TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3303/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3305 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nato a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
14.05.1989, e (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.02.1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Iazzetta (c.f.
), presso il cui studio in Mugnano di Napoli (NA), Via Mugnano Melito n. C.F._3
92, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 02.09.2025, i ricorrenti Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio – in regime di separazione dei beni -
[...] Controparte_1 in data 31.05.2017 in Mugnano di Napoli (NA), dalla cui unione nasceva la figlia Persona_1
(il 27.04.2021), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la
[...] prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 06.11.2025, sostituita con note scritte, depositate il 03.11.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinchè sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“Nella determinazione dei provvedimenti economici, entrambi dichiarano di essere autonomi economicamente.
La casa coniugale sarà assegnata alla coniuge che terrà con sè la minorenne Controparte_1 [...] nata a [...] il [...] ed in relazione al mantenimento Persona_2 dei figli minorenni il padre si obbligherà a versare entro il 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 500,00 in favore della figlia, erogata in contanti alla coniuge Sig.ra CP_1
, oltre il 50% delle spese straordinarie, sarà suddivisa nella misura del 50% tra i coniugi, alla
[...] data della avvenuta omologa dei seguenti patti e condizioni, accettati e sottoscritti dalle parti. Altresì con la presente, il coniuge autorizza sin d'ora la coniuge a richiedere per Parte_1 intero l'indennità economica, prevista per l'assegno unico in favore della figlia minore, rinunziando a pagina 2 di 3 tale diritto spettante, nell'unico ed esclusivo interesse dei figli, al fine di garantire maggiore benessere
e serenità familiare.
Per i figli minorenni sarà disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali entrambi adotteranno le decisioni di maggiore interesse della prole, relative all'istruzione educazione, salute, seppur tenendo sempre conto le loro capacità ed inclinazioni, con residenza privilegiata presso la madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita due volte a settimana,martedì dalle ore 17 fino alle
20,00 così il venerdi, mentre per in maniera alternata il sabato e la domenica dalle ore 17 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica;
durante le feste pasquali è natalizie in maniera alternata a natale con la madre ed il capodanno con il padre e così via, durante le ferie estive 15 giorni consecutivi con il padre nel mese di agosto da concordare;
”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...]ù) il 14.05.1989, e (c.f. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed C.F._2 omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (Atto n. 14 - Parte I -
Anno 2017);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3305 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nato a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
14.05.1989, e (c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.02.1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Iazzetta (c.f.
), presso il cui studio in Mugnano di Napoli (NA), Via Mugnano Melito n. C.F._3
92, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 06.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 02.09.2025, i ricorrenti Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio – in regime di separazione dei beni -
[...] Controparte_1 in data 31.05.2017 in Mugnano di Napoli (NA), dalla cui unione nasceva la figlia Persona_1
(il 27.04.2021), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la
[...] prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 06.11.2025, sostituita con note scritte, depositate il 03.11.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinchè sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“Nella determinazione dei provvedimenti economici, entrambi dichiarano di essere autonomi economicamente.
La casa coniugale sarà assegnata alla coniuge che terrà con sè la minorenne Controparte_1 [...] nata a [...] il [...] ed in relazione al mantenimento Persona_2 dei figli minorenni il padre si obbligherà a versare entro il 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 500,00 in favore della figlia, erogata in contanti alla coniuge Sig.ra CP_1
, oltre il 50% delle spese straordinarie, sarà suddivisa nella misura del 50% tra i coniugi, alla
[...] data della avvenuta omologa dei seguenti patti e condizioni, accettati e sottoscritti dalle parti. Altresì con la presente, il coniuge autorizza sin d'ora la coniuge a richiedere per Parte_1 intero l'indennità economica, prevista per l'assegno unico in favore della figlia minore, rinunziando a pagina 2 di 3 tale diritto spettante, nell'unico ed esclusivo interesse dei figli, al fine di garantire maggiore benessere
e serenità familiare.
Per i figli minorenni sarà disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali entrambi adotteranno le decisioni di maggiore interesse della prole, relative all'istruzione educazione, salute, seppur tenendo sempre conto le loro capacità ed inclinazioni, con residenza privilegiata presso la madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita due volte a settimana,martedì dalle ore 17 fino alle
20,00 così il venerdi, mentre per in maniera alternata il sabato e la domenica dalle ore 17 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica;
durante le feste pasquali è natalizie in maniera alternata a natale con la madre ed il capodanno con il padre e così via, durante le ferie estive 15 giorni consecutivi con il padre nel mese di agosto da concordare;
”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...]ù) il 14.05.1989, e (c.f. C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed C.F._2 omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (Atto n. 14 - Parte I -
Anno 2017);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3