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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6187 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N. R.G. 27474/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/07/2024 da 1) Parte_1
Nato a Magenta (MI) il 17.08.1969 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in Corbetta (MI) il 13.06.2018 (al nr. 11-Parte I- Anno 2018) separati con sentenza n. 667/2025 del Tribunale di Milano emessa in data 15/01/2025 e pubblicata in data 27/01/2025. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- La casa familiare sita a Corbetta (MI), via Trento n. 50, di esclusiva proprietà del marito resterà a lui assegnata
- A titolo di assegno divorzile, nulla verrà corrisposto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corbetta (MI) il
13.06.2018 tra e;
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corbetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
N. R.G. 27474/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/07/2024 da 1) Parte_1
Nato a Magenta (MI) il 17.08.1969 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in Corbetta (MI) il 13.06.2018 (al nr. 11-Parte I- Anno 2018) separati con sentenza n. 667/2025 del Tribunale di Milano emessa in data 15/01/2025 e pubblicata in data 27/01/2025. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- La casa familiare sita a Corbetta (MI), via Trento n. 50, di esclusiva proprietà del marito resterà a lui assegnata
- A titolo di assegno divorzile, nulla verrà corrisposto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corbetta (MI) il
13.06.2018 tra e;
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corbetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai