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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 470/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Filippo Del Mela - . 98044 San Filippo Del Mela ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 761 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 347/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. del Comune di S. Filippo del Mela si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, si è opposto avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 761 del 28.6.2024 (prot. 14701 del 9.7.2024), notificato il 15.11.2024. per l'anno 2019, l'omesso versamento - dell'imposta municipale propria (c.d. IMU) per l'importo di € 4.306,00 in relazione ad alcuni terreni di cui il Ricorrente_1 è proprietario, siti in San Filippo del Mela e allibrati in catasto al Dati_catastali.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi
741, lett. d) e 746, della legge n. 160 del 2019, nonché dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, anche in relazione all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 e agli artt. 1, 2, primo comma, e 5 del d. lgs.
n. 504 del 1992.
Dal certificato di destinazione urbanistica che sarà prodotto risulta che, “nel piano regolatore generale vigente con i vincoli preordinati all'esproprio”, tutte le porzioni immobiliari di proprietà del Ricorrente_1, formalmente incluse in zona D, sono soggette ad un duplice vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. n.
42 del 2004, quello fluviale e quel- lo boschivo, che determinano - come detto - un livello di tutela pae- saggistica 3; e che, “nella variante generale al piano regolatore gene- rale adottato con delibera di c.c.”, i predetti cespiti risultano tutti declassati a zona agricola E1 e sono soggetti ai medesimi vincoli fluviali e boschivi. Inoltre rileva che dal 2011, le ha incluse tra le zone rosse, ossia tra le aree territoriali a pericolosità elevata sotto il profilo geologi- co, onde la loro preclusa o fortemente sconsigliata suscettività edi- ficatoria. 2). Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000 in relazione all'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019.
In particolare rileva che l'accertamento è totalmente carente di motivazione (e, pertanto, illegittimo) nella parte in cui:
a) non ha specificato i criteri in relazione ai quali a ciascuna parti- cella è stato attribuito un determinato valore immobiliare;
b) non ha esplicato gli elementi di determinazione del valore immobiliare di ciascuna particella;
c) non ha neppure allegato gli atti eventualmente presupposti (perizie di stime, atti di comparazione etc.) sulla base dei quali è stata effettuata la stima del suddetto valore immobiliare;
d) non contiene alcuno degli elementi normativamente previsti dall'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, idonei a determinare il valore venale di ciascun immobile sottoposto a IMU
e) non contiene alcun riferimento ai vincoli insistenti nell'area ove ricadono i terreni del Ricorrente_1 (vincoli che ne riducono la capacità edificatoria e, quindi, il valore).
Rileva che sentenza n. 2421 del 28.10.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha annullato l'avviso n. 1636 del 17.5.2021 con il quale il Comune di San Filippo del Mela aveva intimato al
Ricorrente_1 il pagamento delle somme relative all'IMU del 2016 in relazione ai medesimi terreni e che con sentenza n. 1471 del 9.6.2023, la medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha annullato l'avviso inoltrato al Ricorrente_1 relativo all'IMU del 2017 per gli stessi terreni costituenti oggetto del presente ricorso. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019 e degli artt. 3, 5, 7 e 20 del d. lgs. n. 472 del 1997 in ordine alla irrogazione delle sanzioni Il Comune di San Filippo del Mela, si costituiva in giudizio e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente in data 31 dicembre 2025 depositava memorie con cui insisteva nell'accoglimento del ricorso chiedendo se del caso, disporre gli opportuni accertamenti tecnici al fine di verificare l'effettiva qua- litas edificatoria delle aree costituenti oggetto dell'imposta non versata e il loro valore di mercato.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Il ricorso è fondato
Per quanto attiene il primo motivo riguardante il difetto di motivazione va premesso che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”. (cfr. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 26431 del 08/11/2017)
Tanto premesso si evidenzia che questa Corte, con sentenza n. 2421 del 28.10.2022, ha annullato l'avviso n. 1636 del 17.5.2021 con il quale il Comune di San Filippo del Mela aveva intimato al Ricorrente_1 il pagamento delle somme relative all'IMU del 2016 in relazione ai medesimi terreni.
Il predetto avviso è stato annullato dalla Corte di Messina sulla base delle seguenti considera- zioni: aa) “Ritiene questa Commissione che in realtà l'esistenza del Piano Paesistico, nel caso di istanza di licenza edilizia, avrebbe richiesto quanto meno una valutazione di impatto ambientale, con la conseguenza che, verosimilmente, attesa la natura dei vincoli, essa sarebbe stata negata. Tale evenienza avrebbe dovuto essere considerata quanto meno al fine di verificare l'effettivo valore venale del fondo”. bb) “L'avviso di accertamento impugnato non è adeguatamente motivato, perché si è fatto ricorso a una motivazione di stile, puramente apparente, che indica in generale quali criteri devono essere seguiti per determinare il valore venale di un terreno edificabile, senza alcuno specifico riferimento a quello per cui è causa, privando il ricorrente della possibilità di difendersi concretamente rispetto alle valutazioni compiute dal Comune”
Ancora, con sentenza n. 1471 del 9.6.2023, la medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha annullato l'avviso inoltrato al Ricorrente_1 relativo all'IMU del 2017 per gli stessi terreni costituenti oggetto del presente ricorso.
In tal caso, la motivazione addotta dalla Corte è stata la seguente:
aa) “Ciò premesso, va osservato che, nel caso in esame, parte ricorrente ha puntualmente e correttamente contestato che l'avviso di accertamento impugnato: a) non ha indicato la superficie di alcuni terreni (le particelle n. 30 e n. 18, ossia quelle di maggior estensione, costituenti oggetto della quasi totalità della pretesa tributaria); b) non ha individuato il valore al mq, ossia il valore unitario attribuito a ciascun terreno costituente oggetto di imposizione;
c) non ha specificato i criteri in relazione ai quali a ciascuna particella è stato attribuito un determinato valore immobiliare;
d) non ha esplicato gli elementi di determinazione del valore immobiliare definitivo di ciascuna particella;
e) non ha indicato i criteri di calcolo in forza dei quali è stato determinato il predetto valore immobiliare;
f) non ha allegato gli atti eventualmente presupposti (perizie di stime, atti di comparazione etc.) sulla base dei quali è stata effettuata la stima del suddetto valore immobiliare. Ha pertanto correttamente censura- to che dall'avviso di accertamento impugnato non è dato comprendere come il Comune sia pervenuto all'individuazione del valore immobiliare attribuito a ciascun terreno e, conseguentemente, come sia stata determinata l'imposta posta a carico di ciascun cespite, vieppiù avuto riguardo alla omessa indicazione dell'estensione superficiaria dei due terreni di maggior valore(le particelle n.30en.18)”.
bb) “Va inoltre evidenziato che, pur emergendo l'esistenza di vincoli almeno su parte dei terreni indicati nell'avviso - per come consta dal certificato di destinazione urbanistica versato in atti - e pur dovendosi prendere atto delle risultanze del piano paesaggistico per come indicate dal ricorrente, nondimeno dal contenuto e dalla motivazione dell'avviso di accertamento non è dato comprendere come l'ente impositore abbia in concreto tenuto conto di tali profili, specificando eventualmente quanta superficie di ciascuna particella sia stata ritenuta effettivamente edificabile”.
Tanto premesso si evidenzia che anche in questo caso l'atto impugnato non consente di comprendere come sia stata determinata l'imposta posta a carico di ciascun cespite del ricorrente. Ed invero il Comune avrebbe dovuto dare conto della sussistenza del Piano Paesaggistico e dei vincoli da esso derivanti per verificare la loro incidenza sui terreni de quibus e, dunque, per individuare il valore di tali terreni.
A tal proposito è stato chiarito che “l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”.
(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9202 del 03/04/2019).
Con altra pronuncia n. 10310 del 29.05.2020, la Corte di Cassazione (Sez. VI) ha affermato che “...
l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il detto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (Cass. n. 4952 del 2018)”.
Infine più di recente è stato ribadito che “In tema di ICI ed a seguito dell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione del relativo valore venale”(Sez. 5 - , Ordinanza n. 13305 del 14/05/2024)
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve pertanto essere accolto non essendo possibile comprendere come il Comune sia pervenuto all'individuazione del valore immobiliare attribuito a ciascun terreno e, con- seguentemente, come sia stata determinata l'imposta posta a carico di ciascun cespite.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna del comune di Comune di San Filippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di San Filippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1000,00 oltre oneri accessori come per legge Messina 23 gennaio
2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PASTORE ORNELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Filippo Del Mela - . 98044 San Filippo Del Mela ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 761 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 347/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. del Comune di S. Filippo del Mela si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, si è opposto avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 761 del 28.6.2024 (prot. 14701 del 9.7.2024), notificato il 15.11.2024. per l'anno 2019, l'omesso versamento - dell'imposta municipale propria (c.d. IMU) per l'importo di € 4.306,00 in relazione ad alcuni terreni di cui il Ricorrente_1 è proprietario, siti in San Filippo del Mela e allibrati in catasto al Dati_catastali.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi
741, lett. d) e 746, della legge n. 160 del 2019, nonché dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, anche in relazione all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 e agli artt. 1, 2, primo comma, e 5 del d. lgs.
n. 504 del 1992.
Dal certificato di destinazione urbanistica che sarà prodotto risulta che, “nel piano regolatore generale vigente con i vincoli preordinati all'esproprio”, tutte le porzioni immobiliari di proprietà del Ricorrente_1, formalmente incluse in zona D, sono soggette ad un duplice vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. n.
42 del 2004, quello fluviale e quel- lo boschivo, che determinano - come detto - un livello di tutela pae- saggistica 3; e che, “nella variante generale al piano regolatore gene- rale adottato con delibera di c.c.”, i predetti cespiti risultano tutti declassati a zona agricola E1 e sono soggetti ai medesimi vincoli fluviali e boschivi. Inoltre rileva che dal 2011, le ha incluse tra le zone rosse, ossia tra le aree territoriali a pericolosità elevata sotto il profilo geologi- co, onde la loro preclusa o fortemente sconsigliata suscettività edi- ficatoria. 2). Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000 in relazione all'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019.
In particolare rileva che l'accertamento è totalmente carente di motivazione (e, pertanto, illegittimo) nella parte in cui:
a) non ha specificato i criteri in relazione ai quali a ciascuna parti- cella è stato attribuito un determinato valore immobiliare;
b) non ha esplicato gli elementi di determinazione del valore immobiliare di ciascuna particella;
c) non ha neppure allegato gli atti eventualmente presupposti (perizie di stime, atti di comparazione etc.) sulla base dei quali è stata effettuata la stima del suddetto valore immobiliare;
d) non contiene alcuno degli elementi normativamente previsti dall'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, idonei a determinare il valore venale di ciascun immobile sottoposto a IMU
e) non contiene alcun riferimento ai vincoli insistenti nell'area ove ricadono i terreni del Ricorrente_1 (vincoli che ne riducono la capacità edificatoria e, quindi, il valore).
Rileva che sentenza n. 2421 del 28.10.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha annullato l'avviso n. 1636 del 17.5.2021 con il quale il Comune di San Filippo del Mela aveva intimato al
Ricorrente_1 il pagamento delle somme relative all'IMU del 2016 in relazione ai medesimi terreni e che con sentenza n. 1471 del 9.6.2023, la medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha annullato l'avviso inoltrato al Ricorrente_1 relativo all'IMU del 2017 per gli stessi terreni costituenti oggetto del presente ricorso. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019 e degli artt. 3, 5, 7 e 20 del d. lgs. n. 472 del 1997 in ordine alla irrogazione delle sanzioni Il Comune di San Filippo del Mela, si costituiva in giudizio e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente in data 31 dicembre 2025 depositava memorie con cui insisteva nell'accoglimento del ricorso chiedendo se del caso, disporre gli opportuni accertamenti tecnici al fine di verificare l'effettiva qua- litas edificatoria delle aree costituenti oggetto dell'imposta non versata e il loro valore di mercato.
All'odierna udienza la Corte poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Il ricorso è fondato
Per quanto attiene il primo motivo riguardante il difetto di motivazione va premesso che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”. (cfr. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 26431 del 08/11/2017)
Tanto premesso si evidenzia che questa Corte, con sentenza n. 2421 del 28.10.2022, ha annullato l'avviso n. 1636 del 17.5.2021 con il quale il Comune di San Filippo del Mela aveva intimato al Ricorrente_1 il pagamento delle somme relative all'IMU del 2016 in relazione ai medesimi terreni.
Il predetto avviso è stato annullato dalla Corte di Messina sulla base delle seguenti considera- zioni: aa) “Ritiene questa Commissione che in realtà l'esistenza del Piano Paesistico, nel caso di istanza di licenza edilizia, avrebbe richiesto quanto meno una valutazione di impatto ambientale, con la conseguenza che, verosimilmente, attesa la natura dei vincoli, essa sarebbe stata negata. Tale evenienza avrebbe dovuto essere considerata quanto meno al fine di verificare l'effettivo valore venale del fondo”. bb) “L'avviso di accertamento impugnato non è adeguatamente motivato, perché si è fatto ricorso a una motivazione di stile, puramente apparente, che indica in generale quali criteri devono essere seguiti per determinare il valore venale di un terreno edificabile, senza alcuno specifico riferimento a quello per cui è causa, privando il ricorrente della possibilità di difendersi concretamente rispetto alle valutazioni compiute dal Comune”
Ancora, con sentenza n. 1471 del 9.6.2023, la medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina ha annullato l'avviso inoltrato al Ricorrente_1 relativo all'IMU del 2017 per gli stessi terreni costituenti oggetto del presente ricorso.
In tal caso, la motivazione addotta dalla Corte è stata la seguente:
aa) “Ciò premesso, va osservato che, nel caso in esame, parte ricorrente ha puntualmente e correttamente contestato che l'avviso di accertamento impugnato: a) non ha indicato la superficie di alcuni terreni (le particelle n. 30 e n. 18, ossia quelle di maggior estensione, costituenti oggetto della quasi totalità della pretesa tributaria); b) non ha individuato il valore al mq, ossia il valore unitario attribuito a ciascun terreno costituente oggetto di imposizione;
c) non ha specificato i criteri in relazione ai quali a ciascuna particella è stato attribuito un determinato valore immobiliare;
d) non ha esplicato gli elementi di determinazione del valore immobiliare definitivo di ciascuna particella;
e) non ha indicato i criteri di calcolo in forza dei quali è stato determinato il predetto valore immobiliare;
f) non ha allegato gli atti eventualmente presupposti (perizie di stime, atti di comparazione etc.) sulla base dei quali è stata effettuata la stima del suddetto valore immobiliare. Ha pertanto correttamente censura- to che dall'avviso di accertamento impugnato non è dato comprendere come il Comune sia pervenuto all'individuazione del valore immobiliare attribuito a ciascun terreno e, conseguentemente, come sia stata determinata l'imposta posta a carico di ciascun cespite, vieppiù avuto riguardo alla omessa indicazione dell'estensione superficiaria dei due terreni di maggior valore(le particelle n.30en.18)”.
bb) “Va inoltre evidenziato che, pur emergendo l'esistenza di vincoli almeno su parte dei terreni indicati nell'avviso - per come consta dal certificato di destinazione urbanistica versato in atti - e pur dovendosi prendere atto delle risultanze del piano paesaggistico per come indicate dal ricorrente, nondimeno dal contenuto e dalla motivazione dell'avviso di accertamento non è dato comprendere come l'ente impositore abbia in concreto tenuto conto di tali profili, specificando eventualmente quanta superficie di ciascuna particella sia stata ritenuta effettivamente edificabile”.
Tanto premesso si evidenzia che anche in questo caso l'atto impugnato non consente di comprendere come sia stata determinata l'imposta posta a carico di ciascun cespite del ricorrente. Ed invero il Comune avrebbe dovuto dare conto della sussistenza del Piano Paesaggistico e dei vincoli da esso derivanti per verificare la loro incidenza sui terreni de quibus e, dunque, per individuare il valore di tali terreni.
A tal proposito è stato chiarito che “l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”.
(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9202 del 03/04/2019).
Con altra pronuncia n. 10310 del 29.05.2020, la Corte di Cassazione (Sez. VI) ha affermato che “...
l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il detto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (Cass. n. 4952 del 2018)”.
Infine più di recente è stato ribadito che “In tema di ICI ed a seguito dell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione del relativo valore venale”(Sez. 5 - , Ordinanza n. 13305 del 14/05/2024)
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve pertanto essere accolto non essendo possibile comprendere come il Comune sia pervenuto all'individuazione del valore immobiliare attribuito a ciascun terreno e, con- seguentemente, come sia stata determinata l'imposta posta a carico di ciascun cespite.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna del comune di Comune di San Filippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina in composizione monocratica in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di San Filippo del Mela al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1000,00 oltre oneri accessori come per legge Messina 23 gennaio
2026