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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6208/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6208/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO PAOLO Parte_1
DE SANCTIS e dall'Avv. ANTONIO GIACCHETTA, giusta procura in atti;
attore contro
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. FLORIANA CP_1 Parte_2
CIMADUOMO, giusta procura in atti;
convenuto
e nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO MONTI, dall'Avv. FRANCO MONTI e dall'Avv. DOMENICO ANTONINI, giusta procura in atti;
terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
16.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'Avv. Renato Maria D'Amelj deducendo: 1) di aver conferito nel 2014 al predetto Difensore il mandato per promuovere un'azione civile nei confronti di
, dell'Ing. e di;
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
2) che l'azione era diretta a ottenere la restituzione della somma di € 140.950,74, da lui corrisposta in eccesso rispetto al valore di un bene acquistato tramite asta dal
Fallimento della “I.C. s.r.l.”; 3) che, infatti, era stato accertato che, diversamente da quanto riportato nel bando di vendita, le aree edificabili dichiarate differivano da quelle dello stato di fatto e che, falliti i tentativi di bonario componimento con il
, era stato promosso un giudizio civile nei confronti della Curatela per Parte_3
ottenere la restituzione delle somme, conclusosi con sentenza di accoglimento n.
1922/2013; 5) che tuttavia il Curatore, a cui era stata notificata la sentenza, ne aveva rifiutato la consegna, riferendo di non essere più Curatore da due anni;
6) che dunque l'Avv. aveva avviato innanzi al Tribunale di Foggia un giudizio civile (R.G. CP_1
n. 2177/2014) nei confronti di , dell'Ing. Controparte_3 Controparte_4
e di , nei cui confronti era stata disposta la ripartizione delle Controparte_5
somme del ricavato della vendita, al fine di ottenerne la restituzione;
7) che con sentenza n. 2967/2017 del 29.11.2017, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda in ragione dell'art. 114 l. fall. e del principio di irripetibilità dei pagamenti eseguiti nei confronti dei creditori soddisfatti in sede di riparto dell'attivo fallimentare;
8) di aver pertanto atteso invano la soddisfazione di quanto riconosciutogli con sentenza n.
1922/2013 e di aver inutilmente instaurato nei confronti di , Controparte_3 dell'Ing. e di un giudizio civile dal Controparte_4 Controparte_5 prevedibile esito negativo;
9) di aver corrisposto al convenuto la somma di € 9.333,56
pagina 2 di 11 a titolo di compensi e di aver patito un danno patrimoniale pari a complessivi €
17.575,11 per le spese di soccombenza.
Ha dunque concluso chiedendo di dichiarare risolto il contratto di mandato professionale relativo al giudizio n. 2177/2014 R.G. e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 9.332,56 corrisposta a titolo di compensi, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, e al risarcimento del danno patrimoniale patito pari a € 17.575,11, oltre al pagamento dell'imposta di registro.
Vinte le spese.
Si è tempestivamente costituito l'Avv. D'Amelj Renato Maria che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, di rigettare la domanda ovvero, in subordine, di essere manlevato dal terzo chiamato. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita che ha CP_2 eccepito l'inoperatività della polizza sia ai sensi dell'art. 1892 c.c. sia ai sensi dell'art. 2g) del contratto, contestando altresì la fondatezza della domanda attorea. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, di quella principale.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
16.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Al fine di un corretto inquadramento della vicenda in esame, si rende opportuna una breve disamina della controversia (R.G. n. 2177/2014) definita dal Tribunale di
Foggia con la sentenza n. 2697/2017 del 29.11.2017, dalla quale l'attore assume scaturisca la dedotta responsabilità professionale del convenuto.
Risulta da prove documentali e/o da allegazioni non contestate che:
- rimasto insoddisfatto il credito di € 104.463,31, vantato dall'odierno attore nei confronti della Curatela giusta sentenza del Tribunale di Foggia n. 1922/2013, pagina 3 di 11 ed effettuato nelle more il riparto dell'attivo e dichiarato chiuso ed esecutivo lo stato passivo, l'Avv. ha promosso nell'interesse del un CP_1 Pt_1
ulteriore giudizio nei confronti di , dell'Ing. Controparte_3 CP_4
e di , quali creditori assegnatari del ricavato
[...] Controparte_5
della vendita, al fine di sentirli condannare alla restituzione della somma;
- con sentenza n. 2697/2017 del 29.11.2017, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda promossa nei confronti dei predetti creditori in ragione dell'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione del piano di riparto ai sensi dell'art. 114 l. fall.
Ciò premesso in punto di fatto, all'Avvocato convenuto viene addebitato l'inadempimento nell'espletamento delle prestazioni professionali per aver promosso l'azione di restituzione nei confronti dei creditori soddisfatti in sede di riparto dell'attivo fallimentare, sebbene ne fosse prevedibile l'esito negativo alla luce dell'art. 114 l. fall.
Occorre dunque soffermarsi sulle condizioni che devono sussistere ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale dell'Avvocato e sui criteri di riparto dell'onere della prova.
Come è noto, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Più dettagliatamente, la responsabilità professionale dell'Avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura pagina 4 di 11 dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 12127/2020), adeguata alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente
(cfr. Cass. n. 4790/2014).
La responsabilità dell'Avvocato sussiste, ad esempio, se il legale abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr.
Cass. n. 19520/2019), e, dunque, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. n. 8494/2020). In particolare, l'Avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio (cfr. Cass. n. 13875/2020; 15333/2020).
Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo Avvocato, è tenuto a dimostrare: 1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum (salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti); 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass.
n. 9238/2007).
Sul professionista incombe, invece, la prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale.
Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'Avvocato, nel caso di specie, incontestata l'esistenza del mandato, gli oneri di allegazione e di prova dell'attore possono dirsi soddisfatti:
- quanto al colposo assolvimento della prestazione d'opera professionale, dalla circostanza che l'Avv. a promosso l'azione di restituzione delle somme nei CP_1
confronti dei creditori della procedura fallimentare, ormai soddisfatti a seguito dell'approvazione del piano di riparto, nonostante la regola del tutto pacifica, fissata pagina 5 di 11 dall'art. 114 l. fall., dell'immutabilità delle attribuzioni patrimoniali eseguite a favore dei creditori in sede di riparto;
-quanto al danno, dall'esito negativo del giudizio di ripetizione con conseguente condanna alle spese;
-quanto al nesso causale, dall'obiettivo collegamento diretto tra il verificarsi del pregiudizio anzidetto e l'azione di restituzione inutilmente promossa.
La difesa del convenuto si basa, essenzialmente, sulla tesi della insussistenza della violazione dell'obbligo di diligenza, avendo costui fatto quanto necessario per assicurare all'odierno attore il soddisfacimento del credito riconosciuto con la sentenza n. 1922/2013, e dovendosi piuttosto ravvisare la responsabilità del Curatore per aver effettuato il riparto senza tener conto del credito vantato dal Pt_1
La tesi non merita condivisione.
L'art. 114 l. fall. fissa in maniera inequivoca il principio della irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei riparti, salvo il caso dell'accoglimento delle domande di revocazione dei crediti ammessi, con la conseguenza che possono considerarsi non dovute soltanto le attribuzioni pecuniarie successivamente revocate con sentenza passata in giudicato, in quanto ammesse al passivo in presenza delle situazioni patologiche elencate dall'art. 98, comma 4, l. fall. (falsità, dolo, errore essenziale di fatto o mancata conoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile), o eseguite in violazione della par condicio a danno di un creditore riconosciuto come ingiustamente escluso per i medesimi casi di revocazione previsti dall'art. 98.
Pertanto, una volta che il provvedimento di ammissione al passivo da parte del giudice delegato diventa definitivo, i successivi pagamenti in favore dei creditori ammessi diventano insindacabili ex post, a meno che la stabilità dell'atto esecutivo della ripartizione venga travolta dalla revocazione del titolo originario giustificativo della partecipazione al riparto stesso.
In definitiva, la valenza pro iudicato endofallimentare della pronuncia sulla verifica del credito e la preclusione stabilita nella fase della distribuzione dall'art.114 l. fall. pagina 6 di 11 impedisce la proposizione di azioni di ripetizione e di restituzione di quanto percepito dai creditori all'interno del concorso, ed opera nei confronti di tutti i soggetti astrattamente legittimati ad esperirle, curatore, imprenditore fallito tornato in bonis e creditori concorrenti.
È evidente, dunque, che l'aver promosso l'azione di ripetizione nei confronti dei creditori, a piano di riparto ormai approvato, costituisce una grave negligenza del
Professionista tenuto conto del chiaro disposto dell'art. 114 l. fall. che, come si è detto, sancisce espressamente la regola della intangibilità delle attribuzioni patrimoniali eseguite a favore dei creditori in sede di riparto, salvo il caso dell'accoglimento delle domande di revocazione dei crediti ammessi (ipotesi non ricorrente nel caso di specie).
Deve pertanto ritenersi che fosse chiaramente enucleabile dalla norma e dall'insussistenza di soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali con margini di opinabilità, in astratto o in concreto, la conclusione secondo cui l'azione di ripetizione promossa fosse, con alta probabilità, destinata a produrre effetti pregiudizievoli per il cliente. Ciò che, nella specie, si è in concreto verificato, tenuto conto della correlata condanna al pagamento delle spese di lite.
Vero è, dunque, che la richiesta diligenza qualificata nell'espletamento dell'incarico avrebbe dovuto portare il Difensore a non intraprendere un siffatto giudizio, essendo ormai stato approvato il piano di riparto ed eseguiti i pagamenti.
E non vi è dubbio che una simile condotta debba ritenersi non conforme alla diligenza media esigibile dal Professionista (sul punto, cfr. Cass. n. 23740/2018: “l'imperizia del difensore è configurabile allorché egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità”).
Né il convenuto può utilmente invocare l'asserita responsabilità del Curatore, per aver questi effettuato il riparto dell'attivo senza attendere l'esito della domanda proposta dal nei confronti della Curatela, e ciò perché l'eventuale Pt_1
responsabilità del Curatore non elide la colposa condotta del Professionista.
pagina 7 di 11 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'azione di responsabilità professionale avanzata dall'attore è fondata e deve essere dunque accolta la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, sussistendo il grave inadempimento del
Professionista nell'espletamento delle prestazioni difensive.
Alla declaratoria di risoluzione consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il venir meno del diritto al compenso dell'Avvocato atteso che “lo svolgimento di un'attività professionale, da parte del legale, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso” (cfr. Cass. n. 3822/2023;
5440/2022).
Il convenuto dev'essere dunque condannato alla restituzione di quanto percepito a titolo di compensi.
In proposito, va osservato che, dalla documentazione in atti, risulta che l'attore, per il giudizio di cui è causa, ha corrisposto a titolo di compensi la somma di € 1.000,00
(cfr. doc. 4). Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo.
Non vi è invece prova del pagamento degli ulteriori compensi asseritamente corrisposti per il giudizio de quo: invero, la fattura n. 4/2014, dell'importo di €
7.210,32, fa riferimento ai compensi per le prestazioni difensive rese nel giudizio promosso contro la Curatela, mentre l'assegno risulta emesso da “Maffione Group” sicché, stante l'astrazione causale dello stesso, non è praticabile un giudizio di verosimiglianza circa le ragioni sottese alla sua emissione.
Va poi parzialmente accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivati dall'inesatto adempimento della prestazione defensionale, che nella vicenda in esame sono consistiti nell'esborso sostenuto dell'attore per il rimborso alle controparti delle spese legali del giudizio.
Detto esborso risulta documentalmente provato nella minor somma di € 10.309,60.
Non possono invece essere riconosciute le ulteriori somme richieste a titolo di risarcimento del danno, di cui è rimasto del tutto indimostrato l'esborso.
pagina 8 di 11 Venendo alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata, essa è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Al riguardo, mette conto osservare che costituiscono circostanze incontroverse tra le parti, oltre che documentalmente provate:
-la stipula in data 29.11.2017 della polizza assicurativa N.170000585, avente durata di un anno, dal 2.12.2017 al 2.12.2018, con cui la Compagnia assicurativa si è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale (art. 1);
-l'operatività della copertura assicurativa secondo la forma “claims made”;
-la dichiarazione, all'atto della stipula della polizza, da parte dell'assicurato di “non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività propria… con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari”.
La terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza in questione deducendo che l'Avvocato sarebbe stato reticente ex art. 1892 c.c. in quanto, al momento della stipulazione della polizza, avvenuta nella stessa data della pubblicazione della sentenza, era a conoscenza dell'esito infausto dell'azione inutilmente promossa nell'interesse del In ogni caso, ha eccepito la inoperatività della polizza ai Pt_1 sensi dell'art. 2g) secondo cui “L'Assicurazione non vale per… le richieste di risarcimento già presentate all' , o derivanti da fatti e/o circostanze già Parte_4 conosciute o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della polizza”.
Dal canto suo, il convenuto ha replicato che all'udienza del 29.11.2017 non è stata data dal Giudice lettura del dispositivo e di aver avuto conoscenza della sentenza solo pagina 9 di 11 a seguito della sua comunicazione da parte della Cancelleria, avvenuta in data
30.11.2017.
Ebbene, in disparte ogni considerazione sull'eccepita reticenza dell'assicurato, la polizza deve ritenersi inoperante ai sensi del citato art. 2g) che, come si è visto innanzi, esclude la copertura assicurativa per “fatti e/o circostanze già conosciute o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della polizza”.
Nel caso di specie infatti il profilo inadempitivo posto in essere dall'Avvocato costituisce un fatto che egli avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza sin dal momento della proposizione dell'azione di ripetizione, atteso che l'esito negativo del giudizio era già ex ante pronosticabile.
Il principio di intangibilità dei pagamenti eseguiti in esecuzione del piano di riparto è infatti espressamente sancito dall'art. 114 l. fall. e costituisce una regola di diritto sostanziale che non può non essere nota ai professionisti del settore (e cioè agli
Avvocati).
Ne consegue pertanto che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla terza chiamata è idonea a paralizzare la domanda di manleva proposta dal convenuto per il pagamento dell'indennizzo assicurativo, che va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) RISOLVE il contratto d'opera professionale intercorso tra Parte_1
e l'Avv. Renato Maria D'Amelj;
[...] pagina 10 di 11 b) CONDANNA il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento della somma di € 10.309,60 a titolo di risarcimento del danno;
2) RIGETTA la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato;
3) CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi e € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 17.6.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6208/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO PAOLO Parte_1
DE SANCTIS e dall'Avv. ANTONIO GIACCHETTA, giusta procura in atti;
attore contro
AVV. , rappresentato e difeso dall'Avv. FLORIANA CP_1 Parte_2
CIMADUOMO, giusta procura in atti;
convenuto
e nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO MONTI, dall'Avv. FRANCO MONTI e dall'Avv. DOMENICO ANTONINI, giusta procura in atti;
terzo chiamato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
16.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l'Avv. Renato Maria D'Amelj deducendo: 1) di aver conferito nel 2014 al predetto Difensore il mandato per promuovere un'azione civile nei confronti di
, dell'Ing. e di;
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
2) che l'azione era diretta a ottenere la restituzione della somma di € 140.950,74, da lui corrisposta in eccesso rispetto al valore di un bene acquistato tramite asta dal
Fallimento della “I.C. s.r.l.”; 3) che, infatti, era stato accertato che, diversamente da quanto riportato nel bando di vendita, le aree edificabili dichiarate differivano da quelle dello stato di fatto e che, falliti i tentativi di bonario componimento con il
, era stato promosso un giudizio civile nei confronti della Curatela per Parte_3
ottenere la restituzione delle somme, conclusosi con sentenza di accoglimento n.
1922/2013; 5) che tuttavia il Curatore, a cui era stata notificata la sentenza, ne aveva rifiutato la consegna, riferendo di non essere più Curatore da due anni;
6) che dunque l'Avv. aveva avviato innanzi al Tribunale di Foggia un giudizio civile (R.G. CP_1
n. 2177/2014) nei confronti di , dell'Ing. Controparte_3 Controparte_4
e di , nei cui confronti era stata disposta la ripartizione delle Controparte_5
somme del ricavato della vendita, al fine di ottenerne la restituzione;
7) che con sentenza n. 2967/2017 del 29.11.2017, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda in ragione dell'art. 114 l. fall. e del principio di irripetibilità dei pagamenti eseguiti nei confronti dei creditori soddisfatti in sede di riparto dell'attivo fallimentare;
8) di aver pertanto atteso invano la soddisfazione di quanto riconosciutogli con sentenza n.
1922/2013 e di aver inutilmente instaurato nei confronti di , Controparte_3 dell'Ing. e di un giudizio civile dal Controparte_4 Controparte_5 prevedibile esito negativo;
9) di aver corrisposto al convenuto la somma di € 9.333,56
pagina 2 di 11 a titolo di compensi e di aver patito un danno patrimoniale pari a complessivi €
17.575,11 per le spese di soccombenza.
Ha dunque concluso chiedendo di dichiarare risolto il contratto di mandato professionale relativo al giudizio n. 2177/2014 R.G. e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 9.332,56 corrisposta a titolo di compensi, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, e al risarcimento del danno patrimoniale patito pari a € 17.575,11, oltre al pagamento dell'imposta di registro.
Vinte le spese.
Si è tempestivamente costituito l'Avv. D'Amelj Renato Maria che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, di rigettare la domanda ovvero, in subordine, di essere manlevato dal terzo chiamato. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita che ha CP_2 eccepito l'inoperatività della polizza sia ai sensi dell'art. 1892 c.c. sia ai sensi dell'art. 2g) del contratto, contestando altresì la fondatezza della domanda attorea. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda di manleva e, in subordine, di quella principale.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
16.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Al fine di un corretto inquadramento della vicenda in esame, si rende opportuna una breve disamina della controversia (R.G. n. 2177/2014) definita dal Tribunale di
Foggia con la sentenza n. 2697/2017 del 29.11.2017, dalla quale l'attore assume scaturisca la dedotta responsabilità professionale del convenuto.
Risulta da prove documentali e/o da allegazioni non contestate che:
- rimasto insoddisfatto il credito di € 104.463,31, vantato dall'odierno attore nei confronti della Curatela giusta sentenza del Tribunale di Foggia n. 1922/2013, pagina 3 di 11 ed effettuato nelle more il riparto dell'attivo e dichiarato chiuso ed esecutivo lo stato passivo, l'Avv. ha promosso nell'interesse del un CP_1 Pt_1
ulteriore giudizio nei confronti di , dell'Ing. Controparte_3 CP_4
e di , quali creditori assegnatari del ricavato
[...] Controparte_5
della vendita, al fine di sentirli condannare alla restituzione della somma;
- con sentenza n. 2697/2017 del 29.11.2017, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda promossa nei confronti dei predetti creditori in ragione dell'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione del piano di riparto ai sensi dell'art. 114 l. fall.
Ciò premesso in punto di fatto, all'Avvocato convenuto viene addebitato l'inadempimento nell'espletamento delle prestazioni professionali per aver promosso l'azione di restituzione nei confronti dei creditori soddisfatti in sede di riparto dell'attivo fallimentare, sebbene ne fosse prevedibile l'esito negativo alla luce dell'art. 114 l. fall.
Occorre dunque soffermarsi sulle condizioni che devono sussistere ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale dell'Avvocato e sui criteri di riparto dell'onere della prova.
Come è noto, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Più dettagliatamente, la responsabilità professionale dell'Avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura pagina 4 di 11 dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 12127/2020), adeguata alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente
(cfr. Cass. n. 4790/2014).
La responsabilità dell'Avvocato sussiste, ad esempio, se il legale abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr.
Cass. n. 19520/2019), e, dunque, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. n. 8494/2020). In particolare, l'Avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio (cfr. Cass. n. 13875/2020; 15333/2020).
Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo Avvocato, è tenuto a dimostrare: 1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum (salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti); 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass.
n. 9238/2007).
Sul professionista incombe, invece, la prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale.
Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'Avvocato, nel caso di specie, incontestata l'esistenza del mandato, gli oneri di allegazione e di prova dell'attore possono dirsi soddisfatti:
- quanto al colposo assolvimento della prestazione d'opera professionale, dalla circostanza che l'Avv. a promosso l'azione di restituzione delle somme nei CP_1
confronti dei creditori della procedura fallimentare, ormai soddisfatti a seguito dell'approvazione del piano di riparto, nonostante la regola del tutto pacifica, fissata pagina 5 di 11 dall'art. 114 l. fall., dell'immutabilità delle attribuzioni patrimoniali eseguite a favore dei creditori in sede di riparto;
-quanto al danno, dall'esito negativo del giudizio di ripetizione con conseguente condanna alle spese;
-quanto al nesso causale, dall'obiettivo collegamento diretto tra il verificarsi del pregiudizio anzidetto e l'azione di restituzione inutilmente promossa.
