Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2024, n. 14846
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Sentenza 28 maggio 2024

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La ASL è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge - nei limiti dei livelli essenziali di assistenza - ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento.

La compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in base a una transazione con il paziente, ha risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1201 c.c., vertendosi in un'ipotesi di pagamento del terzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2024, n. 14846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14846
    Data del deposito : 28 maggio 2024

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