Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 141/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine all'11.3.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n.1724/22 del Tribunale di Reggio
Calabria depositata in data 12.10.2022 vertente
TRA
(C.F. – Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, che P.IVA_2
agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, con gli Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio,Valeria Controparte_1
Grandizio ( ) e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._1
congiuntamente che disgiuntamente (notificazioni e comunicazioni all' indirizzo di posta elettronica certificata t ) Email_1
Appellante
CONTRO
Controparte_2
Appellata contumace
e nei confronti di
Gallì ( PEC tel e fax 0964-20883) Email_2
Appellata
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado.
agiva per l' accertamento dell' infondatezza della pretesa contributiva Controparte_2
portata dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900001212000 ricevuta l'8.8.2019 e delle cartelle di pagamento nn. 0942007004040442173000;
09420090002238951000; 09420090027617237000 e degli avvisi di addebito nn.
39420130004251815000; 39420130004262327000; 39420130004267882000 sottesi, aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli, eccependo la prescrizione del credito contributivo.
CP_ Nella resistenza di e e dell' (che depositava CP_1 Controparte_4
le cartelle di pagamento notificate e gli atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito) il Tribunale ha così statuito : accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuta al pagamento del Controparte_2
carico contributivo portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201900001212000, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn.
0942007004040442173000; 09420090002238951000; 09420090027617237000 ed agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420130004251815000;
39420130004262327000; 39420130004267882000: il tutto, annullando la predetta comunicazione di iscrizione ipotecaria in parte qua;
- pone a carico dell' e CP_1 dell' , in solido tra loro e ciascuno secondo il proprio Controparte_3 titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite …”
Secondo il primo giudice la tardività della costituzione in giudizio dell'
[...]
avrebbe comportato, quale effetto preclusivo, la decadenza dalla Controparte_3
possibilità di produrre validamente in giudizio eventuali atti interruttivi della stessa
Avverso tale sentenza l' propone ricorso in appello per i seguenti motivi in fatto e Pt_1
in diritto.
APPELLO.
Propone appello parziale l' per i motivi di seguito trattati;
è rimasta contumace la CP_1
ricorrente, mentre l' si è costituita aderendo ai motivi di gravame Controparte_3
CP_ dell' chiedendo il rigetto dell'originaria domanda, con vittoria di spese . La causa è stata decisa all'udienza dell'11.3.2025 , tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc , previa verifica del deposito di note di trattazione scritta;
la camera di consiglio si è tenuta il 12
Marzo 2025.
Motivi della decisione
CP_ L' contesta la dichiarazione di inutilizzabilità della produzione documentale dell'Agenzia di riscossione a causa della sua costituzione tardiva, deducendo che: avrebbe potuto costituire principio di prova e in ogni caso sarebbe acquisibile qualora sia ritenuta indispensabile per accertare la verità materiale anche d'ufficio, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c ; la tardività della costituzione del convenuto, rileva esclusivamente rispetto alla decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito e di chiamare terzi in causa, laddove l'eccezione di interruzione della prescrizione configura eccezione in senso lato, che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cpc.
L'appello è fondato.
L'eccezione di interruzione della prescrizione è mera deduzione difensiva, di tal che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., la tardiva costituzione del concessionario non impedisce l'acquisizione della documentazione allegata a supporto dell'eccezione.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato (24728/2019, n. 14755/2018) che
<l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, come peraltro accade in ambito previdenziale (ed a differenza della materia civile) per la stessa eccezione di prescrizione del credito contributivo (Cass. ordinanza n. 31345/2018, n.
9226/2018, n. 27163/2008, n. 230/2002). 4.- Talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relativo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale. 5.- La decadenza prevista dall'art.416, 2° e 3° comma c.p.c. per il convenuto che si costituisce in ritardo riguarda, infatti, oltre le domande riconvenzionali, le sole "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" ed "i mezzi di prova dei quali intende avvalersi".
Talchè a nulla poteva rilevare nella presente causa che il concessionario della CP_3
si fosse costituito in ritardo, potendo egli allegare il fatto interruttivo della prescrizione in relazione al quale il giudice esercitare il proprio potere di ammissione della prova, a prescindere dalla decadenza probatoria pure prodottasi per la parte.>>.
Conf. (Cass., 24813/22): -In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti
Fatte queste premesse, va dato atto che ha documentato la notificazione dei tre avvisi CP_1
di addebito oggetto di causa in data 10.2.2014, mentre ha allegato di avere CP_5 successivamente alle cartelle, notificato ulteriori atti (“preavviso di fermo amministrativo con raccomandata del 27.2.2012, una comunicazione di iscrizione ipotecaria per compiuta giacenza il 7.3.2015, un preavviso di fermo amministrativo con relata del 3.9.2015, una intimazione di pagamento con relata il 5.10.2017, una intimazione di pagamento con relata
23.11.2018, una intimazione di pagamento con relata il 6.12.2018, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi opposta con relata del 8.8.2019”), allegando alla memoria di costituzione la relativa documentazione.
Successivamente alla costituzione dei resistenti la difesa della ricorrente si è limitata alla vaga impugnazione e contestazione di “quanto adverso sostenuto dalle controparti che nulla hanno prodotto in relazione ad eventuali regolari atti interruttivi del termine di prescrizione non prodotti in giudizio “, senza dunque prendere posizione, come era suo onere in forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, sulle specifiche allegazioni delle controparti e sui singoli atti interruttivi versati in atti, omettendo di contestarne la regolare notificazione e finanche di negarne l'avvenuta ricezione e conoscenza.
Per questi motivi
l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso originario va rigettato.
Nel regolamento delle spese di lite, la soccombente è tenuta al rimborso di quelle CP_2
CP_ sostenute da e , come liquidate in sentenza per il primo grado € 1.776,00) e CP_5 per l'appello liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022 (III scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da anche quale mandatario di contro CP_1 CP_1 CP_2
e nei confronti di e avverso la sentenza del
[...] Controparte_6
Tribunale di Reggio Calabria n.1724/22 depositata in data 12.10.2022
in accoglimento dell' appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario CP_ ricorso, condannando a rimborsare all' e all' Controparte_2 Controparte_6
le spese di difesa dei due gradi di giudizio, come liquidate nell' impugnata
[...]
sentenza per il primo grado ( € 1.766,00 ciascuno) e per l'appello liquidate in € 2.904,5
(ciascuno) , oltre accessori come per legge .
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2025 .
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti )