CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr.ssa D'Inverno Giuseppa Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZ A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4143/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 341/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata l'11 febbraio 2020 e pendente
TRA
C.F. ), con sede in Milano, alla Via San Prospero Parte_1 P.IVA_1
n. 4, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
- in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per OT Persona_1
del 4.3.2019, repertorio n. 534, raccolta n. 391, rilasciata da Controparte_1
nella qualità di procuratore speciale della in forza di procura
[...] Parte_1
a rogito del Notaio di Milano in data 17 dicembre 2018, repertorio n. 42658, Persona_2
registrata a Milano 2 il 19 dicembre 2018 al n. 64837 serie 1T - dall'avv. Alessia
Melchiorri (C.F. ) C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), con sede legale in Torre del Greco (NA), Controparte_2 P.IVA_2
alla Via G. Marconi n. 66, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura generale alle liti con firma autenticata per OT
(Repertorio n. 43440 del 23 marzo 2011) - dall'avv. dall'avv. Eduardo Persona_3
Co N. 4143/2020 R.G. 3 Pag. 1 di 9 Controparte_3 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Martucci (C.F. ) e dall'avv. AF NA (C.F. C.F._2
C.F._3
Appellata
NONCHÉ
(C.F. ) con sede in alla Via Melisurgo n.4, in persona CP_4 P.IVA_3 CP_2
del legale rapp.te pro tempore Dott. rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_5
Pietro Paolo Palumbo (C.F. ) C.F._4
Appellata
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la , quale NT cessionaria pro soluto di crediti vantati da nei confronti dell' CP_4 CP_2
, chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere a quest'ultima il pagamento
[...]
di Euro 65.105,88 di cui Euro 43.043,18 quale residuo per il mancato pagamento della fattura n. 12057 ARAD/2 del 31/07/2009 ed Euro 22.062,70 pari agli interessi maturati sulla detta fattura sino al 31/12/2015, oltre gli interessi ex art. 5 comma 2 D.lgs. 231/2002 dal 01/01/2016 sino al saldo nonché Euro 40,00 a titolo di rimborso forfettari ai sensi del
D.lgs 192/12.
A fondamento della pretesa creditoria allegava contratto di cessione di credito pro soluto, Con fattura n. 12057 ARAD/2 del 31/07/2009 e “riepilogo mensile prestazioni relativo al periodo- luglio 2009”.
Con decreto ingiuntivo n. 841/2016 del 16/6/2016 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso.
Con atto di citazione notificato il 19/07/2016, l' proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo eccependo:
- in via preliminare e pregiudiziale la prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa economica;
- la mancanza di accreditamento del Centro allo svolgimento dell'attività specialistica ambulatoriale nella branca della cardiologia;
- la violazione del principio del divieto di frazionamento del credito;
- la mancata prova del credito vantato;
- l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui al d. lgs
231/2002.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo.
Co N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Si costitutiva la in liquidazione chiedendo, in via preliminare, di NT
essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di essere tenute indenne CP_4
ai sensi degli artt. 10 e 12 del contratto di cessione, in caso di accoglimento della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Si costituiva la deducendo l'infondatezza della domanda di garanzia avanzata CP_4
nei suoi confronti dalla cessionaria. Quanto al merito, evidenziava che le prestazioni di cui alla fattura, alla luce del Nomenclatore tariffario di cui al D.G.R.C. 1874/1998, rientravano nella branca della radiologia diagnostica, per la quale vi è l'accreditamento del Centro, e non in quella di cardiologia. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, con condanna di anche ai NT sensi dell'art. 96 c.p.c.
In data 10.6.2020 si costituiva cessionaria del credito vantato da Parte_1 [...]
in virtù di operazione di cartolarizzazione pubblicata nella NT
Gazzetta Ufficiale dell'11/12/2018, aderendo alle difese spiegate dall'opposta.
Nel costituirsi depositava 1) contratto del 17/11/2009; 2) delibera n. 4 del 2009; 3) delibera n. 46 del 2015; 4) delibera n. 462 del 2015.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
“A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 841/2016 del
Tribunale di Torre Annunziata;
B) Condanna a corrispondere a CP_4 [...]
l'importo di € 43.043,18 oltre interessi al tasso legale dalla NT
notifica del ricorso (luglio 2016) al saldo;
C) Condanna NT
e alla refusione, in favore di , della spese
[...] Parte_1 CP_7 di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 386,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CA come per legge;
D) Condanna alle refusione, in Parte_2 favore di in liquidazione, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 NT
per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA come per legge”.
In particolare, il Tribunale: Cont
-riteneva fondata l'eccezione di frazionamento del credito avanzata dall' avendo la azionato più procedure monitorie per il recupero di crediti relativi NT all'anno 2009 per prestazioni svolte da oggetto del medesimo contratto di CP_4 cessione da cui conseguirebbe, secondo l'orientamento della giurisprudenza, non
N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 3 di 9 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ l'improcedibilità della domanda ma la valutazione delle spese di lite come se unico fosse stato il procedimento fin dall'origine;
-riteneva superata la questione sollevata d'ufficio relativa alla nullità del contratto posto a fondamento della pretesa monitoria avendo la con l'atto di intervento Parte_1
del 10/6/2019 depositato lo stesso;
-disattendeva l'eccezione di prescrizione del credito applicandosi nel caso di specie il termine decennale;
-evidenziava che né la liquidazione, né la avevano NT CP_4 adempiuto l'onere di fornire la prova che le prestazioni oggetto della fattura n. 12057
del 31.07.2009 rientravano nella branca di radiologia diagnostica per le quali il Pt_3
centro risultava accreditato non avendo depositato copia del Nomenclatore tariffario da cui ciò dovrebbe evincersi ed osservando altresì che le fatture prodotte da con CP_4 il codice arad/2 si riferivano all'anno 2012;
-accoglieva la domanda di garanzia avanzata dalla , alla NT luce degli artt. 10 e 12 del contratto di cessione, in virtù dell'inesistenza del credito nei confronti dell'opponente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 16 novembre 2020 sostenendo, in sintesi, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non remunerabile l'assistenza resa nel mese di luglio 2009 in assenza della relativa autorizzazione in capo all'erogante in quanto 1) la fattura n. 12057 Arad/2 del 31/07/2009 aveva contabilizzato l'assistenza specialistica ambulatoriale per la quale il Centro era accreditato, trattandosi di prestazioni ricomprese nella branca della radiologica diagnostica contrassegnate dal codice 88 e non dal codice 08, come risulta altresì dall'elenco di cui alla delibera n. 1874/1998; 2) le prestazioni di cui alla predetta fattura non erano state interessate da alcuna specifica critica ex art 115 c.p.c. Ha inoltre evidenziato l'ammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della produzione in tale sede della delibera n. 1874/1998 atteso che il divieto di produzione di nuovi mezzi di prove va riferito a quelle costituende e non anche a quelle precostituite.
Si è costituita con comparsa del 5 marzo 2021 la aderendo all'appello CP_4
proposto dalla Parte_1
N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 4 di 9 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Si è altresì costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'11/02/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Preliminarmente deve osservarsi che l'appello è stato proposto dalla Parte_1
già intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito della
[...]
NT
L'appellante non ha notificato l'atto di appello anche alla cedente NT
. Deve tuttavia osservarsi che, ad avviso della Corte, appare superfluo
[...] disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c.
Ed infatti:
- la non ha proposto appello avverso la sentenza NT ed è ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.;
- la non l'ha citata nel presente grado di giudizio, dimostrando Parte_1
in tal modo di non aver interesse alla sua partecipazione;
- la costituitasi sia nel precedente grado di giudizio che in appello, Parte_4
dunque, a conoscenza della cessione del credito dalla Factor S.p.A in CP_6
liquidazione alla non ha sollevato contestazioni o chiesto Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al presente grado di giudizio;
- la costituitasi sia nel precedente grado di giudizio che in appello nulla CP_4 ha osservato, né ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente.
N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 5 di 9 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, abbia affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano
i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass.
20533/2017; Cass. 2048/2018).
Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
. NT
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del deposito della delibera n. 1874/1998 dalla quale secondo l'appellante dovrebbe evincersi che le prestazioni di cui alla fattura posta a fondamento della pretesa creditoria rientrerebbero nella branca della radiologia diagnostica per la quale la sarebbe CP_4
temporaneamente accreditata, e non nella branca di cardiologia essendo stata depositata solo in sede di gravame, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Infatti, a seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 83/2012, convertito in legge n.
83/2012, il terzo comma dell'art.345 c.p.c. dispone che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Pertanto, possono essere prodotti per la prima volta in appello solo documenti la cui produzione nel giudizio di primo grado sia stata impossibile.
Orbene, la suddetta delibera risulta formata il 31 marzo 1998 e, fin da tale momento, nella
CP_ disponibilità della CMO della e della che NT Parte_1 avrebbero potuto (e dovuto) depositarla all'atto della costituzione in giudizio innanzi al
Tribunale o, al più tardi, nel secondo termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Non avendolo fatto, la sua produzione per la prima volta nel processo d'appello non è ammissibile.
2. Sul merito della controversia
N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 6 di 9 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Passando all'esame del merito della controversia, con l'unico motivo di appello la contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non Parte_1 remunerabile l'assistenza resa nel mese di luglio 2009 in mancanza di prova dell'accreditamento omettendo di considerare che:
1) la fattura n. 12057 ARAD/2 del 31.07.2009 ha contabilizzato l'assistenza specialistica ambulatoriale per la quale il Centro era accreditato trattandosi di prestazioni rientranti nella branca della radiologia diagnostica contrassegnate dal codice 08;
2) il codice per l'assistenza cardiologica è 08, mentre quello per la radiologia diagnostica
è 88, presente nella tabella riepilogativa della fattura e corrispondente alla assistenza di diagnostica per immagini secondo la DGRC n. 1874/98;
3) la nota n. 54/mb del 14.01.2014 è inidonea a destituire di pregio la richiesta di pagamento in quanto atto interno non valevole erga omnes;
4) la non ha mosso specifiche contestazioni né verso la fattura né Parte_5
verso le prestazioni regolarmente erogate oltre a non aver provato, ovvero supportato documentalmente, i fatti costitutivi la propria contestazione.
Tale motivo è infondato essendo condivisibile il ragionamento che ha condotto il
Tribunale di Torre Annunziata a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sulle parti in tema di accreditamento per le prestazioni sanitarie e del suo ambito di operatività.
In materia, la giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass.: 1740/2011, 17711/2014;
Cass. 23657/2015; Cass. 17588/2018; App. Napoli 3584/2011 e App. Napoli 846/2018) ha ritenuto che il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale – in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di tali prestazioni – ha certamente l'onere di produrre in giudizio, al fine di provare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento, anche i contratti stipulati con l'azienda sanitaria locale per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
A tal fine l'appellante ha depositato la delibera n. 1874/1998 che ha istituito il nomenclatore tariffario per la regione Campania in virtù del quale le prestazioni erogate rientrerebbero nella branca della radiologia diagnostica (cod. 88) e non in quella di cardiologia (cod. 08).
Co N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 7 di 9 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ La produzione di tale documento per la prima volta in secondo grado è inammissibile, sicché l'appello sul punto non può essere accolto.
Invero, non possono comunque ritenersi rilevanti né le fatture con codice ARAD/2 depositate in primo grado dalla in quanto da esse non emergono elementi CP_4
sufficienti per assimilare le prestazioni alla branca della radiologia diagnostica;
né i documenti depostati dall'odierna appellante e dal Centro relativi all'accreditamento provvisorio per le prestazioni “R” le quali come risulta da D.M. del 22/07/1996 non attengono né alla radiodiagnostica, né alla cardiologia, ma alla branca di laboratorio generale di base.
L'appello è dunque infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata. CP_
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante e dell'appellata . CP_4
al pagamento, in favore della , delle spese del presente grado di giudizio. Pt_4
Il compenso va liquidato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 del d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro
52.000,01 ed Euro 260.000,00 - in Euro 7.160,00 (Euro 1.489,00 per la fase di studio,
Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase istruttoria, Euro 2.500,00 per la fase decisoria).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 341/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata l'11/02/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la e la in solido a rifondere all' Parte_1 CP_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del CP_2
presente grado di giudizio che liquida in Euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 8 di 9 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Napoli, il 3 giugno 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 9 di 9 Parte_1 Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr.ssa D'Inverno Giuseppa Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZ A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4143/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 341/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata l'11 febbraio 2020 e pendente
TRA
C.F. ), con sede in Milano, alla Via San Prospero Parte_1 P.IVA_1
n. 4, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
- in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per OT Persona_1
del 4.3.2019, repertorio n. 534, raccolta n. 391, rilasciata da Controparte_1
nella qualità di procuratore speciale della in forza di procura
[...] Parte_1
a rogito del Notaio di Milano in data 17 dicembre 2018, repertorio n. 42658, Persona_2
registrata a Milano 2 il 19 dicembre 2018 al n. 64837 serie 1T - dall'avv. Alessia
Melchiorri (C.F. ) C.F._1
Appellante
E
(C.F. ), con sede legale in Torre del Greco (NA), Controparte_2 P.IVA_2
alla Via G. Marconi n. 66, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura generale alle liti con firma autenticata per OT
(Repertorio n. 43440 del 23 marzo 2011) - dall'avv. dall'avv. Eduardo Persona_3
Co N. 4143/2020 R.G. 3 Pag. 1 di 9 Controparte_3 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Martucci (C.F. ) e dall'avv. AF NA (C.F. C.F._2
C.F._3
Appellata
NONCHÉ
(C.F. ) con sede in alla Via Melisurgo n.4, in persona CP_4 P.IVA_3 CP_2
del legale rapp.te pro tempore Dott. rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_5
Pietro Paolo Palumbo (C.F. ) C.F._4
Appellata
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la , quale NT cessionaria pro soluto di crediti vantati da nei confronti dell' CP_4 CP_2
, chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere a quest'ultima il pagamento
[...]
di Euro 65.105,88 di cui Euro 43.043,18 quale residuo per il mancato pagamento della fattura n. 12057 ARAD/2 del 31/07/2009 ed Euro 22.062,70 pari agli interessi maturati sulla detta fattura sino al 31/12/2015, oltre gli interessi ex art. 5 comma 2 D.lgs. 231/2002 dal 01/01/2016 sino al saldo nonché Euro 40,00 a titolo di rimborso forfettari ai sensi del
D.lgs 192/12.
A fondamento della pretesa creditoria allegava contratto di cessione di credito pro soluto, Con fattura n. 12057 ARAD/2 del 31/07/2009 e “riepilogo mensile prestazioni relativo al periodo- luglio 2009”.
Con decreto ingiuntivo n. 841/2016 del 16/6/2016 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso.
Con atto di citazione notificato il 19/07/2016, l' proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo eccependo:
- in via preliminare e pregiudiziale la prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa economica;
- la mancanza di accreditamento del Centro allo svolgimento dell'attività specialistica ambulatoriale nella branca della cardiologia;
- la violazione del principio del divieto di frazionamento del credito;
- la mancata prova del credito vantato;
- l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui al d. lgs
231/2002.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo.
Co N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Si costitutiva la in liquidazione chiedendo, in via preliminare, di NT
essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di essere tenute indenne CP_4
ai sensi degli artt. 10 e 12 del contratto di cessione, in caso di accoglimento della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Si costituiva la deducendo l'infondatezza della domanda di garanzia avanzata CP_4
nei suoi confronti dalla cessionaria. Quanto al merito, evidenziava che le prestazioni di cui alla fattura, alla luce del Nomenclatore tariffario di cui al D.G.R.C. 1874/1998, rientravano nella branca della radiologia diagnostica, per la quale vi è l'accreditamento del Centro, e non in quella di cardiologia. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, con condanna di anche ai NT sensi dell'art. 96 c.p.c.
In data 10.6.2020 si costituiva cessionaria del credito vantato da Parte_1 [...]
in virtù di operazione di cartolarizzazione pubblicata nella NT
Gazzetta Ufficiale dell'11/12/2018, aderendo alle difese spiegate dall'opposta.
Nel costituirsi depositava 1) contratto del 17/11/2009; 2) delibera n. 4 del 2009; 3) delibera n. 46 del 2015; 4) delibera n. 462 del 2015.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
“A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 841/2016 del
Tribunale di Torre Annunziata;
B) Condanna a corrispondere a CP_4 [...]
l'importo di € 43.043,18 oltre interessi al tasso legale dalla NT
notifica del ricorso (luglio 2016) al saldo;
C) Condanna NT
e alla refusione, in favore di , della spese
[...] Parte_1 CP_7 di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 386,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CA come per legge;
D) Condanna alle refusione, in Parte_2 favore di in liquidazione, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 NT
per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA come per legge”.
In particolare, il Tribunale: Cont
-riteneva fondata l'eccezione di frazionamento del credito avanzata dall' avendo la azionato più procedure monitorie per il recupero di crediti relativi NT all'anno 2009 per prestazioni svolte da oggetto del medesimo contratto di CP_4 cessione da cui conseguirebbe, secondo l'orientamento della giurisprudenza, non
N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 3 di 9 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ l'improcedibilità della domanda ma la valutazione delle spese di lite come se unico fosse stato il procedimento fin dall'origine;
-riteneva superata la questione sollevata d'ufficio relativa alla nullità del contratto posto a fondamento della pretesa monitoria avendo la con l'atto di intervento Parte_1
del 10/6/2019 depositato lo stesso;
-disattendeva l'eccezione di prescrizione del credito applicandosi nel caso di specie il termine decennale;
-evidenziava che né la liquidazione, né la avevano NT CP_4 adempiuto l'onere di fornire la prova che le prestazioni oggetto della fattura n. 12057
del 31.07.2009 rientravano nella branca di radiologia diagnostica per le quali il Pt_3
centro risultava accreditato non avendo depositato copia del Nomenclatore tariffario da cui ciò dovrebbe evincersi ed osservando altresì che le fatture prodotte da con CP_4 il codice arad/2 si riferivano all'anno 2012;
-accoglieva la domanda di garanzia avanzata dalla , alla NT luce degli artt. 10 e 12 del contratto di cessione, in virtù dell'inesistenza del credito nei confronti dell'opponente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 16 novembre 2020 sostenendo, in sintesi, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non remunerabile l'assistenza resa nel mese di luglio 2009 in assenza della relativa autorizzazione in capo all'erogante in quanto 1) la fattura n. 12057 Arad/2 del 31/07/2009 aveva contabilizzato l'assistenza specialistica ambulatoriale per la quale il Centro era accreditato, trattandosi di prestazioni ricomprese nella branca della radiologica diagnostica contrassegnate dal codice 88 e non dal codice 08, come risulta altresì dall'elenco di cui alla delibera n. 1874/1998; 2) le prestazioni di cui alla predetta fattura non erano state interessate da alcuna specifica critica ex art 115 c.p.c. Ha inoltre evidenziato l'ammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della produzione in tale sede della delibera n. 1874/1998 atteso che il divieto di produzione di nuovi mezzi di prove va riferito a quelle costituende e non anche a quelle precostituite.
Si è costituita con comparsa del 5 marzo 2021 la aderendo all'appello CP_4
proposto dalla Parte_1
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(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Si è altresì costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2
della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'11/02/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Preliminarmente deve osservarsi che l'appello è stato proposto dalla Parte_1
già intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito della
[...]
NT
L'appellante non ha notificato l'atto di appello anche alla cedente NT
. Deve tuttavia osservarsi che, ad avviso della Corte, appare superfluo
[...] disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c.
Ed infatti:
- la non ha proposto appello avverso la sentenza NT ed è ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.;
- la non l'ha citata nel presente grado di giudizio, dimostrando Parte_1
in tal modo di non aver interesse alla sua partecipazione;
- la costituitasi sia nel precedente grado di giudizio che in appello, Parte_4
dunque, a conoscenza della cessione del credito dalla Factor S.p.A in CP_6
liquidazione alla non ha sollevato contestazioni o chiesto Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al presente grado di giudizio;
- la costituitasi sia nel precedente grado di giudizio che in appello nulla CP_4 ha osservato, né ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente.
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(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, abbia affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano
i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass.
20533/2017; Cass. 2048/2018).
Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
. NT
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del deposito della delibera n. 1874/1998 dalla quale secondo l'appellante dovrebbe evincersi che le prestazioni di cui alla fattura posta a fondamento della pretesa creditoria rientrerebbero nella branca della radiologia diagnostica per la quale la sarebbe CP_4
temporaneamente accreditata, e non nella branca di cardiologia essendo stata depositata solo in sede di gravame, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Infatti, a seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 83/2012, convertito in legge n.
83/2012, il terzo comma dell'art.345 c.p.c. dispone che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Pertanto, possono essere prodotti per la prima volta in appello solo documenti la cui produzione nel giudizio di primo grado sia stata impossibile.
Orbene, la suddetta delibera risulta formata il 31 marzo 1998 e, fin da tale momento, nella
CP_ disponibilità della CMO della e della che NT Parte_1 avrebbero potuto (e dovuto) depositarla all'atto della costituzione in giudizio innanzi al
Tribunale o, al più tardi, nel secondo termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Non avendolo fatto, la sua produzione per la prima volta nel processo d'appello non è ammissibile.
2. Sul merito della controversia
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(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ Passando all'esame del merito della controversia, con l'unico motivo di appello la contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non Parte_1 remunerabile l'assistenza resa nel mese di luglio 2009 in mancanza di prova dell'accreditamento omettendo di considerare che:
1) la fattura n. 12057 ARAD/2 del 31.07.2009 ha contabilizzato l'assistenza specialistica ambulatoriale per la quale il Centro era accreditato trattandosi di prestazioni rientranti nella branca della radiologia diagnostica contrassegnate dal codice 08;
2) il codice per l'assistenza cardiologica è 08, mentre quello per la radiologia diagnostica
è 88, presente nella tabella riepilogativa della fattura e corrispondente alla assistenza di diagnostica per immagini secondo la DGRC n. 1874/98;
3) la nota n. 54/mb del 14.01.2014 è inidonea a destituire di pregio la richiesta di pagamento in quanto atto interno non valevole erga omnes;
4) la non ha mosso specifiche contestazioni né verso la fattura né Parte_5
verso le prestazioni regolarmente erogate oltre a non aver provato, ovvero supportato documentalmente, i fatti costitutivi la propria contestazione.
Tale motivo è infondato essendo condivisibile il ragionamento che ha condotto il
Tribunale di Torre Annunziata a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sulle parti in tema di accreditamento per le prestazioni sanitarie e del suo ambito di operatività.
In materia, la giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass.: 1740/2011, 17711/2014;
Cass. 23657/2015; Cass. 17588/2018; App. Napoli 3584/2011 e App. Napoli 846/2018) ha ritenuto che il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale – in quanto accreditato, anche se solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di tali prestazioni – ha certamente l'onere di produrre in giudizio, al fine di provare i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento, anche i contratti stipulati con l'azienda sanitaria locale per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
A tal fine l'appellante ha depositato la delibera n. 1874/1998 che ha istituito il nomenclatore tariffario per la regione Campania in virtù del quale le prestazioni erogate rientrerebbero nella branca della radiologia diagnostica (cod. 88) e non in quella di cardiologia (cod. 08).
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__________________________________________________________________________________________________________ La produzione di tale documento per la prima volta in secondo grado è inammissibile, sicché l'appello sul punto non può essere accolto.
Invero, non possono comunque ritenersi rilevanti né le fatture con codice ARAD/2 depositate in primo grado dalla in quanto da esse non emergono elementi CP_4
sufficienti per assimilare le prestazioni alla branca della radiologia diagnostica;
né i documenti depostati dall'odierna appellante e dal Centro relativi all'accreditamento provvisorio per le prestazioni “R” le quali come risulta da D.M. del 22/07/1996 non attengono né alla radiodiagnostica, né alla cardiologia, ma alla branca di laboratorio generale di base.
L'appello è dunque infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata. CP_
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante e dell'appellata . CP_4
al pagamento, in favore della , delle spese del presente grado di giudizio. Pt_4
Il compenso va liquidato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 del d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro
52.000,01 ed Euro 260.000,00 - in Euro 7.160,00 (Euro 1.489,00 per la fase di studio,
Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 2.163,00 per la fase istruttoria, Euro 2.500,00 per la fase decisoria).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 341/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata l'11/02/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la e la in solido a rifondere all' Parte_1 CP_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del CP_2
presente grado di giudizio che liquida in Euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
N. 4143/2020 R.G. c. Pag. 8 di 9 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Napoli, il 3 giugno 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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