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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati:
dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Idamaria CHIEFFO Giudice dott. Edmondo TOTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 24703/2022 promossa da
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_1
Cimabue n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Carissimi
- parte attrice - contro
(Cod. Fisc. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Milano, Piazza Filippo Meda, 4, rappresentato e difeso, dall'Avv. Andrea De Lucia
- convenuta -
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore agiva in giudizio nei confronti del CP_1
formulando domande così articolate: 1) “in via principale: ritenuto [che] ricorrano [i]
[...] motivi di nullità dell'impegno fideiussorio in atti […] dichiararne la nullità […], liberare l'attore dall'obbligo di garanzia e per l'effetto condannare la convenuta:
pagina 1 di 12 - al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui si chiede la liquidazione nei termini accertati in esito all'istruttoria e/o nella misura ritenuta di giustizia in esito al giudizio;
- alla restituzione di qualsivoglia somma l'attore fosse chiamato a corrispondere in adempimento
e ragione dell'impugnato impegno di garanzia. In via di estremo subordine, ove ritenuto valido ed esistente il diritto di garanzia oggetto di contestazione, rideterminare le partite dare/avere inter partes tenendo conto di tutte le eccezioni, nullità e difese articolate in parte motiva che qui si danno espressamente richiamate. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Il 30.6.2022 si costituiva chiedendo di respingere le domande formulate dall'attore. CP_1
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.10.2024.
All'udienza così fissata la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande dell'attore sono infondate per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
2. – L'attore ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità integrale o parziale della fideiussione specifica rilasciata in data 17.3.2008 nella qualità garante della sino CP_2 CP_3 alla concorrenza dell'importo di €840.000, per le obbligazioni derivanti da un contratto di leasing immobiliare stipulato il 18.3.2008 tra la medesima e il (al tempo Controparte_4 CP_1
successivamente fusa per incorporazione nella società convenuta). Controparte_5
L'azione del Sig. è basata sul rilievo che la fideiussione rilasciata in favore della Banca Pt_1
convenuta riproduce le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria IAna (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configurava alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della Banca d'IA n. 55 del 2.5.2005. Ha dedotto inoltre l'attore che l'ampia raccolta di modelli di fideiussioni bancarie, omnibus e specifiche, relative agli anni 2005-2019, prodotte con la memoria istruttoria n. 2 (cfr. doc. da 10 a 14q), attesta che l'intesa anticompetitiva avente ad oggetto le suddette clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, accertata dalla Banca d'IA
pagina 2 di 12 con il provvedimento n. 55/2005, supera il perimetro oggettivo dell'istruttoria dell'Autorità di supervisione bancaria, all'epoca circoscritta alla tipologia negoziale delle fideiussioni omnibus, abbracciando anche le fideiussioni specifiche. L'attore ha allegato altresì che l'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito avente ad oggetto le clausole nn. 2, 6 e 8 si è protratta almeno fino al 2019, ben oltre il periodo (novembre 2003-maggio 2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 e comunque che l'intesa persisteva nel momento (2008) in cui fu sottoscritta la fideiussione impugnata;
fideiussione, quest'ultima, che si configura pertanto come contratto “a valle” di un'intesa vietata dalla legislazione antitrust.
Il Sig. ha, infine, rilevato che la Banca convenuta “non ha dato corso all'accertamento Pt_1
giudiziale del credito vantato nei confronti della debitrice principale [COS. entro il CP_3
termine di sei mesi ex art 1957 c.c. con le conseguenti decadenze: data l'intervenuta risoluzione del contratto [di leasing] in data 21 aprile 2021, [ ] avrebbe dovuto agire ai danni CP_1
della debitrice principale entro il 21 ottobre 2021”; “il che”, sostiene l'attore, “pacificamente non
è avvenuto”.
3. – Deve anzitutto osservarsi che la fideiussione impugnata dall'attore ha senz'altro natura di fideiussione specifica in quanto la relativa garanzia è riferita espressamente alle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Banca convenuta dipendenti da una Controparte_4
predeterminata operazione di leasing immobiliare. Ne consegue che il provvedimento n. 55 del
2005 della Banca d'IA invocato dall'attore a sostegno della nullità, relativo, come è noto, alle sole fideiussioni omnibus, “non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (così Cass. 26847/2024).
Ciò posto, ritiene peraltro il Tribunale che l'attore abbia fornito prova sufficiente sia dell'affermata persistenza dell'intesa anticompetitiva accertata dalla Banca d'IA con il provvedimento n. 55/2005 almeno per tutto il periodo 2005-2008, sia della operatività di quella medesima intesa anche nel settore merceologico, affine a quello delle fideiussioni omnibus ma non toccato formalmente dall'istruttoria condotta dalla Banca d'IA nel periodo 2003-2005, delle fideiussioni specifiche. Al riguardo, per quanto rileva in questa sede, l'attore ha, infatti prodotto un campione di 39 modelli di condizioni generali di fideiussioni omnibus relative al periodo 2005-2009 (6 per il 2005, 7 per il 2006, 5 per il 2007, 10 per il 2008, 11 per il 2009) e 32 modelli di condizioni generali di fideiussioni specifiche relative allo stesso periodo (4 per il 2005,
pagina 3 di 12 8 per il 2006, 2 per il 2007, 9 per il 2008 e 9 per il 2009) – campione più ampio di quello, formato da 7 banche, esaminato nell'istruttoria della Banca d'IA (cfr. pag. 10 del provvedimento 55/2005) – utilizzate da banche nazionali di varie dimensioni e diversa dislocazione geografica le quali riproducono le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6
(clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria
IAna. I modelli contrattuali di fideiussione omnibus e i modelli contrattuali delle fideiussioni specifiche prodotti dall'attore presentano non solo un elevato grado di omogeneità dei testi negoziali all'interno delle singole tipologie contrattuali (omnibus e specifiche), ma presentano anche un elevato grado di omogeneità delle clausole contenute nei modelli delle due diverse tipologie a conferma della sostanziale identità di funzione economica e giuridica delle fideiussioni omnibus e di quelle specifiche. Anche per le fideiussioni specifiche può dunque ripetersi che l'esame della relativa contrattualistica pone in evidenza come le condizioni generali in uso nella prassi bancaria tra il 2005 e il 2008 disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole negoziali e si traducono in un complessivo aggravamento della posizione giuridica del garante (pag. 10-11 del provvedimento 55/2005).
