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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg4006 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4006 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce al ricorso, dall'avv. ROMANIELLO
FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in
Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano
n.72/I,
E
rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura a margine del ricorso, dall'avv. ESPOSITO
LUIGIA presso il quale elettivamente domicilia in
Sirignano alla via Aldo Moro 4/F,
RICORRENTI
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 22/02/2024
- premettendo che tra le parti era stata Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.3153/2023 del 20.01.2023 resa nel procedimento
RG 8941/2022 - essendo intervenute modifiche della situazione di patto, chiedeva, a parziale modifica delle condizioni in vigore, che il sig. versasse l'assegno di Parte_2
mantenimento in favore delle figlie in misura maggiorata, rispetto a quanto stabilito in sede di divorzio, per un totale di €.
1.035,00 con conferma di tutte le altre statuizioni stabilite in sede di divorzio.
Si costituiva con comparsa di costituzione il resistente il quale in via preliminare chiedeva dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Napoli, riconoscendo competente territorialmente il Tribunale di
Napoli Nord, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; in via subordinata e nel merito rigettare la domanda e confermare le statuizioni disposte in sentenza di divorzio.
2 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.
Rilevato che alla prima udienza di comparizione è stata sollevata l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
rilevato che le parti hanno aderito all'eccezione di incompetenza ed il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per territorio;
rilevato che ai sensi dell'art. 473 bis 11 c.p.c. “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”; ritenuto, pertanto, che nel presente giudizio il primo criterio di individuazione della competenza per territorio rimane quello della residenza abituale del minore;
rilevato che, dagli atti, risulta quale luogo di residenza dei minori quello di Giugliano in Campania;
ritenuto dunque che sussista l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente ratione loci il Tribunale di
Napoli Nord innanzi al quale le parti vanno rimesse entro il termine di gg. 30 da oggi;
ritenuto che
, stante l'esito del giudizio nulla vada statuito in ordine alle spese
P.Q.M.
Letti gli artt. 473 bis e ss c.p.c.,
3 • dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Napoli Nord;
• rimette le parti davanti al Tribunale di Napoli Nord entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente sentenza;
• nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'8/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4006 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce al ricorso, dall'avv. ROMANIELLO
FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in
Giugliano in Campania alla via Madonna del Pantano
n.72/I,
E
rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura a margine del ricorso, dall'avv. ESPOSITO
LUIGIA presso il quale elettivamente domicilia in
Sirignano alla via Aldo Moro 4/F,
RICORRENTI
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 22/02/2024
- premettendo che tra le parti era stata Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.3153/2023 del 20.01.2023 resa nel procedimento
RG 8941/2022 - essendo intervenute modifiche della situazione di patto, chiedeva, a parziale modifica delle condizioni in vigore, che il sig. versasse l'assegno di Parte_2
mantenimento in favore delle figlie in misura maggiorata, rispetto a quanto stabilito in sede di divorzio, per un totale di €.
1.035,00 con conferma di tutte le altre statuizioni stabilite in sede di divorzio.
Si costituiva con comparsa di costituzione il resistente il quale in via preliminare chiedeva dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Napoli, riconoscendo competente territorialmente il Tribunale di
Napoli Nord, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; in via subordinata e nel merito rigettare la domanda e confermare le statuizioni disposte in sentenza di divorzio.
2 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.
Rilevato che alla prima udienza di comparizione è stata sollevata l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
rilevato che le parti hanno aderito all'eccezione di incompetenza ed il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per territorio;
rilevato che ai sensi dell'art. 473 bis 11 c.p.c. “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”; ritenuto, pertanto, che nel presente giudizio il primo criterio di individuazione della competenza per territorio rimane quello della residenza abituale del minore;
rilevato che, dagli atti, risulta quale luogo di residenza dei minori quello di Giugliano in Campania;
ritenuto dunque che sussista l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente ratione loci il Tribunale di
Napoli Nord innanzi al quale le parti vanno rimesse entro il termine di gg. 30 da oggi;
ritenuto che
, stante l'esito del giudizio nulla vada statuito in ordine alle spese
P.Q.M.
Letti gli artt. 473 bis e ss c.p.c.,
3 • dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Napoli Nord;
• rimette le parti davanti al Tribunale di Napoli Nord entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente sentenza;
• nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'8/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4