TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 10782 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA), al Corso Umberto I n. 228, presso lo studio dell'Avv. Casolla Assunta (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
CC (NA), alla Via Roma n. 123, presso lo studio dell'Avv.
LA AL, rappresentata e difesa dall'Avv. Famiglietti
NI (C.F. ), in virtù di procura in calce alla C.F._3
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 12 comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
(NA) il 08/09/1960;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/09/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14/10/2022 ad Controparte_1
ed il 21/10/2022 a l'istante esponeva di essere Controparte_2
rimasta vittima di un sinistro verificatosi il 16/05/2020, alle ore 10:00 circa, in Frattamaggiore, alla Via Domenico Pirozzi, nei pressi del bar sito di fronte all'Ospedale “S. Giovanni di Dio”; precisava che, in tale occasione, mentre attraversava sulle strisce pedonali per raggiungere l'Ospedale, veniva investita dalla vettura Fiat 500 L tg. EY676YW, di proprietà della ed assicurata con la il cui conducente CP_2 CP_1
non si avvedeva della presenza del pedone, impattando di striscio contro la sua gamba sinistra e facendola rovinare al suolo, procurandole lesioni i cui esiti sono quantificabili nel 20% di danno biologico, ITT per giorni
60, ITP al 75% per giorni 60, ITP al 50% per giorni 30 e ITP al 25% per giorni 30, oltre spese mediche per € 1.052,00.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di condannare i convenuti
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 12 in solido, o chi di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, secondo la quantificazione operata in premessa ovvero nella diversa misura ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di € 260.000,00, con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Con comparsa del 13/02/2023, si costituiva nel giudizio la
[...]
la quale eccepiva, in rito, l'improcedibilità dell'azione per CP_1
incompletezza della richiesta risarcitoria ex art. 148 cod. ass., e, nel merito, l'infondatezza della domanda in ragione dell'assenza di nesso eziologico tra l'evento dedotto e le lesioni riportate dall'istante nonché delle numerose contraddizioni tra la dinamica descritta e la documentazione agli atti.
Concludeva, dunque, per la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità o improponibilità della domanda, ovvero per il rigetto nel merito, con il favore delle spese di lite.
Benché ritualmente citata nel giudizio, non si costituiva CP_2
[...]
Assegnati i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, co.
6, c.p.c. ed escussi i testi indicati dalle parti, all'esito dell'udienza del
18/09/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, l'azione promossa dall'odierna attrice va inquadrata
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 12 nell'ambito della responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, materia disciplinata dall'art. 2054 del Codice Civile, il cui primo comma sancisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Il tenore della norma citata pone una presunzione di responsabilità in capo al conducente danneggiante, superabile solo nell'ipotesi in cui sia fornita una rigorosa prova liberatoria.
Tale presunzione non esonera, tuttavia, il pedone danneggiato dall'onere di fornire prova degli elementi costitutivi della domanda, ossia del fatto storico dedotto in lite e del nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno sofferto, nelle sue componenti patrimoniali e non patrimoniali, poiché solo una volta che tale onere sia stato assolto potrà operare ex lege la presunzione di colpa del conducente.
Ora, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa, la domanda risarcitoria è risultata infondata per insussistenza della prova - del cui onere l'attrice era gravata, ai sensi dell'art. 2697
c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 12 l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. ciò non vuol dire che l'attore sia sostanzialmente esonerato dalla prova anche dei primi due elementi, i quali, anzi, devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
2.1. Ferme queste precisazioni in punto di diritto e venendo al merito della questione in esame, mette conto anzitutto precisare che riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda rispetto alle eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicurativa convenuta e ciò in ossequio al principio della cd. “ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e
26243).
2.2. In applicazione degli enunciati principi, dunque, soprassedute le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla convenuta e non rinunciate in sede di memoria conclusionale, va osservato che nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Secondo la tesi attorea, nelle condizioni di tempo e di luogo indicate in
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 12 citazione la , intenta ad attraversare la strada sulle strisce Pt_1
pedonali, veniva attinta dall'autovettura del tipo Fiat 500 di proprietà di e nell'occasione condotta da , Controparte_2 Controparte_3
secondo la seguente dinamica: l'automobilista “si accorgeva in ritardo della presenza del pedone tanto che non riusciva ad evitare di colpire, seppure solo di striscio, con la parte anteriore destra della Fiat la gamba sinistra della che, nel tentativo di non essere Pt_1
completamente travolta, riusciva ad indietreggiare e, nel fare leva sulla gamba destra, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo”.
La dinamica come in precedenza descritta non ha trovato conferma nel materiale istruttorio acquisito agli atti e nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Numerose, infatti, sono le incongruenze rilevabili dall'esame del quadro istruttorio e documentale in atti.
Un primo profilo di criticità si ravvisa già nel referto di Pronto Soccorso
n. 150057/200012619, nel quale i sanitari verbalizzanti del Presidio dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore dapprima annotavano che il trauma era dovuto a “incidente domestico”, salvo poi indicare nelle note che “la pz riferisce incidente stradale in
Frattamaggiore”. In proposito, preme evidenziare che trattasi di atto pubblico con funzione certificativa di fatti clinici ed avente valore legale fidefacente per le attestazioni in esso contenute, sicché, una volta che il paziente rilevi un - sia pur ipotizzabile - errore materiale nella redazione del documento, questi è tenuto ad attivarsi tempestivamente per ottenerne la rettifica o l'integrazione.
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 12 A seguire, ulteriori dubbi sul verificarsi dell'accadimento oggetto della lite scaturiscono anche dalla singolare condotta tenuta dal conducente del veicolo presunto danneggiante, il quale, raggiunto Controparte_3
dagli accertatori fiduciari della in un primo momento negava CP_1
i fatti di causa, salvo poi, in un secondo momento, ritrattare ammettendo l'addebito.
In terzo luogo, risultano dirimenti le incoerenze sul piano logico- giuridico ravvisabili tra le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio e la dinamica dell'evento prospettata nell'atto di citazione.
In quest'ultimo, infatti, veniva prospettata una dinamica particolarmente complessa, descrivendo un impatto “solo di striscio” tra la parte anteriore destra dell'auto e la gamba sinistra dell'attrice, che, “nel tentativo di non essere completamente travolta, riusciva ad indietreggiare e, nel fare leva sulla gamba destra, perdeva l'equilibrio
e rovinava al suolo” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).
In altri termini, la frattura scomposta del femore subita dall'istante non sarebbe riconducibile all'urto diretto con il veicolo investitore, ma rappresenterebbe la conseguenza di un movimento irregolare compiuto facendo leva sull'arto destro proprio nel tentativo di scongiurare conseguenze lesive potenzialmente più gravi.
Di quanto appena esposto, tuttavia, non si rinviene alcun riferimento nelle dichiarazioni rilasciate dai testi e Testimone_1 [...]
(escussi nel corso dell'udienza del 21/10/2024), i quali Tes_2
descrivevano i fatti in maniera ben diversa, senza menzionare la complessa manovra evasiva compiuta dall'attrice e minuziosamente
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 12 descritta in citazione.
Al contrario, le testimonianze suggeriscono, in maniera decisamente più generica, come l'autovettura 500 ebbe ad urtare l'attrice sul lato sinistro del corpo, “facendola cadere a terra” (cfr. dichiarazioni rese da
[...]
), senza alcuna menzione di un tentativo della di evitare Tes_1 Pt_1
l'urto, ovvero di un infortunio riportato nell'indietreggiare dopo essere stata attinta di striscio dal veicolo. A ben vedere, anzi, il teste
[...]
riferiva di aver visto l'auto investitrice “prenderla in pieno”, Tes_2
affermazione che risulta in evidente contraddizione con il narrato di cui all'atto di citazione.
Le deposizioni testimoniali in oggetto, oltre a non risultare collimanti con quelle che sono le allegazioni attoree, appaiono del tutto inverosimili nella parte cui si affermano che, sebbene l'investita lamentasse dolore alla gamba destra, venne attinta sulla gamba sinistra.
Tale ulteriore incoerenza sul piano logico-giuridico, unitamente al già precario quadro probatorio ed indiziario esposto, induce a ritenere non adeguatamente provato il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento dedotto.
Invero, la prova testimoniale assunta nel corso del processo deve essere valutata con particolare rigore, atteso che: - il nominativo del testimone non è stato regolarmente e tempestivamente comunicato alla compagnia assicurativa per le opportune verifiche del caso;
- sul luogo del sinistro, nonostante i danni asseritamente subiti, non veniva allertata la pubblica autorità.
E se è vero che l'omessa o incompleta (anche per omessa indicazione
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 12 dei testimoni) denuncia all'autorità giudiziaria non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia effettivamente verificato (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 18/06/2012, n. 9939), tale elemento deve essere comparativamente valutato con il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, come si è detto, assolutamente contraddittorio e quindi carente sul punto.
A ciò si aggiunga che, come dimostrato dalla convenuta, dai dati raccolti presso la Banca dati IVASS il nominativo dei testi risulta collegato a numerose ricorrenze (cfr. il paragrafo n. 4 infra in motivazione).
A tal proposito, si osserva che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private e disciplinata dal
Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2016. Essa raccoglie i dati relativi a sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in
Italia e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine. Nel caso di specie, come si è detto, è stata documentata un'elevata sinistrosità non solo dell'attrice ma anche del teste escusso, che induce a condividere i dubbi espressi dalla Compagnia in ordine all'effettivo accadimento del sinistro secondo le modalità prospettate dall'odierno attore. Tali dati, infatti, possono e devono essere valorizzati, trattandosi di prove atipiche pienamente utilizzabili ai fini della formazione del convincimento in punto di effettività dei sinistri denunciati, il cui valore probatorio è stato più volte richiamato in diverse recenti pronunce di merito (Trib. Napoli
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 12 n. 2129/2022; Trib. Napoli Nord n. 118/2020; n. 256//2020; n.
2486/2021; Trib. Avellino n. 387/2020).
2.3. In definitiva, la palese contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi rispetto alla dinamica prospettata dall'attore, congiuntamente all'eccessiva sinistrosità dell'attrice e del teste , Tes_1
induce a valutare come del tutto insufficiente il quadro probatorio agli atti al fine di ritenere dimostrata la dinamica dei fatti rappresentata dall'attore, con conseguente rigetto della domanda.
Pertanto, posto che l'onere della prova grava in capo all'attore, essendo risultata controversa, anche al termine della prova orale ammessa, la ricostruzione della dinamica dei fatti, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto, la domanda proposta da va respinta. Parte_1
3. Le spese seguono la soccombenza di e sono Parte_1
liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione (individuato in base al criterio del disputatum) sino ad €
260.000,00, tenendo conto della non complessità della lite.
Atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione di parte convenuta la quale non ha dunque espletato alcuna attività Controparte_2
processuale né ha dovuto sostenere alcun esborso per la partecipazione al giudizio, le spese di lite nei suoi confronti vanno dichiarate irripetibili.
4. Si impone, infine la trasmissione di informativa alla Procura della
Repubblica presso l'intestato Tribunale, per quanto di competenza, ex art. 135 co. 3-quater cod. ass. essendo emerso, a seguito indagini
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 12 disposte da mediante la Banca dati IVASS, il Controparte_1
coinvolgimento del teste (c.f. Testimone_1
; nato a [...] il [...] e domiciliato in C.F._5
Frattaminore alla Via Gramsci, n. 22) in n. 10 ricorrenze, di cui n. 5 solo nell'anno 2024 e n. 3 nell'anno 2020. Lo stesso dicasi per il teste
(c.f. ; nato a Testimone_2 C.F._6
Frattamaggiore il 18/06/1975 ivi domiciliato alla Via Silvio Pellico n.
30), il quale è stato coinvolto in ben n. 21 ricorrenze, di cui n. 2 verificatesi nell'anno 2022 e n. 5 nell'anno 2021.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta la domanda proposta da per le Parte_1
ragioni di cui in parte motiva;
3) condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di che qui si liquidano Controparte_1
in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;
4) dichiara irripetibili le spese nei confronti di CP_2
;
[...]
5) dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione degli atti (ed in particolare della presente sentenza unitamente alle risultanze della
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 12 Banca dati IVASS allegate dalla convenuta alla memoria depositata il 17/10/2025 e del verbale di udienza del 21/10/2024) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord per l'informativa di cui all'art. 135 co. 3-quater cod. ass. (D.lgs. n. 209/2005) relativamente alla posizione di (c.f. Testimone_1
; nato a [...] il [...] e domiciliato in C.F._5
Frattaminore alla Via Gramsci, n. 22) e di
[...]
(c.f. ; nato a [...] Tes_2 C.F._6
il 18/06/1975 ivi domiciliato alla Via Silvio Pellico n. 30), entrambi escussi come testimoni in occasione dell'udienza del 21/10/2024, in quanto coinvolti in più di tre sinistri negli ultimi 5 anni, come precisato in motivazione (cfr. par. 4).
Così deciso in Aversa il 19/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 10782/2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 12