La pedissequa riproduzione delle clausole di reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza nelle condizioni generali di contratto adoperate dalle banche nelle relazioni con i clienti, l'identità testuale delle singole clausole, la loro ampia diffusione e la stabilità nel tempo del parallelismo degli schemi impiegati non può essere ascritta a un fenomeno di spontaneo allineamento della condotta di mercato delle imprese, ma rivela piuttosto una pratica concordata degli intermediari bancari rivolta a restringere sensibilmente l'offerta delle opzioni contrattuali a disposizione dei clienti in senso peggiorativo rispetto alla regolamentazione standard delle garanzie personali predisposta dal codice civile. Paradigmatica in questo senso è la comune conformazione della deroga all'art. 1957 c.c. espressa con la formula: “I diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, con cui si realizza un forte ridimensionamento del dovere di diligenza posto in capo alla banca nel recupero del credito insoddisfatto e la disattivazione del regime di protezione stabilito dalla legge a favore del garante. Tale pratica costituisce violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, tanto più che la Banca convenuta non ha offerto alcuna plausibile spiegazione alternativa del parallelismo dei comportamenti di mercato delle imprese bancarie né
pagina 4 di 12 ha provato (pur disponendo certamente della relativa informazione o potendola comunque acquisire con estrema facilità) che le banche che detengono quote di mercato nel complesso di gran lunga più consistenti di quelle cui si riferiscono i modelli prodotti dall'attore si discostano dalla pratica vietata.
Affermata la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione impugnata, va però osservato che non può essere accolta la domanda di nullità integrale del negozio di fideiussione avanzata dall'attore, atteso che l'interessato non ha dimostrato che le clausole invalide si pongono in correlazione inscindibile con il resto del contenuto contrattuale, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Deve, infatti, trovare applicazione nel caso in esame il principio, affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 secondo cui la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte hanno peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente pagina 5 di 12 diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario […]. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, p. 12-13).
Ammessa la nullità degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) della fideiussione rilasciata dall'attore nel 2008, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali comporta l'invalidità delle singole clausole, ne deriva, per quanto qui strettamente rileva, la sostituzione della clausola nulla derogatrice dell'art. 1957 c.c. con la norma invalidamente derogata, chiamata quindi a governare la relazione contrattuale tra le parti.
Ripristinato un equilibrio contrattuale più conforme al gioco della concorrenza quale è quello che risulta dalla disposizione dell'art. 1957 c.c. compete dunque alla convenuta dimostrarne l'osservanza per impedire la decadenza e conservare intatta la garanzia fideiussoria.
Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, la Banca convenuta ha provato di avere tempestivamente proposto le sue istanze contro il debitore principale e il fideiussore nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c.. E invero la fideiussione impugnata prevede all'art. 7 che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, spese, interessi, tasse ed ogni altro accessorio”. Trova pertanto applicazione nel caso in esame la regola ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata “come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957
c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/95, Cass. 13078/2008, Cass.
22346/2017, Cass. 5598/2020). Ebbene, con raccomandata a.r. in data 21.04.2021, inviata sia al debitore principale che al fideiussore, odierno attore, la Banca ha comunicato la risoluzione del pagina 6 di 12 contratto di leasing e ha contestualmente intimato il pagamento del credito rimasto insoluto.
Inoltre, in data 25.10.2022 la Banca ha notificato ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. al debitore principale al fine di conseguire l'accertamento della risoluzione del contratto di leasing e la restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
Ne discende che, nonostante l'invalidità parziale del contratto, la Banca ha conservato integra la garanzia rilasciata dal Sig. e che deve essere respinta la domanda principale dell'attore Pt_1
volta a conseguire la liberazione dall'obbligazione fideiussoria.
4. – E' altresì infondata la richiesta di “ristoro del danno non patrimoniale [..] in ottemperanza al disposto dell'art 2056 cc con liquidazione in via equitativa ex art 1226 cc.”, formulata dall'attore con l'atto di citazione -e poi ulteriormente coltivata nella comparsa conclusionale- alla stregua di una presunta “lesione dei diritti fondamentali all'immagine, all'onore ed all'integrità oltre che il diritto di proprietà”. E invero il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile, secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e cioè non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza di un danno in re ipsa” (ex multis Cass. 3276/2023). Nel caso in esame l'attore non ha però né allegato né dimostrato in cosa sia consistito precisamente, come e quando si sia manifestato il pregiudizio all'immagine, all'onore e al suo diritto di proprietà, né ha allegato alcun nesso di causalità tra la conclusione del contratto di fideiussione dichiarato parzialmente nullo e l'asserito danno non patrimoniale. Si aggiunga che solo con la comparsa conclusionale, una volta maturate le preclusioni assertive e dunque tardivamente, l'attore ha affermato, senza peraltro fornire alcuna dimostrazione della circostanza, di essere stato “segnalato in Banca
d'IA e alle Centrali rischi come garante di posizione a sofferenza” (pag. 23).
Parimenti infondate per manifesta insufficienza dell'attività assertiva e probatoria sono le domande di risarcimento del danno patrimoniale e restitutorie avanzate nelle conclusioni dell'atto di citazione e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, senza alcuna precisa indicazione in ordine al tipo di pregiudizio sofferto e alle somme eventualmente pagate alla Banca convenuta di cui si domanda la restituzione.
Per completezza va inoltre osservato che risulta inconferente al riguardo il richiamo contenuto nella comparsa conclusionale dell'attore – peraltro in riferimento al diritto al ristoro dell'asserito pagina 7 di 12 danno non patrimoniale – all'art. 14, comma 2, del d.lgs. 3/2017, il quale stabilisce che
“l'esistenza del danno cagionato dalla violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salvo prova contraria dell'autore della violazione”, atteso che la disposizione in parola – come tutte le altre disposizioni contenute nel d.lgs. 3/2017 attuativo della direttiva
2014/104/UE – si riferisce esclusivamente alla serie dei danni patrimoniali e che, per questa tipologia di danni, vale in ogni caso la regola che “il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi” ma non “determina sovracompensazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs.
3/2017), in ossequio al principio di diritto dell'Unione europea secondo cui il diritto al pieno risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto antitrust “non dovrebbe comportare una sovracompensazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura”
(considerando 13 della direttiva 2014/104/UE). Principio da cui può desumersi che la
“presunzione di danno” stabilita a favore di colui che sia stato vittima di un'intesa restrittiva della concorrenza non può in ogni caso prescindere da un'adeguata attività assertiva in ordine alle circostanze fattuali da cui è derivato il danno (ad es. in ragione del sovrapprezzo pagato per l'acquisto di determinati beni o servizi), al tipo di danno di cui si chiede il risarcimento (ad es. danno emergente, lucro cessante, per interessi, ecc.) e al nesso di causalità tra l'intesa vietata e il danno.
5. – L'attore ha dedotto in via subordinata una serie di motivi di invalidità delle clausole di determinazione del corrispettivo dovuto alla Banca convenuta in forza del contratto di leasing immobiliare stipulato il 18.3.2008 tra il debitore principale e la medesima Controparte_4
convenuta, dolendosi (i) “della mancata puntuale contrattualizzazione delle spese, oneri, interessi e commissioni applicate al rapporto” da cui deriverebbe “la necessità di sostituire i tassi con quelli indicati dall'Art 117 TUB”; (ii) della natura usuraria dell'interesse di mora convenuto contrattualmente e comunque del suo ammontare eccessivo ai sensi dell'art. 1384; (iii) della nullità della clausola attributiva del jus variandi contenuta nell'art. 3 della condizioni generali allegate al contratto di leasing; (iv) della invalidità della clausola penale contenuta nell'art. 19 delle medesime condizioni generali.
Anche tale domanda subordinata, intesa del tutto genericamente “a rideterminare le partite dare/avere inter partes”, non può essere accolta.
E, infatti, nel contratto di leasing, come riconosciuto dalle parti, sono puntualmente indicati: a) il corrispettivo complessivo a carico dell'utilizzatore (€ 732.382,92 oltre IVA); b) la durata della locazione espressa in mesi (216); c) l'ammontare del primo canone (€ 52.950,67 oltre IVA) e dei pagina 8 di 12 successivi 215 canoni periodici (€ 3.160,15); d) il prezzo dell'opzione finale di acquisto (€
105.901,34 oltre IVA); e) l'ammontare dell'investimento finanziato (€ 529.506,70 oltre IVA); nonché f) le spese di istruttoria (€ 600,00 oltre IVA). Per quanto riguarda il tasso di interesse applicato, inoltre, nell'allegato “C” è illustrata la formula di calcolo del canone mensile di
€3.160,15. Come riconosce lo stesso attore le parti hanno inoltre indicato quale parametro di indicizzazione degli interessi il tasso “Euribor 3 mesi”, base 365 giorni, il cui valore, alla data di stipula del contratto, risultava pari al 4,361%, maggiorato di uno spread dell'1% per la determinazione del corrispettivo della locazione finanziaria (art 17 lettera f) (cfr. allegato C) al contratto).
In altri termini nel contratto per cui è causa sono stati indicati il prezzo di acquisto del bene da parte della società concedente, il canone di locazione e il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale da parte della utilizzatrice, l'importo del canone alla firma e quello dei canoni successivi, la loro periodicità, la durata del contratto, il tasso di indicizzazione, nonché le spese di istruttoria, per cui deve ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB. A fronte delle specifiche indicazioni riportate nel contratto, l'affermata nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse, poiché quello in concreto applicato dalla concedente nell'esecuzione del contratto sarebbe diverso da quello indicato nel documento contrattuale, rimane una mera asserzione di parte in riferimento alla quale basta notare che un'eventuale difformità tra tasso pattuito e tasso di fatto applicato
(laddove provato) darebbe luogo ad un'ipotesi di inadempimento contrattuale anziché di nullità per indeterminatezza della relativa clausola.
Ne discende che alcuna violazione del comma 4 o del comma 6 dell'art. 117 TUB può ravvisarsi nel caso in esame e che può trovare senz'altro applicazione alla fattispecie il principio di diritto accolto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del tasso del leasing nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4,
TUB, qualora lo stesso sia determinabile per relationem, “con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di pagina 9 di 12 spesa del contratto di durata” (da ultimo, Cass. 29530/2024 ove altri riferimenti di giurisprudenza di legittimità in termini).
Quanto alla presunta usurarietà del tasso di mora, in disparte il rilievo che l'attore individua un tasso soglia del 21,97% (p. 18 della comparsa conclusionale) largamente superiore a quello stabilito contrattualmente dell'11% (art. 17 lett. n), basta osservare che al momento della stipulazione del contratto di leasing di cui si discute (marzo 2008) e seguendo le indicazioni delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020, il tasso soglia degli interessi di mora applicabile per le operazioni di leasing (D.M. 27.12.2007), relativo al I trimestre 2008, era pari, come correttamente osservato dalla difesa della convenuta, al 13,45%. Né l'attore ha fornito alcuna indicazione comparativa per giudicare la doglianza secondo cui il tasso di mora dell'11% risulterebbe, tenendo conto delle attuali dinamiche di mercato, manifestamente eccessivo e sarebbe meritevole di riduzione equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Del pari inconsistente è il motivo di censura riguardante il jus variandi atteso che, in disparte la questione se l'attore abbia un concreto interesse a conseguire la pronuncia di nullità in esame,
l'art. 3 delle condizioni generali allegate al leasing semplicemente non prevede alcuna facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a favore della Banca e tanto meno contiene una clausola il cui contenuto possa ritenersi in contrasto con i precetti dell'art. 118 TUB.
Non diverso è il giudizio che può formularsi in ordine alla dedotta nullità della clausola penale contenuta nell'art. 19 delle condizioni generali, la quale per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore dispone, secondo una prassi negoziale diffusa, che quest'ultimo:
“dovrà versare a titolo di penale, salvo il maggior danno, il pagamento di una somma pari alla differenza tra la somma dei canoni non ancora maturati, attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari all'art 17 lettera s., maggiorata del corrispettivo pattuito per l'esercizio dell'opzione dell'acquisto dell'immobile ed il ricavo dell'eventuale vendita dell'immobile, se rientrato nella disponibilità del concedente, oppure quanto conseguito per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi, se l'immobile non possa essere recuperato o sia irrimediabilmente danneggiato”. L'attore si duole a tale proposito che la clausola “non prevede di detrarre il valore del bene in proprietà a prescindere dalla vendita che, ovviamente, dipende e consegue alla sola volontà della Finanziatrice che potrebbe, recuperato l'immobile, soprassedere ed attendere anni prima di procedere”. Senonché tale censura non tiene conto che la clausola è pienamente conforme, sotto tale profilo, alle previsioni dell'art. 72-quater l.fall. e dell'art. 1, comma 137,
d.lgs. 124/2017 che, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, attribuiscono all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene effettuata dal concedente pagina 10 di 12 dopo la sua restituzione, dedotti i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, in linea capitale, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Non considera inoltre che tale clausola, interpretata secondo buona fede, non attribuisce al concedente una mera facoltà di vendita dell'immobile, bensì un vero e proprio obbligo di vendere nell'interesse dell'utilizzatore, quale espressione del dovere del creditore di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento (ex art. 1227, comma 2,
c.c.); e che dal dovere del creditore di agire con l'ordinaria diligenza per contenere gli effetti negativi dell'inadempimento discende che la vendita ad opera del concedente non potrà che avvenire secondo una procedura ispirata a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità e adottando modalità competitive tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 139, del d.lgs. 124/2017, applicabile ai contratti di leasing finanziari conclusi antecedentemente alla sua entrata in vigore “allorché, ancora in corso di rapporto, non si siano ancora verificati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore: ossia non si sia verificato, prima dell'entrata in vigore di detta legge, il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dalla applicazione del diritto previgente” (così Cass. Sez. Un. 2061/2021 p. 26-28).
Deve, infine, essere respinta la domanda di riduzione ad equità della penale prevista dalla suddetta clausola, fondata sul rilievo che la penale sarebbe “manifestamente eccessiva e destinata a far conseguire alla Concedente un vantaggio ultroneo rispetto a quello che avrebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto nei termini inizialmente previsti”. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la riduzione ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. presuppone “una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più al momento dell'applicazione” (Cass. 28037/2023) e ciò è tanto più vero a proposito della clausola in esame atteso che la penale stabilita dall'art. 19 non è stabilita in misura fissa bensì è commisurata alla differenza tra la somma dei canoni non ancora maturati, maggiorata del corrispettivo pattuito per l'esercizio dell'opzione dell'acquisto dell'immobile, ed il ricavo vendita dell'immobile una volta rientrato nella disponibilità del concedente;
dati questi che l'attore non ha neppure indicato e che rendono oggettivamente impossibile al Tribunale qualsiasi raffronto con l'importo di €732.382,92, oltre IVA, che il concedente avrebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto nei termini inizialmente previsti.
In conclusione, le domande dell'attore sono infondate e devono essere integralmente respinte.
pagina 11 di 12 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.55/2014 ss.mm., tenendo conto, dato il valore indeterminabile della causa, dell'attività concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande di parte attrice;
-condanna il Sig. al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_6 processuali che liquida in €7.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati:
dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Idamaria CHIEFFO Giudice dott. Edmondo TOTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 24703/2022 promossa da
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_1
Cimabue n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Carissimi
- parte attrice - contro
(Cod. Fisc. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Milano, Piazza Filippo Meda, 4, rappresentato e difeso, dall'Avv. Andrea De Lucia
- convenuta -
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore agiva in giudizio nei confronti del CP_1
formulando domande così articolate: 1) “in via principale: ritenuto [che] ricorrano [i]
[...] motivi di nullità dell'impegno fideiussorio in atti […] dichiararne la nullità […], liberare l'attore dall'obbligo di garanzia e per l'effetto condannare la convenuta:
pagina 1 di 12 - al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui si chiede la liquidazione nei termini accertati in esito all'istruttoria e/o nella misura ritenuta di giustizia in esito al giudizio;
- alla restituzione di qualsivoglia somma l'attore fosse chiamato a corrispondere in adempimento
e ragione dell'impugnato impegno di garanzia. In via di estremo subordine, ove ritenuto valido ed esistente il diritto di garanzia oggetto di contestazione, rideterminare le partite dare/avere inter partes tenendo conto di tutte le eccezioni, nullità e difese articolate in parte motiva che qui si danno espressamente richiamate. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Il 30.6.2022 si costituiva chiedendo di respingere le domande formulate dall'attore. CP_1
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.10.2024.
All'udienza così fissata la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande dell'attore sono infondate per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
2. – L'attore ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità integrale o parziale della fideiussione specifica rilasciata in data 17.3.2008 nella qualità garante della sino CP_2 CP_3 alla concorrenza dell'importo di €840.000, per le obbligazioni derivanti da un contratto di leasing immobiliare stipulato il 18.3.2008 tra la medesima e il (al tempo Controparte_4 CP_1
successivamente fusa per incorporazione nella società convenuta). Controparte_5
L'azione del Sig. è basata sul rilievo che la fideiussione rilasciata in favore della Banca Pt_1
convenuta riproduce le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria IAna (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configurava alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della Banca d'IA n. 55 del 2.5.2005. Ha dedotto inoltre l'attore che l'ampia raccolta di modelli di fideiussioni bancarie, omnibus e specifiche, relative agli anni 2005-2019, prodotte con la memoria istruttoria n. 2 (cfr. doc. da 10 a 14q), attesta che l'intesa anticompetitiva avente ad oggetto le suddette clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI, accertata dalla Banca d'IA
pagina 2 di 12 con il provvedimento n. 55/2005, supera il perimetro oggettivo dell'istruttoria dell'Autorità di supervisione bancaria, all'epoca circoscritta alla tipologia negoziale delle fideiussioni omnibus, abbracciando anche le fideiussioni specifiche. L'attore ha allegato altresì che l'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito avente ad oggetto le clausole nn. 2, 6 e 8 si è protratta almeno fino al 2019, ben oltre il periodo (novembre 2003-maggio 2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento della Banca d'IA n. 55/2005 e comunque che l'intesa persisteva nel momento (2008) in cui fu sottoscritta la fideiussione impugnata;
fideiussione, quest'ultima, che si configura pertanto come contratto “a valle” di un'intesa vietata dalla legislazione antitrust.
Il Sig. ha, infine, rilevato che la Banca convenuta “non ha dato corso all'accertamento Pt_1
giudiziale del credito vantato nei confronti della debitrice principale [COS. entro il CP_3
termine di sei mesi ex art 1957 c.c. con le conseguenti decadenze: data l'intervenuta risoluzione del contratto [di leasing] in data 21 aprile 2021, [ ] avrebbe dovuto agire ai danni CP_1
della debitrice principale entro il 21 ottobre 2021”; “il che”, sostiene l'attore, “pacificamente non
è avvenuto”.
3. – Deve anzitutto osservarsi che la fideiussione impugnata dall'attore ha senz'altro natura di fideiussione specifica in quanto la relativa garanzia è riferita espressamente alle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Banca convenuta dipendenti da una Controparte_4
predeterminata operazione di leasing immobiliare. Ne consegue che il provvedimento n. 55 del
2005 della Banca d'IA invocato dall'attore a sostegno della nullità, relativo, come è noto, alle sole fideiussioni omnibus, “non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (così Cass. 26847/2024).
Ciò posto, ritiene peraltro il Tribunale che l'attore abbia fornito prova sufficiente sia dell'affermata persistenza dell'intesa anticompetitiva accertata dalla Banca d'IA con il provvedimento n. 55/2005 almeno per tutto il periodo 2005-2008, sia della operatività di quella medesima intesa anche nel settore merceologico, affine a quello delle fideiussioni omnibus ma non toccato formalmente dall'istruttoria condotta dalla Banca d'IA nel periodo 2003-2005, delle fideiussioni specifiche. Al riguardo, per quanto rileva in questa sede, l'attore ha, infatti prodotto un campione di 39 modelli di condizioni generali di fideiussioni omnibus relative al periodo 2005-2009 (6 per il 2005, 7 per il 2006, 5 per il 2007, 10 per il 2008, 11 per il 2009) e 32 modelli di condizioni generali di fideiussioni specifiche relative allo stesso periodo (4 per il 2005,
pagina 3 di 12 8 per il 2006, 2 per il 2007, 9 per il 2008 e 9 per il 2009) – campione più ampio di quello, formato da 7 banche, esaminato nell'istruttoria della Banca d'IA (cfr. pag. 10 del provvedimento 55/2005) – utilizzate da banche nazionali di varie dimensioni e diversa dislocazione geografica le quali riproducono le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6
(clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria
IAna. I modelli contrattuali di fideiussione omnibus e i modelli contrattuali delle fideiussioni specifiche prodotti dall'attore presentano non solo un elevato grado di omogeneità dei testi negoziali all'interno delle singole tipologie contrattuali (omnibus e specifiche), ma presentano anche un elevato grado di omogeneità delle clausole contenute nei modelli delle due diverse tipologie a conferma della sostanziale identità di funzione economica e giuridica delle fideiussioni omnibus e di quelle specifiche. Anche per le fideiussioni specifiche può dunque ripetersi che l'esame della relativa contrattualistica pone in evidenza come le condizioni generali in uso nella prassi bancaria tra il 2005 e il 2008 disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole negoziali e si traducono in un complessivo aggravamento della posizione giuridica del garante (pag. 10-11 del provvedimento 55/2005).
La pedissequa riproduzione delle clausole di reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza nelle condizioni generali di contratto adoperate dalle banche nelle relazioni con i clienti, l'identità testuale delle singole clausole, la loro ampia diffusione e la stabilità nel tempo del parallelismo degli schemi impiegati non può essere ascritta a un fenomeno di spontaneo allineamento della condotta di mercato delle imprese, ma rivela piuttosto una pratica concordata degli intermediari bancari rivolta a restringere sensibilmente l'offerta delle opzioni contrattuali a disposizione dei clienti in senso peggiorativo rispetto alla regolamentazione standard delle garanzie personali predisposta dal codice civile. Paradigmatica in questo senso è la comune conformazione della deroga all'art. 1957 c.c. espressa con la formula: “I diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, con cui si realizza un forte ridimensionamento del dovere di diligenza posto in capo alla banca nel recupero del credito insoddisfatto e la disattivazione del regime di protezione stabilito dalla legge a favore del garante. Tale pratica costituisce violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, tanto più che la Banca convenuta non ha offerto alcuna plausibile spiegazione alternativa del parallelismo dei comportamenti di mercato delle imprese bancarie né
pagina 4 di 12 ha provato (pur disponendo certamente della relativa informazione o potendola comunque acquisire con estrema facilità) che le banche che detengono quote di mercato nel complesso di gran lunga più consistenti di quelle cui si riferiscono i modelli prodotti dall'attore si discostano dalla pratica vietata.
Affermata la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione impugnata, va però osservato che non può essere accolta la domanda di nullità integrale del negozio di fideiussione avanzata dall'attore, atteso che l'interessato non ha dimostrato che le clausole invalide si pongono in correlazione inscindibile con il resto del contenuto contrattuale, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Deve, infatti, trovare applicazione nel caso in esame il principio, affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 secondo cui la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte hanno peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente pagina 5 di 12 diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario […]. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, p. 12-13).
Ammessa la nullità degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) della fideiussione rilasciata dall'attore nel 2008, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali comporta l'invalidità delle singole clausole, ne deriva, per quanto qui strettamente rileva, la sostituzione della clausola nulla derogatrice dell'art. 1957 c.c. con la norma invalidamente derogata, chiamata quindi a governare la relazione contrattuale tra le parti.
Ripristinato un equilibrio contrattuale più conforme al gioco della concorrenza quale è quello che risulta dalla disposizione dell'art. 1957 c.c. compete dunque alla convenuta dimostrarne l'osservanza per impedire la decadenza e conservare intatta la garanzia fideiussoria.
Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, la Banca convenuta ha provato di avere tempestivamente proposto le sue istanze contro il debitore principale e il fideiussore nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 c.c.. E invero la fideiussione impugnata prevede all'art. 7 che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, spese, interessi, tasse ed ogni altro accessorio”. Trova pertanto applicazione nel caso in esame la regola ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata “come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957
c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/95, Cass. 13078/2008, Cass.
22346/2017, Cass. 5598/2020). Ebbene, con raccomandata a.r. in data 21.04.2021, inviata sia al debitore principale che al fideiussore, odierno attore, la Banca ha comunicato la risoluzione del pagina 6 di 12 contratto di leasing e ha contestualmente intimato il pagamento del credito rimasto insoluto.
Inoltre, in data 25.10.2022 la Banca ha notificato ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. al debitore principale al fine di conseguire l'accertamento della risoluzione del contratto di leasing e la restituzione dell'immobile concesso in locazione finanziaria.
Ne discende che, nonostante l'invalidità parziale del contratto, la Banca ha conservato integra la garanzia rilasciata dal Sig. e che deve essere respinta la domanda principale dell'attore Pt_1
volta a conseguire la liberazione dall'obbligazione fideiussoria.
4. – E' altresì infondata la richiesta di “ristoro del danno non patrimoniale [..] in ottemperanza al disposto dell'art 2056 cc con liquidazione in via equitativa ex art 1226 cc.”, formulata dall'attore con l'atto di citazione -e poi ulteriormente coltivata nella comparsa conclusionale- alla stregua di una presunta “lesione dei diritti fondamentali all'immagine, all'onore ed all'integrità oltre che il diritto di proprietà”. E invero il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile, secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e cioè non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza di un danno in re ipsa” (ex multis Cass. 3276/2023). Nel caso in esame l'attore non ha però né allegato né dimostrato in cosa sia consistito precisamente, come e quando si sia manifestato il pregiudizio all'immagine, all'onore e al suo diritto di proprietà, né ha allegato alcun nesso di causalità tra la conclusione del contratto di fideiussione dichiarato parzialmente nullo e l'asserito danno non patrimoniale. Si aggiunga che solo con la comparsa conclusionale, una volta maturate le preclusioni assertive e dunque tardivamente, l'attore ha affermato, senza peraltro fornire alcuna dimostrazione della circostanza, di essere stato “segnalato in Banca
d'IA e alle Centrali rischi come garante di posizione a sofferenza” (pag. 23).
Parimenti infondate per manifesta insufficienza dell'attività assertiva e probatoria sono le domande di risarcimento del danno patrimoniale e restitutorie avanzate nelle conclusioni dell'atto di citazione e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, senza alcuna precisa indicazione in ordine al tipo di pregiudizio sofferto e alle somme eventualmente pagate alla Banca convenuta di cui si domanda la restituzione.
Per completezza va inoltre osservato che risulta inconferente al riguardo il richiamo contenuto nella comparsa conclusionale dell'attore – peraltro in riferimento al diritto al ristoro dell'asserito pagina 7 di 12 danno non patrimoniale – all'art. 14, comma 2, del d.lgs. 3/2017, il quale stabilisce che
“l'esistenza del danno cagionato dalla violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salvo prova contraria dell'autore della violazione”, atteso che la disposizione in parola – come tutte le altre disposizioni contenute nel d.lgs. 3/2017 attuativo della direttiva
2014/104/UE – si riferisce esclusivamente alla serie dei danni patrimoniali e che, per questa tipologia di danni, vale in ogni caso la regola che “il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi” ma non “determina sovracompensazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs.
3/2017), in ossequio al principio di diritto dell'Unione europea secondo cui il diritto al pieno risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto antitrust “non dovrebbe comportare una sovracompensazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura”
(considerando 13 della direttiva 2014/104/UE). Principio da cui può desumersi che la
“presunzione di danno” stabilita a favore di colui che sia stato vittima di un'intesa restrittiva della concorrenza non può in ogni caso prescindere da un'adeguata attività assertiva in ordine alle circostanze fattuali da cui è derivato il danno (ad es. in ragione del sovrapprezzo pagato per l'acquisto di determinati beni o servizi), al tipo di danno di cui si chiede il risarcimento (ad es. danno emergente, lucro cessante, per interessi, ecc.) e al nesso di causalità tra l'intesa vietata e il danno.
5. – L'attore ha dedotto in via subordinata una serie di motivi di invalidità delle clausole di determinazione del corrispettivo dovuto alla Banca convenuta in forza del contratto di leasing immobiliare stipulato il 18.3.2008 tra il debitore principale e la medesima Controparte_4
convenuta, dolendosi (i) “della mancata puntuale contrattualizzazione delle spese, oneri, interessi e commissioni applicate al rapporto” da cui deriverebbe “la necessità di sostituire i tassi con quelli indicati dall'Art 117 TUB”; (ii) della natura usuraria dell'interesse di mora convenuto contrattualmente e comunque del suo ammontare eccessivo ai sensi dell'art. 1384; (iii) della nullità della clausola attributiva del jus variandi contenuta nell'art. 3 della condizioni generali allegate al contratto di leasing; (iv) della invalidità della clausola penale contenuta nell'art. 19 delle medesime condizioni generali.
Anche tale domanda subordinata, intesa del tutto genericamente “a rideterminare le partite dare/avere inter partes”, non può essere accolta.
E, infatti, nel contratto di leasing, come riconosciuto dalle parti, sono puntualmente indicati: a) il corrispettivo complessivo a carico dell'utilizzatore (€ 732.382,92 oltre IVA); b) la durata della locazione espressa in mesi (216); c) l'ammontare del primo canone (€ 52.950,67 oltre IVA) e dei pagina 8 di 12 successivi 215 canoni periodici (€ 3.160,15); d) il prezzo dell'opzione finale di acquisto (€
105.901,34 oltre IVA); e) l'ammontare dell'investimento finanziato (€ 529.506,70 oltre IVA); nonché f) le spese di istruttoria (€ 600,00 oltre IVA). Per quanto riguarda il tasso di interesse applicato, inoltre, nell'allegato “C” è illustrata la formula di calcolo del canone mensile di
€3.160,15. Come riconosce lo stesso attore le parti hanno inoltre indicato quale parametro di indicizzazione degli interessi il tasso “Euribor 3 mesi”, base 365 giorni, il cui valore, alla data di stipula del contratto, risultava pari al 4,361%, maggiorato di uno spread dell'1% per la determinazione del corrispettivo della locazione finanziaria (art 17 lettera f) (cfr. allegato C) al contratto).
In altri termini nel contratto per cui è causa sono stati indicati il prezzo di acquisto del bene da parte della società concedente, il canone di locazione e il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale da parte della utilizzatrice, l'importo del canone alla firma e quello dei canoni successivi, la loro periodicità, la durata del contratto, il tasso di indicizzazione, nonché le spese di istruttoria, per cui deve ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB. A fronte delle specifiche indicazioni riportate nel contratto, l'affermata nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse, poiché quello in concreto applicato dalla concedente nell'esecuzione del contratto sarebbe diverso da quello indicato nel documento contrattuale, rimane una mera asserzione di parte in riferimento alla quale basta notare che un'eventuale difformità tra tasso pattuito e tasso di fatto applicato
(laddove provato) darebbe luogo ad un'ipotesi di inadempimento contrattuale anziché di nullità per indeterminatezza della relativa clausola.
Ne discende che alcuna violazione del comma 4 o del comma 6 dell'art. 117 TUB può ravvisarsi nel caso in esame e che può trovare senz'altro applicazione alla fattispecie il principio di diritto accolto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del tasso del leasing nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4,
TUB, qualora lo stesso sia determinabile per relationem, “con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di pagina 9 di 12 spesa del contratto di durata” (da ultimo, Cass. 29530/2024 ove altri riferimenti di giurisprudenza di legittimità in termini).
Quanto alla presunta usurarietà del tasso di mora, in disparte il rilievo che l'attore individua un tasso soglia del 21,97% (p. 18 della comparsa conclusionale) largamente superiore a quello stabilito contrattualmente dell'11% (art. 17 lett. n), basta osservare che al momento della stipulazione del contratto di leasing di cui si discute (marzo 2008) e seguendo le indicazioni delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020, il tasso soglia degli interessi di mora applicabile per le operazioni di leasing (D.M. 27.12.2007), relativo al I trimestre 2008, era pari, come correttamente osservato dalla difesa della convenuta, al 13,45%. Né l'attore ha fornito alcuna indicazione comparativa per giudicare la doglianza secondo cui il tasso di mora dell'11% risulterebbe, tenendo conto delle attuali dinamiche di mercato, manifestamente eccessivo e sarebbe meritevole di riduzione equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Del pari inconsistente è il motivo di censura riguardante il jus variandi atteso che, in disparte la questione se l'attore abbia un concreto interesse a conseguire la pronuncia di nullità in esame,
l'art. 3 delle condizioni generali allegate al leasing semplicemente non prevede alcuna facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a favore della Banca e tanto meno contiene una clausola il cui contenuto possa ritenersi in contrasto con i precetti dell'art. 118 TUB.
Non diverso è il giudizio che può formularsi in ordine alla dedotta nullità della clausola penale contenuta nell'art. 19 delle condizioni generali, la quale per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore dispone, secondo una prassi negoziale diffusa, che quest'ultimo:
“dovrà versare a titolo di penale, salvo il maggior danno, il pagamento di una somma pari alla differenza tra la somma dei canoni non ancora maturati, attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari all'art 17 lettera s., maggiorata del corrispettivo pattuito per l'esercizio dell'opzione dell'acquisto dell'immobile ed il ricavo dell'eventuale vendita dell'immobile, se rientrato nella disponibilità del concedente, oppure quanto conseguito per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi, se l'immobile non possa essere recuperato o sia irrimediabilmente danneggiato”. L'attore si duole a tale proposito che la clausola “non prevede di detrarre il valore del bene in proprietà a prescindere dalla vendita che, ovviamente, dipende e consegue alla sola volontà della Finanziatrice che potrebbe, recuperato l'immobile, soprassedere ed attendere anni prima di procedere”. Senonché tale censura non tiene conto che la clausola è pienamente conforme, sotto tale profilo, alle previsioni dell'art. 72-quater l.fall. e dell'art. 1, comma 137,
d.lgs. 124/2017 che, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing, attribuiscono all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene effettuata dal concedente pagina 10 di 12 dopo la sua restituzione, dedotti i canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, in linea capitale, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Non considera inoltre che tale clausola, interpretata secondo buona fede, non attribuisce al concedente una mera facoltà di vendita dell'immobile, bensì un vero e proprio obbligo di vendere nell'interesse dell'utilizzatore, quale espressione del dovere del creditore di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento (ex art. 1227, comma 2,
c.c.); e che dal dovere del creditore di agire con l'ordinaria diligenza per contenere gli effetti negativi dell'inadempimento discende che la vendita ad opera del concedente non potrà che avvenire secondo una procedura ispirata a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità e adottando modalità competitive tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 139, del d.lgs. 124/2017, applicabile ai contratti di leasing finanziari conclusi antecedentemente alla sua entrata in vigore “allorché, ancora in corso di rapporto, non si siano ancora verificati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore: ossia non si sia verificato, prima dell'entrata in vigore di detta legge, il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dalla applicazione del diritto previgente” (così Cass. Sez. Un. 2061/2021 p. 26-28).
Deve, infine, essere respinta la domanda di riduzione ad equità della penale prevista dalla suddetta clausola, fondata sul rilievo che la penale sarebbe “manifestamente eccessiva e destinata a far conseguire alla Concedente un vantaggio ultroneo rispetto a quello che avrebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto nei termini inizialmente previsti”. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la riduzione ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. presuppone “una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più al momento dell'applicazione” (Cass. 28037/2023) e ciò è tanto più vero a proposito della clausola in esame atteso che la penale stabilita dall'art. 19 non è stabilita in misura fissa bensì è commisurata alla differenza tra la somma dei canoni non ancora maturati, maggiorata del corrispettivo pattuito per l'esercizio dell'opzione dell'acquisto dell'immobile, ed il ricavo vendita dell'immobile una volta rientrato nella disponibilità del concedente;
dati questi che l'attore non ha neppure indicato e che rendono oggettivamente impossibile al Tribunale qualsiasi raffronto con l'importo di €732.382,92, oltre IVA, che il concedente avrebbe ottenuto dall'esecuzione del contratto nei termini inizialmente previsti.
In conclusione, le domande dell'attore sono infondate e devono essere integralmente respinte.
pagina 11 di 12 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.55/2014 ss.mm., tenendo conto, dato il valore indeterminabile della causa, dell'attività concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande di parte attrice;
-condanna il Sig. al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_6 processuali che liquida in €7.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
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