La difesa del convenuto si basa, essenzialmente, sulla tesi della insussistenza della violazione dell'obbligo di diligenza, avendo costui fatto quanto necessario per assicurare all'odierno attore il soddisfacimento del credito riconosciuto con la sentenza n. 1922/2013, e dovendosi piuttosto ravvisare la responsabilità del Curatore per aver effettuato il riparto senza tener conto del credito vantato dal Pt_1
La tesi non merita condivisione.
L'art. 114 l. fall. fissa in maniera inequivoca il principio della irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei riparti, salvo il caso dell'accoglimento delle domande di revocazione dei crediti ammessi, con la conseguenza che possono considerarsi non dovute soltanto le attribuzioni pecuniarie successivamente revocate con sentenza passata in giudicato, in quanto ammesse al passivo in presenza delle situazioni patologiche elencate dall'art. 98, comma 4, l. fall. (falsità, dolo, errore essenziale di fatto o mancata conoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile), o eseguite in violazione della par condicio a danno di un creditore riconosciuto come ingiustamente escluso per i medesimi casi di revocazione previsti dall'art. 98.
Pertanto, una volta che il provvedimento di ammissione al passivo da parte del giudice delegato diventa definitivo, i successivi pagamenti in favore dei creditori ammessi diventano insindacabili ex post, a meno che la stabilità dell'atto esecutivo della ripartizione venga travolta dalla revocazione del titolo originario giustificativo della partecipazione al riparto stesso.
In definitiva, la valenza pro iudicato endofallimentare della pronuncia sulla verifica del credito e la preclusione stabilita nella fase della distribuzione dall'art.114 l. fall. pagina 6 di 11 impedisce la proposizione di azioni di ripetizione e di restituzione di quanto percepito dai creditori all'interno del concorso, ed opera nei confronti di tutti i soggetti astrattamente legittimati ad esperirle, curatore, imprenditore fallito tornato in bonis e creditori concorrenti.
È evidente, dunque, che l'aver promosso l'azione di ripetizione nei confronti dei creditori, a piano di riparto ormai approvato, costituisce una grave negligenza del
Professionista tenuto conto del chiaro disposto dell'art. 114 l. fall. che, come si è detto, sancisce espressamente la regola della intangibilità delle attribuzioni patrimoniali eseguite a favore dei creditori in sede di riparto, salvo il caso dell'accoglimento delle domande di revocazione dei crediti ammessi (ipotesi non ricorrente nel caso di specie).
Deve pertanto ritenersi che fosse chiaramente enucleabile dalla norma e dall'insussistenza di soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali con margini di opinabilità, in astratto o in concreto, la conclusione secondo cui l'azione di ripetizione promossa fosse, con alta probabilità, destinata a produrre effetti pregiudizievoli per il cliente. Ciò che, nella specie, si è in concreto verificato, tenuto conto della correlata condanna al pagamento delle spese di lite.
Vero è, dunque, che la richiesta diligenza qualificata nell'espletamento dell'incarico avrebbe dovuto portare il Difensore a non intraprendere un siffatto giudizio, essendo ormai stato approvato il piano di riparto ed eseguiti i pagamenti.
E non vi è dubbio che una simile condotta debba ritenersi non conforme alla diligenza media esigibile dal Professionista (sul punto, cfr. Cass. n. 23740/2018: “l'imperizia del difensore è configurabile allorché egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità”).
Né il convenuto può utilmente invocare l'asserita responsabilità del Curatore, per aver questi effettuato il riparto dell'attivo senza attendere l'esito della domanda proposta dal nei confronti della Curatela, e ciò perché l'eventuale Pt_1
responsabilità del Curatore non elide la colposa condotta del Professionista.
pagina 7 di 11 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'azione di responsabilità professionale avanzata dall'attore è fondata e deve essere dunque accolta la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, sussistendo il grave inadempimento del
Professionista nell'espletamento delle prestazioni difensive.
Alla declaratoria di risoluzione consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il venir meno del diritto al compenso dell'Avvocato atteso che “lo svolgimento di un'attività professionale, da parte del legale, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso” (cfr. Cass. n. 3822/2023;
5440/2022).
Il convenuto dev'essere dunque condannato alla restituzione di quanto percepito a titolo di compensi.
In proposito, va osservato che, dalla documentazione in atti, risulta che l'attore, per il giudizio di cui è causa, ha corrisposto a titolo di compensi la somma di € 1.000,00
(cfr. doc. 4). Su detto importo vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo.
Non vi è invece prova del pagamento degli ulteriori compensi asseritamente corrisposti per il giudizio de quo: invero, la fattura n. 4/2014, dell'importo di €
7.210,32, fa riferimento ai compensi per le prestazioni difensive rese nel giudizio promosso contro la Curatela, mentre l'assegno risulta emesso da “Maffione Group” sicché, stante l'astrazione causale dello stesso, non è praticabile un giudizio di verosimiglianza circa le ragioni sottese alla sua emissione.
Va poi parzialmente accolta la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivati dall'inesatto adempimento della prestazione defensionale, che nella vicenda in esame sono consistiti nell'esborso sostenuto dell'attore per il rimborso alle controparti delle spese legali del giudizio.
Detto esborso risulta documentalmente provato nella minor somma di € 10.309,60.
Non possono invece essere riconosciute le ulteriori somme richieste a titolo di risarcimento del danno, di cui è rimasto del tutto indimostrato l'esborso.
pagina 8 di 11 Venendo alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata, essa è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Al riguardo, mette conto osservare che costituiscono circostanze incontroverse tra le parti, oltre che documentalmente provate:
-la stipula in data 29.11.2017 della polizza assicurativa N.170000585, avente durata di un anno, dal 2.12.2017 al 2.12.2018, con cui la Compagnia assicurativa si è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale (art. 1);
-l'operatività della copertura assicurativa secondo la forma “claims made”;
-la dichiarazione, all'atto della stipula della polizza, da parte dell'assicurato di “non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività propria… con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari”.
La terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza in questione deducendo che l'Avvocato sarebbe stato reticente ex art. 1892 c.c. in quanto, al momento della stipulazione della polizza, avvenuta nella stessa data della pubblicazione della sentenza, era a conoscenza dell'esito infausto dell'azione inutilmente promossa nell'interesse del In ogni caso, ha eccepito la inoperatività della polizza ai Pt_1 sensi dell'art. 2g) secondo cui “L'Assicurazione non vale per… le richieste di risarcimento già presentate all' , o derivanti da fatti e/o circostanze già Parte_4 conosciute o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della polizza”.
Dal canto suo, il convenuto ha replicato che all'udienza del 29.11.2017 non è stata data dal Giudice lettura del dispositivo e di aver avuto conoscenza della sentenza solo pagina 9 di 11 a seguito della sua comunicazione da parte della Cancelleria, avvenuta in data
30.11.2017.
Ebbene, in disparte ogni considerazione sull'eccepita reticenza dell'assicurato, la polizza deve ritenersi inoperante ai sensi del citato art. 2g) che, come si è visto innanzi, esclude la copertura assicurativa per “fatti e/o circostanze già conosciute o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della polizza”.
Nel caso di specie infatti il profilo inadempitivo posto in essere dall'Avvocato costituisce un fatto che egli avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza sin dal momento della proposizione dell'azione di ripetizione, atteso che l'esito negativo del giudizio era già ex ante pronosticabile.
Il principio di intangibilità dei pagamenti eseguiti in esecuzione del piano di riparto è infatti espressamente sancito dall'art. 114 l. fall. e costituisce una regola di diritto sostanziale che non può non essere nota ai professionisti del settore (e cioè agli
Avvocati).
Ne consegue pertanto che l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla terza chiamata è idonea a paralizzare la domanda di manleva proposta dal convenuto per il pagamento dell'indennizzo assicurativo, che va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) RISOLVE il contratto d'opera professionale intercorso tra Parte_1
e l'Avv. Renato Maria D'Amelj;
[...] pagina 10 di 11 b) CONDANNA il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento della somma di € 10.309,60 a titolo di risarcimento del danno;
2) RIGETTA la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato;
3) CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi e € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento, in favore del terzo chiamato, delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 17.6.2025
Il Giudice
Antonella Cea
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