifica degli atti interruttivi successivi perché inviati da da un indirizzo PEC non ufficiale. CP_5
L'assunto non è fondato.
Va rilevato che in primo grado il ricorrente a fronte del deposito della documentazione comprovante le notifiche degli atti interruttivi si è limitato ad eccepire in maniera de tutto generica a verbale e < CP_
.. eccepisce la nullità della notifica di cui all'avviso opposto, in quanto, effettuato da a mezzo pec da indirizzo non risultante dai pubblici registri, e, quanto agli atti interruttivi di tutti CP_5 pervenuti a mezzo pec va dedotta la precedente eccezione anche in ordine agli stessi>>.
Detta eccezione è, come detto, del tutto generica e priva di valore, volgono sul punto gli arresti della Cassazione sotto riportati.
L'eccezione sollevata in primo grado è stata risolta dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n.
53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Sentenza n15979 del18/05/2022).
Secondo la Cassazione (18684/23) con riferimento alla notifica fatta con indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi non rende nulla la notifica se è identificabile il mittente della mail e il destinatario si sia potuto difendere. < esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>>.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Anche se le considerazioni sopra trascritte sono di per sé dirimenti della questione, va preso atto che, come affermato da ed con l'appello, l'indirizzo PEC del mittente CP_4 CP_5 dal quale sono stati inviati all'odierno appellato gli atti di Controparte_6
interruzione del termine di prescrizione in data 23.07.2019, 20.02.2020 e 19.07.2022, ovvero :
t è indirizzo presente nel pubblico Email_1 registro IPA richiamato in sentenza (v. estratto IPA in allegato)
Orbene, nel caso in esame, il ricorso va rigettato preso atto della prova fornita da CP_5
della notifica di plurime intimazione tra cui dell'intimazione di pagamento 094 2020
90021911 31/000 ricevuta tramite PEC come prova la documentazione in atti: (Il giorno
20/02/2020 alle ore 14:45:56 (+0100) il messaggio
"Invio AVI 09420209002191131000 Codice Fiscale " proveniente da C.F._1
t" Email_1
ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: . Email_3
L'appello, pertanto, va accolto e l'originario ricorso rigettato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza dell'originario ricorrente e vanno poste in favore di e di ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come CP_5 CP_4 in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, II scaglione, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da e contro avverso la CP_4 CP_5 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Palmi sentenza 1165/2023 del 20.10.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta integralmente l'originario ricorso.
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore di e da considerare quale unico soggetto ed che liquida in CP_4 CP_1 CP_5
€ 1.278,00 oltre accessori di legge per ognuno di essi per il primo grado ed € .1458,00 oltre accessori di legge per il secondo grado per ognuno di essi. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 518/2023 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del Presidente Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Controparte_1
Legge n.448/1998 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio Persona_1 in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso e con gli
Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio e Ettore
Triolo;
- appellante- contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone, giusta Controparte_2 procura in atti;
-appellato-
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, (C.F. ), assistita, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Morgillo;
appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado depositato in data 4.08.2023, proponeva Controparte_2 opposizione all'intimazione n. 0942023 90070624 54/000, limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2016 0002728071 000, relativo a contributi IVS IA (Imprenditore Agricolo
a Titolo Principale) e somme aggiuntive gestione lavoratore autonomo in agricoltura di cui all'anno 2015.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' ai sensi dell'art. 3, CP_4
comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto erano decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica della suddetta cartella, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione
Si costituivano l' ed il Concessionario della riscossione per difendersi, quest'ultimo CP_4
depositando documentazione attestate la notifica telematica di plurimi atti interruttivi della prescrizione.
Il Tribunale con la sentenza appellata, dopo avere rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione di ed accertato la regolare notifica della cartella avvenuta in data CP_5
18/11/2016, ha accolto il ricorso accertando la prescrizione successiva a detta notifica ritenendo non valide le notifiche telematiche effettuate da perché provenienti da CP_5
indirizzo PEC del mittente non iscritto in reginde.
Si legge nella sentenza per quanto di interesse : << Considerando a questo punto il caso di specie, l'avviso di addebito n. 39420160002728071000 sotteso all'intimazione opposta, risulta essere stato ritualmente notificato, il 18/11/2016, l' eccezione di prescrizione è, pertanto, fondata, considerato l'intimazione di pagamento, che, è pervenuta in data 26 luglio 2023. Quanto agli atti interruttivi dedotti da risultano notificati a mezzo pec, gli stessi provengono da un indirizzo CP_5 pec, non risultante dai pubblici registri: t. >>. Email_1 Avverso detta decisione ha interposto appello l' eccependo l'errore interpretativo per CP_4
non avere il Tribunale ritento valide le notifiche relative alla prova degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito l'appellato per difendersi
Si è costituito il Concessionario interponendo appello incidentale sovrapponibile a quello di rilevando che le notifiche erano tutte provenienti da PEC di inscritta in CP_4 CP_5
reginde: t" Email_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025..
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Come già riassunto in punto di fatto il Tribunale, con la sentenza appellata, ha accertato la notifica dell'avviso di addebito n. 39420160002728071000 sotteso all'intimazione opposta, in data 18/11/2016,- detto capo non è stato oggetto di appello- ma ha ritenuto non utilizzabili i documenti comprovanti la notifica degli atti interruttivi successivi perché inviati da da un indirizzo PEC non ufficiale. CP_5
L'assunto non è fondato.
Va rilevato che in primo grado il ricorrente a fronte del deposito della documentazione comprovante le notifiche degli atti interruttivi si è limitato ad eccepire in maniera de tutto generica a verbale e < CP_
.. eccepisce la nullità della notifica di cui all'avviso opposto, in quanto, effettuato da a mezzo pec da indirizzo non risultante dai pubblici registri, e, quanto agli atti interruttivi di tutti CP_5 pervenuti a mezzo pec va dedotta la precedente eccezione anche in ordine agli stessi>>.
Detta eccezione è, come detto, del tutto generica e priva di valore, volgono sul punto gli arresti della Cassazione sotto riportati.
L'eccezione sollevata in primo grado è stata risolta dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n.
53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. (Sentenza n15979 del18/05/2022).
Secondo la Cassazione (18684/23) con riferimento alla notifica fatta con indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi non rende nulla la notifica se è identificabile il mittente della mail e il destinatario si sia potuto difendere. < esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>>.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).
Anche se le considerazioni sopra trascritte sono di per sé dirimenti della questione, va preso atto che, come affermato da ed con l'appello, l'indirizzo PEC del mittente CP_4 CP_5 dal quale sono stati inviati all'odierno appellato gli atti di Controparte_6
interruzione del termine di prescrizione in data 23.07.2019, 20.02.2020 e 19.07.2022, ovvero :
t è indirizzo presente nel pubblico Email_1 registro IPA richiamato in sentenza (v. estratto IPA in allegato)
Orbene, nel caso in esame, il ricorso va rigettato preso atto della prova fornita da CP_5
della notifica di plurime intimazione tra cui dell'intimazione di pagamento 094 2020
90021911 31/000 ricevuta tramite PEC come prova la documentazione in atti: (Il giorno
20/02/2020 alle ore 14:45:56 (+0100) il messaggio
"Invio AVI 09420209002191131000 Codice Fiscale " proveniente da C.F._1
t" Email_1
ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: . Email_3
L'appello, pertanto, va accolto e l'originario ricorso rigettato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza dell'originario ricorrente e vanno poste in favore di e di ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come CP_5 CP_4 in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, II scaglione, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da e contro avverso la CP_4 CP_5 Controparte_2 sentenza del Tribunale di Palmi sentenza 1165/2023 del 20.10.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta integralmente l'originario ricorso.
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore di e da considerare quale unico soggetto ed che liquida in CP_4 CP_1 CP_5
€ 1.278,00 oltre accessori di legge per ognuno di essi per il primo grado ed € .1458,00 oltre accessori di legge per il secondo grado per ognuno di essi. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti