Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1382 del R.G.A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo - contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il 30 Parte_1 CodiceFiscale_1 aprile 1955 e residente in Mercogliano (AV), alla via Montessori snc, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Gerardo Perillo (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Avellino, alla via Carmine n. 15;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, alla via San
Prospero n. 4 e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito,
[...]
(già - P.IVA – in persona del legale CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luca Polverino (C.F. C.F._3
) e dall'Avv. Luigi Coluccino (C.F. ), con i quali è
[...] CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in San Michele di Serino (AV), alla via Taverna Ferriera n.
14, presso lo studio dell'Avv. Michele De Cicco;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Milano, alla via San Prospero n. 4 e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (già – p- Controparte_2 Controparte_3
IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_4
Roma, alla Via Adolfo Ravà n. 75, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di intervento depositata in data 03 ottobre 2024, dall'Avv. Luigi
Coluccino (C.F. ), con il quale è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_4
Avellino, al Corso Europa n. 109, presso lo studio dell'Avv. Michele De Cicco;
INTERVENTRICE VOLONTARIA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza 27 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'opponente e l'interventrice hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 574/2021, con cui il Tribunale di Avellino, in data 19 maggio 2021, gli ha ingiunto di pagare, in favore di Controparte_1
l'importo di € 21.305,69, oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore risultante dal contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di autovettura stipulato in data 29 agosto 2005 con Santander Consumer
Finanza s.r.l.
2. L'opponente ha eccepito:
a) l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica ai sensi dell'art. 644
c.p.c., essendo il decreto ingiuntivo stato notificato solo in data 18.02.2022, rispetto alla data del deposito dell'ingiunzione monitoria, avvenuto in data 20 maggio 2021;
b) l'inidoneità della documentazione depositata dalla ricorrente ai fini della prova della
“legittimazione attiva” della creditrice la quale assume di aver Controparte_1 acquistato dalla il credito a sua volta acquistato da Santander Controparte_4
Consumer Finanza s.r.l. e, tuttavia, alcuna prova sussiste circa l'avvenuta cessione da
Santander a mentre il contratto di cessione del credito stipulato Controparte_4 tra e depositato in atti risulta redatto in lingua Controparte_4 Controparte_1 R.G. n. 1382/2022
straniera e la certificazione ex art. 50 TUB, peraltro emessa da soggetto (AN FI
S.p.A.) non legittimato ad emetterla - fa riferimento ad un contratto diverso da quello che l'opposta ha posto a fondamento del ricorso monitorio;
c) il difetto di legittimazione ad agire in giudizio della che ha agito quale Controparte_3 mandataria della in forza di procura speciale per notar , pur Controparte_1 Persona_1 avendo la procura speciale de qua attribuito al rappresentante solo poteri processuali e non sostanziali;
d) il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo il ricorso monitorio stato incardinato sulla scorta di un contratto di finanziamento che reca un numero differente rispetto a quello dedotto in giudizio;
e) l'inidoneità, la genericità e l'indeterminatezza della certificazione ex art. 50 TUB, su cui si fonda il credito che ha incardinato il decreto ingiuntivo, mancando una dettagliata specifica delle singole voci richieste, con particolare riferimento alla indicazione dei ratei corrisposti e non corrisposti dal debitore;
f) l'intervenuta prescrizione decennale del credito, in quanto dalla prima messa in mora con contestuale decadenza dal beneficio del termine, trasmessa a mezzo lettera raccomandata A/R in data 18.09.2008, e fino alla data del 27.10.2020, in cui è stato nuovamente intimato il versamento dell'importo dovuto, sono decorsi oltre dieci anni nel corso dei quali non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione;
quand'anche, poi, volesse considerarsi atto interruttivo della prescrizione la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione del credito avvenuta tra e Controparte_4 [...]
comunque essa è avvenuta in data 18.08.2020; CP_1
g) l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. degli interessi computati nell'importo complessivo dell'ingiunzione come deducibili dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B.;
h) l'intervenuta estinzione dell'obbligazione a seguito di liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa, in forza della copertura assicurativa contro furto ed incendio dell'autovettura Kia Carnival tg. CT448VF per il cui acquisto era stato ottenuto il finanziamento, avendo l'opponente denunciato, in data 13 agosto 2007,
l'avvenuto furto in Avellino avvenuto in pari data e avendo la compagnia assicurativa corrisposto l'importo di € 15.000,00. Controparte_5
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 574/2021 per inosservanza dei termini stabiliti R.G. n. 1382/2022
dall'art. 644 c.p.c.; sempre in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione per carenza di legittimazione processuale della ricorrente nonché per carenza della procura e/o per difetto di legittimazione sostanziale della società
[...]
; nel merito, ha chiesto di accogliere l'opposizione e dichiarare Controparte_1 la inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 574/2021 per le argomentazioni svolte;
di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto per assoluta genericità e indeterminatezza dell'importo richiesto;
di dichiarare altresì nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo per assoluta incertezza degli interessi richiesti;
di dichiarare in ogni caso non dovuti gli importi recati dal decreto ingiuntivo n.574/2021 stante l'intervenuta prescrizione tanto della sorte capitale quanto degli interessi dallo stesso recati;
in via subordinata, di determinare gli esatti importi di dare-avere a mezzo di idonea CTU. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08 agosto
2022, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Controparte_1 [...]
(già , facendo rilevare: CP_2 Controparte_3
a) l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, considerato che, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo avvenuta il
20.05.2021, il primo tentativo di notifica è avvenuto in data 08.06.2021 ed, essendo risultato negativo per “indirizzo sconosciuto”, è stata tentata un'ulteriore notificazione in data 23.09.2021, anch'essa con esito negativo;
a seguito di una verificata modifica dei dati anagrafici dell'opponente dalla quale è emerso il trasferimento di quest'ultimo da a Mercogliano in data 13 aprile 2021, l'opposta ha nuovamente notificato Parte_3 il decreto ingiuntivo all'indirizzo di Mercogliano (AV), alla via Montessori Maria e l'atto
è stato ricevuto a mani proprie in data 18 febbraio 2022;
b) l'infondatezza dell'eccepito difetto di “legittimazione attiva” di essendo Controparte_1 la cessione del credito un contratto che si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto, non rilevando la comunicazione della cessione ai fini della validità della medesima ed in ogni caso avendo l'opposto portato a conoscenza dell'opponente tutte le vicende circolatorie tramite la produzione dei contratti di cessione del credito, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18.08.2020 e della notifica della messa in mora a cura del procuratore di in particolare ha Controparte_1 R.G. n. 1382/2022
fatto rilevare che, in data 20 dicembre 2011, ha ceduto Controparte_6 il credito a AN FI S.p.A. (già, giusta atto di fusione per Controparte_7 incorporazione del 27.12.2012) e tale cessione è stata resa nota mediante pubblicità nella G.U. n. 13 del 30.01.2016; AN FI S.p.A. ha poi ceduto il credito, in data 15 gennaio 2016, alla che a sua volta, in data 11 agosto 2020, lo Controparte_4 ha ceduto a nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi Controparte_8 della L. n. 130/1999 ed art. 58 T.U.B., di cui è stata data pubblicità mediante
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ella Repubblica Italiana, n. 96 del 18 agosto 2020 e con notifica ex art. 1264 c.c. della lettera di messa in mora a firma del precedente procuratore di Controparte_1
c) l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione ad agire in giudizio della in quanto il potere di esercitare il relativo diritto di credito e Controparte_3
l'attribuzione dello jus postulandi risultano provati da due procure, di cui la prima di natura sostanziale, che è una procura speciale, a rogito TA , rep. n. Persona_1
42.733, racc. n. 13.243, con la quale è stata conferita a (oggi Controparte_3 [...]
l'incarico di “compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o CP_2 opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società è titolare e per la cui gestione
è stato conferito incarico dalla Società allo (i Crediti) e diritti Parte_4 collegati” e la seconda generale per atto TA del 30 maggio 2022 Persona_2 rep. n. 26271 racc. n. 16173 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio), con la quale sono stati conferiti poteri processuali al precedente difensore di Controparte_1
d) la congruenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito in precedenza vantato dalla prodotto la Controparte_4 copia del contratto di finanziamento personale n. 3970614 ndg n. 2490433 stipulato in data 29.08.2005 dall'opponente con la società Santander Consumer Finanzia s.r.l., sottoscritto in ciascuna delle sue parti e mai contestato e avendo la stessa prodotto a supporto la certificazione richiesta ai sensi dell'art. 50 tub, recante il numero pratica del contratto di finanziamento n. 3970614, presentata nel rispetto dei requisiti formali richiesti dalla norma in quanto sottoscritta da un Dirigente bancario con la finalità di attestare la verità e la liquidità del credito ivi risultante;
e) la determinatezza del quantum ingiunto, in quanto il credito risulta provato mediante la produzione dell'estratto conto partitario Santander aggiornato al 27.04.2008, R.G. n. 1382/2022
analitico e ricognitivo dei rapporti di dare-avere tra le parti;
il conseguente inadempimento dell'opponente ha comportato la relativa decadenza dal beneficio del termine in data 28.04.2007; l'importo richiesto di € 21.305,69 corrisponde alla sommatoria tra importo capitale ceduto a AN FI S.p.A. pari ad € 14.974,61 ed all'importo interessi ceduto pari ad € 6.331,08;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale relativa agli interessi maturati, dovendo il finanziamento considerarsi alla stregua di un unico debito, seppur ratealmente frazionato, soggetto al termine decennale di prescrizione ed iniziando quest'ultimo a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata concordata, il cui dies a quo coincide con il 15.09.2011 e per la cui prescrizione è intervenuto, quale atto interruttivo, la lettera di diffida e messa in mora in data 18.08.2020 e, poi, la notifica del decreto ingiuntivo;
g) l'infondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione in relazione alla liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia assicurativa a seguito del furto del veicolo al cui acquisto è stato funzionale il contratto di finanziamento, essendo l'attivazione della polizza assicurativa una circostanza non opponibile alla società finanziaria né alla cessionaria del credito ed essendo la corresponsione dell'indennizzo assicurativo non incidente sulle obbligazioni sorte in forza del contratto di finanziamento;
sul punto, ha aggiunto che il valore liquidato dalla Compagnia
Assicuratrice per il furto subito per € 15.000,00 a fronte di una polizza con copertura iniziale di € 29.000,00 e che l'indennizzo assicurativo avrebbe estinto il debito solo se la polizza fosse stata a copertura del credito, mentre nel caso di specie la polizza era a tutela di eventi dannosi (i.e. furto ed incendio), sicchè l'indennizzo non è stato (né avrebbe potuto) essere liquidato sul valore a nuovo dell'autovettura, dovendosi tener conto del valore dell'auto al momento del furto;
pertanto, alla data di decadenza dal beneficio del termine (27.04.2008), l'insoluto gravante in capo al era pari ad Pt_1
€ di € 30.337,25, a cui è stata sottratta la somma ricevuta, a mezzo bonifico bancario, pari ad € 15.000,00 a titolo di indennità assicurativa, come riportato nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B..
L'istituto di credito opposto ha, pertanto, concluso, chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – “di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, in caso R.G. n. 1382/2022
di accoglimento della domanda, di accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare il signor al pagamento Pt_1 della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo”. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
4. Ciò premesso, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data
25.11.2022, è stata denegata la concessione della provvisoria esecuzione richiesta dall'opposta e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c..
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata, in ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Con comparsa depositata in data 03 ottobre 2024, ha spiegato intervento volontario e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Parte_2 CP_2
premettendo di esser divenuta titolare di un pacchetto di crediti in forza di
[...] cessione di crediti, come comprovato dall'estratto della G.U. n. 91 del 03.08.2024 e che tra questi è ricompreso quello oggetto del presente giudizio.
6. Passando ad esaminare la res controversa ed, in particolare, il primo motivo di opposizione proposto da ed avente ad oggetto la declaratoria di Parte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., per esser stata l'ingiunzione monitoria notificata oltre il termine di sessanta giorni, ritiene il Tribunale che tale motivo di opposizione sia fondato.
Ed, invero, la prima notificazione del decreto ingiuntivo n. 574/2021, emesso in data
19 maggio 2021, è stata eseguita in , alla via Nicola Salvini n. 115, Parte_3 dall'Ufficiale giudiziario in data 09 giugno 2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con spedizione di raccomandata informativa il 10 giugno 2021 e ritorno della stessa per esser il destinatario risultato sconosciuto all'indirizzo.
A tale notificazione ha fatto seguito una seconda notificazione in data 23 settembre
2021, presso il medesimo indirizzo in , alla via Nicola Salvi n. 115, in cui Parte_3
l'Ufficiale giudiziario ha dato atto di non aver potuto notificare perché da informazioni assunte in loco lo stesso si è trasferito altrove da circa un mese.
Solo in data 28 gennaio 2022, dopo aver effettuato ricerche anagrafiche, è emerso che , a far data dal 13 aprile 2021, risultava residente in Parte_1 R.G. n. 1382/2022
Mercogliano, alla via Montessori Maria, ove la notificazione si è poi perfezionata in data 18 febbraio 2022, con consegna dell'atto a mani proprie del destinatario.
Pertanto, la notificazione risulta tardiva, dovendosi sul punto rilevare che l'opposta non può giovarsi degli effetti collegati alla richiesta originaria di notifica in , Parte_3 alla via Nicola Salvi n. 115, in quanto la raccomandata informativa della notifica eseguita in data 09 giugno 2021 ex art. 140 c.p.c. era tornata al mittente per esser il destinatario sconosciuto e, poi, in data 23 settembre 2021, nel tentare una nuova notifica, l'Ufficiale giudiziario ha dato atto che lo stesso si era trasferito altrove.
Sul punto, si va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, per cui "in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa" (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza
n. 14594 del 15/07/2016).
Nel caso di specie, la riattivazione da parte di del procedimento Controparte_1 notificatorio dopo oltre due mesi (tenuto conto del periodo di sospensione feriale), dopo aver appreso dell'esito negativo della notifica, senza che siano state indicate circostanze eccezionali, genericamente allegando la necessità di ricerche anagrafiche
(peraltro eseguite solo nel gennaio 2022) senza nulla documentare quanto alle tempistiche di evasione da parte degli Enti Locali, non consente di ritenere tempestiva la notificazione.
Ad ogni modo giova ricordare che, una volta che il decreto ingiuntivo sia stato, sia pur irritualmente, notificato e la controparte vi abbia fatto opposizione, il contraddittorio sulla domanda di condanna proposta con il ricorso deve ritenersi comunque realizzato e dunque se, in ragione del mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., si dovesse dichiarare l'inefficacia del decreto, tuttavia, nel giudizio che prosegue per effetto dell'opposizione, sulla domanda di condanna il giudice si dovrà comunque pronunciare.
Pertanto, assunta la inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo oggetto di accertamento, deve procedersi ad accertare l'esistenza e l'ammontare del credito preteso da parte opposta. R.G. n. 1382/2022
7. A questo punto, deve essere vagliata l'eccezione preliminare di merito relativa alla intervenuta prescrizione del credito e ciò in quanto il suo eventuale accoglimento comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze e/o eccezioni formulate da Parte_1
.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 2934 c.c. la prescrizione è causa di estinzione di un diritto e si verifica quando il titolare dello stesso ne trascura l'esercizio.
Per tale ragione riveste particolare importanza l'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione, giorno che coincide, secondo il disposto dell'art. 2935 c.c., con quello in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Orbene, è certamente vero che, in relazione ai rapporti di finanziamento, trova applicazione il principio di unitarietà dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo, ragion per cui il termine di prescrizione ordinario decennale inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v., Cass. 10.02.2023, n. 4232; Cass.
Sez. Un. 14.07.1994, n. 1110; Cass. 30.08.2002, n. 12707; Cass. 08.08.2013, n.
18915).
Tuttavia, nel caso di specie, così come allegato dall'opponente , Parte_1 quest'ultimo è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, per cui, come è noto, la decadenza dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 c.c. ha prodotto l'effetto di rendere esigibile il credito vantato dalla AN nei confronti del debitore insolvente, decorsi trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata A/R, nella specie spedita da Santander Consumer Finanzia S.r.l. in data 28 aprile 2008 e ricevuta il 18 agosto 2008.
Ne consegue che il dies a quo decorre, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, non già dalla data dell'ultima rata originariamente contemplata (15 settembre 2011), ma dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata a/r del 28 aprile 2008 della Santander Consumer Finanzia s.r.l., con cui è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e, Parte_1 dunque, diffidato a rimborsare immediatamente l'importo complessivo di € 30.337,25.
A tal riguardo, risulta, invero, condivisibile il principio per cui “nel contratto di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che, anche laddove sia stato convenuto il pagamento rateale, l'obbligazione resta unitaria e, pertanto, il debito non può considerarsi R.G. n. 1382/2022
scaduto in costanza di rapporto. Tale principio, peraltro, non trova applicazione laddove il creditore si avvalga della decadenza dal beneficio del termine, in origine concesso in favore del debitore e intimi il rientro immediato, con il pagamento della complessiva esposizione debitoria. In tale caso il debito scade nel momento in cui il creditore, revocate le facilitazioni creditizie, intimi il pagamento dell'intero importo dovuto” (cfr., Corte d'Appello di Milano, 02.11.2022).
A conclusioni analoghe, è addivenuto il Trib. Savona 2.7.2020, n. 314, il quale, ribadito che il termine di prescrizione decorre, non dalle singole scadenze dei pagamenti ma dalla scadenza dell'ultima rata ed ha precisato che, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale, la prescrizione avrebbe dovuto reputarsi decorrente dalla data di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
v, già, Cass.
Civ. Sez. II 4.8.1997, n. 7189, che, nel confermare integralmente la ricostruzione effettuata dalla sentenza di merito, ha evidenziato che “in forza della decadenza dal beneficio del termine, la intera prestazione era esigibile, ed ai sensi dello stesso art.
2935 c. civ. è alla sola possibilità legale di esercizio del diritto che deve aversi riguardo per individuare il momento dal quale decorre il termine prescrizionale”.
Poiché la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine costituisce atto avente natura recettizia, il dies a quo del termine di prescrizione, nel caso di specie, deve ritenersi decorrente non già dalla “data del timbro postale di invio della presente raccomandata” e, dunque, dal 14 luglio 2008, ma dalla ricezione della lettera raccomandata, avvenuta in data 18 agosto 2008.
Vi è, altresì, stata la comunicazione versata in atti proprio dall'opponente (all. 8 atto di citazione), con cui Santander Consumer Finanzia s.r.l. ha dato atto, in data 14 luglio 2008, di aver ricevuto l'importo di € 15.000,00 dalla compagnia assicuratrice a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura per l'acquisto della quale era stato concesso il finanziamento ed ha invitato il debitore a provvedere entro sette giorni dal ricevimento della lettera raccomandata trasmessa in data 17 luglio 2008, al pagamento del residuo, pari ad € 15.337,25.
L'atto di diffida successivo alla predetta missiva è la lettera raccomandata del 12 ottobre 2020 (ricevuta dall'opponente in data 27 ottobre 2020), con cui l'odierna opposta ha comunicato a l'intervenuta cessione pro soluto del Parte_1 credito da ed ha diffidato l'opponente a provvedere al pagamento di Controparte_4
€ 21.305,69 entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della predetta R.G. n. 1382/2022
raccomandata.
È evidente, dunque, che sono trascorsi più di dieci anni per l'esercizio del diritto di credito vantato dall'opposta che deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrendo il dies a quo per il calcolo del termine decennale della prescrizione a far data dai 30 giorni successivi alla data di ricezione della lettera raccomandata del 18 agosto 2008, ampiamente trascorso, considerato che l'ultima diffida è stata ricevuta dall'opponente soltanto il 27 ottobre 2020 (come da documentazione versata in atti dall'opposta).
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, inefficace per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c., la domanda di pagamento non può essere accolta, per intervenuta prescrizione del credito.
L'accoglimento di tale eccezione preliminare di merito comporta l'assorbimento di ogni altra doglianza e/o eccezione formulata dall'opponente . Parte_1
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opposta e dell'interventrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano Controparte_1 come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova.
Va, infine, disposta la distrazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dell'opponente, Avv. Gerardo Perillo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 1382/2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 574/2021 emesso dal Tribunale di Avellino in data 20 maggio 2021 che, per l'effetto, deve esser revocato;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma di € 21.305,69, oltre interessi, formulata da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1 R.G. n. 1382/2022
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 2.536,00 (fase di studio, introduttiva ed
[...] istruttoria) per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gerardo Perillo, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'interventrice al pagamento, in favore dell'opponente Parte_2 Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 1.701,00 (fase decisoria) per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gerardo Perillo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 18 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani