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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
CC ON, EL
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1939/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica ON AR - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate riscossione e Consorzio Bonifica ON AR per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020239006694222/000, notificata in data 17.05.2024 contenente la cartella esattoriale n. 030201300065508818000, dell'importo di € 19.830,45
e relativa al contributo opere irrigue (anno 2008/2012). Al riguardo, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto;
nullità del credito contenuto nell'atto impugnato per avvenuta prescrizione quinquennale. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che ha contestato punto per punto i motivi di ricorso, rilevando che la cartella risulta essere stata notificata regolarmente a familiare convivente. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito, in quanto se accolto rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi. In ordine a ciò, la Corte osserva.
I contributi consortili di bonifica per utenza irrigua si configurano come tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche annuali, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio concesso, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Tali contributi sono pertanto sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., e non a quella decennale ordinaria.
Il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, momento in cui il contributo diventa effettivamente esigibile e il diritto del Consorzio può essere fatto valere. Cass.n 29391, n. 29393, n.
29396/2025. Per giurisprudenza costante i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948
c.c., n. 4» (Cass., Sez. 5, 23/02/2010, n. 4283). Nessun rilievo può darsi alla osservazione che l'importo dei pagamenti annuali ed infrannuali possa variare nel tempo, in quanto tali variazioni non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impostori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalità degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volontà del singolo contribuente" (Cass. n. 4283 del 2010, cit., in motivazione). Cass.n 29391, n. 29393, n. 29396/2025 . Stando cosi le cose, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA sez. 4 cosi provvede: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna in solido Agenzia delle Entrate CO e Consorzio di Bonifica Ionico
AR al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente determinate in euro 500,00 oltre accessori da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Cosi deciso in ZA nella camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore il Presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
CC ON, EL
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1939/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica ON AR - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239006694222000 CONSOR IRRIGUE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130006508818000 CONSOR IRRIGUE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate riscossione e Consorzio Bonifica ON AR per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020239006694222/000, notificata in data 17.05.2024 contenente la cartella esattoriale n. 030201300065508818000, dell'importo di € 19.830,45
e relativa al contributo opere irrigue (anno 2008/2012). Al riguardo, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto;
nullità del credito contenuto nell'atto impugnato per avvenuta prescrizione quinquennale. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che ha contestato punto per punto i motivi di ricorso, rilevando che la cartella risulta essere stata notificata regolarmente a familiare convivente. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va data priorità all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito, in quanto se accolto rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi. In ordine a ciò, la Corte osserva.
I contributi consortili di bonifica per utenza irrigua si configurano come tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche annuali, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio concesso, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Tali contributi sono pertanto sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., e non a quella decennale ordinaria.
Il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa, ai sensi dell'art. 15 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, momento in cui il contributo diventa effettivamente esigibile e il diritto del Consorzio può essere fatto valere. Cass.n 29391, n. 29393, n.
29396/2025. Per giurisprudenza costante i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948
c.c., n. 4» (Cass., Sez. 5, 23/02/2010, n. 4283). Nessun rilievo può darsi alla osservazione che l'importo dei pagamenti annuali ed infrannuali possa variare nel tempo, in quanto tali variazioni non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impostori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalità degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volontà del singolo contribuente" (Cass. n. 4283 del 2010, cit., in motivazione). Cass.n 29391, n. 29393, n. 29396/2025 . Stando cosi le cose, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA sez. 4 cosi provvede: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna in solido Agenzia delle Entrate CO e Consorzio di Bonifica Ionico
AR al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente determinate in euro 500,00 oltre accessori da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Cosi deciso in ZA nella camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore il Presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa